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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8918/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
SOLFERINI RENATA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ROSSI SOLFERINI RENATA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GROTTOLI _1 C.F._2 ELISABETTA e dell'avv. LANDRO LUISA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GROTTOLI ELISABETTA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 la IG.ra (nata a [...], il Parte_1
10.11.1964) proponeva avverso il IG. (nato a [...], il [...]) _1 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si premette che a seguito della loro convivenza more uxorio sono nati due figli gemelli e PE
(nati a Bologna (BO), il 18.04.2012). Persona_2
Con il ricorso le parti chiedono la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
pagina 1 di 8 Con decreto, il Giudice delegato fissava una prima udienza per il 07.11.2024 per sentire le parti, e, successivamente, veniva fissata l'udienza cartolare del 17.01.2025 per il deposito di note scritte e precisazioni congiunte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. dichiarare il regime di affidamento dei minori e in via PE Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori ai sensi degli art. 337 bis e seg. c.c.. Le decisioni di
Ordinaria Amministrazione saranno esercitate separatamente ed autonomamente secondo le eIGenze dei figli, a seconda che gli stessi sia sotto la visione dell'uno o dell'altro genitore e come meglio precisato dal presente accordo;
le questioni di
Straordinaria Amministrazione (Istruzione, Educazione, Salute e attività Sportive
Ricreative) da entrambi;
2. disporre il collocamento paritetico alternato dei figli minori e PE Persona_2 presso i genitori, stabilendo che gli stessi stiano con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
A) 1° settimana: e resteranno con la madre dal lunedì dall'uscita di PE Per_2 scuola, fino al giovedì pomeriggio, quando verranno accompagnati presso il padre, il quale li terrà con sé fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
B) 2° settimana: e resteranno con la madre dal lunedì dall'uscita di PE Per_2 scuola, fino al venerdì pomeriggio, quando verranno accompagnati presso il padre, il quale li terrà con sé fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
3. statuire che:
a) nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le vacanze estive, i minori, fermo il criterio dell'alternanza, previo accordo del padre e della madre entro il 31 marzo di ogni anno, potranno trascorrere con l'uno o l'altro genitore un periodo di
2 settimane consecutive;
b) nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorreranno ad anni alterni con il padre o
pagina 2 di 8 con la madre una settimana consecutiva, ovvero alternativamente: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
a) il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno tre giorni con l'uno o con
l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'angelo;
4. dichiarare che la casa di Imola (BO), via Fuscona n.4, di proprietà del Sig. _1
, rimarrà nella disponibilità del dott. legittimo proprietario della
[...] Per_2 stessa. La IG.ra trasferirà la residenza e quella dei figli in altro Parte_1 appartamento nel comune di Imola, (BO), già reperito ed idoneo ad ospitare se stessi ed i minori , entro la fine del mese di febbraio 2025;
5. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori per il periodo di permanenza presso di sé;
6. il IG. , a titolo di contributo all'affitto dell'appartamento locato per sé _1 ed i figli, verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese a partire da Parte_1 febbraio 2025, la somma di € 300,00; ciò fintanto che la IG.ra Parte_1 non sarà rientrata nel possesso dell'immobile di sua proprietà, sito in Imola (BO), via
Campanella n.167, attualmente locato e con contratto in scadenza il 30.04.2026.
7. La IG.ra si farà parte diligente per notificare puntualmente lo sfratto per Parte_1 finita locazione all'inquilino nel caso in cui lo stesso non liberi spontaneamente
l'immobile di Imola (BO), via Campanella n.167 ;
8. quanto alle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida protocollo
Tribunale di Bologna, ad esclusione delle spese per le lezioni private di supporto scolastico, verranno suddivise:
9. nella misura del 50% ciascuno fintanto che la IG. non sarà rientrata a Parte_1 vivere nell'immobile di sua proprietà di via Tommaso Campanella con contestuale cessazione dell'obbligo del di versare € 300,00, e allorquando il IG. Per_2 Per_2 avrà cessato di dover sostenere i costi per la retta della scuola privata frequentata dai figli.
