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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott.ssa Consiglia Invitto - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
dott. Pietro Merlo - consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 140/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 08/10/2024 con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c., vertente
T R A
(cf. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Tommaso Sardelli e Alberto Magli - appellante contro
(cf. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gianfranco Giannoccaro e Antonila De Pandis -
appellata nonché contro e Controparte_2 Controparte_3
appellati contumaci
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza dell'8 ottobre 2024, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di Parte_1 responsabilità nei confronti di Controparte_1 CP_3 ed (rispettivamente compagnia assicuratrice per la
[...] Controparte_2 responsabilità civile, conducente e proprietaria del motociclo Yamaha R1 tg.
CC29036) chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella complessiva somma di euro 58.026,70, a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro in cui rimaneva coinvolto.
L'attore esponeva che in data 5.6.2006, mentre percorreva la SS. Bari-
Brindisi, direzione Brindisi, a bordo del motociclo Kawasaki tg. CC29997, veniva attinto dal motociclo Yamaha R1 tg. CC29036 condotto dal , CP_3 il quale nell'eseguire la manovra di sorpasso perdeva il controllo del mezzo, deviava la propria traiettoria di marcia verso destra e colpiva il . Pt_1
Quest'ultimo, a seguito della collisione, urtava il guard-rail e cadeva a terra.
2.-Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
13.01.2023, ha rigettato la domanda dell'attore, ponendo a suo carico le spese di c.t.u. e condannandolo alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta compagnia assicurativa.
Il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine all'impatto tra la moto alla cui guida si trovava l'attore e quella condotta dal , CP_3 evidenziando, quanto al materiale probatorio raccolto, che: -la ricostruzione operata dagli agenti intervenuti sul posto, secondo i quali la causa esclusiva del sinistro era l'eccessiva velocità di guida tenuta dall'attore, costituiva elemento di prova liberamente valutabile;
-detta ricostruzione, peraltro, si fondava anche sulle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti da
, il quale, invece, in sede di prova testimoniale, Testimone_1 descriveva l'accaduto in maniera diversa, dunque contraddicendosi e riportando esattamente la dinamica così come ricostruita nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
-la circostanza, inoltre, per cui il convenuto si era recato spontaneamente molti giorni dopo CP_3
l'accaduto presso la Polizia Stradale per assumersi la responsabilità del pag. 2/14 sinistro, destava non poche perplessità circa la genuinità del contenuto delle sue dichiarazioni.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, e tenuto conto che, come rilevato dal ctu, non è stato possibile individuare la posizione dei mezzi rispetto all'urto (non essendo stato possibile né ispezionare i suddetti mezzi né visionare alcuna foto dei veicoli stessi), secondo il Tribunale non può condividersi l'ipotesi prospettata dal consulente, il quale ha ritenuto plausibile che si fosse verificato l'urto diretto tra le due moto: del resto, non può non considerarsi che, in ragione della elevatissima velocità di percorrenza, se vi fosse stato un urto diretto, il veicolo del Pt_1 avrebbe dovuto scarrocciare sull'asfalto e non avrebbe potuto continuare la sua corsa per diverse decine di metri, per di più senza conducente, come pure ipotizzato dal ctu;
tantomeno, il avrebbe potuto mantenere CP_3
l'equilibrio e non subire alcun danno.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1
, il quale con unico motivo di gravame ha dedotto una erronea e
[...] arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie, svolgendo le obiezioni che più avanti saranno esaminate.
Si è costituita con comparsa depositata in data Controparte_1
11.09.2023, nella quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza dell'8 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
** ** **
4.Con unico motivo di gravame, in cui si deduce l'erronea valutazione del materiale probatorio, l'appellante ha svolto le seguenti censure.
4.1. A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione è stata confermata in sede di istruttoria orale. Segnatamente, la circostanza per cui il CP_3
pag. 3/14 nell'eseguire la manovra di sorpasso collideva con il , il quale per Pt_1 tale motivo perdeva il controllo del mezzo e, andando a sbattere sul guard- rail, cadeva rovinosamente in terra, è stata confermata in sede processuale del teste , il quale ha dichiarato di aver visto l'impatto tra le due Tes_1 moto;
inoltre, il teste ha dichiarato che era stato lo stesso a Tes_2 CP_3 confidargli di aver colpito il . Pt_1
Ad ulteriore riprova della veridicità della descritta dinamica intervengono le stesse dichiarazioni del , rilasciate da quest'ultimo CP_3 qualche giorno dopo l'accaduto, allorquando si recava presso la Polizia
Stradale di Fasano e si assumeva la responsabilità del sinistro, sostenendo di non essersi accorto della curva e per tale motivo di aver deviato la traiettoria di marcia, urtando il;
lo stesso non si costituiva in Pt_1 giudizio né compariva per rendere l'interrogatorio formale, in tal modo evidentemente non contestando quanto riportato dall'originario attore. Circa la dubitata genuinità di dette dichiarazioni, rilasciate non nell'immediatezza dei fatti, ma diverso tempo dopo, l'appellante rileva che detto comportamento trova ragionevole giustificazione nello stato d'animo del
, il quale temendo di aver causato al danni ben più gravi CP_3 Pt_1 si è determinato a confessare la propria responsabilità solo dopo essersi accertato che quest'ultimo non era in pericolo di vita.
4.2. L'appellante lamenta, in secondo luogo, che il Tribunale ha sì tenuto conto del verbale redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, ma in misura parziale: in particolare, il giudicante ha avvalorato la ricostruzione, secondo cui l'esclusiva causa del sinistro sarebbe stata la velocità di guida tenuta dal , non considerando tuttavia che, da una Pt_1 parte, si tratta di una ricostruzione approssimativa e sulla scorta delle sole sommarie informazioni assunte nell'immediatezza dei fatti, e, per altro verso, che lo stesso verbale è stato poi integrato con le dichiarazioni rilasciate dal che, come detto, forniscono ulteriori elementi sulla CP_3 dinamica.
