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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. 57533/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 57533/2023 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla via Quirino Parte_1
Majorana 171, presso lo studio dell'avv. Antonietta CATANIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Quirino Controparte_1
Majorana 203, presso lo studio dell'avv. Roberto MARINEO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
pagina 1 di 5 -CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito vigente):
• parte attorea: “1) Disporre l'esecuzione della Delibera adottata dall'assemblea in data
22.09.2022, rimasta in sospeso, relativamente ai lavori da eseguire sul Terrazzo Ed. B, Sc. A;
2) Dichiarare la responsabilità dell'amministratore, Sig. per il mancato Controparte_1 rispetto della delibera condominiale e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti in conseguenza del dedotto inadempimento, la somma totale di € 1.537,00, ovvero nella misura diversa che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo;
3) Disporre la revoca dell'amministratore, Sig. , a Pt_2 causa della negligenza e delle irregolarità dallo stesso convenuto poste in essere.”;
• parte convenuta: “- in via preliminare respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità e/o infondatezza delle domande di parte attrice. - in via principale e nel merito ritenere e dichiarare infondate le domande tutte dell'attrice e per l'effetto conseguentemente rigettare le domande tutte, così come articolate e richieste;
- si chiede condannarsi la controparte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -proprietaria di unità immobiliare sita nel condominio “Via Quirino
Majorana 144-177” in Roma- agisce contro il convenuto, amministratore del suddetto ente di gestione e afferma:
• che con delibera del 22/9/2022 (all'epoca il condominio era gestito da diverso amministratore) l'assemblea aveva deliberato l'effettuazione di interventi manutentivi (aventi ad oggetto il rifacimento dell'intero lastrico di copertura dell'edificio B) e “affidava l'incarico” a una determinata ditta (rectius: approvava
-tra altri- il preventivo di questa ditta);
pagina 2 di 5 • che alcuni condomini non effettuavano i pagamenti come da ripartizione approvata;
• che l'odierno convenuto -subentrato nella amministrazione- solo dopo reiterati e vani solleciti, finalmente convocava assemblea come richiesto da condomini
(nemmeno inserendo tutti i punti all'ordine del giorno).
Argomenta la parte su inadempimento del convenuto circa il proprio obbligo di dare esecuzione alle delibere assembleari e circa il mancato recupero degli oneri dei condòmini morosi;
oltre che su irregolare convocazione di assemblea sì come richiesta da condòmini e su omessa convocazione di assemblea per approvazione del rendiconto
(e relativa ripartizione) per il 2022.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Il convenuto ha eccepito omessa mediazione, atteso che la convocazione è stata resa
(solo) a una p.e.c. non appartenente ad esso convenuto.
Afferma poi -invero ben poco chiaramente- che il lastrico oggetto della delibera assembleare che si assume ineseguita non è di proprietà (anche se -stante CP_2
la sua funzione di copertura- compete al la manutenzione attinente ad CP_3
efficiente impermeabilizzazione): ciò che a suo dire rende ineseguibile la delibera senza il consenso dei proprietari “pro quota” del suddetto lastrico.
Nega propria inerzia nel recupero delle quote da parte dei condòmini morosi e adduce svariate difficoltà, che hanno anche impedito la formazione del rendiconto del 2022.
Nega la rilevanza di eventuali irregolarità nella convocazione di assemblea sì come richiesta da condòmini, per non essere stata impugnata la relativa delibera.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Osserva il decidente quanto segue.
pagina 3 di 5 Parte attorea agisce nei confronti della persona fisica convenuta, anzitutto domandando risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con riferimento alle sue mansioni di amministratore del . CP_3
E' documentalmente provato che parte convenuta ebbe esplicitamente ad indicare l'indirizzo p.e.c. utilizzato in sede di mediazione come proprio recapito p.e.c. (a cui risultano peraltro regolarmente consegnate missive varie): ciò che esclude la fondatezza dell'eccezione sul punto, come sopra esplicitata.
