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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23441/2024
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. ANTONIO CONTESSA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. ANTONIO CONTESSA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“● Vita separata con obbligo di mutuo rispetto
● La casa coniugale, di proprietà dei genitori del Sig. già assegnata alla moglie in separazione, Pt_1
rimarrà ad Ella assegnata affinchè viva ivi con le figlie fino alla maggiore età di queste, dopo di che la moglie si impegna a trovare altra idonea sistemazione. Permane il divieto in capo alla moglie di ospitare nella casa che fu coniugale terze persone a parte le figlie.
● Nessun assegno di mantenimento di prevede in favore di ciascun coniuge in quanto essi si dichiarano autonomi economicamente e comunque ne fanno espressa rinunzia, come già in fase di separazione, che ribadiscono qui.
1 ● Le figlie sono affidate congiuntamente ai genitori, che si impegnano come già in separazione e secondo il piano genitoriale a quella allegato (doc.2) ed a gestirne l'educazione la formazione e la crescita in accordo e leale collaborazione:
◦ le figlie rimarranno a vivere con la madre, come previsto oggi
◦ il padre potrà tenerle con sé in via esclusiva nei giorni di mercoledì e giovedì ( oppure fino alla consegna presso la scuola la mattina del venerdì, secondo accordo tra i genitori volta per volta) di ogni settimana pernottamento compreso, compatibilmente con gli orari scolastici, oltre a weekend alterni dal venerdì (all'uscita da scuola) al lunedì mattina (al rientro a scuola); il padre in tali periodi esclusivi potrà tenere con se le figlie tanto presso la propria abitazione in Brescia quanto presso la casa dei nonni paterni in Corte Franca;
◦ per le vacanze scolastiche varrà il principio dell'alternanza: quanto al Natale ed alla Pasqua chi tra i genitori godrà dell'uno lascerà che l'altro possa godere del secondo, ad anni alterni, seguendo il principio che ciascun genitore potrà godere di almeno la metà dei giorni di vacanza da scuola continuativamente. Quanto alle vacanze estive, esse saranno ripartite tra i genitori a metà: in ogni caso ciascun genitore avrà diritto ad un periodo continuato non inferiore a gg 15, pur tenendo in debita considerazione gli interessi e le attività extrascolastiche delle figlie.
◦ Il Sig. continuerà ad accollarsi in via esclusiva il costo della scuola privata frequentata dalla Pt_1
figlia minore, genitoriale a quella allegato (doc.2) ed a gestirne l'educazione la formazione e la crescita in accordo e leale collaborazione:
◦ le figlie rimarranno a vivere con la madre, come previsto oggi;
◦ il padre potrà tenerle con sé in via esclusiva nei giorni di mercoledì e giovedì (oppure fino alla consegna presso la scuola la mattina del venerdì, secondo accordo tra i genitori volta per volta) di ogni settimana pernottamento compreso, compatibilmente con gli orari scolastici, oltre a weekend alterni dal venerdì (all'uscita da scuola) al lunedì mattina (al rientro a scuola); il padre in tali periodi esclusivi potrà tenere con se le figlie tanto presso la propria abitazione in Brescia quanto presso la casa dei nonni paterni in Corte Franca;
◦ per le vacanze scolastiche varrà il principio dell'alternanza: quanto al Natale ed alla Pasqua chi tra i genitori godrà dell'uno lascerà che l'altro possa godere del secondo, ad anni alterni, seguendo il principio che ciascun genitore potrà godere di almeno la metà dei giorni di vacanza da scuola continuativamente. Quanto alle vacanze estive, esse saranno ripartite tra i genitori a metà: in ogni caso ciascun genitore avrà diritto ad un periodo continuato non inferiore a gg 15, pur tenendo in debita considerazione gli interessi e le attività extrascolastiche delle figlie.