4.3. L'appellante, infine, censura la decisione di primo grado anche nella parte in cui non ritiene condivisibili le conclusioni del c.t.u., secondo il quale tra i due mezzi vi era stato un urto di lieve entità che “interessava la
pag. 4/14 parte laterale sinistra della e la parte laterale destra della Pt_2
e si concretizzava all'interno della corsia di marcia del Pt_3 Pt_2
A seguito della collisione, la si spostava tutta sulla sua destra, e Pt_2 urtava con la parte anteriore contro il guardrail metallico ed effettuava un moto aberrante da sbalzare il suo conducente sulla sede stradale mentre la moto proseguiva in avanti in posizione verticale. Dopo alcune decine di metri la si ribaltava sul lato sinistro strisciando sul manto Pt_2 stradale per circa 250 m. e si arrestava all'interno della corsia di sorpasso, mentre il conducente della si arrestava subito dopo per soccorrere Pt_3 il ”. Pt_1
Ebbene, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la ricostruzione operata dal c.t.u. si fonda su un corretto esame dei veicoli, nello stato in cui erano a causa del sinistro, trovando peraltro riscontro non solo nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti ma anche nella successiva prova testimoniale raccolta in giudizio. Più precisamente, le condizioni in cui si trovava il veicolo condotto dal , che infatti non presentava segni Pt_1 di urto diretto sulla fiancata sinistra e nella totalità riportava pochissime abrasioni, per di più orientate dall'alto verso il basso, erano compatibili con l'ipotesi elaborata dal consulente. Inoltre, la circostanza per cui il motociclo condotto dal non presentasse segni di collisione trova ragionevole Pt_1 giustificazione nel fatto che l'urto potrebbe essere avvenuto anche solo tra gli arti dei due conducenti e non tra i veicoli (condizione resa possibile dal tipo di motocicli in oggetto, ossia privi di carenatura) e nell'ulteriore circostanza che si è trattato di un urto “strisciante”, motivo per cui, per un verso non ha intaccato la traiettoria del , e per altro verso ha fatto CP_3 sì che il veicolo condotto dal dopo aver colpito il guard-rail ha Pt_1 subito ripreso la sua stabilità dinamica, proseguendo la sua corsa pur privo di conducente. Assume infine l'appellante come non corrisponda al vero la circostanza riportata in sentenza, per cui non vi sarebbero state foto dei mezzi, dato che nel fascicolo di parte attrice è stata regolarmente depositata documentazione fotografica ritraente il mezzo condotto dal
[...]
. Pt_1
5. L'appello risulta privo di fondamento.
pag. 5/14 5.1. Quanto alle prime due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse, la tesi dell'appellante si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni dei testi e rese nel corso del giudizio, nonché su Tes_1 Tes_2 quelle rese alla Polizia Stradale dal venti giorni dopo i fatti. CP_3
Tuttavia, l'argomento basato sul contenuto di queste dichiarazioni non è idoneo a superare i rilievi svolti dal primo giudice in ordine alla inattendibilità dei dichiaranti.
In particolare, le obiezioni sollevate dall'appellante sono incentrate sulla deposizione di , che in giudizio ha confermato Testimone_1 pedissequamente la dinamica del sinistro esposta nell'atto di citazione, nei seguenti termini: “unitamente all'attore ed altri amici, in Parte_1 gruppo, ciascuno con la propria motocicletta, eravamo di ritorno da Firenze
… il sinistro si è verificato intorno alle ore 23.00 …preciso di aver visto una motocicletta, sempre del gruppo che andava a sbattere contro altra motocicletta che la precedeva, che, a sua volta, cadeva;
ho visto l'impatto seguendo da dietro lo spostamento del fascio di luce dei fari posteriori della moto. Al momento dell'urto non sapevo chi fossero i due conducenti coinvolti … solo successivamente in ospedale il , a titolo CP_3 confidenziale, mi disse di aver urtato la motocicletta dell'attore…. Confermo che il sinistro … si verificava in un tratto di strada curvilineo, volgente a sinistra;
l'urto di è verificato tra la parte anteriore del mezzo del e CP_3 la parte posteriore del , preciso che quando dico destro intendo la Pt_1 ruota posteriore, sulla fiancata laterale sinistra … non sono in grado di riferire la velocità, ma essendo alla guida di motociclette, “si camminava”
Per “camminava” intendo che si viaggiava intorno ai 200 Km/h … non sono in grado di riferire se il urtava contro il veicolo Controparte_3 condotta da , con il gomito e stivale destro, in quanto si tratta Parte_1 di attimi, ma posso dire con certezza che la collisione c'è stata….io seguivo
i die motociclisti coinvolti nel sinistro a circa 50 metri” (verbale udienza
28.4.2017).
Queste dichiarazioni risultano in totale e insanabile contrasto con quelle rese dallo stesso nella immediatezza del fatto agli agenti Tes_1 della Polizia Stradale di Brindisi, intervenuti sul posto. Si legge nel relativo pag. 6/14 verbale: “siamo partiti io, e altri 4 amici da Firenze questa Parte_1 mattina intorno alle ore 10.00 per fare ritorno a casa a bordo di motocicli.
Giunti in prossimità di Monopoli ci siamo fermati al distributore Agip sito sulla statale 16; dopodichè il partiva il primo in direzione Brindisi. Pt_1
Subito dopo aver effettuato rifornimento siamo partiti anche noi. Dopo aver percorso circa 3 o 4 chilometri e precisamente prima dello svincolo di uscita per Fasano Centro, notavo il sdraiato al suolo vicino al guard-rail Pt_1 mentre il motociclo si trovava in avanti nella corsia di sorpasso.
Prontamente io e gli altri componenti del gruppo abbiamo provveduto a soccorrere il ed alla rimozione del motoveicolo adagiandolo vicino Pt_1 al guard rayl …sul posto attendevo l'arrivo della polizia stradale” (verbale di sommarie informazioni ex art.351 cpp redatto dalla Polizia Stradale alle ore
0.40 del 5.6.2006, in atti).
In questo verbale, piuttosto dettagliato, non è rinvenibile alcuna descrizione della dinamica dell'incidente, in quanto il dichiarante riferiva di essere sopraggiunto sul posto dopo l'accaduto, rinvenendo il a Pt_1 terra vicino al guard-rail e il suo motociclo più avanti sulla corsia di sorpasso. Queste posizioni trovano conferma nei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti nella immediatezza, i quali accertarono che il punto d'urto sul guard-rail si trovava al Km 857+720 (in quel punto non rilevarono tracce di liquidi o scalfitture, indicative di un eventuale collisione), mentre la moto Kawasaki del (998 di cilindrata) aveva terminato la sua corsa Pt_1 al km 857+970 sulla corsia di sorpasso (all'arrivo degli agenti il motociclo era stato adagiato sulla corsia di emergenza).
Il teste (che insieme al fratello faceva parte del Testimone_3 Tes_4 gruppo di motociclisti di ritorno da Firenze) ha dichiarato: “Non ho visto la dinamica dell'incidente, poichè ero a distanza tale, in ragione anche del buio, da non distinguere i motocicli ed altri mezzi che erano più avanti rispetto a me … ho visto il guardrail concavo e quindi posso presumere che
sia andato a sbattarvi contro, ma preciso che non l'ho visto (…) il Pt_1
in Ospedale ebbe a dirmi che lo stesso, non vedendo la curva, CP_3 aveva urtato il , il quale finiva sul gard rayl sulla destra (…) posso Pt_1
pag. 7/14 riferire che il gruppo si muoveva alla stessa velocità a una andatura a 180 km/k circa” (verbale udienza 16.10.18).