All'avverarsi delle suddette condizioni le spese straordinarie sostenute in pro dei minori verranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
pagina 3 di 8 10. le lezioni private di supporto scolastico, fintanto che i figli e/o anche uno solo di essi ne avranno necessità, rimarranno suddivise tra ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
11. la retta d' iscrizione all' Istituto scolastico San Giovanni Bosco frequentata dei figli
e rimarrà integralmente a carico del IG. . PE Per_2 Per_2
Criteri di contribuzione e rimborso:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, pec, e-mail, semplice sms o
Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta per le spese di importo superiore ad Euro 100,00 ogni genitore dovrà anticipare la rispettiva quota;
12. statuire che l'Assegno Unico Famigliare, venga attribuito/corrisposto alla IG.ra
[...] la quale, in presenza dei requisiti ex lege, potrà anche farne autonomamente Pt_1 richiesta presso i competenti uffici e ciò a partire da gennaio 2025;
13. dichiarare che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori secondo la percentuale di contribuzione.
Spese e competenze compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti ai figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido paritetico alternato dei figli minori e presso i genitori con frequentazione secondo le PE Persona_2 modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
pagina 4 di 8 Conseguentemente, si accorda a che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori per il periodo di permanenza presso di sé.
Si ritiene consona la ripartizione iniziale, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie che verranno poi diversamente ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre all'avverarsi delle condizioni di cui al punto 9 delle precisazioni congiunte.
È conforme all'interesse dei minori che l'Assegno Unico Famigliare venga attribuito/corrisposto alla IG.ra la quale, in presenza dei requisiti ex lege, potrà anche farne autonomamente richiesta Parte_1 presso i competenti uffici e ciò a partire da gennaio 2025.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone il regime di affidamento dei minori e in via condivisa ad PE Persona_2 entrambi i genitori ai sensi degli art. 337 bis e seg. c.c.. Le decisioni di Ordinaria Amministrazione saranno esercitate separatamente ed autonomamente secondo le eIGenze dei figli, a seconda che gli stessi sia sotto la visione dell'uno o dell'altro genitore e come meglio precisato dal presente accordo;
le questioni di Straordinaria Amministrazione (Istruzione, Educazione, Salute e attività Sportive
Ricreative) da entrambi;
dà atto e dispone il collocamento paritetico alternato dei figli minori e presso PE Persona_2
i genitori, stabilendo che gli stessi stiano con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
A) 1° settimana: e resteranno con la madre dal lunedì dall'uscita di scuola, fino PE Per_2 al giovedì pomeriggio, quando verranno accompagnati presso il padre, il quale li terrà con sé fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
B) 2° settimana: e resteranno con la madre dal lunedì dall'uscita di scuola, fino PE Per_2 al venerdì pomeriggio, quando verranno accompagnati presso il padre, il quale li terrà con sé fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
dà atto e dispone che:
a. nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le vacanze estive, i minori, fermo il criterio dell'alternanza, previo accordo del padre e della madre entro il 31 marzo di ogni anno, potranno trascorrere con l'uno o l'altro genitore un periodo di 2 settimane consecutive;
b. nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre una settimana consecutiva, ovvero alternativamente: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
pagina 5 di 8 c. il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno tre giorni con l'uno o con l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'angelo; dà atto e dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori per il periodo di permanenza presso di sé; dà atto e dispone che l'Assegno Unico Famigliare venga attribuito/corrisposto alla IG.ra la Parte_1 quale, in presenza dei requisiti ex lege, potrà anche farne autonomamente richiesta presso i competenti uffici e ciò a partire da gennaio 2025; dà atto e dispone che le spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida protocollo
Tribunale di Bologna, ad esclusione delle spese per le lezioni private di supporto scolastico, verranno suddivise:
- nella misura del 50% ciascuno fintanto che la IG. non sarà rientrata a vivere Parte_1 nell'immobile di sua proprietà di via Tommaso Campanella con contestuale cessazione dell'obbligo del di versare € 300,00, e allorquando il IG. avrà cessato di dover Per_2 Per_2 sostenere i costi per la retta della scuola privata frequentata dai figli.
