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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 23 giugno 2021, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Mutti;
AN contro
C.F. , P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto CP_2
Zorzi;
(C.F. e P.IVA ), e per essa Parte_2 P.IVA_3 [...]
in persona del suo procuratore , rappresentata e Controparte_3 CP_4
difesa dall'avv. Alessandro Pappalardo;
1 (C.F. ), Parte_3 P.IVA_4
contumace; appellate
Oggetto: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 1031/2021 emessa in data 12 maggio 2021 e pubblicata in data 13 maggio 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 12178/2016 R.G. avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte AN : Parte_1
1) riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita: “in integrale accoglimento delle domande del fatte proprie dall'intervenuta Controparte_1
condanna la società attrice e Parte_2 Parte_3 Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_5
quale delegata di quest'ultima in veste di
[...] Controparte_3
procuratrice di di € 184.904,62, oltre interessi convenzionali Parte_2
semplici dal 16/12/16 sino al saldo effettivo.” e dichiarare, ex articolo 1419 del codice civile, la nullità parziale nella fideiussione omnibus sottoscritta dal signor
in data 27 giugno 2014 che è stata prodotta sub documento n.8 Parte_1
dalla difesa di nel giudizio di primo grado Controparte_6
(riprodotta sub documento n.7 nel presente giudizio di appello) con riferimento alle sole clausole di reviviscenza (articolo 2 della fideiussione), di rinuncia termini ex art. 1957 del codice civile (articolo 6 della fideiussione) e di sopravvivenza
(articolo 9 della fideiussione) per la violazione degli articoli 100 e 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e degli articoli 2 e 3 della Legge 10 ottobre
2 1990 n.287 (e, dunque, delle intese anticoncorrenziali) in quanto attuative dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 censurato dal provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 della AN d'TA;
2) dichiarare, pertanto, estinta l'obbligazione fideiussoria dell'AN signor
per non avere l'istituto di credito appellato, Parte_1 [...]
attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della Controparte_6
società entro il termine decadenziale di sei mesi dalla Parte_3
scadenza dell'obbligazione principale previsto dal primo comma dell'articolo
1957 del codice civile;
3) conseguentemente, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti del signor da e da Parte_1 Controparte_6 [...]
e, per essa, da n forza di procura Parte_2 Controparte_5
rilasciata da quale mandataria del veicolo Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) riformare, altresì, il punto della sentenza che oggi erroneamente recita:
“Condanna e , in solido tra loro, a Parte_3 Parte_1
rimborsare al a quale delegata Controparte_1 Controparte_5
di quest'ultima in veste di procuratrice di Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano, quanto al in € Parte_2 Controparte_1
13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge e, quanto a in € 8.030,00 per Controparte_5
compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge” e condannare Controparte_7
3 e, per essa, in forza di procura rilasciata Controparte_5
da quale mandataria del veicolo in solido Controparte_3
tra loro a rimborsare a il compenso professionale e le spese Parte_1
di lite per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario 15% ex articolo 14 TF, dell'I.V.A. e del contributo Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- per parte appellata Controparte_1
In via preliminare
Dichiararsi inammissibile ex art. 345 c.p.c. l'appello proposto con l'atto di citazione notificato, con riferimento alla domanda svolta in via subordinata con cui si chiede che venga dichiarata la risoluzione della fideiussione omnibus sottoscritta da per avere omesso di proporre istanze Parte_1 CP_1
sia contro il creditore principale che contro il garante, trattandosi di domanda nuova non proposta in primo grado.
In via principale
Respingersi tutte le domande proposte da nei confronti del Parte_1
con l'atto di citazione d'appello notificato, in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di sentenza del
Tribunale di Verona n.1031/2021 emessa in data 12 maggio 2021 e pubblicata il
13 maggio 2021 dal Tribunale di Verona – G.U. dott.ssa Eugenia Tommasi di
Vignano – notificata a mezzo pec in data 27 maggio 2021.
In ogni caso
4 Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.
- per parte appellata Parte_2
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Pt_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
[...]
In via principale: - rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
avverso la sentenza n. 1031/2021 del 12 maggio 2021 resa dal Tribunale di Verona nel giudizio avente R.G. 12178/2016 in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa del presente atto, e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnate, Controparte_3
insiste per le richieste formulate in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2016, Parte_3
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona allegando Controparte_1
di aver acceso con in data 9 maggio 2013, distinti Controparte_8
rapporti di conto corrente contrassegnati con i numeri 4334, 64334 e 74334, e chiedeva che venisse accertata: a) la nullità dei suddetti contratti per mancata sottoscrizione di entrambe le parti ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; b) l'illecita applicazione di interessi anatocistici;
c) l'applicazione di interessi usurari.
Con atto di costituzione e risposta del 20 luglio 2017, si costituiva in CP_1
giudizio eccependo: a) l'infondatezza dell'assunto attoreo in merito alla mancata
5 pattuizione di tassi di interesse, commissioni, spese, documentalmente smentito dai contratti bancari allegati alla comparsa di risposta;
b) la piena validità formale dei contratti, confermata dai contratti medesimi;
c) l'infondatezza della pretesa attorea di eliminazione integrale dell'effetto anatocistico, tenuto conto che la AN si sarebbe sempre adeguata ai nuovi aggiornamenti normativi, e in particolare alle condizioni che legittimavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
d) l'insussistenza di usura bancaria sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.