Lo stesso nel 2006, circa venti giorni dopo l'incidente, si era Tes_2 presentato alla Polizia e aveva dichiarato spontaneamente che “soltanto nella serata, dopo aver parlato con il ho appreso che la sua caduta Pt_1 era stata la conseguenza di una collisione avvenuta con il . Detto CP_3
mi confermava tale avvenimento” (verbale redatto dalla Polizia CP_3
Stradale di Brindisi il 27.6.2006).
Quanto al , innanzitutto la sua presenza sul luogo del sinistro CP_3 non è stata rilevata dagli agenti intervenuti nella immediatezza del fatto;
lo stesso si è però presentato spontaneamente, dopo circa venti giorni dall'incidente, per assumersi la responsabilità dell'accaduto, dichiarando:
“mentre percorrevo la corsia di sorpasso, non mi sono accorto di tale curva
e deviando la traiettoria di marcia sulla corsia di destra andavo ad urtare con il gomito e lo stivale destro contro il veicolo condotto da . Non Pt_1 sono in grado di riferire in quale parte ho urtato. Dopo tale collisione il
[...]
perdeva il controllo del veicolo…” (verbale di sommarie informazioni Pt_1 redatto dalla Polizia Stradale di Brindisi in data 24.6.2006).
Per completezza occorre evidenziare che lo stesso , agli agenti Pt_1 intervenuti sul posto, aveva dichiarato “viaggiavo solo e tenevo una velocità imprecisata. Non sono in grado di ricordare altro” (verbale redatto dalla
Polstrada presso l'Ospedale di Ostuni in data 6.6.2006 ore 1.00); tuttavia, nell'anamnesi prossima resa dallo stesso ai sanitari del Pronto Pt_1
Soccorso di Ostuni, risulta annotato: “il paziente riferisce che, mentre viaggiava sulla propria moto, improvvisamente è stato tamponato da un'autovettura. Pertanto si ricovera per gli accertamenti e le cure del caso”
(cartella clinica in atti).
Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la contraddittorietà e incongruenza dei dati forniti dall'attore a dimostrazione della dinamica del sinistro esposta nell'atto di citazione, posto che le dichiarazioni provenienti da , unico teste che avrebbe assistito all'incidente, non Testimone_1
pag. 8/14 soltanto non trovano alcun riscontro obiettivo negli elementi rilevati dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, ma risultano anche contraddette sia dalle dichiarazioni rese agli agenti dallo stesso Tes_1 nell'immediatezza, e sia dalle dichiarazioni del ai sanitari. E' Pt_1 evidente, infatti, che le circostanze di un tamponamento da parte di un'autovettura (dichiarato dal ) divergono vistosamente dall'ipotesi Pt_1 che la difesa ha cercato di avvalorare con riferimento ad una collisione tra il corpo di un altro motociclista e la parte sinistra della ruota posteriore della moto dell'attore.
Per altro verso, la deposizione del teste non fornisce alcun reale Tes_2 contributo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, posto che si tratta di dichiarazioni, non solo generiche (non sono descritte le modalità della presunta collisione), ma anche fatte de relato e pure imprecise quanto alla fonte: il , nel corso del giudizio, afferma che la confidenza gli venne Tes_2 fatta dal , mentre, nel verbale redatto dalla Polizia, egli asserisce CP_3 che la circostanza della collisione fu appresa parlando con il (e poi Pt_1 confermata dal ). CP_3
Infine, le dichiarazioni del alla Polizia non sono tali da fornire CP_3 una prova idonea nei confronti della Compagnia di assicurazione.
Come è noto, la confessione stragiudiziale del conducente non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, c.c. (Cass. n.19327/2017,
Rv. 645488-1; Cass. n. 24187/2014, Rv. 633534-1)
Nella specie le dichiarazioni del presunto danneggiante risultano contraddette da quanto dichiarato dal alla Polizia Stradale nella Tes_1 immediatezza del fatto: da queste emerge chiaramente che il partì Pt_1 per primo e da solo, e soltanto in un secondo momento si avviarono tutti gli altri (compreso il ), i quali arrivarono sul luogo del sinistro dopo CP_3 aver percorso 3-4 chilometri. Peraltro, le dichiarazioni del non CP_3 collimano neppure con quanto dichiarato in giudizio sulla dinamica dallo stesso : questi ha asserito di aver percepito visivamente una Tes_1
pag. 9/14 collisione tra le due moto (“…preciso di aver visto una motocicletta, sempre del gruppo che andava a sbattere contro altra motocicletta che la precedeva, che, a sua volta, cadeva”); mentre il ha dichiarato di CP_3 aver urtato “con il gomito e lo stivale destro contro il veicolo condotto da
”, con ciò escludendo una collisione tra il proprio mezzo e quello Pt_1 antagonista (questo evento, se fosse stato riferito alla Polizia, anche dopo circa venti giorni dall'incidente, avrebbe potuto sollecitare una verifica del mezzo da parte degli inquirenti).
Alla luce degli elementi testè riportati, la ricostruzione più attendibile e verosimile della dinamica del sinistro appare quella dalla Polizia Stradale sulla base degli elementi oggettivi rilevati sul posto nella immediatezza del fatto (posizione del corpo del conducente e della moto, presenza dei segni di urto soltanto sul guard-rail, assenza di segni di collisione con altro veicolo) e delle dichiarazioni assunte in quel frangente dai presenti (
[...]
e ). Tale ricostruzione, per le ragioni esposte, non è inficiata Pt_1 Tes_1 dall'ammissione di responsabilità proveniente dal , risultata, in CP_3 definitiva, compiacente e non suffragata da riscontri.
5.2. Anche il terzo ordine di censure risulta privo di pregio.
L'appellante richiama a conforto le conclusioni del ctu ing. Persona_1 secondo il quale tra i due mezzi vi era stato un urto di lieve entità che
“interessava la parte laterale sinistra della e la parte laterale Pt_2 destra della e si concretizzava all'interno della corsia di marcia del Pt_3
Pt_2
In primo luogo, non è possibile attribuire efficacia probatoria alla CTU espletata in primo grado, per il semplice fatto che la stessa è basata non su elementi certi e oggettivi, ma sulle stesse dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso delle indagini e in giudizio, che, come sopra esposto, presentano evidenti contraddizioni e incongruenze.
