Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6570 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'avvocato Floridia Monforte elettivamente domiciliato in P.IVA_1
via M. Brighenti n 23; Pt_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato CP_1 C.F._1
Gigliola Turrini nel cui studio in Latina, Viale IV Novembre n. 72 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 8
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10941 pubblicata l'8/7/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha proposto opposizione avverso la cartella di esattoriale n 057201700271383799000 notificata il 15 febbraio 2018 con la quale l' intimava il pagamento di € Controparte_3
17.327,35 per un credito derivante dal ruolo n 2017/003547 emesso su ordinanza di ingiunzione 1741/2016 del 15 dicembre 2016 asseritamente notificata il 31 dicembre 2016 dall'ispettorato del Lavoro di Pt_1 L'opponente ha eccepito la nullità della cartella per omessa notifica della ordinanza di ingiunzione (titolo esecutivo posto alla base della pretesa creditoria), per violazione dell'art 14 legge 689/81 con conseguente prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione. L'ispettorato di costituitasi in giudizio Parte_1 Pt_1 produceva le cartoline di notifica dell'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella opposta evidenziando la regolarità della notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c.; evidenziava inoltre che solo il verbale ispettivo è soggetto al termine decadenziale di 90 gg dall'accertamento e non l'ordinanza di ingiunzione che è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art 28 legge 689/81. Costituitasi l' ha eccepito Controparte_4 l'inammissibilità ed improponibilità della domanda affermando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze attinenti al merito della pretesa e contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella di esattoriale n. 057201700271383799000 notificata il 15 febbraio 2018, compensando le spese tra le parti.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente si osserva che l'azione proposta dall'odierno opponente rientra nello schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615, 1 comma c.p.c, essendo contestato il diritto del concessionario a procedere per carenza di un diritto alla tutela
pag. 2 di 8 esecutiva, quale mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale ed inefficacia del titolo esecutivo sopravvenuta. Nel merito l'opposizione è fondata va accolta sul primo motivo di opposizione, assorbente rispetto agli altri, in quanto nessuna prova è stata fornita dall' in ordine alla notifica regolare e Parte_1 tempestiva della ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento. Le formalità previste dall'art 140 c.pc. (deposito copia casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata) in quanto organicamente coordinate tra loro hanno tutte carattere essenziale e condizionano l'efficacia giuridica della notifica sanabile ex art 156 c.p.c solo ove il destinatario abbia regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla convenuta , si riscontra la presenza della relata di avvenuta notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., da dare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che non risulta spedita, né ricevuta dal destinatario. Peraltro non vi è riscontro documentale che il rilascio del predetto avviso sia avvenuto con l'affissione dello stesso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, mancando in definitiva la prova, ritenuta requisito perfezionativo della notifica, secondo quanto stabilito con la Sentenza n.
3/2010 della Corte Costituzionale, della sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non potendosi escludere che l'avviso di depositogiacenza dell'atto, che risulta immesso nella cassetta dello stabile, non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato (cfr. anche Corte di Cassazione n. 7809 del 31.03.10). La mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella esattoriale opposta determina l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione e carenza di titolo esecutivo. Appare superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni. In ragione dell'esame delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.”.
§ 3. – Ha proposto appello l' Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] all'IIll.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, - In via preliminare dichiarare nulla e comunque inefficace la sentenza n. 10941/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma sez. II Civile resa nella causa iscritta al n. RG 17190/2018, in quanto emessa in data 7/7/2022, successivamente all'intervenuta morte dell'avvocatessa Barbara Piccioni difensore del Sig. ; - In CP_1 subordine, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti la sentenza n. 10941 del 7/7/2022 pronunciata dal Tribunale di
Roma sez. II Civile resa nella causa iscritta al n. RG 17190/2018 ed
pag. 3 di 8 accogliere tutte le eccezioni sollevate da questo nel giudizio di Parte_1 primo grado. In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la regolarità della notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale impugnata;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari come previsto dall'art. 9, comma 2, del Dlgs 149/2015.”.
