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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4218/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORSINI ISABELLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CORSINI ISABELLA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
e RAFFAELE ZURLO elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
IN FATTO E IN DIRITTO
CONVENUTA
Parte attrice ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo nr. 11018/2023 lamentando la nullità della notificazione in quanto avvenuta con le modalità indicate dall'art. 140 c.p.c. (“irreperibilità o rifiuto di riceve copia”) invece che con le modalità indicate dall'art. 143 c.p.c. (“notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”).
Nello specifico, parte attrice allega che l'attore, alla data della notificazione del decreto ingiuntivo, pur mantenendo la residenza anagrafica presso il Comune di Lonato del Garda, era di fatto residente all'estero.
Tale circostanza, in tesi di parte attrice, avrebbe integrato la sussistenza dei presupposti per la notificazione ex art. 143 c.p.c. e, nel contempo, la necessità di procedere alla notificazione ex art. 140 c.p.c. presso la residenza effettiva all'estero, che sarebbe stata comunicata dai vicini all'Ufficiale pagina 1 di 3 Giudiziario, se questi avesse acquisito le informazioni di rito in sede di notificazione ex art. 143 c.p.c.
Al di là della non linearità della contestazione - o la persona è irreperibile, e allora è possibile procedere alla notificazione ex art. 143 c.p.c., o la persona non è irreperibile, e allora si deve procedere alla notificazione con le altre modalità previste dalla legge -, nel caso in esame parte attrice pare, nella sostanza, lamentarsi della circostanza che la notificazione sia stata effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. presso la residenza anagrafica in Brescia, pur essendo l'opponente già residente di fatto in Francia.
Sul punto si osserva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.” (cfr. C. Cass. 3590/2015).
Orbene nel caso in esame l'unico elemento che avrebbe potuto far sospettare la non coincidenza della residenza anagrafica con la residenza effettiva (ma non l'eventuale diverso luogo di residenza effettiva) è costituito dall'esito negativo del primo tentativo di notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo posta. La relativa raccomandata è stata infatti restituita con indicazione di destinatario “sconosciuto”.
Peraltro, tale emergenza, che può ben essere conseguente la momentanea e contingente assenza del nome del destinatario sul campanello o sulla cassetta della posta, è superata dall'esito dell'attività successivamente svolta dall'Ufficiale Giudiziario in sede di notificazione e, in particolare, dall'attestazione di questi di aver affisso l'avviso della notificazione alla porta del destinatario. Da tale attestazione, infatti, si evince che vi era un collegamento tra il destinatario e il luogo della notifica comunemente individuabile nell'indicazione del nome del destinatario sul campanello o sulla cassetta delle lettere. La permanenza di tale collegamento è confermata dall'esito della raccomandata - inoltrata dall'Ufficiale Giudiziario in esecuzione della notificazione ex art. 140 c.p.c. - che non è tornata al mittente con indicazione “destinatario sconosciuto” ma si è perfezionata per compiuta giacenza (cfr. doc. 6 di parte convenuta).
Parte attrice ha altresì eccepito la nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c. lamentando l'omessa l'affissione dell'avviso di deposito e l'omessa menzione della spedizione della raccomandata richieste dalla norma.
L'eccezione è infondata perché la relata di notifica contiene la menzione di tali attività (cfr. doc. 3 di parte convenuta) e la spedizione della raccomandata è confermata dal perfezionarsi della compiuta giacenza in data 13 gennaio 2024, data nella quale il decreto ingiuntivo deve ritenersi regolarmente notificato (cfr. doc. 6).
Né di tale conclusione può dolersi l'opponente essendo regola di comune diligenza quella di adoperarsi per il ricevimento delle comunicazioni a mezzo posta nel periodo di tempo eventualmente compreso tra il trasferimento di fatto della residenza e la formalizzazione anagrafica di tale trasferimento nel caso in cui permanga un collegamento materiale con la residenza anagrafica, come si desume dalle modalità di notifica dichiarate dall'Ufficiale Giudiziario e sopra viste.
A fronte della regolare notificazione, perfezionatasi in data 13 gennaio 2024, l'opposizione, proposta in data 24 aprile 2024, in assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., deve ritenersi inammissibile.
La domanda formulata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni di rimessione in termini è chiaramente inammissibile in quanto l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammessa solo nelle pagina 2 di 3 ipotesi previste dall'art. 650 c.p.c. da ritenersi tassative.
La decisione in merito all'ammissibilità dell'opposizione è preliminare sia alla valutazione con riguardo alla sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lvo 28/2010 sia alla valutazione con riguardo all'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., che può essere valutata solo in caso di tempestiva opposizione (cfr. C. Cass. 36496/21).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, ridotto a metà il compenso per la fase di trattazione (svoltasi senza istruttoria) e per la fase decisionale
(svoltasi solo oralmente) vengono liquidate in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'opposizione inammissibile in quanto tardiva;
spese liquidate come in parte motiva.