La AN chiamava in causa il fideiussore , sottoscrittore di Parte_1
fideiussione omnibus in data 27 giugno 2014, affinché si accertassero gli obblighi di garanzia sussistenti nei confronti di sino alla concorrenza di euro CP_1
1.200.000,00, e svolgeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della società attrice e del garante al pagamento del credito derivante dal saldo dello scoperto dei conti correnti, ammontante a euro 134.183,62, oltre al debito maturato con riferimento al mutuo chirografario n. 4080/1098117 di euro 50.721,00, e così complessivamente per euro 184.904,62, divenuti tutti esigibili per effetto delle lettere di revoca dei rapporti e messa in mora depositate in giudizio.
In data 25 settembre 2019, si costituiva in giudizio chiedendo Pt_1
l'accertamento della nullità ovvero dell'inefficacia della fideiussione omnibus del
27 giugno 2014 per violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali nonché per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della AN, e per Contr l'effetto il rigetto ogni domanda formulata da nei suoi confronti.
Con comparsa di intervento depositata il 20 novembre 2019, si costituiva in causa
6 cessionaria del credito bancario ex art. 58 TUB, a mezzo della Parte_2
mandataria processuale la quale faceva proprie tutte Controparte_5
le domande, conclusioni, eccezioni e difese promosse da e chiedeva CP_1
che la sentenza di condanna tenesse effetti a proprio favore quale avente causa a titolo particolare del credito.
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 1031/2021 pubblicata in data
13 maggio 2021, il Tribunale di Verona, così provvedeva:
“rigetta ogni domanda di Parte_3
rigetta ogni domanda di;
Parte_1
in integrale accoglimento delle domande del fatte proprie Controparte_1
dall'intervenuta condanna la società attrice Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 [...]
quale delegata di Controparte_5 Controparte_3
quest'ultima in veste di procuratrice di di €184.904,62, oltre Parte_2
interessi convenzionali semplici dal 16/12/16 sino al saldo effettivo.
Condanna e , in solido tra loro, a rimborsare Parte_3 Parte_1
al e a quale delegata di Controparte_1 Controparte_5 [...]
quest'ultima in veste di procuratrice di Controparte_3 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano, quanto al in € 13.430,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge
e, quanto a in € 8.030,00 per compensi, oltre Controparte_5
rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.”
In particolare, il Tribunale riteneva infondata la domanda attorea di nullità dei
7 contratti per difetto di forma scritta e ne sanciva la validità “anche laddove risultasse la mancanza della sottoscrizione della banca, sempre ai sensi dell'art.
117 T.U.B.”; escludeva l'avvenuta applicazione d parte della AN di interessi ultralegali, in violazione dell'art. 1284 c.c., ed interessi usurari;
riteneva altresì infondata la doglianza attorea in ordine all'illegittima capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori, anche successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB di cui alla Legge di Stabilità n. 147/2013. Contr Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di nei confronti della correntista fatta propria dalla cessionaria , e rigettava Parte_3 Parte_2
la domanda formulata dal chiamato in causa diretta all'accertamento della Pt_1
nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal medesimo, poiché il medesimo
“non è stato in grado di formulare alcuna specifica allegazione non solo in ordine alla sussistenza di un'intesa anticompetitiva tra banche alla data di sottoscrizione della fideiussione […] ma nemmeno - e ancor più significativamente - in ordine all'individuazione dello specifico pregiudizio che egli avrebbe concretamente sofferto, in relazione allo specifico rapporto di concessione di credito instaurato tra la banca e la società in ragione del denunciato effetto Parte_3
distorsivo del mercato, che si riflette sul suo interesse ex art. 100 c.p.c. a far valere la pretesa intesa anticompetitiva”. Inoltre, il Tribunale riteneva che il provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA censurasse il modello negoziale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 a tutela dei clienti delle banche, cioè dei fruitori del credito bancario, e non dei fideiussori, che non sarebbero clienti della banca;
di conseguenza, escludeva l'applicabilità della legge
8 n. 287/1990 alla fideiussione omnibus conforme al modello ABI e accoglieva la domanda formulata dalla AN in via diretta nei confronti del fideiussore.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 18 giugno 2021, ha Parte_1
proposto tempestivo appello invocandone la riforma esclusivamente nella parte in cui il Tribunale l'ha condannato in solido con “al pagamento Parte_3
in favore di quale delegata di Controparte_5 [...]
quest'ultima in veste di procuratrice di di € Controparte_3 Parte_2
184.904,62, oltre interessi convenzionali semplici dal 16/12/16 sino al saldo effettivo” nonché “a rimborsare al e a Controparte_1 Controparte_5
quale delegata di quest'ultima in veste di
[...] Controparte_3
procuratrice di le spese di lite”. Parte_2
Col primo motivo ha lamentato il mancato accertamento da parte del Tribunale della nullità ex art. 1418 c.c. della fideiussione omnibus per la violazione degli artt.
