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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3304/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3304/2024 promossa da:
, nata a [...] -Brasile, il 23/08/1990, in proprio e Controparte_1 unitamente a , nato/a a São Paulo/SP - Brasile, il 30/08/1984 in Controparte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori: Controparte_3
nato a [...]/SP - Brasile, il 09/12/2009 e di ,
[...] Controparte_4 nata a [...]-Guaçu/SP - Brasile, il 19/02/2023; nato a [...] Controparte_5
Paulo/SP - Brasile, il 11/06/1978, in proprio e unitamente a Controparte_6
, nata a [...]/SP - Brasile, il 16/05/1984 in qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata a [...] Parte_1
Paulo/SP - Brasile il 11/10/2017, , nato a [...] Parte_2
Paulo/SP - Brasile il 11/10/2017 e , nata a [...]/SP Controparte_7 CP_6
- Brasile il 03/07/2014; nata a [...]/SP - Brasile il CP_8 Controparte_5
22/06/1980, in proprio e unitamente a , nato a [...]/SP Controparte_9
- Brasile, il 29/03/1979, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato a [...]/SP - Brasile, il 18/09/2006 e Controparte_10 [...]
, nata a [...]/SP - Brasile, il 27/09/2021; Parte_3 [...]
, nato a [...]-Guaçu/SP - Brasile, il 24/08/2004; Controparte_11 [...]
nata a [...]/SP - Brasile, il 03/02/1988; CP_12 Parte_4 pagina 1 di 10 nata a [...]/SP - Brasile, l'08/03/2001; Parte_5 Parte_6 nata a [...]/SP - Brasile, il 22/01/1964, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro (C.F.: ) e, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Stabilito C.F._1
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio Controparte_13 C.F._2 dell'avv. Carlofernando Parisi in Catanzaro, via Pascali n. 6, giusta procura notarile tradotta, apostillata e autenticata in calce al ricorso. I ricorrenti, insieme al loro difensore, hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_14 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
;
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_14 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana CP_15
nata a [...], il [...], figlia di e
[...] Persona_1 CP_15 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 2).
L'ava italiano, una volta emigrata in Brasile, aveva contratto matrimonio, con Persona_3
in data 20.04.1963 (cfr. doc. in atti n.4) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per
[...] naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc in atti n. 3).
Dall'anzidetta unione coniugale tra e nascevano Controparte_15 Persona_3 cinque figli:
-in data 22.01.1964 odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 5); Parte_6
-in data 11.06.1978 odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6); Controparte_5
-in data 22.06.1981 odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 7); Parte_7 pagina 2 di 10 -in data 03.02.1988 odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8); Controparte_12
-in data 23.08.1994 odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9). Parte_8
In particolare si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Parte_6
-in data 21.03.19288 ella contraeva matrimonio con acquisendo il Persona_4 nominativo di e separandosi da quest'ultimo in data 10.03.2003. Dalla Parte_9 loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, in data 08.01.2001, la figlia e odierna ricorrente,
(cfr. doc. in atti n. 11). Parte_10
con riferimento alla discendenza di Controparte_5
-in data 14.09.2013, egli contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 12) Controparte_6 quest'ultima acquisiva il nominativo di e dalla loro unione Controparte_6 matrimoniale nascevano in Brasile, i loro quattro figli: in data 24.08.2004, Controparte_11
, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 13); in data 03.07.2014,
[...] Parte_11
, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 14); in data 11.10.2017 i germani
[...] [...]
, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15) e Parte_12 Parte_2
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 16).
[...]
con riferimento alla discendenza di Parte_7
- dall'unione della ricorrente con nasceva in Brasile, in data Parte_13
18.09.2006, il figlio , odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17); Controparte_10
-successivamente, dall'unione della ricorrente con nasceva in Brasile, Persona_5 in data 27.09.2021, la figlia , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. Parte_3
18).
