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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 13.3.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 18925/23 nella controversia promossa da
, , , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro e con costui domiciliate come in atti RICORRENTI
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai
[...] sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l , sito in Controparte_1
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.23, le ricorrenti di cui in epigrafe convenivano in giudizio avanti questo Tribunale il e l Controparte_2 [...]
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta a predisporre in favore delle ricorrenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, Pt_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per la docente;
per gli anni scolastici Pt_2
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la docente del bonus annuale di € 500,00 Pt_3 per ciascun anno;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il
[...]
all'invio in favore di parte ricorrente per gli anni scolastici sopra Controparte_1 specificati, della carta elettronica prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per un importo pari ad euro 500,00 annui finalizzati esclusivamente alla formazione/aggiornamento professionale,
4) Condannare il a predisporre le procedure telematiche per Controparte_1 assegnare la carta docente alle ricorrenti per gli anni scolastici sopra indicati;
5) Condannare il , alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1 comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario. Premettevano di essere docenti precarie dell'Amministrazione scolastica statale che avevano maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinatari di incarichi di supplenza in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze;
elencavano, ciascuno i rispettivi incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 loro conferiti, come da prospetti riassuntivi che seguono. quanto alla Pt_1
a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quanto alla : Pt_2
a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. quanto alla Pt_3
a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Sostenevano che in tali anni scolastici non avevano fruito del beneficio della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, sebbene avessero svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ; che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'anno scolastico 2018/2019 sino
2 all'anno scolastico 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto: con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e nella clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999; con il principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost.; con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, concludevano come sopra indicato.
Contr Il e l si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice adìto, la prescrizione quinquennale del beneficio relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/2018, considerata la data di deposito del ricorso avanzato dalla , e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Pt_2 fatto e in diritto per essere evidente che la normativa specifica in materia non lasci alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, ovvero ai docenti con contratti fino al termine delle lezioni.
In esito alla udienza del 13.3.25, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o.. , in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, con la conseguenza che non vi è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.
3 Sussiste la legittimazione passiva dell Controparte_4 dovendosi sul punto richiamare la recente pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l' o il dirigente generale ad Controparte_1 esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, può essere evocato in giudizio rispetto al Controparte_5 contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei CP_1 regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”.
Quanto al merito, le domande sono fondate, a eccezione di quella inerente la corresponsione del beneficio per l'anno scolastico 2016/2017 con riguardo alla ricorrente , per quanto si dirà, il tutto per quanto ritenuto in precedenti conformi Pt_2 da altri giudici della sezione ( v. sentenze nn. 533/24, g.l. 6453/23, g.l. Per_1
, 732/24 g.l. , da intendersi nell'attuale sede richiamati ai sensi Per_2 Per_3 dell'articolo 118 disp. att. cpc.
Va in primo luogo osservato che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di tal chè le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale
“di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato).
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto.
Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l' infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione.
4 Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
5 che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato.
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021, contro Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge
n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perchè versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
6 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 Controparte_7
e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto dunque deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento della Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione dell'opposto principio.
Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i
7 docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perchè sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
A sua volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023 si è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale.
La Corte, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista della ricostruzione della ratio dell'istituto (cfr pp 9/12 della Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni Controparte_6 sindacali rappresentative di categoria».
La Cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva della Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano
8 sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Sostiene la Corte, poi: Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente
è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del
Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art.
29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve essere sceverata da situazioni del tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l' astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa.
È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione
9 della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità della supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato.
10 Pertanto, per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Cassazione ricorda che la struttura dell'obbligazione di cui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria: la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede
l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione (…) L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per CP_1 lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Vi è obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
Pertanto, la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta del
11 beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. Finchè si è all'interno del sistema delle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento della prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così non è, come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla
Carta a chi non è di ruolo perchè la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta.
Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente
12 ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta.
Nella specie, le ricorrenti hanno dimostrato di essere attualmente inserite nel sistema scolastico, essendo la docente a tempo indeterminato già dal 1.9.21 e le restanti Pt_2 ricorrenti avendo avanzato domanda di inserimento nelle GPS quanto alle annualità
2024/26 ed essendo attualmente docenti, come da contratti di lavoro relativi all'a.s.
2024/2025 allegati alle note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico di quelli indicati in dispositivo e condannati i convenuti solidalmente alla sua erogazione, per un valore corrispondente per ciascuno di essi a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alle concrete attribuzioni.