100 e 101 TFUE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990 in quanto attuativa dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, censurato dal provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA. Gli artt. 2, 6 e 9 della lettera di fideiussione contenenti la clausola di reviviscenza, la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza sarebbero identici e sovrapponibili alle clausole contenute nello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sanzionato dalla AN d'TA.
Col secondo motivo ha lamentato il mancato accertamento della nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione omnibus limitatamente alle sole clausole di
9 reviviscenza (art. 2), di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6) e di sopravvivenza (art. 9), per la violazione degli art. 100 e 101 del TFUE e degli artt.
2 e 3 della legge n. 287/1990 in quanto attuative dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 censurato dalla AN d'TA, con conseguente mancato accertamento della risoluzione di diritto della Contr fideiussione in quanto avrebbe omesso di proporre istanze sia contro il creditore principale sia contro l'AN , nel prescritto Parte_3 Pt_1
termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. Il Giudice avrebbe accertato il decorrere del termine di decadenza per la AN, previsto dall'art. 1957 c.c. per avviare l'azione di recupero del credito, dalla data del 16 dicembre 2016, ma le iniziative Contr di sarebbero state avviate oltre i sei mesi previsti dalla legge. In definitiva, Contr l'AN ha lamentato la decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligo fideiussorio attesa la mancata tempestiva proposizione delle azioni giudiziarie di recupero del credito.
Col terzo motivo l'AN ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato che l'art. 2 della legge n. 287/1990 dispone la nullità delle intese vietate “ad ogni effetto” e che la nullità delle intese “a monte” si estenderebbe ai contratti “a valle”, e cioè alla fideiussione omnibus.
Col quarto motivo parte AN ha contestato la sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha posto a fondamento delle ragioni per le quali ha deciso di rigettare l'eccezione di nullità una serie di considerazioni contrastanti con il d.lgs. n. 3/2017 che attribuisce alla decisione amministrativa dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato un'efficacia vincolante che “fa stato” erga omnes
10 dinnanzi al giudice ordinario in sede di private enforcement; inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, il provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA
(in funzione di Autorità di tutela della concorrenza nel mercato bancario) costituirebbe “prova privilegiata” in relazione alla sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza e, conseguentemente, anche dei comportamenti illeciti che sono stati accertati, delle posizioni “dominanti” rivestite dagli istituti di credito sul mercato e del loro abuso. Il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico avanti l'Autorità indipendente impedirebbe che i fatti costitutivi della violazione della normativa in tema di concorrenza possano essere rimessi in discussione dai destinatari del provvedimento.
, con atto di costituzione e risposta del 1° dicembre 2021, ha contestato CP_1
la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti dall'AN, e, in relazione al primo motivo, ha ribadito che dalla nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza non discenderebbe automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali resterebbero validi e potrebbero dar luogo solo all'azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti, ma dovrebbero essere ritenute nulle le singole clausole anticoncorrenziali, ex art. 1419, co. 1, c.c.; inoltre, il fideiussore non avrebbe assolto all'onere di rappresentare il pregiudizio concretamente subito dalla presunta intesa anticoncorrenziale, né avrebbe introdotto domande volte alla tutela risarcitoria. In relazione al secondo motivo, ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 11 345 c.p.c. in quanto si tratterebbe di domanda nuova poiché in primo grado il avrebbe proposto domanda di accertamento di nullità della fideiussione e Pt_1
alcuna domanda di estinzione dell'obbligo fideiussorio ex art. 1956 c.c. In subordine, ha ritenuto infondata l'affermazione di controparte secondo cui CP_1
avrebbe proposto le proprie domande contro il debitore principale e il garante
[...]
oltre il termine dei sei mesi dalla lettera del 17 novembre 2016 in quanto l'azione di recupero nei confronti del sarebbe stata avviata solo in data 28 settembre Pt_1
2017. Infine, quanto al d.lgs. n. 3/2017, che attribuirebbe alla decisione dell'Autorità Garante un'efficacia vincolante che fa stato erga omnes dinanzi al giudice ordinario, ha sostenuto che l'art. 7 afferma il principio per cui la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità Garante comporta la verifica diretta dei fatti con riferimento all'azione per il risarcimento del danno, mentre l'AN non ha proposto alcuna azione di risarcimento del danno, bensì di nullità della fideiussione.
con atto di costituzione e risposta del 20 novembre 2021, ha Parte_2
eccepito l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. e comunque l'infondatezza dell'appello, ribadendo la piena validità della fideiussione e delle clausole controverse, criticando la tesi della nullità derivata e negando ogni nesso di dipendenza tra le fideiussioni e la deliberazione dell'ABI; ha escluso altresì
l'illiceità della causa del contratto a valle, poiché l'art. 2 della legge antitrust giudicherebbe illecite le intese senza disporre alcunché circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti. Ha ritenuto parimenti infondata la lamentata
12 violazione dell'art. 1957 c.c. sul termine d'esercizio dell'azione verso il debitore, stante la presenza di un'espressa deroga al suddetto termine contenuta nella fideiussione, oltre al fatto che l'AN avrebbe omesso di provare la presunta nullità della fideiussione omnibus.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21 settembre 2023, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
***
In diritto
L'appello proposto non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
I motivi di gravame possono essere trattati unitariamente, inerendo tutti al rigetto della domanda di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dall'odierno AN, quale fideiussore della società per asserita violazione Parte_3
della normativa antitrust e considerato altresì che la fondatezza dell'impugnazione deve essere valutata alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n.41994/2021,
13 intervenuta nelle more della decisione del presente giudizio.