con riferimento alla discendenza di Parte_8
-dall'unione tra la ricorrente e , nasceva in Brasile, in data 11.12.2009, il figlio Persona_6
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 20); successivamente, Controparte_3 [...] si univa in matrimonio con acquisendo il nominativo di Parte_8 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 19) e da tale unione nasceva, in Brasile, in data Controparte_1
19.02.2023, la figlia , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 21). Controparte_4
Conseguentemente, gli odierni ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore pagina 3 di 10 della cittadinanza italiana iure sanguinis dalla nascita e di ordinare al e, per esso, Controparte_14 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_14 CP_14 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 12.09.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_14 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa specificando che “il procedimento di acquisto della cittadinanza è
a ben vedere regolato dal d.P.R. n. 362 del 1994, che all'art. 3 fissa, peraltro, un termine di settecentotrenta giorni, fino alla consumazione del quale l'Amministrazione ha ancora il potere di provvedere sull'istanza”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che i ricorrenti non avevano CP_14 completamente specificato la data di immigrazione in Brasile del loro avo italiano ritenendo che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli perdendo, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo ai suoi eredi.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 02.09.2025, il Giudice disponeva ex art. 127 ter c.p.c. e su richiesta di parte ricorrente, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 18.09.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, impugnando e contestando integralmente la comparsa avversaria poiché infondata in fatto e in diritto. In merito all'eccezione di inammissibilità, per mancato esperimento della procedura amministrativa, sosteneva che: “L'interesse ad agire, finalizzato ad ottenere un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la correttezza dell'operato dell'amministrazione, sussiste, non solo nei casi in cui la domanda amministrativa si stata rigettata ovvero nei casi in cui l'amministrazione non si sia pronunciata nei termini, ma anche
e soprattutto in tutti quei casi in cui, gli interessati, si siano trovati NELL'IMPOSSIBILITà DI
PRESENTARE ISTANZA AMMINISTRATIVA” a causa del malfunzionamento dei sistemi predisposti dalla stessa amministrazione” precisando sul punto che il sistema di gestione digitalizzata degli appuntamenti consolari attraverso il portale Prenot@mi, sin dai primi giorni dell'attivazione, risultava essere costantemente in blocco a causa dell'elevatissimo numero di istanze presentate non pagina 4 di 10 consentendo ai ricorrenti di poter avviare il procedimento amministrativo.
Riguardo l'eccezione di infondatezza della domanda attorea, la difesa sottolineava che: “Nei documenti versati in atti appare chiaramente che l'avo italiano non HA MAI RINUNCIATO ALLA Contr CITTADINANZA come da allegato oltre non aver mai assunto delle cariche istituzionali”; infine, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio avanzata da parte resistente.
La causa veniva assegnata a sentenza, in data 22.09.2025
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. pagina 5 di 10 E' evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte
Costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal 1 gennaio 1948 dall'entrata in vigore della
Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post
01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.01.1948, data di vigenza della
Carta Fondamentale (Cass. N. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale
(art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. N.
6297/1996 e n. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermai nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 della L. 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. N. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri pagina 6 di 10 costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 cit. (Cass. SS. UU. N. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. Effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale (Cass. SS.UU. n. 4466/2009).
Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che, sebbene l'ava sia nata prima Controparte_15 dell'entrata in vigore della Costituzione (1944), dopo la proclamazione del Regno d'Italia, e sia emigrata in Brasile in un arco temporale successivo, Parte_6 Controparte_5
e , primi discendenti Parte_7 Controparte_12 Controparte_1 dell'emigrata cittadina sono nati in epoca post-costituzionale, rispettivamente in data: 22.01.1964,
11.06.1978, 22.06.1981, 03.02.1988 e 23.08.1994.
Ipoteticamente, dunque, si tratta di un caso in cui è possibile percorrere la via amministrativa.
In effetti, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “tempi determinati e certi” per pagina 7 di 10 la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacchè non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti dell'ava italiana Controparte_15 deducono di essere stati impossibilitati ad avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente Consolato italiano di San Paolo, dogliandosi del fatto di non aver ottenuto un numero di prenotazione e di non essere stati inseriti nelle liste di attesa, producendo in merito una schermata della pagina web del Consolato di San Paolo, non datata, recante la dicitura: “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa di milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana – e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo Consolato Generale, come previsto dalla legge” (cfr. doc. n. 003).
A supporto delle proprie argomentazioni, la difesa ha inoltre prodotto una schermata del sito web consolare, non datata, dalla quale si evidenzia come il Consolato competente stia procedendo a convocare coloro che abbiano presentato istanza negli anni 2008, 2009, 2010 sottolineando in tal modo,
l'enorme ritardo accumulato nell'evasione delle richieste che non permetterebbe di poter contare su tempi certi e ragionevoli al fine di veder riconosciuto il diritto ad ottenere per via amministrativa la cittadinanza giustificando così il ricorso alla tutela giurisdizionale. pagina 8 di 10 Da ultimo, a sostegno della propria tesi difensiva è stato prodotto un unico screenshot di accesso sul portale telematico – servizio Prenot@mi del Consolato territorialmente competente recante la risposta:
“Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” (cfr. doc. in atti). Tuttavia, si rileva dalla schermata prodotta che, non è evincibile la data di accesso al servizio consolare;
specificatamente, lo screenshot prodotto è sprovvisto di alcun riferimento temporale non essendo ricavabile il giorno, il mese e l'annualità in cui è stata estratta la schermata di accesso.