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte),
l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
In particolare, ha lavorato presso i seguenti istituti scolastici: Parte_1
- a.s. 2020/2021 I.C. Lame di Bologna dal 07.11.2020 al 05.06.2021 per n. 672 ore;
- a.s. 2021/2022 I.C. San Giovanni Bosco di Volla dal 09.11.2021 al 30.06.2022 per n. 558 ore;
- a.s. 2022/2023 I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo di Napoli dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per n. 840 ore;
- a.s. 2023/2024 I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo di Napoli dal 11.09.2023 al 30.06.2024 per n. 936 ore. ha lavorato presso i seguenti istituti scolastici: Parte_3
- a.s. 2021/2022 I.C. di Cercola dal 07.09.2021 al 30.06.2022 per n. Persona_4
940 ore;
13 Pers
- a.s. 2022/23 I.C. di Cercola dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per n. 935 Persona_4 ore;
- a.s. 2023/2024 I.C. di Cercola dal 1.09.2023 al 30.06.2024 per n. 936 Persona_4 ore.
ha lavorato presso i seguenti istituti scolastici: Parte_2
- a.s. 2016/2017 di Gardone Riviera dal 22.11.2016 al Persona_5
30.06.2017 per n. 522 ore;
- a.s. 2017/2018 di Sapri dal 25.09.2017 al 30.06.2018 per 222 ore;
Controparte_8
- a.s. 2018/2019 I.I.C. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento dal 10.11.2018 al 30.06.2019 per n. 155 ore;
- a.s. 2019/2020 I.S. Parmenide di Roccadaspide dal 12.10.2019 al 30.06.2020 per n.
210 ore;
- a.s. 2020/2021 I.I.C. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento dal 23.09.2020 al 31.08.2021 per n. 407 ore. Pertanto, le ricorrenti hanno prestato in tutte le circostanze sopra indicate attività di lavoro per più di 180 giorni. Reputa questo Giudice che sussista il diritto in capo alle ricorrenti a ottenere la carta docente. Invero, come sopra visto, la Cassazione, con la citata sentenza 29961/2023 ha ritenuto “in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico”, in quanto tali disposizioni non si prestano (…) a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” ma nello stesso tempo non ha escluso (sent. cit., 10) “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Tale periodo minimo si determina dalla normativa sulle supplenze, disciplinata dalla l. n. 124/1999, il cui art. 4, comma 2 recita: ”Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Ne consegue che il “periodo minimo” proprio della figura tipica dei contratti “fino al termine delle attività didattiche” decorre dal 31 dicembre al 30 giugno, per un totale di 6 mesi, corrispondenti a circa 180 giorni (per la precisione 182).
14 Pertanto, ai fini del calcolo del periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, si dovranno considerare180 giorni.
La domanda deve essere pertanto accolta, a eccezione di quella avente a oggetto l'attribuzione della carta docente alla ricorrente per gli anni scolastici Parte_2
2016/2017 e 2017/18, con riferimento ai quali i convenuti hanno sollevato tempestiva eccezione di prescrizione. Infatti, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta la notifica del ricorso ai convenuti, risalente al 16.2.24; sul punto va rimarcato che la ricorrente ha depositato agli atti del giudizio la diffida valevole come interruzione della prescrizione del 25.2.23, senza però che la stessa sia corredata da documentazione che ne dimostri l'avvenuta ricezione da parte dei convenuti stessi.
Sul punto va osservato che, per come ritenuto dalla Cassazione con la sentenza sopra citata, “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che nel lavoro pubblico contrattualizzato, inclusi i rapporti a tempo determinato e nell'ipotesi di successione di rapporti a tempo determinato, la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto dal momento della progressiva insorgenza.
Del resto, la è stata assunta a tempo indeterminato solo in data 1.9.21. Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo anche in ragione della serialità della lite, ai sensi del D.M.
55/2014, con la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
il mancato accoglimento di parte della domanda avanzata dalla per intervenuta Pt_2 prescrizione del diritto ne rende corretta la compensazione in misura pari a un terzo.
P.Q.M.
15 definitivamente pronunciando così provvede:
In parziale accoglimento della domanda avanzata da e in totale Parte_2 accoglimento della domanda avanzata da e previo Parte_1 Parte_3 accertamento del diritto delle tre ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante sua attribuzione secondo il sistema proprio di essa e per valori corrispondenti a quelli rispettivamente perduti, condanna i convenuti in solido tra loro a erogare in favore delle tre ricorrenti la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quanto alla per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e Pt_1
2020/2021 quanto alla;
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Pt_2
2023/2024 quanto alla oltre per ciascuna di esse interessi o rivalutazione dalla Pt_3 data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici predetti. Rigetta per il resto il ricorso avanzato da . Parte_2
Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi liquidati in €. 1650,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori costituiti, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese. Si comunichi .