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4218/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORSINI ISABELLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CORSINI ISABELLA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
e RAFFAELE ZURLO elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
IN FATTO E IN DIRITTO
CONVENUTA
Parte attrice ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo nr. 11018/2023 lamentando la nullità della notificazione in quanto avvenuta con le modalità indicate dall'art. 140 c.p.c. (“irreperibilità o rifiuto di riceve copia”) invece che con le modalità indicate dall'art. 143 c.p.c. (“notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”).
Nello specifico, parte attrice allega che l'attore, alla data della notificazione del decreto ingiuntivo, pur mantenendo la residenza anagrafica presso il Comune di Lonato del Garda, era di fatto residente all'estero.
Tale circostanza, in tesi di parte attrice, avrebbe integrato la sussistenza dei presupposti per la notificazione ex art. 143 c.p.c. e, nel contempo, la necessità di procedere alla notificazione ex art. 140 c.p.c. presso la residenza effettiva all'estero, che sarebbe stata comunicata dai vicini all'Ufficiale pagina 1 di 3 Giudiziario, se questi avesse acquisito le informazioni di rito in sede di notificazione ex art. 143 c.p.c.
Al di là della non linearità della contestazione - o la persona è irreperibile, e allora è possibile procedere alla notificazione ex art. 143 c.p.c., o la persona non è irreperibile, e allora si deve procedere alla notificazione con le altre modalità previste dalla legge -, nel caso in esame parte attrice pare, nella sostanza, lamentarsi della circostanza che la notificazione sia stata effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. presso la residenza anagrafica in Brescia, pur essendo l'opponente già residente di fatto in Francia.
Sul punto si osserva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.” (cfr. C. Cass. 3590/2015).
Orbene nel caso in esame l'unico elemento che avrebbe potuto far sospettare la non coincidenza della residenza anagrafica con la residenza effettiva (ma non l'eventuale diverso luogo di residenza effettiva) è costituito dall'esito negativo del primo tentativo di notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo posta. La relativa raccomandata è stata infatti restituita con indicazione di destinatario “sconosciuto”.
Peraltro, tale emergenza, che può ben essere conseguente la momentanea e contingente assenza del nome del destinatario sul campanello o sulla cassetta della posta, è superata dall'esito dell'attività successivamente svolta dall'Ufficiale Giudiziario in sede di notificazione e, in particolare, dall'attestazione di questi di aver affisso l'avviso della notificazione alla porta del destinatario. Da tale attestazione, infatti, si evince che vi era un collegamento tra il destinatario e il luogo della notifica comunemente individuabile nell'indicazione del nome del destinatario sul campanello o sulla cassetta delle lettere. La permanenza di tale collegamento è confermata dall'esito della raccomandata - inoltrata dall'Ufficiale Giudiziario in esecuzione della notificazione ex art. 140 c.p.c. - che non è tornata al mittente con indicazione “destinatario sconosciuto” ma si è perfezionata per compiuta giacenza (cfr. doc. 6 di parte convenuta).
Parte attrice ha altresì eccepito la nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c. lamentando l'omessa l'affissione dell'avviso di deposito e l'omessa menzione della spedizione della raccomandata richieste dalla norma.
L'eccezione è infondata perché la relata di notifica contiene la menzione di tali attività (cfr. doc. 3 di parte convenuta) e la spedizione della raccomandata è confermata dal perfezionarsi della compiuta giacenza in data 13 gennaio 2024, data nella quale il decreto ingiuntivo deve ritenersi regolarmente notificato (cfr. doc. 6).
Né di tale conclusione può dolersi l'opponente essendo regola di comune diligenza quella di adoperarsi per il ricevimento delle comunicazioni a mezzo posta nel periodo di tempo eventualmente compreso tra il trasferimento di fatto della residenza e la formalizzazione anagrafica di tale trasferimento nel caso in cui permanga un collegamento materiale con la residenza anagrafica, come si desume dalle modalità di notifica dichiarate dall'Ufficiale Giudiziario e sopra viste.
A fronte della regolare notificazione, perfezionatasi in data 13 gennaio 2024, l'opposizione, proposta in data 24 aprile 2024, in assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., deve ritenersi inammissibile.
La domanda formulata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni di rimessione in termini è chiaramente inammissibile in quanto l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammessa solo nelle pagina 2 di 3 ipotesi previste dall'art. 650 c.p.c. da ritenersi tassative.
La decisione in merito all'ammissibilità dell'opposizione è preliminare sia alla valutazione con riguardo alla sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lvo 28/2010 sia alla valutazione con riguardo all'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., che può essere valutata solo in caso di tempestiva opposizione (cfr. C. Cass. 36496/21).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, ridotto a metà il compenso per la fase di trattazione (svoltasi senza istruttoria) e per la fase decisionale
(svoltasi solo oralmente) vengono liquidate in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'opposizione inammissibile in quanto tardiva;
spese liquidate come in parte motiva.
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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