In secondo luogo, le osservazioni del consulente d'ufficio appaiono incongruenti con la posizione di guida che i due motociclisti avrebbero dovuto assumere nelle circostanze di fatto descritte da taluni dichiaranti: considerata la velocità molto elevata (circa 200 km/h, secondo il teste pag. 10/14 , o quanto meno 165-170 km/h, secondo il ctu) con la quale Tes_1 procedevano i due motociclisti e la conformazione della strada in quel punto
(curva sinistrorsa), se fosse vero che il ed il viaggiavano CP_3 Pt_1 affiancati, ciascuno sulla propria moto, e che il primo stava sorpassando l'altro, dovrebbe dedursi che entrambi, nell'effettuare la curva a sinistra avrebbero dovuto inclinare le rispettive motociclette sul lato sinistro (solo in tale maniera potevano effettuare la curva), con la conseguenza che appare inverosimile che in tale frangente il , con il corpo inclinato a CP_3 sinistra, abbia potuto urtare con il gomito e con lo stivale destro il Pt_1
(tanto proprio per l'assetto che i due avrebbero dovuto tenere nell'affrontare la curva a sinistra).
In terzo luogo, appare poco convincente la ricostruzione della dinamica da parte del ctu nei termini di “uno scontro di lieve entità”. Occorre infatti rilevare che lo stesso consulente d'ufficio ha dato atto che “durante le operazioni peritali nessuna motocicletta è stata messa a disposizione per essere visionata perché già vendute”; lo stesso ha chiaramente ammesso di non aver potuto delineare con certezza, ma solo su base probabilistica avvalendosi delle sue conoscenze specialistiche, la posizione dei motocicli al momento del presunto urto in quanto non aveva la materiale disponibilità delle relative carrozzerie. Annota il ctu che “la posizione relativa d'urto tra i due veicoli, è la posizione che i due veicoli occupavano nell'istante di primo contatto l'uno rispetto all'altro, a prescindere cioè dal sistema di riferimento esterno (sede stradale). Tale posizione relativa d'urto è possibile ottenerla a posteriori attraverso un attento esame dei danni riportati dalle carrozzerie, andando alla ricerca e confrontando le deformazioni che gli spigoli più resistenti di una carrozzeria (o telai) produssero sui lamierati più deformabili dell'altra. Nel caso in esame, poiché non è stato possibile ispezionare nessuno dei motocicli coinvolti né ci sono foto dei veicoli nei fascicoli di parte né delle parti deformate - ammortizzatori, telaio, ecc - non
è stato possibile individuare la loro posizione relativa d'urto. Per posizione assoluta d'urto si intende quella che effettivamente i veicoli occupavano sulla sede stradale, sempre nell'istante di primo contatto. Tale posizione va fissata tenendo conto delle impronte che i veicoli produssero sulla
pag. 11/14 pavimentazione stradale, prima, durante e dopo la fase di reciproco contatto, ovvero attraverso un'attenta analisi dei moti post-urto, dedotti sia dalle posizioni di quiete finale raggiunte, sia in base alla ubicazione di particolari metallici, vetrosi, o di altra natura distaccatisi dai mobili e rinvenuti sul posto. Nel caso in esame, (…) non sono state rilevate tracce di frenata né di sbandamento appartenenti ai veicoli”. Inoltre, “dall'urto della parte anteriore della motocicletta contro la barriera metallica si può escludere che questa dopo l'urto abbia proseguito la marcia in avanti senza conducente perché l'urto non è stato del tipo tangenziale ma molto prossimo a quello ortogonale”. Tuttavia, dopo queste precisazioni, il c.t.u., su un piano evidentemente congetturale, ha ipotizzato uno scontro di lieve entità (“L'urto di lieve entità, interessava la parte laterale sinistra della
e la parte laterale destra della e si concretizzava Pt_2 Pt_3 all'interno della corsia di marcia del A seguito della collisione, Parte_4 la si spostava tutta sulla sua destra, e urtava con la parte Pt_2 anteriore contro il guardrail metallico ed effettuava un moto aberrante da sbalzare il suo conducente sulla sede stradale mentre la moto proseguiva in avanti in posizione verticale. Dopo alcune decine di metri la si Pt_2 ribaltava sul lato sinistro strisciando sul manto stradale per circa 250,0 m e si arrestava all'interno della corsia di sorpasso, mentre il conducente della si arrestava subito dopo per soccorrere il . …“). Nel Pt_3 Pt_1 rispondere alle osservazioni critiche del ctp della Compagnia convenuta, ing.
, il ctu tuttavia ha ammesso che: - non ci sono elementi Persona_2 oggettivi per individuare sia la posizione relativa che quella assoluta d'urto, questo perché il sottoscritto non è stato messo nelle condizioni di valutare i danni da “ striscio” tra le due motociclette; - dalle foto inviate dal CTP dell'attore, l'Ing. , della sola motocicletta guidata dal Persona_3 [...]
, si notano solo delle tracce di abrasione sul lato sinistro del serbatoio Pt_1
… pertanto è impossibile risalire alle eventuali tracce di “ striscio “ mentre non esiste nessuna foto della motocicletta guidata dal . In CP_3 assenza di dati oggettivi – in disparte il contenuto delle dichiarazioni dei presunti testimoni oculari o soggetti coinvolti, di cui già si è detto – il ctu non può che formulare delle mere ipotesi (“… forse si saranno urtati di striscio non con le parti della carrozzeria dei veicoli ma semplicemente con
pag. 12/14 uno degli arti, superiori e/o inferiori oppure con le ruote, posteriore del
[...]
e anteriore del ”), inidonee sul piano della prova di una Pt_1 Parte_5 effettiva collisione tra veicoli.
In definitiva, le dichiarazioni sopra riportate, valutate unitamente alle altre risultanze probatorie, non consentono di ritenere acquisita la prova dell'effettivo accadimento dei fatti esposti a fondamento della domanda. Né appare convincente la ricostruzione del sinistro, nei termini ipotizzati dal ctu, in quanto priva di riscontri oggettivi e, per alcuni profili, carente sul piano logico e frutto di mere congetture.