Occorre ricordare che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la AN
d'TA, all'esito dell'accertamento avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2, l. n.
287/1990, ha circoscritto i propri rilievi alle clausole nn. 2, 6 e 8, in quanto contenenti disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”.
Le clausole in questione sono: la “clausola di reviviscenza” (n. 2), che impone al fideiussore di rimborsare alla banca le somme da questa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. (n. 6) e la “clausola di sopravvivenza”, che prevede l'obbligo del fideiussore di garantire comunque la restituzione delle somme erogate dalla banca, anche nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide.
La natura anticoncorrenziale è stata, in particolare, ravvisata dall'Autorità garante nell'attitudine delle clausole in questione ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, piuttosto che a garantire l'accesso al credito.
Le clausole non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali sono state, quindi, ritenute un ostacolo al libero
14 dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
La legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che - di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza - il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (v. Cass., SS.UU., 4 febbraio 2005, n. 2207, e più recentemente. Cass. civile sez. III - 19/02/2020, n. 4175 e precedenti in essa richiamati).
La questione da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza della “intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) sul contratto stipulato tra le parti.
Occorre, a tal fine, avere riguardo agli “effetti derivati” della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati “a valle” dell'intesa illecita.
Sul punto, la Suprema Corte ha già da tempo chiarito che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla
Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende
15 automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009;
Cass., sez.
3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del
2014).
In ogni caso, poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418
e 1419 cod. civ.
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata (v. in senso conforme Cass. n. 10690 del 20/05/2005 e, di recente,
Cass. n. 24044 del 26/9/2019).
Secondo la Suprema Corte, laddove specifiche clausole delle NBU, in relazione alle quali l'Autorità amministrativa abbia circoscritto l'accertamento dell'illiceità, vengano trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., quando l'assetto degli
16 interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite. Né risulta rilevante l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: secondo il giudice di legittimità appare all'uopo decisiva, infatti, la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (in tal senso Cass. n.
24044/2019 cit.).
Non risultando l'inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinato, pertanto, solo le clausole nn. 2), 6) e 8) potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle.
Le Sezioni Unite, intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto con riguardo alle conseguenze della sottoscrizione di una fideiussione stipulata in conformità ad intese anticoncorrenziali censurate dal richiamato provvedimento della n. 55 del 2 maggio 2005, si sono infine espresse nel senso che: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (Cass. S.U.
17 30/12/2021, n.41994).
Ai fini che qui interessano, deve osservarsi che tra le varie questioni esaminate e risolte dalla S.C. non vi è quella della “estensione” dell'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della n. 55/2015 (indicativamente, annualità
2003-2005) alle fideiussioni successive al 2005, come quella oggetto di causa, sottoscritta dal in data 27 giugno 2014. La questione è stata tuttavia Pt_1
esaminata dalla giurisprudenza di merito, che ha, in più occasioni, escluso che l'accertamento della possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali.
Ritiene il Collegio che tale impostazione, coerentemente aderente al principio normativo in materia di distribuzione dell'onere della prova, e già seguita da questa
Corte (cfr. Appello Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356), sia indubbiamente corretta e vada, quindi, anche qui confermato che – gravando sull'attore-garante l'onere della prova circa l'esistenza (e la persistenza) di un'intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., e non potendo trarsi alcun serio indizio in tal senso dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005 – in assenza di un'indicazione, da parte del soggetto a ciò tenuto, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di
18 alcune clausole della medesima) non possa essere accolta, neppure in parte.
In sintesi, la produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema A.B.I. 2003 censurato, non consente di ritenere provato, né che l'intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione in contestazione (e ciò tanto più laddove la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata all'epoca piuttosto che l'espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore – di per sé non contrario a norme imperative – per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
Mette conto altresì sottolineare come la fideiussione in esame si connoti come fideiussione a prima richiesta in ragione della presenza della clausola n. 7 della scheda contrattuale. Per quanto la presenza di tale clausola non consenta di per sé di qualificare l'atto in questione quale contratto autonomo di garanzia (v. Cass, .n.
3947/2010 per cui “la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del
Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”) e che la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, recentemente ribadito che ai fini della corretta qualificazione giuridica del contratto di garanzia è necessario valutare le pattuizioni contrattuali nel loro complesso (v. Cass., n. 4717/2019), la sua previsione nel contratto di riferimento è particolarmente rilevante ai fini di cui si tratta.
sostiene infatti che avrebbe proposto le domande nei Parte_1 CP_1
19 confronti del debitore principale e del garante oltre il termine di sei mesi dalla lettera, del 17 novembre 2016, di revoca degli affidamenti (v. doc.12 fascicolo di parte ); la domanda nei confronti della società debitrice principale CP_1
veniva infatti proposta per la prima volta soltanto in data 20 luglio 2017 con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, mentre quella nei suoi confronti con atto in data 28 settembre 2017, con la notifica dell'atto di citazione del terzo.
