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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39422/2023 avente ad oggetto: responsabilità da cosa in custodia – art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALTRITI LUCA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 06.03.2025 e richiamato all'udienza del 12.03.2025.
Parte convenuta
Come da comparsa di costituzione, richiamata all'udienza del 12.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
, proprietario del veicolo Lotus tg. DM420AR, esponeva che, in data 05.03.2022 Parte_1 in , egli era a bordo del predetto veicolo, nell'occasione condotto da CP_1 Persona_1
pagina 1 di 4 allorquando il veicolo, dopo aver svoltato a sinistra in Alzaia Naviglio Pavese, urtava contro dissuasori in cemento irregolarmente presenti sulla carreggiata e si ribaltava, danneggiandosi gravemente.
L'attore, pertanto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, il deducendone Controparte_1 la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dal veicolo, asseritamente cagionati dall'irregolare presenza dei dissuasori in cemento sulla carreggiata e non segnalati, e ne chiedeva quindi la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in circa 65.000 euro, pari al costo delle necessarie riparazioni, come da preventivo di officina specializzata.
Si costituiva il chiedendo a vario titolo il rigetto delle domande attoree ed Controparte_1 eccependo, in subordine, concorso colposo della conducente.
Dopo istruttoria documentale, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 12 marzo 2025.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata, per le ragioni di cui appresso.
Premette il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un evento oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, relegando dunque al rango di mera irrilevante occasione la relazione con la res, la quale non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res
e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, può derivare un fatto naturale o del terzo ma anche, come noto, dalla condotta colposa del danneggiato stesso.
La condotta gravemente imprudente del danneggiato che ometta di adottare le cautele ordinariamente esigibili nell'interazione con la cosa può, infatti, incidere causalmente sull'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. fino anche ad eventualmente elidere totalmente il nesso eziologico tra la cosa e il danno ove assuma connotati di gravità e imprevedibilità tali, secondo criteri probabilistici di regolarità causale, da divenire causa esclusiva dell'evento dannoso, con il corollario che tanto più potrà dirsi prevedibile ed evitabile il danno quanto maggiore sarà la visibilità e evidenza del pericolo.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, secondo quanto allegato dall'attore stesso, i dissuasori di cui è causa sono rappresentati dalle fotografie sub doc. 14 – 17 (vedi capitolo 4 prove orali) e, in particolare, il veicolo ha urtato il primo dei dissuasori raffigurati nelle fotografie sub doc. 15 e 16 (capitolo 7 prove orali).
Dall'esame delle fotografie, emerge nitidamente che i dissuasori urtati dal veicolo si trovano interamente all'interno degli stalli di sosta verniciati in giallo e dunque in un'area non destinata al transito dei veicoli, bensì riservata al parcheggio, rectius (come annotato anche dalla polizia locale) al carico/scarico dei veicoli, aree in cui il parcheggio era attualmente inibito a causa della presenza di un cantiere nei pressi, sicché i dissuasori avevano proprio lo scopo di impedire temporaneamente la sosta durante i lavori nel cantiere.
L'urto è dunque avvenuto in un'area dove l'autovettura dell'attore non aveva alcuna ragione per trovarsi, essendo ben visibile la “striscia” gialla che delimitava la corsia dedicata al traffico dagli stalli di sosta.
I dissuasori, dunque, non avevano alcuna anomalia potenzialmente lesiva né abbisognavano di ulteriori dispositivi di segnalazione, come pur ipotizzato dalla polizia municipale, in quanto non erano collocati sull'area di transito ma sull'area di sosta e l'articolo 175 del regolamento attuativo del codice della strada deve essere interpretato nel senso che le strisce rifrangenti devono essere poste sugli ostacoli presenti dentro la carreggiata e che “comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione”
(art. 175); se l'ostacolo è in un'area di sosta dove dunque la circolazione veicolare non deve avvenire non occorre alcuna ulteriore specifica segnalazione, purché, come prescritto dall'art. 180 del regolamento (norma ad hoc sui dissuasori di sosta), essi siano visibili (art. 180, comma 5).