Pertanto, deve essere confermata la sentenza impugnata e le spese del giudizio di secondo grado vanno poste a carico dell'appellante in base alla regola della soccombenza.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 56/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 13.01.2023, proposto da Parte_1
nei confronti di e dei contumaci
[...] Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio di appello Pt_1 in favore di , liquidate nella misura di euro Controparte_1
7.160,00, oltre il rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 23 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott.ssa Consiglia Invitto
pag. 13/14 pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai signori:
dott.ssa Consiglia Invitto - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
dott. Pietro Merlo - consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 140/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 08/10/2024 con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c., vertente
T R A
(cf. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Tommaso Sardelli e Alberto Magli - appellante contro
(cf. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gianfranco Giannoccaro e Antonila De Pandis -
appellata nonché contro e Controparte_2 Controparte_3
appellati contumaci
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza dell'8 ottobre 2024, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione, proponeva azione di Parte_1 responsabilità nei confronti di Controparte_1 CP_3 ed (rispettivamente compagnia assicuratrice per la
[...] Controparte_2 responsabilità civile, conducente e proprietaria del motociclo Yamaha R1 tg.
CC29036) chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella complessiva somma di euro 58.026,70, a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro in cui rimaneva coinvolto.
L'attore esponeva che in data 5.6.2006, mentre percorreva la SS. Bari-
Brindisi, direzione Brindisi, a bordo del motociclo Kawasaki tg. CC29997, veniva attinto dal motociclo Yamaha R1 tg. CC29036 condotto dal , CP_3 il quale nell'eseguire la manovra di sorpasso perdeva il controllo del mezzo, deviava la propria traiettoria di marcia verso destra e colpiva il . Pt_1
Quest'ultimo, a seguito della collisione, urtava il guard-rail e cadeva a terra.
2.-Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
13.01.2023, ha rigettato la domanda dell'attore, ponendo a suo carico le spese di c.t.u. e condannandolo alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta compagnia assicurativa.
Il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine all'impatto tra la moto alla cui guida si trovava l'attore e quella condotta dal , CP_3 evidenziando, quanto al materiale probatorio raccolto, che: -la ricostruzione operata dagli agenti intervenuti sul posto, secondo i quali la causa esclusiva del sinistro era l'eccessiva velocità di guida tenuta dall'attore, costituiva elemento di prova liberamente valutabile;
-detta ricostruzione, peraltro, si fondava anche sulle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti da
, il quale, invece, in sede di prova testimoniale, Testimone_1 descriveva l'accaduto in maniera diversa, dunque contraddicendosi e riportando esattamente la dinamica così come ricostruita nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
-la circostanza, inoltre, per cui il convenuto si era recato spontaneamente molti giorni dopo CP_3
l'accaduto presso la Polizia Stradale per assumersi la responsabilità del pag. 2/14 sinistro, destava non poche perplessità circa la genuinità del contenuto delle sue dichiarazioni.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, e tenuto conto che, come rilevato dal ctu, non è stato possibile individuare la posizione dei mezzi rispetto all'urto (non essendo stato possibile né ispezionare i suddetti mezzi né visionare alcuna foto dei veicoli stessi), secondo il Tribunale non può condividersi l'ipotesi prospettata dal consulente, il quale ha ritenuto plausibile che si fosse verificato l'urto diretto tra le due moto: del resto, non può non considerarsi che, in ragione della elevatissima velocità di percorrenza, se vi fosse stato un urto diretto, il veicolo del Pt_1 avrebbe dovuto scarrocciare sull'asfalto e non avrebbe potuto continuare la sua corsa per diverse decine di metri, per di più senza conducente, come pure ipotizzato dal ctu;
tantomeno, il avrebbe potuto mantenere CP_3
l'equilibrio e non subire alcun danno.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1
, il quale con unico motivo di gravame ha dedotto una erronea e
[...] arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie, svolgendo le obiezioni che più avanti saranno esaminate.
Si è costituita con comparsa depositata in data Controparte_1
11.09.2023, nella quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo del primo grado, all'udienza dell'8 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
** ** **
4.Con unico motivo di gravame, in cui si deduce l'erronea valutazione del materiale probatorio, l'appellante ha svolto le seguenti censure.
4.1. A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione è stata confermata in sede di istruttoria orale. Segnatamente, la circostanza per cui il CP_3
pag. 3/14 nell'eseguire la manovra di sorpasso collideva con il , il quale per Pt_1 tale motivo perdeva il controllo del mezzo e, andando a sbattere sul guard- rail, cadeva rovinosamente in terra, è stata confermata in sede processuale del teste , il quale ha dichiarato di aver visto l'impatto tra le due Tes_1 moto;
inoltre, il teste ha dichiarato che era stato lo stesso a Tes_2 CP_3 confidargli di aver colpito il . Pt_1
Ad ulteriore riprova della veridicità della descritta dinamica intervengono le stesse dichiarazioni del , rilasciate da quest'ultimo CP_3 qualche giorno dopo l'accaduto, allorquando si recava presso la Polizia
Stradale di Fasano e si assumeva la responsabilità del sinistro, sostenendo di non essersi accorto della curva e per tale motivo di aver deviato la traiettoria di marcia, urtando il;
lo stesso non si costituiva in Pt_1 giudizio né compariva per rendere l'interrogatorio formale, in tal modo evidentemente non contestando quanto riportato dall'originario attore. Circa la dubitata genuinità di dette dichiarazioni, rilasciate non nell'immediatezza dei fatti, ma diverso tempo dopo, l'appellante rileva che detto comportamento trova ragionevole giustificazione nello stato d'animo del
, il quale temendo di aver causato al danni ben più gravi CP_3 Pt_1 si è determinato a confessare la propria responsabilità solo dopo essersi accertato che quest'ultimo non era in pericolo di vita.
4.2. L'appellante lamenta, in secondo luogo, che il Tribunale ha sì tenuto conto del verbale redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, ma in misura parziale: in particolare, il giudicante ha avvalorato la ricostruzione, secondo cui l'esclusiva causa del sinistro sarebbe stata la velocità di guida tenuta dal , non considerando tuttavia che, da una Pt_1 parte, si tratta di una ricostruzione approssimativa e sulla scorta delle sole sommarie informazioni assunte nell'immediatezza dei fatti, e, per altro verso, che lo stesso verbale è stato poi integrato con le dichiarazioni rilasciate dal che, come detto, forniscono ulteriori elementi sulla CP_3 dinamica.
4.3. L'appellante, infine, censura la decisione di primo grado anche nella parte in cui non ritiene condivisibili le conclusioni del c.t.u., secondo il quale tra i due mezzi vi era stato un urto di lieve entità che “interessava la
pag. 4/14 parte laterale sinistra della e la parte laterale destra della Pt_2
e si concretizzava all'interno della corsia di marcia del Pt_3 Pt_2
A seguito della collisione, la si spostava tutta sulla sua destra, e Pt_2 urtava con la parte anteriore contro il guardrail metallico ed effettuava un moto aberrante da sbalzare il suo conducente sulla sede stradale mentre la moto proseguiva in avanti in posizione verticale. Dopo alcune decine di metri la si ribaltava sul lato sinistro strisciando sul manto Pt_2 stradale per circa 250 m. e si arrestava all'interno della corsia di sorpasso, mentre il conducente della si arrestava subito dopo per soccorrere Pt_3 il ”. Pt_1
Ebbene, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la ricostruzione operata dal c.t.u. si fonda su un corretto esame dei veicoli, nello stato in cui erano a causa del sinistro, trovando peraltro riscontro non solo nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti ma anche nella successiva prova testimoniale raccolta in giudizio. Più precisamente, le condizioni in cui si trovava il veicolo condotto dal , che infatti non presentava segni Pt_1 di urto diretto sulla fiancata sinistra e nella totalità riportava pochissime abrasioni, per di più orientate dall'alto verso il basso, erano compatibili con l'ipotesi elaborata dal consulente. Inoltre, la circostanza per cui il motociclo condotto dal non presentasse segni di collisione trova ragionevole Pt_1 giustificazione nel fatto che l'urto potrebbe essere avvenuto anche solo tra gli arti dei due conducenti e non tra i veicoli (condizione resa possibile dal tipo di motocicli in oggetto, ossia privi di carenatura) e nell'ulteriore circostanza che si è trattato di un urto “strisciante”, motivo per cui, per un verso non ha intaccato la traiettoria del , e per altro verso ha fatto CP_3 sì che il veicolo condotto dal dopo aver colpito il guard-rail ha Pt_1 subito ripreso la sua stabilità dinamica, proseguendo la sua corsa pur privo di conducente. Assume infine l'appellante come non corrisponda al vero la circostanza riportata in sentenza, per cui non vi sarebbero state foto dei mezzi, dato che nel fascicolo di parte attrice è stata regolarmente depositata documentazione fotografica ritraente il mezzo condotto dal
[...]
. Pt_1
5. L'appello risulta privo di fondamento.
pag. 5/14 5.1. Quanto alle prime due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse, la tesi dell'appellante si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni dei testi e rese nel corso del giudizio, nonché su Tes_1 Tes_2 quelle rese alla Polizia Stradale dal venti giorni dopo i fatti. CP_3
Tuttavia, l'argomento basato sul contenuto di queste dichiarazioni non è idoneo a superare i rilievi svolti dal primo giudice in ordine alla inattendibilità dei dichiaranti.
In particolare, le obiezioni sollevate dall'appellante sono incentrate sulla deposizione di , che in giudizio ha confermato Testimone_1 pedissequamente la dinamica del sinistro esposta nell'atto di citazione, nei seguenti termini: “unitamente all'attore ed altri amici, in Parte_1 gruppo, ciascuno con la propria motocicletta, eravamo di ritorno da Firenze
… il sinistro si è verificato intorno alle ore 23.00 …preciso di aver visto una motocicletta, sempre del gruppo che andava a sbattere contro altra motocicletta che la precedeva, che, a sua volta, cadeva;
ho visto l'impatto seguendo da dietro lo spostamento del fascio di luce dei fari posteriori della moto. Al momento dell'urto non sapevo chi fossero i due conducenti coinvolti … solo successivamente in ospedale il , a titolo CP_3 confidenziale, mi disse di aver urtato la motocicletta dell'attore…. Confermo che il sinistro … si verificava in un tratto di strada curvilineo, volgente a sinistra;
l'urto di è verificato tra la parte anteriore del mezzo del e CP_3 la parte posteriore del , preciso che quando dico destro intendo la Pt_1 ruota posteriore, sulla fiancata laterale sinistra … non sono in grado di riferire la velocità, ma essendo alla guida di motociclette, “si camminava”
Per “camminava” intendo che si viaggiava intorno ai 200 Km/h … non sono in grado di riferire se il urtava contro il veicolo Controparte_3 condotta da , con il gomito e stivale destro, in quanto si tratta Parte_1 di attimi, ma posso dire con certezza che la collisione c'è stata….io seguivo
i die motociclisti coinvolti nel sinistro a circa 50 metri” (verbale udienza
28.4.2017).
Queste dichiarazioni risultano in totale e insanabile contrasto con quelle rese dallo stesso nella immediatezza del fatto agli agenti Tes_1 della Polizia Stradale di Brindisi, intervenuti sul posto. Si legge nel relativo pag. 6/14 verbale: “siamo partiti io, e altri 4 amici da Firenze questa Parte_1 mattina intorno alle ore 10.00 per fare ritorno a casa a bordo di motocicli.
Giunti in prossimità di Monopoli ci siamo fermati al distributore Agip sito sulla statale 16; dopodichè il partiva il primo in direzione Brindisi. Pt_1
Subito dopo aver effettuato rifornimento siamo partiti anche noi. Dopo aver percorso circa 3 o 4 chilometri e precisamente prima dello svincolo di uscita per Fasano Centro, notavo il sdraiato al suolo vicino al guard-rail Pt_1 mentre il motociclo si trovava in avanti nella corsia di sorpasso.
Prontamente io e gli altri componenti del gruppo abbiamo provveduto a soccorrere il ed alla rimozione del motoveicolo adagiandolo vicino Pt_1 al guard rayl …sul posto attendevo l'arrivo della polizia stradale” (verbale di sommarie informazioni ex art.351 cpp redatto dalla Polizia Stradale alle ore
0.40 del 5.6.2006, in atti).
In questo verbale, piuttosto dettagliato, non è rinvenibile alcuna descrizione della dinamica dell'incidente, in quanto il dichiarante riferiva di essere sopraggiunto sul posto dopo l'accaduto, rinvenendo il a Pt_1 terra vicino al guard-rail e il suo motociclo più avanti sulla corsia di sorpasso. Queste posizioni trovano conferma nei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti nella immediatezza, i quali accertarono che il punto d'urto sul guard-rail si trovava al Km 857+720 (in quel punto non rilevarono tracce di liquidi o scalfitture, indicative di un eventuale collisione), mentre la moto Kawasaki del (998 di cilindrata) aveva terminato la sua corsa Pt_1 al km 857+970 sulla corsia di sorpasso (all'arrivo degli agenti il motociclo era stato adagiato sulla corsia di emergenza).