Pertanto, non è possibile dedurre una esatta collocazione temporale dell'accesso, quindi per deduzione ricavarne la lungaggine nei tempi di attesa, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
Ciò che si apprende dalla schermata del prodotta in atti, è unicamente un invito a riprovare il Pt_14 mese successivo, onde verificare la disponibilità del servizio richiesto. Tale condotta è da attribuire verosimilmente alla capacità massima lavorativa dell'Amministrazione di riferimento.
Ebbene, il difetto di una data certa nella schermata prodotta attestante l'accesso al sito di prenotazione oltre alla mancata allegazione dei tentativi di prenotazione effettuati da parte degli altri ricorrenti impedisce di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via amministrativa quanto richiesto in via giudiziale, presupposto questo imprescindibile per poter intraprendere la via giudiziaria.
Si rammenta, infatti, che “chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario”. E' chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia la necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria
e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per veder tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente in ricorso, per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del Consolato brasiliano di San
Paolo, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Invero, anche dalle schermate prodotte non si evince alcun riferimento temporale che permettano di comprovare i suddetti convincimenti. Al riguardo si rileva che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare gli attuali tempi di evasione delle istanze, e contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge.
Orbene, calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti hanno pagina 9 di 10 rinunciato alla procedura amministrativa e, quindi, a vedersi riconosciuto il loro diritto alla cittadinanza italiana, al primo tentativo, ovvero nel momento in cui il ha invitato i richiedenti a riprovare Pt_14 il mese successivo;
pertanto, se ne deduce che essi non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa della richiesta che non può presumersi – sic et simpliciter ed in via automatica – essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione e dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1)rigetta il ricorso per carenza d'interesse;
2) compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 10.10.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3304/2024 promossa da:
, nata a [...] -Brasile, il 23/08/1990, in proprio e Controparte_1 unitamente a , nato/a a São Paulo/SP - Brasile, il 30/08/1984 in Controparte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori: Controparte_3
nato a [...]/SP - Brasile, il 09/12/2009 e di ,
[...] Controparte_4 nata a [...]-Guaçu/SP - Brasile, il 19/02/2023; nato a [...] Controparte_5
Paulo/SP - Brasile, il 11/06/1978, in proprio e unitamente a Controparte_6
, nata a [...]/SP - Brasile, il 16/05/1984 in qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata a [...] Parte_1
Paulo/SP - Brasile il 11/10/2017, , nato a [...] Parte_2
Paulo/SP - Brasile il 11/10/2017 e , nata a [...]/SP Controparte_7 CP_6
- Brasile il 03/07/2014; nata a [...]/SP - Brasile il CP_8 Controparte_5
22/06/1980, in proprio e unitamente a , nato a [...]/SP Controparte_9
- Brasile, il 29/03/1979, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato a [...]/SP - Brasile, il 18/09/2006 e Controparte_10 [...]
, nata a [...]/SP - Brasile, il 27/09/2021; Parte_3 [...]
, nato a [...]-Guaçu/SP - Brasile, il 24/08/2004; Controparte_11 [...]
nata a [...]/SP - Brasile, il 03/02/1988; CP_12 Parte_4 pagina 1 di 10 nata a [...]/SP - Brasile, l'08/03/2001; Parte_5 Parte_6 nata a [...]/SP - Brasile, il 22/01/1964, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro (C.F.: ) e, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Stabilito C.F._1
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio Controparte_13 C.F._2 dell'avv. Carlofernando Parisi in Catanzaro, via Pascali n. 6, giusta procura notarile tradotta, apostillata e autenticata in calce al ricorso. I ricorrenti, insieme al loro difensore, hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_14 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
;
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_14 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana CP_15
nata a [...], il [...], figlia di e
[...] Persona_1 CP_15 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 2).
L'ava italiano, una volta emigrata in Brasile, aveva contratto matrimonio, con Persona_3
in data 20.04.1963 (cfr. doc. in atti n.4) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per
[...] naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc in atti n. 3).