Parte attorea (con la memoria ex art. 171 ter n° 1 c.p.c.) concorda poi con il convenuto circa la proprietà esclusiva del lastrico “de quo”. Ciò dà ulteriore evidenza che l'esecuzione della delibera (legittimamente resa, atteso che la tenuta impermeabilizzante
è compito esclusivo dell'ente condominiale anche in caso di lastrico di proprietà esclusiva, se esso funga da copertura ai piani sottostanti: nota è poi la norma sul riparto delle spese) è stata nei fatti resa ben disagevole, stante le vicende narrate e documentate dalla parte.
Dette vicende escludono l'inadempimento (necessariamente colpevole) del convenuto e la responsabilità del medesimo.
Quanto alla inattività nel recupero dai condòmini morosi, va certamente affermato il principio della responsabilità dell'amministratore (Cass. 36277/2023), con riferimento ai danni che siano provati nella loro sussistenza ed ammontare: ciò che non si è concretato nel caso di specie.
Con riferimento all'approvazione del bilancio 2022, va osservato che il convenuto ha documentalmente dimostrato la ben anomala situazione di fatto quanto alla contabilità, in un contesto nel quale egli è subentrato nella carica con delibera del 7/11/2022: ciò che elide ipotesi di inadempimento.
Quanto infine ad addotti errori nella redazione dell'ordine del giorno per assemblea convocata su richiesta di condòmini, nel concreto non si ravvisa ipotesi di grave irregolarità per la revoca dell'amministratore (revoca per la quale invero la legge pagina 4 di 5 prevede procedimento camerale, senza però che ciò impedisca possibilità di incardinazione di cognizione piena al riguardo).
Le domande vanno quindi respinte, ma sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese, atteso che i fatti storici addotti dalla parte istante determinano astrattamente ipotesi di inadempimento del convenuto, la cui responsabilità va però esclusa per mancanza di rimproverabilità (colpevolezza, parametrata all'ordinaria diligenza da mandato).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 57533/2023
RGACC così decide:
• rigetta le domande;
• compensa le spese.
Roma 1/3/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 57533/2023 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla via Quirino Parte_1
Majorana 171, presso lo studio dell'avv. Antonietta CATANIA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Quirino Controparte_1
Majorana 203, presso lo studio dell'avv. Roberto MARINEO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
pagina 1 di 5 -CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito vigente):
• parte attorea: “1) Disporre l'esecuzione della Delibera adottata dall'assemblea in data
22.09.2022, rimasta in sospeso, relativamente ai lavori da eseguire sul Terrazzo Ed. B, Sc. A;
2) Dichiarare la responsabilità dell'amministratore, Sig. per il mancato Controparte_1 rispetto della delibera condominiale e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti in conseguenza del dedotto inadempimento, la somma totale di € 1.537,00, ovvero nella misura diversa che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo;
3) Disporre la revoca dell'amministratore, Sig. , a Pt_2 causa della negligenza e delle irregolarità dallo stesso convenuto poste in essere.”;
• parte convenuta: “- in via preliminare respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità e/o infondatezza delle domande di parte attrice. - in via principale e nel merito ritenere e dichiarare infondate le domande tutte dell'attrice e per l'effetto conseguentemente rigettare le domande tutte, così come articolate e richieste;
- si chiede condannarsi la controparte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidare, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea -proprietaria di unità immobiliare sita nel condominio “Via Quirino
Majorana 144-177” in Roma- agisce contro il convenuto, amministratore del suddetto ente di gestione e afferma:
• che con delibera del 22/9/2022 (all'epoca il condominio era gestito da diverso amministratore) l'assemblea aveva deliberato l'effettuazione di interventi manutentivi (aventi ad oggetto il rifacimento dell'intero lastrico di copertura dell'edificio B) e “affidava l'incarico” a una determinata ditta (rectius: approvava
-tra altri- il preventivo di questa ditta);
pagina 2 di 5 • che alcuni condomini non effettuavano i pagamenti come da ripartizione approvata;
• che l'odierno convenuto -subentrato nella amministrazione- solo dopo reiterati e vani solleciti, finalmente convocava assemblea come richiesto da condomini
(nemmeno inserendo tutti i punti all'ordine del giorno).