Il teste (che insieme al fratello faceva parte del Testimone_3 Tes_4 gruppo di motociclisti di ritorno da Firenze) ha dichiarato: “Non ho visto la dinamica dell'incidente, poichè ero a distanza tale, in ragione anche del buio, da non distinguere i motocicli ed altri mezzi che erano più avanti rispetto a me … ho visto il guardrail concavo e quindi posso presumere che
sia andato a sbattarvi contro, ma preciso che non l'ho visto (…) il Pt_1
in Ospedale ebbe a dirmi che lo stesso, non vedendo la curva, CP_3 aveva urtato il , il quale finiva sul gard rayl sulla destra (…) posso Pt_1
pag. 7/14 riferire che il gruppo si muoveva alla stessa velocità a una andatura a 180 km/k circa” (verbale udienza 16.10.18).
Lo stesso nel 2006, circa venti giorni dopo l'incidente, si era Tes_2 presentato alla Polizia e aveva dichiarato spontaneamente che “soltanto nella serata, dopo aver parlato con il ho appreso che la sua caduta Pt_1 era stata la conseguenza di una collisione avvenuta con il . Detto CP_3
mi confermava tale avvenimento” (verbale redatto dalla Polizia CP_3
Stradale di Brindisi il 27.6.2006).
Quanto al , innanzitutto la sua presenza sul luogo del sinistro CP_3 non è stata rilevata dagli agenti intervenuti nella immediatezza del fatto;
lo stesso si è però presentato spontaneamente, dopo circa venti giorni dall'incidente, per assumersi la responsabilità dell'accaduto, dichiarando:
“mentre percorrevo la corsia di sorpasso, non mi sono accorto di tale curva
e deviando la traiettoria di marcia sulla corsia di destra andavo ad urtare con il gomito e lo stivale destro contro il veicolo condotto da . Non Pt_1 sono in grado di riferire in quale parte ho urtato. Dopo tale collisione il
[...]
perdeva il controllo del veicolo…” (verbale di sommarie informazioni Pt_1 redatto dalla Polizia Stradale di Brindisi in data 24.6.2006).
Per completezza occorre evidenziare che lo stesso , agli agenti Pt_1 intervenuti sul posto, aveva dichiarato “viaggiavo solo e tenevo una velocità imprecisata. Non sono in grado di ricordare altro” (verbale redatto dalla
Polstrada presso l'Ospedale di Ostuni in data 6.6.2006 ore 1.00); tuttavia, nell'anamnesi prossima resa dallo stesso ai sanitari del Pronto Pt_1
Soccorso di Ostuni, risulta annotato: “il paziente riferisce che, mentre viaggiava sulla propria moto, improvvisamente è stato tamponato da un'autovettura. Pertanto si ricovera per gli accertamenti e le cure del caso”
(cartella clinica in atti).
Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la contraddittorietà e incongruenza dei dati forniti dall'attore a dimostrazione della dinamica del sinistro esposta nell'atto di citazione, posto che le dichiarazioni provenienti da , unico teste che avrebbe assistito all'incidente, non Testimone_1
pag. 8/14 soltanto non trovano alcun riscontro obiettivo negli elementi rilevati dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, ma risultano anche contraddette sia dalle dichiarazioni rese agli agenti dallo stesso Tes_1 nell'immediatezza, e sia dalle dichiarazioni del ai sanitari. E' Pt_1 evidente, infatti, che le circostanze di un tamponamento da parte di un'autovettura (dichiarato dal ) divergono vistosamente dall'ipotesi Pt_1 che la difesa ha cercato di avvalorare con riferimento ad una collisione tra il corpo di un altro motociclista e la parte sinistra della ruota posteriore della moto dell'attore.
Per altro verso, la deposizione del teste non fornisce alcun reale Tes_2 contributo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, posto che si tratta di dichiarazioni, non solo generiche (non sono descritte le modalità della presunta collisione), ma anche fatte de relato e pure imprecise quanto alla fonte: il , nel corso del giudizio, afferma che la confidenza gli venne Tes_2 fatta dal , mentre, nel verbale redatto dalla Polizia, egli asserisce CP_3 che la circostanza della collisione fu appresa parlando con il (e poi Pt_1 confermata dal ). CP_3
Infine, le dichiarazioni del alla Polizia non sono tali da fornire CP_3 una prova idonea nei confronti della Compagnia di assicurazione.
Come è noto, la confessione stragiudiziale del conducente non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, c.c. (Cass. n.19327/2017,
Rv. 645488-1; Cass. n. 24187/2014, Rv. 633534-1)
Nella specie le dichiarazioni del presunto danneggiante risultano contraddette da quanto dichiarato dal alla Polizia Stradale nella Tes_1 immediatezza del fatto: da queste emerge chiaramente che il partì Pt_1 per primo e da solo, e soltanto in un secondo momento si avviarono tutti gli altri (compreso il ), i quali arrivarono sul luogo del sinistro dopo CP_3 aver percorso 3-4 chilometri. Peraltro, le dichiarazioni del non CP_3 collimano neppure con quanto dichiarato in giudizio sulla dinamica dallo stesso : questi ha asserito di aver percepito visivamente una Tes_1
pag. 9/14 collisione tra le due moto (“…preciso di aver visto una motocicletta, sempre del gruppo che andava a sbattere contro altra motocicletta che la precedeva, che, a sua volta, cadeva”); mentre il ha dichiarato di CP_3 aver urtato “con il gomito e lo stivale destro contro il veicolo condotto da
”, con ciò escludendo una collisione tra il proprio mezzo e quello Pt_1 antagonista (questo evento, se fosse stato riferito alla Polizia, anche dopo circa venti giorni dall'incidente, avrebbe potuto sollecitare una verifica del mezzo da parte degli inquirenti).
Alla luce degli elementi testè riportati, la ricostruzione più attendibile e verosimile della dinamica del sinistro appare quella dalla Polizia Stradale sulla base degli elementi oggettivi rilevati sul posto nella immediatezza del fatto (posizione del corpo del conducente e della moto, presenza dei segni di urto soltanto sul guard-rail, assenza di segni di collisione con altro veicolo) e delle dichiarazioni assunte in quel frangente dai presenti (
[...]
e ). Tale ricostruzione, per le ragioni esposte, non è inficiata Pt_1 Tes_1 dall'ammissione di responsabilità proveniente dal , risultata, in CP_3 definitiva, compiacente e non suffragata da riscontri.
5.2. Anche il terzo ordine di censure risulta privo di pregio.
L'appellante richiama a conforto le conclusioni del ctu ing. Persona_1 secondo il quale tra i due mezzi vi era stato un urto di lieve entità che
“interessava la parte laterale sinistra della e la parte laterale Pt_2 destra della e si concretizzava all'interno della corsia di marcia del Pt_3
Pt_2
In primo luogo, non è possibile attribuire efficacia probatoria alla CTU espletata in primo grado, per il semplice fatto che la stessa è basata non su elementi certi e oggettivi, ma sulle stesse dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso delle indagini e in giudizio, che, come sopra esposto, presentano evidenti contraddizioni e incongruenze.