Nel caso di specie, i dissuasori erano certamente ben visibili, trattandosi di “panettoni” di grandi dimensioni.
Il fatto poi che non fossero autorizzati, secondo quanto rilevato dalla polizia municipale, è questione amministrativa che non rileva ai fini del giudizio risarcitorio civilistico sul danno derivante dal dissuasore.
I dissuasori, dunque, posizionati all'interno degli stalli di sosta, non avevano alcuna anomalia potenzialmente lesiva ed erano ben visibili.
Inoltre, la condotta dell'automobilista che urti dissuasori di sosta dopo una svolta è una condotta estremamente negligente e imprudente, in quanto una prudente condotta di guida impone al conducente di mantenere il controllo del proprio veicolo e di mantenerlo nei limiti della carreggiata dedicata al traffico veicolare, essendo del tutto abnorme la condotta di chi va a sbattere contro oggetti collocati negli stalli di sosta, che nel caso di specie erano dissuasori ma potevano evidentemente essere anche altri veicoli parcheggiati ed è dunque evidente che la responsabilità di una siffatta manovra deve attribuirsi esclusivamente all'incauto automobilista, con esonero di ogni responsabilità in capo al custode della strada o dei dissuasori di sosta.
L'abnormità della condotta di guida della si ricava altresì dal ribaltamento del veicolo, che Per_1 consente di dedurre una velocità del tutto inadeguata, considerato che il sinistro è avvenuto subito dopo una svolta. pagina 3 di 4 L'incauta e abnorme condotta della conducente nell'interazione con il dissuasore di sosta assurge dunque a causa esclusiva dell'evento di danno, degradando la res al rango di mero teatro passivo dell'evento.
La riconducibilità causale del danno esclusivamente all'incauta condotta della conducente del veicolo esclude naturalmente anche la configurabilità di una responsabilità del ex art. 2043 c.c. CP_1
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al petitum) e previa riduzione per semplicità della controversia, natura documentale della causa e modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di contro il;
Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi euro 7.850 per compensi (euro 1.800 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 27 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39422/2023 avente ad oggetto: responsabilità da cosa in custodia – art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALTRITI LUCA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 06.03.2025 e richiamato all'udienza del 12.03.2025.
Parte convenuta
Come da comparsa di costituzione, richiamata all'udienza del 12.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
, proprietario del veicolo Lotus tg. DM420AR, esponeva che, in data 05.03.2022 Parte_1 in , egli era a bordo del predetto veicolo, nell'occasione condotto da CP_1 Persona_1
pagina 1 di 4 allorquando il veicolo, dopo aver svoltato a sinistra in Alzaia Naviglio Pavese, urtava contro dissuasori in cemento irregolarmente presenti sulla carreggiata e si ribaltava, danneggiandosi gravemente.
L'attore, pertanto, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, il deducendone Controparte_1 la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dal veicolo, asseritamente cagionati dall'irregolare presenza dei dissuasori in cemento sulla carreggiata e non segnalati, e ne chiedeva quindi la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in circa 65.000 euro, pari al costo delle necessarie riparazioni, come da preventivo di officina specializzata.
Si costituiva il chiedendo a vario titolo il rigetto delle domande attoree ed Controparte_1 eccependo, in subordine, concorso colposo della conducente.
Dopo istruttoria documentale, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 12 marzo 2025.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata, per le ragioni di cui appresso.
Premette il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un evento oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, relegando dunque al rango di mera irrilevante occasione la relazione con la res, la quale non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res
e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, può derivare un fatto naturale o del terzo ma anche, come noto, dalla condotta colposa del danneggiato stesso.
La condotta gravemente imprudente del danneggiato che ometta di adottare le cautele ordinariamente esigibili nell'interazione con la cosa può, infatti, incidere causalmente sull'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. fino anche ad eventualmente elidere totalmente il nesso eziologico tra la cosa e il danno ove assuma connotati di gravità e imprevedibilità tali, secondo criteri probabilistici di regolarità causale, da divenire causa esclusiva dell'evento dannoso, con il corollario che tanto più potrà dirsi prevedibile ed evitabile il danno quanto maggiore sarà la visibilità e evidenza del pericolo.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, secondo quanto allegato dall'attore stesso, i dissuasori di cui è causa sono rappresentati dalle fotografie sub doc. 14 – 17 (vedi capitolo 4 prove orali) e, in particolare, il veicolo ha urtato il primo dei dissuasori raffigurati nelle fotografie sub doc. 15 e 16 (capitolo 7 prove orali).