- All'avverarsi delle suddette condizioni le spese straordinarie sostenute in pro dei minori verranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eIGenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eIGenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con pagina 6 di 8 raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le lezioni private di supporto scolastico, fintanto che i figli e/o anche uno solo di essi ne avranno necessità, rimarranno suddivise tra ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che la casa di Imola (BO), via Fuscona n.4, di proprietà del Sig. rimarrà nella _1 disponibilità del dott. legittimo proprietario della stessa. La IG.ra trasferirà Per_2 Parte_1 la residenza e quella dei figli in altro appartamento nel comune di Imola, (BO), già reperito ed idoneo ad ospitare sé stessi ed i minori, entro la fine del mese di febbraio 2025; dà atto che il IG. a titolo di contributo all'affitto dell'appartamento locato per sé ed i _1 figli, verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese a partire da febbraio 2025, la somma Parte_1 di € 300,00; ciò fintanto che la IG.ra non sarà rientrata nel possesso dell'immobile Parte_1 di sua proprietà, sito in Imola (BO), via Campanella n.167, attualmente locato e con contratto in scadenza il 30.04.2026 dà atto che la IG.ra si farà parte diligente per notificare puntualmente lo sfratto per finita Parte_1 locazione all'inquilino nel caso in cui lo stesso non liberi spontaneamente l'immobile di Imola (BO), via Campanella n.167; dà atto che la retta d' iscrizione all' Istituto scolastico San Giovanni Bosco frequentata dai figli e rimarrà integralmente a carico del IG. PE Per_2 Per_2
Criteri di contribuzione e rimborso:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, pec, e-mail, semplice sms o Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta per le spese di importo superiore ad Euro 100,00 ogni genitore dovrà anticipare la rispettiva quota;
dà atto che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori secondo la percentuale di contribuzione.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del 26.02.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8918/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
SOLFERINI RENATA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ROSSI SOLFERINI RENATA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GROTTOLI _1 C.F._2 ELISABETTA e dell'avv. LANDRO LUISA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GROTTOLI ELISABETTA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 la IG.ra (nata a [...], il Parte_1
10.11.1964) proponeva avverso il IG. (nato a [...], il [...]) _1 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si premette che a seguito della loro convivenza more uxorio sono nati due figli gemelli e PE
(nati a Bologna (BO), il 18.04.2012). Persona_2
Con il ricorso le parti chiedono la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
pagina 1 di 8 Con decreto, il Giudice delegato fissava una prima udienza per il 07.11.2024 per sentire le parti, e, successivamente, veniva fissata l'udienza cartolare del 17.01.2025 per il deposito di note scritte e precisazioni congiunte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. dichiarare il regime di affidamento dei minori e in via PE Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori ai sensi degli art. 337 bis e seg. c.c.. Le decisioni di
Ordinaria Amministrazione saranno esercitate separatamente ed autonomamente secondo le eIGenze dei figli, a seconda che gli stessi sia sotto la visione dell'uno o dell'altro genitore e come meglio precisato dal presente accordo;
le questioni di
Straordinaria Amministrazione (Istruzione, Educazione, Salute e attività Sportive
Ricreative) da entrambi;
2. disporre il collocamento paritetico alternato dei figli minori e PE Persona_2 presso i genitori, stabilendo che gli stessi stiano con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
A) 1° settimana: e resteranno con la madre dal lunedì dall'uscita di PE Per_2 scuola, fino al giovedì pomeriggio, quando verranno accompagnati presso il padre, il quale li terrà con sé fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