Ha resistito di rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, in via preliminare, rilevare l'inammissibilità dell'avversa eccezione di nullità della sentenza impugnata per erronea e/o falsa applicazione dell'art 301 c.p.c. e, nel merito, rigettare integralmente l'appello avverso la sentenza n. 10947/2022 emessa dal Tribunale di Roma – 2 Sezione Civile – depositata in data 07.07.2022 e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Ha resistito l' rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita : In via preliminare dichiarare nulla la sentenza 10941-2022 pubblicata in data 08.02.2022 dal
Tribunale di Roma successivamente alla morte del legale Avv. Barbara Piccioni ( decesso del 21.01.2020) costituito per conto del e, tenuto CP_1 conto della mancata interruzione del processo , rimettere la causa in primo grado Nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione preliminare , accogliere l'appello dell' e per l'effetto riformare la CP_5 sentenza 10941-2022 pubblicata l'08.07.2022 dal Tribunale di Roma ritenendo corretta la notifica dell'ordinanza ingiunzione 1741-2016 sottesa alla cartella 05720170027138379000 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio – in favore dell'avv. Sandra Cassoni che si dichiara antistatario per contro di . CP_6
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 7/3/2025.
§ 4. – L'appello proposto dall' Parte_1
contiene tre motivi, ai primi due dei quali ha
[...] aderito l' . Controparte_2
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Nullità della sentenza di I grado per intervenuto decesso del procuratore dell'attore”.
Con tale motivo, cui ha aderito l' , Controparte_2 l'appellante Parte_1 deduce che il difensore di , avvocato Barbara Piccioni, era CP_1 deceduta il 21/1/2020 con l'effetto che la prosecuzione il giudizio di primo pag. 4 di 8 grado era intervenuta ad onta dell'automatica interruzione prevista dall'art. 301 c.p.c. determinando la nullità della sentenza.
Il motivo è inammissibile.
E' vero che la morte dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza, non perfezionandosi con la dichiarazione o la notificazione dell'evento, tuttavia l'interruzione, che pure sia stata causa di nullità della sentenza, resta istituto posto a tutela del diritto di difesa dalla parte colpita dall'evento, sicchè non può essere eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza né rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. n. 25234/2010; Cass. n. 1574/2020).
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione ”.
Con tale motivo, cui ha aderito l' , Controparte_2 l'appellante Parte_1 lamenta che il Tribunale aveva annullato la cartella esattoriale sull'erroneo presupposto che non fosse stata data prova della notificazione dell'ordinanza ingiunzione nonché dell'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, trascurando che la notificazione non sarebbe stata compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma ai sensi della legge n. 890/1982 e che esso appellante avesse dato prova della comunicazione dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 689/81 l'
[...]
è abilitato ad effettuare Parte_1 notificazioni di atti di propria competenza a mezzo del servizio postale, secondo le modalità di cui alla legge n. 890/1982. Nella specie, risulta che l'ordinanza ingiunzione n. 1741/2016 di irrogazione della sanzione amministrativa a , gli sia stata CP_1 notificata per mezzo del servizio postale, a norma dell'art. 8 della legge 890/82, attesa la sua temporanea assenza. La circostanza che la notifica sia avvenuta ai sensi dell'art. 8 della legge 890/82 e non dell'art. 140 c.p.c. esclude che l'agente postale dovesse affiggere l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, come pure rileva erroneamente il primo giudice, bastando, in alternativa, l'immissione di tale avviso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, attestata dall'avviso di ricevimento della spedizione del plico nella parte in cui è barrata la crocetta relativa pag. 5 di 8 all'immissione nella cassetta della corrispondenza dello stabile di via Aldo Zanetti 7 dove abitava il destinatario . CP_1 Gli adempimenti dell'agente postale si sono ritualmente completati con la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, avvenuta con raccomandata a/r n. 66798708000-5, espressamente richiamata nell'avviso di ricevimento della spedizione del plico.
La spedizione della raccomandata a/r n. 66798708000-5 è pure provata dal relativo avviso di ricevimento, regolarmente versato in atti, che contiene l'espresso richiamo, a sua volta, alla precedente spedizione raccomandata del plico a/r n. 76656632296-3. La raccomandata informativa a/r n. 66798708000-5 (CAD) risulta, poi, essere stata anch'essa immessa in cassetta per temporanea assenza del destinatario, come risulta dal relativo avviso di ricevimento, né vale sostenere che per il perfezionamento della notifica occorra la sottoscrizione da parte del destinatario di tale avviso di ricevimento. Ha, infatti, chiarito la giurisprudenza di legittimità (Cassazione (SS.UU. n. 10012/2021 del 15/4/2021) che : “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. In altre parole, non occorre esibire l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa sottoscritto dal destinatario, ma è sufficiente anche che sia stato a sua volta immesso in cassetta per temporanea assenza del destinatario: per il perfezionamento della procedura notificatoria basta la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.).