L'iniziativa recuperatoria attivata nei suoi confronti doveva quindi ritenersi illegittima in quanto non consentita, e come tale da respingersi, non potendo l'istituto di credito legittimamente invocare la deroga dell'art. 1957 c.c. in quanto prevista da una clausola, appunto, nulla per contrasto con la disciplina antitrust.
La tesi è infondata, poiché la previsione convenzionale per la quale il fideiussore è tenuto a pagare a prima richiesta (nella specie contenuta nella clausola n. 7) va letta come deroga parziale all'art. 1957 c.c., nel senso che, per evitare la decadenza, è sufficiente per la banca creditrice l'inoltro (al debitore) di un'istanza stragiudiziale, istanza che nella specie pacificamente sussistente, risultando provata su base documentale e dandone comunque atto la stessa difesa di parte AN.
In questi stessi termini la Cassazione si è espressa nella sentenza n. 22346 del 26 settembre 2017 affermando, in motivazione: “Il Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione - anche al di là dell'esauriente motivazione della sentenza impugnata, della quale nuovamente ci si è disinteressati - nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di
20 esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito.
Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”.
Ciò posto, e a prescindere da ogni altra considerazione nonché dalla eccepita
21 inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda di estinzione della fideiussione, perché si tratta di domanda nuova svolta per la prima volta in appello, deve quindi comunque escludersi che la AN sia incorsa nella contestata decadenza di cui all'art. 1957 c.c., e vada affermato che la pretesa creditoria di cui si tratta sia stata dalla medesima legittimamente azionata anche nei confronti del fideiussore, attuale AN.
In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Ne consegue la conferma (ancorché con più ampia e ragionata motivazione) della gravata sentenza, rimanendo invece assorbiti il secondo motivo (relativo alla mancata prova del danno e/o comunque dell'evento lesivo) ed il terzo motivo
(relativo alla regolamentazione delle spese di lite per l'ipotesi di riforma della decisione).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti, con liquidazione in base a parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.1031/2021 del
Tribunale di Verona;
22 2. Condanna alla rifusione a favore di e di Parte_1 Controparte_1
quale delegata di Controparte_5 Controparte_3
quest'ultima in veste di procuratrice di delle spese
[...] Parte_2
di lite, che liquida, quanto a , in euro 10.000,00 per compensi, CP_1
quanto a in euro 4.900,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di . Parte_1
Venezia, 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 23 giugno 2021, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Mutti;
AN contro
C.F. , P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
suo procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto CP_2
Zorzi;
(C.F. e P.IVA ), e per essa Parte_2 P.IVA_3 [...]
in persona del suo procuratore , rappresentata e Controparte_3 CP_4
difesa dall'avv. Alessandro Pappalardo;
1 (C.F. ), Parte_3 P.IVA_4
contumace; appellate
Oggetto: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 1031/2021 emessa in data 12 maggio 2021 e pubblicata in data 13 maggio 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 12178/2016 R.G. avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte AN : Parte_1
1) riformare il punto della sentenza che oggi erroneamente recita: “in integrale accoglimento delle domande del fatte proprie dall'intervenuta Controparte_1
condanna la società attrice e Parte_2 Parte_3 Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_5
quale delegata di quest'ultima in veste di
[...] Controparte_3
procuratrice di di € 184.904,62, oltre interessi convenzionali Parte_2
semplici dal 16/12/16 sino al saldo effettivo.” e dichiarare, ex articolo 1419 del codice civile, la nullità parziale nella fideiussione omnibus sottoscritta dal signor
in data 27 giugno 2014 che è stata prodotta sub documento n.8 Parte_1
dalla difesa di nel giudizio di primo grado Controparte_6
(riprodotta sub documento n.7 nel presente giudizio di appello) con riferimento alle sole clausole di reviviscenza (articolo 2 della fideiussione), di rinuncia termini ex art. 1957 del codice civile (articolo 6 della fideiussione) e di sopravvivenza
(articolo 9 della fideiussione) per la violazione degli articoli 100 e 101 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e degli articoli 2 e 3 della Legge 10 ottobre
2 1990 n.287 (e, dunque, delle intese anticoncorrenziali) in quanto attuative dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 censurato dal provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 della AN d'TA;
2) dichiarare, pertanto, estinta l'obbligazione fideiussoria dell'AN signor
per non avere l'istituto di credito appellato, Parte_1 [...]
attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della Controparte_6
società entro il termine decadenziale di sei mesi dalla Parte_3
scadenza dell'obbligazione principale previsto dal primo comma dell'articolo
1957 del codice civile;
3) conseguentemente, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti del signor da e da Parte_1 Controparte_6 [...]
