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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 377 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CERISOLA ANGELA e dall'Avv. VERDA Parte_1
CARLO, giusta delega in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANTI CARLO, giusta delega in atti Parte_2
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 24.06.2006 in AL (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
[...]
Comune di AL al numero 8, parte I, anno 2006, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AL di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra , nata ad [...] il Parte_1
23.12.1972 (c.f. ) e , nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
12.08.1966 (c.f. ), celebrato il 24.06.2006 in AL (SV), con rito civile, C.F._2
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto comune al n. 8, Parte I, dell'anno 2006;
2. dare atto che e la figlia continueranno ad abitare nella casa di proprietà della Parte_1
madre sita in AL, Via Dr. Nicolari, 9/7. Dare atto che gli arredi dell'abitazione sono tutti di proprietà della moglie considerato che la casa è stata acquistata e arredata dopo che i coniugi
vivevano già in regime di separazione di fatto;
3. prendere atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla pretendono
reciprocamente a titolo di mantenimento;
Per_ 4. disporre che il marito versi direttamente alla figlia entro i primi cinque giorni di ogni mese,
quale contributo al suo mantenimento, la somma complessiva di € 300,00 mensili aggiornabili ISTAT
come per legge. Disporre, inoltre, che il padre continui a farsi carico dei costi di frequentazione,
Per_ nessuno escluso, dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano attualmente frequentato da
e del convitto di Milano ove alloggia oltre che delle tasse universitarie per l'intero. Nell'ipotesi in
cui la figlia si dovesse trasferire in altra sede universitaria o cambiare corso di studi il padre disporre
che si faccia analogamente carico delle conseguenti spese. Disporre, inoltre, che i genitori si
facciano carico del 50% ciascuno delle straordinarie medico/sanitarie non coperte dal servizio
sanitario nazionale e di quelle ricreative e sportive, previamente concordate e documentate, della
Per_ figlia. Il tutto sino all'autosufficienza economica di
5. mandare la Cancelleria per le annotazioni di legge nei previsti registri dello Stato Civile del
Comune di AL.
6. spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo