Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 4 MARZO 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15386/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GIANNATTASIO Parte_1
SALVATORE, nonché dall'avv. GIANNATTASIO ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Controparte_2
Via Ponte della Maddalena, n. 55;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 agosto 2023, la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, negli anni scolastici 2018/19 e
2019/20, sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato ed in particolare per i seguenti periodi di servizio:
“dal 19/11/2018 al 12/12/2018, dal 13/12/2018 al 13/01/2019, dal 14/01/2019 al
14/02/2019, dal 15/02/2019 al 15/03/2019, dal 16/03/2019 al 12/04/2019, dal
13/04/2019 al 13/05/2019, dal 14/05/2019 al 07/06/2019, dal 08/06/2019 al 29/06/2019,
1
2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, lamentando che tali disposizioni prevedono tale emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico, in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“ accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante i servizi di docenza prestati negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato – cd. supplenze brevi e saltuarie –, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 836,25 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e
Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
- Condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni
2 professionali maturate e mai percepite durante i servizi di docenza prestati negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, per un ammontare complessivo pari ad € 836,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”
Si è costituito il convenuto, contestando le avverse argomentazioni, CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore della parte ricorrente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che la parte ricorrente lamenta il mancato pagamento della “retribuzione professionale docenti”, introdotta dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola, il quale prevede, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" aggiungendo, al comma 3, che la retribuzione professionale docenti, facente parte quindi della stessa categoria di questi compensi accessori, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato
3 su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando poi nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, e stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); ne consegue che “non vi è dubbio, pertanto, che tale trattamento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". (Cass. ordinanza n.
20015/2018).
La Suprema Corte ha quindi concluso affermando il seguente principio di diritto:
"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". (Di recente, è intervenuta la pronuncia della Cassazione di segno analogo, n. 6293 del 05/03/2020).
L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego"
4 che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola
4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); In particolare tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentano di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla
Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa
Valenza, pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati). Pertanto l'interpretazione delle norme contrattuale deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Si richiama inoltre un passaggio argomentativo della sentenza del Tribunale di Napoli,
n. 3053/2022, est. Luigi Ruoppolo, che confuta le argomentazioni esposte dalla parte resistente: “Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e “supplenti”, il resistente CP_1 afferma che le stesse siano previste dall'art. 395 del d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta
5 una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni. Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai decenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria….”
Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n.
27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
Ne consegue che va riconosciuto il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
Va condivisa pertanto l'affermazione attorea secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del
6 servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. ( cfr.: Trib. Napoli, Sentenza n.
649/2023 pubbl. il 01/02/2023, est. Amalia Urzini).
In applicazione della disposizione citata, secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese”, detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Quanto ai periodi in relazione ai quali è dovuta la voce retributiva in esame, si osserva che la parte resistente non ha contestato i periodi di supplenza svolti dalla parte ricorrente.
La ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati, sulla base dei
CCNL vigenti, nel citato periodo, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria. Quanto agli accessori, infatti, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n.
13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato. In ordine al quantum, la correttezza della determinazione dell'importo, in uno all'assenza di specifiche contestazioni contabili, consente di addivenire alla condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94 come modificato dalla pronuncia di costituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base alle tariffe professionali vigenti (dm 147/2022) e al valore determinabile della causa.
P.Q.M.
7 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista all'art 7 del CCNL
15.3.2001 per il servizio prestato in ragione dei contratti a tempo determinato per i periodi indicati nelle conclusioni riportate in motivazione;
b) per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della ricorrente CP_3 dell'importo di € 836,25, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
a) condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché rimborso del CU, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi. Napoli, il 4/3/25 - 05/04/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 06/04/2025 in
Cancelleria
8