e, per essa, da n forza di procura Parte_2 Controparte_5
rilasciata da quale mandataria del veicolo Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) riformare, altresì, il punto della sentenza che oggi erroneamente recita:
“Condanna e , in solido tra loro, a Parte_3 Parte_1
rimborsare al a quale delegata Controparte_1 Controparte_5
di quest'ultima in veste di procuratrice di Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano, quanto al in € Parte_2 Controparte_1
13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge e, quanto a in € 8.030,00 per Controparte_5
compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge” e condannare Controparte_7
3 e, per essa, in forza di procura rilasciata Controparte_5
da quale mandataria del veicolo in solido Controparte_3
tra loro a rimborsare a il compenso professionale e le spese Parte_1
di lite per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario 15% ex articolo 14 TF, dell'I.V.A. e del contributo Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- per parte appellata Controparte_1
In via preliminare
Dichiararsi inammissibile ex art. 345 c.p.c. l'appello proposto con l'atto di citazione notificato, con riferimento alla domanda svolta in via subordinata con cui si chiede che venga dichiarata la risoluzione della fideiussione omnibus sottoscritta da per avere omesso di proporre istanze Parte_1 CP_1
sia contro il creditore principale che contro il garante, trattandosi di domanda nuova non proposta in primo grado.
In via principale
Respingersi tutte le domande proposte da nei confronti del Parte_1
con l'atto di citazione d'appello notificato, in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di sentenza del
Tribunale di Verona n.1031/2021 emessa in data 12 maggio 2021 e pubblicata il
13 maggio 2021 dal Tribunale di Verona – G.U. dott.ssa Eugenia Tommasi di
Vignano – notificata a mezzo pec in data 27 maggio 2021.
In ogni caso
4 Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.
- per parte appellata Parte_2
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Pt_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
[...]
In via principale: - rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
avverso la sentenza n. 1031/2021 del 12 maggio 2021 resa dal Tribunale di Verona nel giudizio avente R.G. 12178/2016 in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa del presente atto, e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnate, Controparte_3
insiste per le richieste formulate in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2016, Parte_3
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona allegando Controparte_1
di aver acceso con in data 9 maggio 2013, distinti Controparte_8
rapporti di conto corrente contrassegnati con i numeri 4334, 64334 e 74334, e chiedeva che venisse accertata: a) la nullità dei suddetti contratti per mancata sottoscrizione di entrambe le parti ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; b) l'illecita applicazione di interessi anatocistici;
c) l'applicazione di interessi usurari.
Con atto di costituzione e risposta del 20 luglio 2017, si costituiva in CP_1
giudizio eccependo: a) l'infondatezza dell'assunto attoreo in merito alla mancata
5 pattuizione di tassi di interesse, commissioni, spese, documentalmente smentito dai contratti bancari allegati alla comparsa di risposta;
b) la piena validità formale dei contratti, confermata dai contratti medesimi;
c) l'infondatezza della pretesa attorea di eliminazione integrale dell'effetto anatocistico, tenuto conto che la AN si sarebbe sempre adeguata ai nuovi aggiornamenti normativi, e in particolare alle condizioni che legittimavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
d) l'insussistenza di usura bancaria sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.
La AN chiamava in causa il fideiussore , sottoscrittore di Parte_1
fideiussione omnibus in data 27 giugno 2014, affinché si accertassero gli obblighi di garanzia sussistenti nei confronti di sino alla concorrenza di euro CP_1
1.200.000,00, e svolgeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della società attrice e del garante al pagamento del credito derivante dal saldo dello scoperto dei conti correnti, ammontante a euro 134.183,62, oltre al debito maturato con riferimento al mutuo chirografario n. 4080/1098117 di euro 50.721,00, e così complessivamente per euro 184.904,62, divenuti tutti esigibili per effetto delle lettere di revoca dei rapporti e messa in mora depositate in giudizio.
In data 25 settembre 2019, si costituiva in giudizio chiedendo Pt_1
l'accertamento della nullità ovvero dell'inefficacia della fideiussione omnibus del
27 giugno 2014 per violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali nonché per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della AN, e per Contr l'effetto il rigetto ogni domanda formulata da nei suoi confronti.
Con comparsa di intervento depositata il 20 novembre 2019, si costituiva in causa
6 cessionaria del credito bancario ex art. 58 TUB, a mezzo della Parte_2
mandataria processuale la quale faceva proprie tutte Controparte_5
le domande, conclusioni, eccezioni e difese promosse da e chiedeva CP_1
che la sentenza di condanna tenesse effetti a proprio favore quale avente causa a titolo particolare del credito.
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 1031/2021 pubblicata in data
13 maggio 2021, il Tribunale di Verona, così provvedeva:
“rigetta ogni domanda di Parte_3
rigetta ogni domanda di;
Parte_1
in integrale accoglimento delle domande del fatte proprie Controparte_1
dall'intervenuta condanna la società attrice Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 [...]
quale delegata di Controparte_5 Controparte_3
quest'ultima in veste di procuratrice di di €184.904,62, oltre Parte_2
interessi convenzionali semplici dal 16/12/16 sino al saldo effettivo.
Condanna e , in solido tra loro, a rimborsare Parte_3 Parte_1
al e a quale delegata di Controparte_1 Controparte_5 [...]
quest'ultima in veste di procuratrice di Controparte_3 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano, quanto al in € 13.430,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge
e, quanto a in € 8.030,00 per compensi, oltre Controparte_5
rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.”