B) 2° settimana: e resteranno con la madre dal lunedì dall'uscita di PE Per_2 scuola, fino al venerdì pomeriggio, quando verranno accompagnati presso il padre, il quale li terrà con sé fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
3. statuire che:
a) nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le vacanze estive, i minori, fermo il criterio dell'alternanza, previo accordo del padre e della madre entro il 31 marzo di ogni anno, potranno trascorrere con l'uno o l'altro genitore un periodo di
2 settimane consecutive;
b) nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorreranno ad anni alterni con il padre o
pagina 2 di 8 con la madre una settimana consecutiva, ovvero alternativamente: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
a) il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno tre giorni con l'uno o con
l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'angelo;
4. dichiarare che la casa di Imola (BO), via Fuscona n.4, di proprietà del Sig. _1
, rimarrà nella disponibilità del dott. legittimo proprietario della
[...] Per_2 stessa. La IG.ra trasferirà la residenza e quella dei figli in altro Parte_1 appartamento nel comune di Imola, (BO), già reperito ed idoneo ad ospitare se stessi ed i minori , entro la fine del mese di febbraio 2025;
5. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori per il periodo di permanenza presso di sé;
6. il IG. , a titolo di contributo all'affitto dell'appartamento locato per sé _1 ed i figli, verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese a partire da Parte_1 febbraio 2025, la somma di € 300,00; ciò fintanto che la IG.ra Parte_1 non sarà rientrata nel possesso dell'immobile di sua proprietà, sito in Imola (BO), via
Campanella n.167, attualmente locato e con contratto in scadenza il 30.04.2026.
7. La IG.ra si farà parte diligente per notificare puntualmente lo sfratto per Parte_1 finita locazione all'inquilino nel caso in cui lo stesso non liberi spontaneamente
l'immobile di Imola (BO), via Campanella n.167 ;
8. quanto alle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida protocollo
Tribunale di Bologna, ad esclusione delle spese per le lezioni private di supporto scolastico, verranno suddivise:
9. nella misura del 50% ciascuno fintanto che la IG. non sarà rientrata a Parte_1 vivere nell'immobile di sua proprietà di via Tommaso Campanella con contestuale cessazione dell'obbligo del di versare € 300,00, e allorquando il IG. Per_2 Per_2 avrà cessato di dover sostenere i costi per la retta della scuola privata frequentata dai figli.
All'avverarsi delle suddette condizioni le spese straordinarie sostenute in pro dei minori verranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
pagina 3 di 8 10. le lezioni private di supporto scolastico, fintanto che i figli e/o anche uno solo di essi ne avranno necessità, rimarranno suddivise tra ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
11. la retta d' iscrizione all' Istituto scolastico San Giovanni Bosco frequentata dei figli
e rimarrà integralmente a carico del IG. . PE Per_2 Per_2
Criteri di contribuzione e rimborso:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, pec, e-mail, semplice sms o
Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta per le spese di importo superiore ad Euro 100,00 ogni genitore dovrà anticipare la rispettiva quota;
12. statuire che l'Assegno Unico Famigliare, venga attribuito/corrisposto alla IG.ra
[...] la quale, in presenza dei requisiti ex lege, potrà anche farne autonomamente Pt_1 richiesta presso i competenti uffici e ciò a partire da gennaio 2025;
13. dichiarare che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori secondo la percentuale di contribuzione.
Spese e competenze compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti ai figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido paritetico alternato dei figli minori e presso i genitori con frequentazione secondo le PE Persona_2 modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
pagina 4 di 8 Conseguentemente, si accorda a che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori per il periodo di permanenza presso di sé.
Si ritiene consona la ripartizione iniziale, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie che verranno poi diversamente ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre all'avverarsi delle condizioni di cui al punto 9 delle precisazioni congiunte.
È conforme all'interesse dei minori che l'Assegno Unico Famigliare venga attribuito/corrisposto alla IG.ra la quale, in presenza dei requisiti ex lege, potrà anche farne autonomamente richiesta Parte_1 presso i competenti uffici e ciò a partire da gennaio 2025.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
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P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone il regime di affidamento dei minori e in via condivisa ad PE Persona_2 entrambi i genitori ai sensi degli art. 337 bis e seg. c.c.. Le decisioni di Ordinaria Amministrazione saranno esercitate separatamente ed autonomamente secondo le eIGenze dei figli, a seconda che gli stessi sia sotto la visione dell'uno o dell'altro genitore e come meglio precisato dal presente accordo;
le questioni di Straordinaria Amministrazione (Istruzione, Educazione, Salute e attività Sportive
Ricreative) da entrambi;
dà atto e dispone il collocamento paritetico alternato dei figli minori e presso PE Persona_2
i genitori, stabilendo che gli stessi stiano con ciascun genitore secondo il seguente calendario:
A) 1° settimana: e resteranno con la madre dal lunedì dall'uscita di scuola, fino PE Per_2 al giovedì pomeriggio, quando verranno accompagnati presso il padre, il quale li terrà con sé fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
B) 2° settimana: e resteranno con la madre dal lunedì dall'uscita di scuola, fino PE Per_2 al venerdì pomeriggio, quando verranno accompagnati presso il padre, il quale li terrà con sé fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
dà atto e dispone che:
a. nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le vacanze estive, i minori, fermo il criterio dell'alternanza, previo accordo del padre e della madre entro il 31 marzo di ogni anno, potranno trascorrere con l'uno o l'altro genitore un periodo di 2 settimane consecutive;
b. nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie i figli, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre una settimana consecutiva, ovvero alternativamente: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
pagina 5 di 8 c. il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno tre giorni con l'uno o con l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'angelo; dà atto e dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori per il periodo di permanenza presso di sé; dà atto e dispone che l'Assegno Unico Famigliare venga attribuito/corrisposto alla IG.ra la Parte_1 quale, in presenza dei requisiti ex lege, potrà anche farne autonomamente richiesta presso i competenti uffici e ciò a partire da gennaio 2025; dà atto e dispone che le spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida protocollo
Tribunale di Bologna, ad esclusione delle spese per le lezioni private di supporto scolastico, verranno suddivise:
- nella misura del 50% ciascuno fintanto che la IG. non sarà rientrata a vivere Parte_1 nell'immobile di sua proprietà di via Tommaso Campanella con contestuale cessazione dell'obbligo del di versare € 300,00, e allorquando il IG. avrà cessato di dover Per_2 Per_2 sostenere i costi per la retta della scuola privata frequentata dai figli.
- All'avverarsi delle suddette condizioni le spese straordinarie sostenute in pro dei minori verranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eIGenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eIGenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con pagina 6 di 8 raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le lezioni private di supporto scolastico, fintanto che i figli e/o anche uno solo di essi ne avranno necessità, rimarranno suddivise tra ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che la casa di Imola (BO), via Fuscona n.4, di proprietà del Sig. rimarrà nella _1 disponibilità del dott. legittimo proprietario della stessa. La IG.ra trasferirà Per_2 Parte_1 la residenza e quella dei figli in altro appartamento nel comune di Imola, (BO), già reperito ed idoneo ad ospitare sé stessi ed i minori, entro la fine del mese di febbraio 2025; dà atto che il IG. a titolo di contributo all'affitto dell'appartamento locato per sé ed i _1 figli, verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese a partire da febbraio 2025, la somma Parte_1 di € 300,00; ciò fintanto che la IG.ra non sarà rientrata nel possesso dell'immobile Parte_1 di sua proprietà, sito in Imola (BO), via Campanella n.167, attualmente locato e con contratto in scadenza il 30.04.2026 dà atto che la IG.ra si farà parte diligente per notificare puntualmente lo sfratto per finita Parte_1 locazione all'inquilino nel caso in cui lo stesso non liberi spontaneamente l'immobile di Imola (BO), via Campanella n.167; dà atto che la retta d' iscrizione all' Istituto scolastico San Giovanni Bosco frequentata dai figli e rimarrà integralmente a carico del IG. PE Per_2 Per_2
Criteri di contribuzione e rimborso:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.). Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, pec, e-mail, semplice sms o Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta per le spese di importo superiore ad Euro 100,00 ogni genitore dovrà anticipare la rispettiva quota;
dà atto che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori secondo la percentuale di contribuzione.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del 26.02.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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