Dall'anzidetta unione coniugale tra e nascevano Controparte_15 Persona_3 cinque figli:
-in data 22.01.1964 odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 5); Parte_6
-in data 11.06.1978 odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6); Controparte_5
-in data 22.06.1981 odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 7); Parte_7 pagina 2 di 10 -in data 03.02.1988 odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8); Controparte_12
-in data 23.08.1994 odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9). Parte_8
In particolare si precisava che:
con riferimento alla discendenza di Parte_6
-in data 21.03.19288 ella contraeva matrimonio con acquisendo il Persona_4 nominativo di e separandosi da quest'ultimo in data 10.03.2003. Dalla Parte_9 loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, in data 08.01.2001, la figlia e odierna ricorrente,
(cfr. doc. in atti n. 11). Parte_10
con riferimento alla discendenza di Controparte_5
-in data 14.09.2013, egli contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 12) Controparte_6 quest'ultima acquisiva il nominativo di e dalla loro unione Controparte_6 matrimoniale nascevano in Brasile, i loro quattro figli: in data 24.08.2004, Controparte_11
, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 13); in data 03.07.2014,
[...] Parte_11
, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 14); in data 11.10.2017 i germani
[...] [...]
, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15) e Parte_12 Parte_2
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 16).
[...]
con riferimento alla discendenza di Parte_7
- dall'unione della ricorrente con nasceva in Brasile, in data Parte_13
18.09.2006, il figlio , odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17); Controparte_10
-successivamente, dall'unione della ricorrente con nasceva in Brasile, Persona_5 in data 27.09.2021, la figlia , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. Parte_3
18).
con riferimento alla discendenza di Parte_8
-dall'unione tra la ricorrente e , nasceva in Brasile, in data 11.12.2009, il figlio Persona_6
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 20); successivamente, Controparte_3 [...] si univa in matrimonio con acquisendo il nominativo di Parte_8 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 19) e da tale unione nasceva, in Brasile, in data Controparte_1
19.02.2023, la figlia , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 21). Controparte_4
Conseguentemente, gli odierni ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore pagina 3 di 10 della cittadinanza italiana iure sanguinis dalla nascita e di ordinare al e, per esso, Controparte_14 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_14 CP_14 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 12.09.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_14 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa specificando che “il procedimento di acquisto della cittadinanza è
a ben vedere regolato dal d.P.R. n. 362 del 1994, che all'art. 3 fissa, peraltro, un termine di settecentotrenta giorni, fino alla consumazione del quale l'Amministrazione ha ancora il potere di provvedere sull'istanza”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che i ricorrenti non avevano CP_14 completamente specificato la data di immigrazione in Brasile del loro avo italiano ritenendo che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli perdendo, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo ai suoi eredi.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 02.09.2025, il Giudice disponeva ex art. 127 ter c.p.c. e su richiesta di parte ricorrente, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 18.09.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, impugnando e contestando integralmente la comparsa avversaria poiché infondata in fatto e in diritto. In merito all'eccezione di inammissibilità, per mancato esperimento della procedura amministrativa, sosteneva che: “L'interesse ad agire, finalizzato ad ottenere un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto la correttezza dell'operato dell'amministrazione, sussiste, non solo nei casi in cui la domanda amministrativa si stata rigettata ovvero nei casi in cui l'amministrazione non si sia pronunciata nei termini, ma anche
e soprattutto in tutti quei casi in cui, gli interessati, si siano trovati NELL'IMPOSSIBILITà DI
PRESENTARE ISTANZA AMMINISTRATIVA” a causa del malfunzionamento dei sistemi predisposti dalla stessa amministrazione” precisando sul punto che il sistema di gestione digitalizzata degli appuntamenti consolari attraverso il portale Prenot@mi, sin dai primi giorni dell'attivazione, risultava essere costantemente in blocco a causa dell'elevatissimo numero di istanze presentate non pagina 4 di 10 consentendo ai ricorrenti di poter avviare il procedimento amministrativo.
Riguardo l'eccezione di infondatezza della domanda attorea, la difesa sottolineava che: “Nei documenti versati in atti appare chiaramente che l'avo italiano non HA MAI RINUNCIATO ALLA Contr CITTADINANZA come da allegato oltre non aver mai assunto delle cariche istituzionali”; infine, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio avanzata da parte resistente.
La causa veniva assegnata a sentenza, in data 22.09.2025
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Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. pagina 5 di 10 E' evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte
Costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal 1 gennaio 1948 dall'entrata in vigore della
Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post
01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.01.1948, data di vigenza della
Carta Fondamentale (Cass. N. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale
(art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. N.