◦ Il Sig. continuerà ad accollarsi in via esclusiva il costo della scuola privata frequentata dalla Pt_1
figlia minore.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 08/09/2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capriolo (atto n. 20, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23441/2024
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. ANTONIO CONTESSA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. ANTONIO CONTESSA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“● Vita separata con obbligo di mutuo rispetto
● La casa coniugale, di proprietà dei genitori del Sig. già assegnata alla moglie in separazione, Pt_1
rimarrà ad Ella assegnata affinchè viva ivi con le figlie fino alla maggiore età di queste, dopo di che la moglie si impegna a trovare altra idonea sistemazione. Permane il divieto in capo alla moglie di ospitare nella casa che fu coniugale terze persone a parte le figlie.
● Nessun assegno di mantenimento di prevede in favore di ciascun coniuge in quanto essi si dichiarano autonomi economicamente e comunque ne fanno espressa rinunzia, come già in fase di separazione, che ribadiscono qui.
1 ● Le figlie sono affidate congiuntamente ai genitori, che si impegnano come già in separazione e secondo il piano genitoriale a quella allegato (doc.2) ed a gestirne l'educazione la formazione e la crescita in accordo e leale collaborazione:
◦ le figlie rimarranno a vivere con la madre, come previsto oggi
◦ il padre potrà tenerle con sé in via esclusiva nei giorni di mercoledì e giovedì ( oppure fino alla consegna presso la scuola la mattina del venerdì, secondo accordo tra i genitori volta per volta) di ogni settimana pernottamento compreso, compatibilmente con gli orari scolastici, oltre a weekend alterni dal venerdì (all'uscita da scuola) al lunedì mattina (al rientro a scuola); il padre in tali periodi esclusivi potrà tenere con se le figlie tanto presso la propria abitazione in Brescia quanto presso la casa dei nonni paterni in Corte Franca;
◦ per le vacanze scolastiche varrà il principio dell'alternanza: quanto al Natale ed alla Pasqua chi tra i genitori godrà dell'uno lascerà che l'altro possa godere del secondo, ad anni alterni, seguendo il principio che ciascun genitore potrà godere di almeno la metà dei giorni di vacanza da scuola continuativamente. Quanto alle vacanze estive, esse saranno ripartite tra i genitori a metà: in ogni caso ciascun genitore avrà diritto ad un periodo continuato non inferiore a gg 15, pur tenendo in debita considerazione gli interessi e le attività extrascolastiche delle figlie.
◦ Il Sig. continuerà ad accollarsi in via esclusiva il costo della scuola privata frequentata dalla Pt_1
figlia minore, genitoriale a quella allegato (doc.2) ed a gestirne l'educazione la formazione e la crescita in accordo e leale collaborazione:
◦ le figlie rimarranno a vivere con la madre, come previsto oggi;
◦ il padre potrà tenerle con sé in via esclusiva nei giorni di mercoledì e giovedì (oppure fino alla consegna presso la scuola la mattina del venerdì, secondo accordo tra i genitori volta per volta) di ogni settimana pernottamento compreso, compatibilmente con gli orari scolastici, oltre a weekend alterni dal venerdì (all'uscita da scuola) al lunedì mattina (al rientro a scuola); il padre in tali periodi esclusivi potrà tenere con se le figlie tanto presso la propria abitazione in Brescia quanto presso la casa dei nonni paterni in Corte Franca;
◦ per le vacanze scolastiche varrà il principio dell'alternanza: quanto al Natale ed alla Pasqua chi tra i genitori godrà dell'uno lascerà che l'altro possa godere del secondo, ad anni alterni, seguendo il principio che ciascun genitore potrà godere di almeno la metà dei giorni di vacanza da scuola continuativamente. Quanto alle vacanze estive, esse saranno ripartite tra i genitori a metà: in ogni caso ciascun genitore avrà diritto ad un periodo continuato non inferiore a gg 15, pur tenendo in debita considerazione gli interessi e le attività extrascolastiche delle figlie.
◦ Il Sig. continuerà ad accollarsi in via esclusiva il costo della scuola privata frequentata dalla Pt_1
figlia minore.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 08/09/2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capriolo (atto n. 20, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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