In particolare, il Tribunale riteneva infondata la domanda attorea di nullità dei
7 contratti per difetto di forma scritta e ne sanciva la validità “anche laddove risultasse la mancanza della sottoscrizione della banca, sempre ai sensi dell'art.
117 T.U.B.”; escludeva l'avvenuta applicazione d parte della AN di interessi ultralegali, in violazione dell'art. 1284 c.c., ed interessi usurari;
riteneva altresì infondata la doglianza attorea in ordine all'illegittima capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori, anche successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB di cui alla Legge di Stabilità n. 147/2013. Contr Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di nei confronti della correntista fatta propria dalla cessionaria , e rigettava Parte_3 Parte_2
la domanda formulata dal chiamato in causa diretta all'accertamento della Pt_1
nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal medesimo, poiché il medesimo
“non è stato in grado di formulare alcuna specifica allegazione non solo in ordine alla sussistenza di un'intesa anticompetitiva tra banche alla data di sottoscrizione della fideiussione […] ma nemmeno - e ancor più significativamente - in ordine all'individuazione dello specifico pregiudizio che egli avrebbe concretamente sofferto, in relazione allo specifico rapporto di concessione di credito instaurato tra la banca e la società in ragione del denunciato effetto Parte_3
distorsivo del mercato, che si riflette sul suo interesse ex art. 100 c.p.c. a far valere la pretesa intesa anticompetitiva”. Inoltre, il Tribunale riteneva che il provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA censurasse il modello negoziale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 a tutela dei clienti delle banche, cioè dei fruitori del credito bancario, e non dei fideiussori, che non sarebbero clienti della banca;
di conseguenza, escludeva l'applicabilità della legge
8 n. 287/1990 alla fideiussione omnibus conforme al modello ABI e accoglieva la domanda formulata dalla AN in via diretta nei confronti del fideiussore.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 18 giugno 2021, ha Parte_1
proposto tempestivo appello invocandone la riforma esclusivamente nella parte in cui il Tribunale l'ha condannato in solido con “al pagamento Parte_3
in favore di quale delegata di Controparte_5 [...]
quest'ultima in veste di procuratrice di di € Controparte_3 Parte_2
184.904,62, oltre interessi convenzionali semplici dal 16/12/16 sino al saldo effettivo” nonché “a rimborsare al e a Controparte_1 Controparte_5
quale delegata di quest'ultima in veste di
[...] Controparte_3
procuratrice di le spese di lite”. Parte_2
Col primo motivo ha lamentato il mancato accertamento da parte del Tribunale della nullità ex art. 1418 c.c. della fideiussione omnibus per la violazione degli artt.
100 e 101 TFUE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990 in quanto attuativa dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, censurato dal provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA. Gli artt. 2, 6 e 9 della lettera di fideiussione contenenti la clausola di reviviscenza, la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza sarebbero identici e sovrapponibili alle clausole contenute nello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sanzionato dalla AN d'TA.
Col secondo motivo ha lamentato il mancato accertamento della nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione omnibus limitatamente alle sole clausole di
9 reviviscenza (art. 2), di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6) e di sopravvivenza (art. 9), per la violazione degli art. 100 e 101 del TFUE e degli artt.
2 e 3 della legge n. 287/1990 in quanto attuative dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 censurato dalla AN d'TA, con conseguente mancato accertamento della risoluzione di diritto della Contr fideiussione in quanto avrebbe omesso di proporre istanze sia contro il creditore principale sia contro l'AN , nel prescritto Parte_3 Pt_1
termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. Il Giudice avrebbe accertato il decorrere del termine di decadenza per la AN, previsto dall'art. 1957 c.c. per avviare l'azione di recupero del credito, dalla data del 16 dicembre 2016, ma le iniziative Contr di sarebbero state avviate oltre i sei mesi previsti dalla legge. In definitiva, Contr l'AN ha lamentato la decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligo fideiussorio attesa la mancata tempestiva proposizione delle azioni giudiziarie di recupero del credito.
Col terzo motivo l'AN ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato che l'art. 2 della legge n. 287/1990 dispone la nullità delle intese vietate “ad ogni effetto” e che la nullità delle intese “a monte” si estenderebbe ai contratti “a valle”, e cioè alla fideiussione omnibus.
Col quarto motivo parte AN ha contestato la sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha posto a fondamento delle ragioni per le quali ha deciso di rigettare l'eccezione di nullità una serie di considerazioni contrastanti con il d.lgs. n. 3/2017 che attribuisce alla decisione amministrativa dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato un'efficacia vincolante che “fa stato” erga omnes
10 dinnanzi al giudice ordinario in sede di private enforcement; inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, il provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA
(in funzione di Autorità di tutela della concorrenza nel mercato bancario) costituirebbe “prova privilegiata” in relazione alla sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza e, conseguentemente, anche dei comportamenti illeciti che sono stati accertati, delle posizioni “dominanti” rivestite dagli istituti di credito sul mercato e del loro abuso. Il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico avanti l'Autorità indipendente impedirebbe che i fatti costitutivi della violazione della normativa in tema di concorrenza possano essere rimessi in discussione dai destinatari del provvedimento.