6297/1996 e n. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermai nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 della L. 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. N. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri pagina 6 di 10 costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 cit. (Cass. SS. UU. N. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. Effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale (Cass. SS.UU. n. 4466/2009).
Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che, sebbene l'ava sia nata prima Controparte_15 dell'entrata in vigore della Costituzione (1944), dopo la proclamazione del Regno d'Italia, e sia emigrata in Brasile in un arco temporale successivo, Parte_6 Controparte_5
e , primi discendenti Parte_7 Controparte_12 Controparte_1 dell'emigrata cittadina sono nati in epoca post-costituzionale, rispettivamente in data: 22.01.1964,
11.06.1978, 22.06.1981, 03.02.1988 e 23.08.1994.
Ipoteticamente, dunque, si tratta di un caso in cui è possibile percorrere la via amministrativa.
In effetti, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “tempi determinati e certi” per pagina 7 di 10 la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacchè non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti dell'ava italiana Controparte_15 deducono di essere stati impossibilitati ad avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente Consolato italiano di San Paolo, dogliandosi del fatto di non aver ottenuto un numero di prenotazione e di non essere stati inseriti nelle liste di attesa, producendo in merito una schermata della pagina web del Consolato di San Paolo, non datata, recante la dicitura: “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa di milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana – e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo Consolato Generale, come previsto dalla legge” (cfr. doc. n. 003).
A supporto delle proprie argomentazioni, la difesa ha inoltre prodotto una schermata del sito web consolare, non datata, dalla quale si evidenzia come il Consolato competente stia procedendo a convocare coloro che abbiano presentato istanza negli anni 2008, 2009, 2010 sottolineando in tal modo,
l'enorme ritardo accumulato nell'evasione delle richieste che non permetterebbe di poter contare su tempi certi e ragionevoli al fine di veder riconosciuto il diritto ad ottenere per via amministrativa la cittadinanza giustificando così il ricorso alla tutela giurisdizionale. pagina 8 di 10 Da ultimo, a sostegno della propria tesi difensiva è stato prodotto un unico screenshot di accesso sul portale telematico – servizio Prenot@mi del Consolato territorialmente competente recante la risposta:
“Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” (cfr. doc. in atti). Tuttavia, si rileva dalla schermata prodotta che, non è evincibile la data di accesso al servizio consolare;
specificatamente, lo screenshot prodotto è sprovvisto di alcun riferimento temporale non essendo ricavabile il giorno, il mese e l'annualità in cui è stata estratta la schermata di accesso.
Pertanto, non è possibile dedurre una esatta collocazione temporale dell'accesso, quindi per deduzione ricavarne la lungaggine nei tempi di attesa, conditio sine qua non per giustificare l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, in virtù della lesione dell'interesse stesso.
Ciò che si apprende dalla schermata del prodotta in atti, è unicamente un invito a riprovare il Pt_14 mese successivo, onde verificare la disponibilità del servizio richiesto. Tale condotta è da attribuire verosimilmente alla capacità massima lavorativa dell'Amministrazione di riferimento.
Ebbene, il difetto di una data certa nella schermata prodotta attestante l'accesso al sito di prenotazione oltre alla mancata allegazione dei tentativi di prenotazione effettuati da parte degli altri ricorrenti impedisce di ritenere provato che, al momento della presentazione del ricorso, non fosse possibile ottenere per via amministrativa quanto richiesto in via giudiziale, presupposto questo imprescindibile per poter intraprendere la via giudiziaria.
Si rammenta, infatti, che “chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario”. E' chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia la necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria
e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per veder tutelato quel determinato diritto.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente in ricorso, per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del Consolato brasiliano di San
Paolo, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Invero, anche dalle schermate prodotte non si evince alcun riferimento temporale che permettano di comprovare i suddetti convincimenti. Al riguardo si rileva che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare gli attuali tempi di evasione delle istanze, e contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni di legge.
Orbene, calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti hanno pagina 9 di 10 rinunciato alla procedura amministrativa e, quindi, a vedersi riconosciuto il loro diritto alla cittadinanza italiana, al primo tentativo, ovvero nel momento in cui il ha invitato i richiedenti a riprovare Pt_14 il mese successivo;
pertanto, se ne deduce che essi non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa della richiesta che non può presumersi – sic et simpliciter ed in via automatica – essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione e dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1)rigetta il ricorso per carenza d'interesse;
2) compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 10.10.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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