Napoli 13.3.25
IL GIUDICE
Dr. Elisa Tomassi
16
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 13.3.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 18925/23 nella controversia promossa da
, , , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro e con costui domiciliate come in atti RICORRENTI
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai
[...] sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l , sito in Controparte_1
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.10.23, le ricorrenti di cui in epigrafe convenivano in giudizio avanti questo Tribunale il e l Controparte_2 [...]
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta a predisporre in favore delle ricorrenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, Pt_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per la docente;
per gli anni scolastici Pt_2
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la docente del bonus annuale di € 500,00 Pt_3 per ciascun anno;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il
[...]
all'invio in favore di parte ricorrente per gli anni scolastici sopra Controparte_1 specificati, della carta elettronica prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per un importo pari ad euro 500,00 annui finalizzati esclusivamente alla formazione/aggiornamento professionale,
4) Condannare il a predisporre le procedure telematiche per Controparte_1 assegnare la carta docente alle ricorrenti per gli anni scolastici sopra indicati;
5) Condannare il , alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1 comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario. Premettevano di essere docenti precarie dell'Amministrazione scolastica statale che avevano maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinatari di incarichi di supplenza in scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze;
elencavano, ciascuno i rispettivi incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 loro conferiti, come da prospetti riassuntivi che seguono. quanto alla Pt_1
a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quanto alla : Pt_2
a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. quanto alla Pt_3
a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Sostenevano che in tali anni scolastici non avevano fruito del beneficio della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, sebbene avessero svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ; che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'anno scolastico 2018/2019 sino
2 all'anno scolastico 2022/2023, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto: con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e nella clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999; con il principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost.; con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, concludevano come sopra indicato.
Contr Il e l si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice adìto, la prescrizione quinquennale del beneficio relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/2018, considerata la data di deposito del ricorso avanzato dalla , e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Pt_2 fatto e in diritto per essere evidente che la normativa specifica in materia non lasci alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, ovvero ai docenti con contratti fino al termine delle lezioni.
In esito alla udienza del 13.3.25, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o.. , in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, con la conseguenza che non vi è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.
3 Sussiste la legittimazione passiva dell Controparte_4 dovendosi sul punto richiamare la recente pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l' o il dirigente generale ad Controparte_1 esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, può essere evocato in giudizio rispetto al Controparte_5 contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza dei CP_1 regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”.
Quanto al merito, le domande sono fondate, a eccezione di quella inerente la corresponsione del beneficio per l'anno scolastico 2016/2017 con riguardo alla ricorrente , per quanto si dirà, il tutto per quanto ritenuto in precedenti conformi Pt_2 da altri giudici della sezione ( v. sentenze nn. 533/24, g.l. 6453/23, g.l. Per_1
, 732/24 g.l. , da intendersi nell'attuale sede richiamati ai sensi Per_2 Per_3 dell'articolo 118 disp. att. cpc.
Va in primo luogo osservato che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di tal chè le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale
“di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato).
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto.
Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l' infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione.
4 Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
5 che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato.
Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021, contro Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge
n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perchè versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
6 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 Controparte_7
e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto dunque deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento della Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione dell'opposto principio.
Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i
7 docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perchè sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
A sua volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023 si è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale.
La Corte, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista della ricostruzione della ratio dell'istituto (cfr pp 9/12 della Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni Controparte_6 sindacali rappresentative di categoria».
La Cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva della Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano
8 sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Sostiene la Corte, poi: Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente
è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del
Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art.
29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve essere sceverata da situazioni del tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l' astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa.
È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione
9 della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità della supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato.
10 Pertanto, per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Cassazione ricorda che la struttura dell'obbligazione di cui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria: la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede
l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione (…) L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per CP_1 lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Vi è obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
Pertanto, la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta del
11 beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. Finchè si è all'interno del sistema delle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento della prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così non è, come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla
Carta a chi non è di ruolo perchè la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta.
Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente
12 ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta.
Nella specie, le ricorrenti hanno dimostrato di essere attualmente inserite nel sistema scolastico, essendo la docente a tempo indeterminato già dal 1.9.21 e le restanti Pt_2 ricorrenti avendo avanzato domanda di inserimento nelle GPS quanto alle annualità
2024/26 ed essendo attualmente docenti, come da contratti di lavoro relativi all'a.s.
2024/2025 allegati alle note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico di quelli indicati in dispositivo e condannati i convenuti solidalmente alla sua erogazione, per un valore corrispondente per ciascuno di essi a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alle concrete attribuzioni.