Dall'esame delle fotografie, emerge nitidamente che i dissuasori urtati dal veicolo si trovano interamente all'interno degli stalli di sosta verniciati in giallo e dunque in un'area non destinata al transito dei veicoli, bensì riservata al parcheggio, rectius (come annotato anche dalla polizia locale) al carico/scarico dei veicoli, aree in cui il parcheggio era attualmente inibito a causa della presenza di un cantiere nei pressi, sicché i dissuasori avevano proprio lo scopo di impedire temporaneamente la sosta durante i lavori nel cantiere.
L'urto è dunque avvenuto in un'area dove l'autovettura dell'attore non aveva alcuna ragione per trovarsi, essendo ben visibile la “striscia” gialla che delimitava la corsia dedicata al traffico dagli stalli di sosta.
I dissuasori, dunque, non avevano alcuna anomalia potenzialmente lesiva né abbisognavano di ulteriori dispositivi di segnalazione, come pur ipotizzato dalla polizia municipale, in quanto non erano collocati sull'area di transito ma sull'area di sosta e l'articolo 175 del regolamento attuativo del codice della strada deve essere interpretato nel senso che le strisce rifrangenti devono essere poste sugli ostacoli presenti dentro la carreggiata e che “comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione”
(art. 175); se l'ostacolo è in un'area di sosta dove dunque la circolazione veicolare non deve avvenire non occorre alcuna ulteriore specifica segnalazione, purché, come prescritto dall'art. 180 del regolamento (norma ad hoc sui dissuasori di sosta), essi siano visibili (art. 180, comma 5).
Nel caso di specie, i dissuasori erano certamente ben visibili, trattandosi di “panettoni” di grandi dimensioni.
Il fatto poi che non fossero autorizzati, secondo quanto rilevato dalla polizia municipale, è questione amministrativa che non rileva ai fini del giudizio risarcitorio civilistico sul danno derivante dal dissuasore.
I dissuasori, dunque, posizionati all'interno degli stalli di sosta, non avevano alcuna anomalia potenzialmente lesiva ed erano ben visibili.
Inoltre, la condotta dell'automobilista che urti dissuasori di sosta dopo una svolta è una condotta estremamente negligente e imprudente, in quanto una prudente condotta di guida impone al conducente di mantenere il controllo del proprio veicolo e di mantenerlo nei limiti della carreggiata dedicata al traffico veicolare, essendo del tutto abnorme la condotta di chi va a sbattere contro oggetti collocati negli stalli di sosta, che nel caso di specie erano dissuasori ma potevano evidentemente essere anche altri veicoli parcheggiati ed è dunque evidente che la responsabilità di una siffatta manovra deve attribuirsi esclusivamente all'incauto automobilista, con esonero di ogni responsabilità in capo al custode della strada o dei dissuasori di sosta.
L'abnormità della condotta di guida della si ricava altresì dal ribaltamento del veicolo, che Per_1 consente di dedurre una velocità del tutto inadeguata, considerato che il sinistro è avvenuto subito dopo una svolta. pagina 3 di 4 L'incauta e abnorme condotta della conducente nell'interazione con il dissuasore di sosta assurge dunque a causa esclusiva dell'evento di danno, degradando la res al rango di mero teatro passivo dell'evento.
La riconducibilità causale del danno esclusivamente all'incauta condotta della conducente del veicolo esclude naturalmente anche la configurabilità di una responsabilità del ex art. 2043 c.c. CP_1
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al petitum) e previa riduzione per semplicità della controversia, natura documentale della causa e modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di contro il;
Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi euro 7.850 per compensi (euro 1.800 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 27 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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