Argomenta la parte su inadempimento del convenuto circa il proprio obbligo di dare esecuzione alle delibere assembleari e circa il mancato recupero degli oneri dei condòmini morosi;
oltre che su irregolare convocazione di assemblea sì come richiesta da condòmini e su omessa convocazione di assemblea per approvazione del rendiconto
(e relativa ripartizione) per il 2022.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Il convenuto ha eccepito omessa mediazione, atteso che la convocazione è stata resa
(solo) a una p.e.c. non appartenente ad esso convenuto.
Afferma poi -invero ben poco chiaramente- che il lastrico oggetto della delibera assembleare che si assume ineseguita non è di proprietà (anche se -stante CP_2
la sua funzione di copertura- compete al la manutenzione attinente ad CP_3
efficiente impermeabilizzazione): ciò che a suo dire rende ineseguibile la delibera senza il consenso dei proprietari “pro quota” del suddetto lastrico.
Nega propria inerzia nel recupero delle quote da parte dei condòmini morosi e adduce svariate difficoltà, che hanno anche impedito la formazione del rendiconto del 2022.
Nega la rilevanza di eventuali irregolarità nella convocazione di assemblea sì come richiesta da condòmini, per non essere stata impugnata la relativa delibera.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Osserva il decidente quanto segue.
pagina 3 di 5 Parte attorea agisce nei confronti della persona fisica convenuta, anzitutto domandando risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con riferimento alle sue mansioni di amministratore del . CP_3
E' documentalmente provato che parte convenuta ebbe esplicitamente ad indicare l'indirizzo p.e.c. utilizzato in sede di mediazione come proprio recapito p.e.c. (a cui risultano peraltro regolarmente consegnate missive varie): ciò che esclude la fondatezza dell'eccezione sul punto, come sopra esplicitata.
Parte attorea (con la memoria ex art. 171 ter n° 1 c.p.c.) concorda poi con il convenuto circa la proprietà esclusiva del lastrico “de quo”. Ciò dà ulteriore evidenza che l'esecuzione della delibera (legittimamente resa, atteso che la tenuta impermeabilizzante
è compito esclusivo dell'ente condominiale anche in caso di lastrico di proprietà esclusiva, se esso funga da copertura ai piani sottostanti: nota è poi la norma sul riparto delle spese) è stata nei fatti resa ben disagevole, stante le vicende narrate e documentate dalla parte.
Dette vicende escludono l'inadempimento (necessariamente colpevole) del convenuto e la responsabilità del medesimo.
Quanto alla inattività nel recupero dai condòmini morosi, va certamente affermato il principio della responsabilità dell'amministratore (Cass. 36277/2023), con riferimento ai danni che siano provati nella loro sussistenza ed ammontare: ciò che non si è concretato nel caso di specie.
Con riferimento all'approvazione del bilancio 2022, va osservato che il convenuto ha documentalmente dimostrato la ben anomala situazione di fatto quanto alla contabilità, in un contesto nel quale egli è subentrato nella carica con delibera del 7/11/2022: ciò che elide ipotesi di inadempimento.
Quanto infine ad addotti errori nella redazione dell'ordine del giorno per assemblea convocata su richiesta di condòmini, nel concreto non si ravvisa ipotesi di grave irregolarità per la revoca dell'amministratore (revoca per la quale invero la legge pagina 4 di 5 prevede procedimento camerale, senza però che ciò impedisca possibilità di incardinazione di cognizione piena al riguardo).
Le domande vanno quindi respinte, ma sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese, atteso che i fatti storici addotti dalla parte istante determinano astrattamente ipotesi di inadempimento del convenuto, la cui responsabilità va però esclusa per mancanza di rimproverabilità (colpevolezza, parametrata all'ordinaria diligenza da mandato).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 57533/2023
RGACC così decide:
• rigetta le domande;
• compensa le spese.
Roma 1/3/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
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