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte),
l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
In particolare, ha lavorato presso i seguenti istituti scolastici: Parte_1
- a.s. 2020/2021 I.C. Lame di Bologna dal 07.11.2020 al 05.06.2021 per n. 672 ore;
- a.s. 2021/2022 I.C. San Giovanni Bosco di Volla dal 09.11.2021 al 30.06.2022 per n. 558 ore;
- a.s. 2022/2023 I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo di Napoli dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per n. 840 ore;
- a.s. 2023/2024 I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo di Napoli dal 11.09.2023 al 30.06.2024 per n. 936 ore. ha lavorato presso i seguenti istituti scolastici: Parte_3
- a.s. 2021/2022 I.C. di Cercola dal 07.09.2021 al 30.06.2022 per n. Persona_4
940 ore;
13 Pers
- a.s. 2022/23 I.C. di Cercola dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per n. 935 Persona_4 ore;
- a.s. 2023/2024 I.C. di Cercola dal 1.09.2023 al 30.06.2024 per n. 936 Persona_4 ore.
ha lavorato presso i seguenti istituti scolastici: Parte_2
- a.s. 2016/2017 di Gardone Riviera dal 22.11.2016 al Persona_5
30.06.2017 per n. 522 ore;
- a.s. 2017/2018 di Sapri dal 25.09.2017 al 30.06.2018 per 222 ore;
Controparte_8
- a.s. 2018/2019 I.I.C. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento dal 10.11.2018 al 30.06.2019 per n. 155 ore;
- a.s. 2019/2020 I.S. Parmenide di Roccadaspide dal 12.10.2019 al 30.06.2020 per n.
210 ore;
- a.s. 2020/2021 I.I.C. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento dal 23.09.2020 al 31.08.2021 per n. 407 ore. Pertanto, le ricorrenti hanno prestato in tutte le circostanze sopra indicate attività di lavoro per più di 180 giorni. Reputa questo Giudice che sussista il diritto in capo alle ricorrenti a ottenere la carta docente. Invero, come sopra visto, la Cassazione, con la citata sentenza 29961/2023 ha ritenuto “in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico”, in quanto tali disposizioni non si prestano (…) a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” ma nello stesso tempo non ha escluso (sent. cit., 10) “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Tale periodo minimo si determina dalla normativa sulle supplenze, disciplinata dalla l. n. 124/1999, il cui art. 4, comma 2 recita: ”Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Ne consegue che il “periodo minimo” proprio della figura tipica dei contratti “fino al termine delle attività didattiche” decorre dal 31 dicembre al 30 giugno, per un totale di 6 mesi, corrispondenti a circa 180 giorni (per la precisione 182).
14 Pertanto, ai fini del calcolo del periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, si dovranno considerare180 giorni.
La domanda deve essere pertanto accolta, a eccezione di quella avente a oggetto l'attribuzione della carta docente alla ricorrente per gli anni scolastici Parte_2
2016/2017 e 2017/18, con riferimento ai quali i convenuti hanno sollevato tempestiva eccezione di prescrizione. Infatti, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta la notifica del ricorso ai convenuti, risalente al 16.2.24; sul punto va rimarcato che la ricorrente ha depositato agli atti del giudizio la diffida valevole come interruzione della prescrizione del 25.2.23, senza però che la stessa sia corredata da documentazione che ne dimostri l'avvenuta ricezione da parte dei convenuti stessi.
Sul punto va osservato che, per come ritenuto dalla Cassazione con la sentenza sopra citata, “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che nel lavoro pubblico contrattualizzato, inclusi i rapporti a tempo determinato e nell'ipotesi di successione di rapporti a tempo determinato, la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto dal momento della progressiva insorgenza.
Del resto, la è stata assunta a tempo indeterminato solo in data 1.9.21. Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo anche in ragione della serialità della lite, ai sensi del D.M.
55/2014, con la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
il mancato accoglimento di parte della domanda avanzata dalla per intervenuta Pt_2 prescrizione del diritto ne rende corretta la compensazione in misura pari a un terzo.
P.Q.M.
15 definitivamente pronunciando così provvede:
In parziale accoglimento della domanda avanzata da e in totale Parte_2 accoglimento della domanda avanzata da e previo Parte_1 Parte_3 accertamento del diritto delle tre ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante sua attribuzione secondo il sistema proprio di essa e per valori corrispondenti a quelli rispettivamente perduti, condanna i convenuti in solido tra loro a erogare in favore delle tre ricorrenti la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quanto alla per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e Pt_1
2020/2021 quanto alla;
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Pt_2
2023/2024 quanto alla oltre per ciascuna di esse interessi o rivalutazione dalla Pt_3 data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici predetti. Rigetta per il resto il ricorso avanzato da . Parte_2
Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento di due terzi delle spese di lite, due terzi liquidati in €. 1650,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori costituiti, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese. Si comunichi .
Napoli 13.3.25
IL GIUDICE
Dr. Elisa Tomassi
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