In secondo luogo, le osservazioni del consulente d'ufficio appaiono incongruenti con la posizione di guida che i due motociclisti avrebbero dovuto assumere nelle circostanze di fatto descritte da taluni dichiaranti: considerata la velocità molto elevata (circa 200 km/h, secondo il teste pag. 10/14 , o quanto meno 165-170 km/h, secondo il ctu) con la quale Tes_1 procedevano i due motociclisti e la conformazione della strada in quel punto
(curva sinistrorsa), se fosse vero che il ed il viaggiavano CP_3 Pt_1 affiancati, ciascuno sulla propria moto, e che il primo stava sorpassando l'altro, dovrebbe dedursi che entrambi, nell'effettuare la curva a sinistra avrebbero dovuto inclinare le rispettive motociclette sul lato sinistro (solo in tale maniera potevano effettuare la curva), con la conseguenza che appare inverosimile che in tale frangente il , con il corpo inclinato a CP_3 sinistra, abbia potuto urtare con il gomito e con lo stivale destro il Pt_1
(tanto proprio per l'assetto che i due avrebbero dovuto tenere nell'affrontare la curva a sinistra).
In terzo luogo, appare poco convincente la ricostruzione della dinamica da parte del ctu nei termini di “uno scontro di lieve entità”. Occorre infatti rilevare che lo stesso consulente d'ufficio ha dato atto che “durante le operazioni peritali nessuna motocicletta è stata messa a disposizione per essere visionata perché già vendute”; lo stesso ha chiaramente ammesso di non aver potuto delineare con certezza, ma solo su base probabilistica avvalendosi delle sue conoscenze specialistiche, la posizione dei motocicli al momento del presunto urto in quanto non aveva la materiale disponibilità delle relative carrozzerie. Annota il ctu che “la posizione relativa d'urto tra i due veicoli, è la posizione che i due veicoli occupavano nell'istante di primo contatto l'uno rispetto all'altro, a prescindere cioè dal sistema di riferimento esterno (sede stradale). Tale posizione relativa d'urto è possibile ottenerla a posteriori attraverso un attento esame dei danni riportati dalle carrozzerie, andando alla ricerca e confrontando le deformazioni che gli spigoli più resistenti di una carrozzeria (o telai) produssero sui lamierati più deformabili dell'altra. Nel caso in esame, poiché non è stato possibile ispezionare nessuno dei motocicli coinvolti né ci sono foto dei veicoli nei fascicoli di parte né delle parti deformate - ammortizzatori, telaio, ecc - non
è stato possibile individuare la loro posizione relativa d'urto. Per posizione assoluta d'urto si intende quella che effettivamente i veicoli occupavano sulla sede stradale, sempre nell'istante di primo contatto. Tale posizione va fissata tenendo conto delle impronte che i veicoli produssero sulla
pag. 11/14 pavimentazione stradale, prima, durante e dopo la fase di reciproco contatto, ovvero attraverso un'attenta analisi dei moti post-urto, dedotti sia dalle posizioni di quiete finale raggiunte, sia in base alla ubicazione di particolari metallici, vetrosi, o di altra natura distaccatisi dai mobili e rinvenuti sul posto. Nel caso in esame, (…) non sono state rilevate tracce di frenata né di sbandamento appartenenti ai veicoli”. Inoltre, “dall'urto della parte anteriore della motocicletta contro la barriera metallica si può escludere che questa dopo l'urto abbia proseguito la marcia in avanti senza conducente perché l'urto non è stato del tipo tangenziale ma molto prossimo a quello ortogonale”. Tuttavia, dopo queste precisazioni, il c.t.u., su un piano evidentemente congetturale, ha ipotizzato uno scontro di lieve entità (“L'urto di lieve entità, interessava la parte laterale sinistra della
e la parte laterale destra della e si concretizzava Pt_2 Pt_3 all'interno della corsia di marcia del A seguito della collisione, Parte_4 la si spostava tutta sulla sua destra, e urtava con la parte Pt_2 anteriore contro il guardrail metallico ed effettuava un moto aberrante da sbalzare il suo conducente sulla sede stradale mentre la moto proseguiva in avanti in posizione verticale. Dopo alcune decine di metri la si Pt_2 ribaltava sul lato sinistro strisciando sul manto stradale per circa 250,0 m e si arrestava all'interno della corsia di sorpasso, mentre il conducente della si arrestava subito dopo per soccorrere il . …“). Nel Pt_3 Pt_1 rispondere alle osservazioni critiche del ctp della Compagnia convenuta, ing.
, il ctu tuttavia ha ammesso che: - non ci sono elementi Persona_2 oggettivi per individuare sia la posizione relativa che quella assoluta d'urto, questo perché il sottoscritto non è stato messo nelle condizioni di valutare i danni da “ striscio” tra le due motociclette; - dalle foto inviate dal CTP dell'attore, l'Ing. , della sola motocicletta guidata dal Persona_3 [...]
, si notano solo delle tracce di abrasione sul lato sinistro del serbatoio Pt_1
… pertanto è impossibile risalire alle eventuali tracce di “ striscio “ mentre non esiste nessuna foto della motocicletta guidata dal . In CP_3 assenza di dati oggettivi – in disparte il contenuto delle dichiarazioni dei presunti testimoni oculari o soggetti coinvolti, di cui già si è detto – il ctu non può che formulare delle mere ipotesi (“… forse si saranno urtati di striscio non con le parti della carrozzeria dei veicoli ma semplicemente con
pag. 12/14 uno degli arti, superiori e/o inferiori oppure con le ruote, posteriore del
[...]
e anteriore del ”), inidonee sul piano della prova di una Pt_1 Parte_5 effettiva collisione tra veicoli.
In definitiva, le dichiarazioni sopra riportate, valutate unitamente alle altre risultanze probatorie, non consentono di ritenere acquisita la prova dell'effettivo accadimento dei fatti esposti a fondamento della domanda. Né appare convincente la ricostruzione del sinistro, nei termini ipotizzati dal ctu, in quanto priva di riscontri oggettivi e, per alcuni profili, carente sul piano logico e frutto di mere congetture.
Pertanto, deve essere confermata la sentenza impugnata e le spese del giudizio di secondo grado vanno poste a carico dell'appellante in base alla regola della soccombenza.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 56/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 13.01.2023, proposto da Parte_1
nei confronti di e dei contumaci
[...] Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio di appello Pt_1 in favore di , liquidate nella misura di euro Controparte_1
7.160,00, oltre il rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 23 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott.ssa Consiglia Invitto
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