La notificazione si perfezionerà, in tal caso, trascorsi comunque 10 giorni dal deposito del plico presso l'ufficio Postale, senza che alcuno abbia provveduto a ritirarlo ai sensi dell'art. 8 della legge 890/82. Non vale obiettare che l'avviso di ricevimento prodotto riguarderebbe una generica raccomandata priva di riferimento all'atto da notificare, né riconducibile alla spedizione con la quale si sarebbe dato atto del deposito, risultando, in contrario, dai richiami incrociati dei rispettivi numeri di raccomandata, attività proprie di una medesima procedura notificatoria.
pag. 6 di 8 Quanto alla menzione dell'ufficio postale dove sarebbe stata consegnata la busta con la copia da spedire al destinatario, essa deve essere contenuta ai sensi dell'art. 8, comma quarto, della legge 890/82, nella comunicazione che, nel caso di specie, è finita in cassetta, non nell'avviso di ricevimento di tale comunicazione.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 14 della legge 689/81”.
Con tale motivo l'appellante Parte_1
ripropone le proprie difese in ordine
[...] all'eccezione di decadenza sollevata da , ritenuta assorbita dal CP_1
Tribunale. Più segnatamente aveva eccepito il decorso del CP_1 termine decadenziale di 90 giorni di cui all'art 14 legge 689/81, collocandosi pure l'asserita notificazione del 31/12/2016 dell'ordinanza ingiunzione oltre i 90 giorni dall'accertamento. Dall'altra parte l' aveva Parte_1 contestato che l'ordinanza ingiunzione fosse soggetta a tale decadenza.
Il motivo è fondato.
Gli artt. 13 e 14 della Legge 689/81 fissano il termine entro il quale gli organi ispettivi devono contestare le irregolarità riscontrate con il verbale di accertamento di illecito amministrativo, che è atto prodromico all'ordinanza ingiunzione, prevedendo che, allorchè non sia possibile la contestazione immediata, essa debba intervenire al più entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. E' la contestazione dell'accertamento che deve intervenire al più entro 90 giorni, non il distinto provvedimento sanzionatorio quale è l'ordinanza ingiunzione, al contrario assoggettata dall'art. 28 della legge 689/81 al solo termine quinquennale di prescrizione.
Del resto, i successivi artt. 17 e 18 della legge 689/81 stabiliscono che l'ordinanza ingiunzione debba seguire al mancato pagamento conciliativo, investendo dell'emissione ovvero dell'archiviazione l'ufficio provinciale preposto alla sua adozione, e corredando la richiesta della prova della contestazione immediata ovvero della contestazione dell'accertamento intervenuto nei 90 giorni. Dopo la contestazione dell'accertamento con la notificazione del 9/5/2012, l'ufficio provinciale, che, per le violazioni commesse da CP_1
è l' ,
[...] Parte_1 ha avuto tutto il tempo per decidere se archiviare o sanzionare, provvedendo tempestivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione del 31/12/2016 prima che maturasse il termine di prescrizione.
pag. 7 di 8 § 5. – L'accoglimento del secondo e terzo motivo comporta l'integrale riforma della sentenza del Tribunale e il conseguente rigetto dell'opposizione proposta da alla cartella di esattoriale n. CP_1
057201700271383799000 notificata il 15 febbraio 2018.
§ 6. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo, liquidazioni diminuite per l' Parte_1
del venti per cento in applicazione dell'art. 9 comma
[...] secondo del D.Lgs. 149/2015 per la rappresentanza in giudizio ad opera di funzionari dell'ente.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall nei confronti Parte_1 di e dell' contro la CP_1 Controparte_2 sentenza n. 10941 pubblicata l'8/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie integralmente l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da CP_1 alla cartella di esattoriale n. 057201700271383799000
[...] notificata il 15 febbraio 2018; 2. – condanna al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore dell' Parte_1 liquidate, per il primo grado, in complessivi € 3.389,69, e,
[...] per il secondo grado, in complessivi € 3.910,40, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge. 3. – condanna al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore dell' liquidate, per il Controparte_2 primo grado, in complessivi € 4.237,00, e, per il secondo grado, in complessivi € 4.888,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 7/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8