, con atto di costituzione e risposta del 1° dicembre 2021, ha contestato CP_1
la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti dall'AN, e, in relazione al primo motivo, ha ribadito che dalla nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza non discenderebbe automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali resterebbero validi e potrebbero dar luogo solo all'azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti, ma dovrebbero essere ritenute nulle le singole clausole anticoncorrenziali, ex art. 1419, co. 1, c.c.; inoltre, il fideiussore non avrebbe assolto all'onere di rappresentare il pregiudizio concretamente subito dalla presunta intesa anticoncorrenziale, né avrebbe introdotto domande volte alla tutela risarcitoria. In relazione al secondo motivo, ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 11 345 c.p.c. in quanto si tratterebbe di domanda nuova poiché in primo grado il avrebbe proposto domanda di accertamento di nullità della fideiussione e Pt_1
alcuna domanda di estinzione dell'obbligo fideiussorio ex art. 1956 c.c. In subordine, ha ritenuto infondata l'affermazione di controparte secondo cui CP_1
avrebbe proposto le proprie domande contro il debitore principale e il garante
[...]
oltre il termine dei sei mesi dalla lettera del 17 novembre 2016 in quanto l'azione di recupero nei confronti del sarebbe stata avviata solo in data 28 settembre Pt_1
2017. Infine, quanto al d.lgs. n. 3/2017, che attribuirebbe alla decisione dell'Autorità Garante un'efficacia vincolante che fa stato erga omnes dinanzi al giudice ordinario, ha sostenuto che l'art. 7 afferma il principio per cui la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità Garante comporta la verifica diretta dei fatti con riferimento all'azione per il risarcimento del danno, mentre l'AN non ha proposto alcuna azione di risarcimento del danno, bensì di nullità della fideiussione.
con atto di costituzione e risposta del 20 novembre 2021, ha Parte_2
eccepito l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. e comunque l'infondatezza dell'appello, ribadendo la piena validità della fideiussione e delle clausole controverse, criticando la tesi della nullità derivata e negando ogni nesso di dipendenza tra le fideiussioni e la deliberazione dell'ABI; ha escluso altresì
l'illiceità della causa del contratto a valle, poiché l'art. 2 della legge antitrust giudicherebbe illecite le intese senza disporre alcunché circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti. Ha ritenuto parimenti infondata la lamentata
12 violazione dell'art. 1957 c.c. sul termine d'esercizio dell'azione verso il debitore, stante la presenza di un'espressa deroga al suddetto termine contenuta nella fideiussione, oltre al fatto che l'AN avrebbe omesso di provare la presunta nullità della fideiussione omnibus.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21 settembre 2023, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
***
In diritto
L'appello proposto non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
I motivi di gravame possono essere trattati unitariamente, inerendo tutti al rigetto della domanda di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dall'odierno AN, quale fideiussore della società per asserita violazione Parte_3
della normativa antitrust e considerato altresì che la fondatezza dell'impugnazione deve essere valutata alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n.41994/2021,
13 intervenuta nelle more della decisione del presente giudizio.
Occorre ricordare che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la AN
d'TA, all'esito dell'accertamento avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2, l. n.
287/1990, ha circoscritto i propri rilievi alle clausole nn. 2, 6 e 8, in quanto contenenti disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”.
Le clausole in questione sono: la “clausola di reviviscenza” (n. 2), che impone al fideiussore di rimborsare alla banca le somme da questa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. (n. 6) e la “clausola di sopravvivenza”, che prevede l'obbligo del fideiussore di garantire comunque la restituzione delle somme erogate dalla banca, anche nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide.
La natura anticoncorrenziale è stata, in particolare, ravvisata dall'Autorità garante nell'attitudine delle clausole in questione ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, piuttosto che a garantire l'accesso al credito.
Le clausole non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali sono state, quindi, ritenute un ostacolo al libero
14 dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
La legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che - di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza - il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (v. Cass., SS.UU., 4 febbraio 2005, n. 2207, e più recentemente. Cass. civile sez. III - 19/02/2020, n. 4175 e precedenti in essa richiamati).
La questione da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza della “intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) sul contratto stipulato tra le parti.
Occorre, a tal fine, avere riguardo agli “effetti derivati” della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati “a valle” dell'intesa illecita.
Sul punto, la Suprema Corte ha già da tempo chiarito che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla
Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende
15 automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009;
Cass., sez.
3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del
2014).
In ogni caso, poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418
e 1419 cod. civ.
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata (v. in senso conforme Cass. n. 10690 del 20/05/2005 e, di recente,
Cass. n. 24044 del 26/9/2019).
Secondo la Suprema Corte, laddove specifiche clausole delle NBU, in relazione alle quali l'Autorità amministrativa abbia circoscritto l'accertamento dell'illiceità, vengano trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., quando l'assetto degli
16 interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite. Né risulta rilevante l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: secondo il giudice di legittimità appare all'uopo decisiva, infatti, la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (in tal senso Cass. n.
24044/2019 cit.).
Non risultando l'inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinato, pertanto, solo le clausole nn. 2), 6) e 8) potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle.
Le Sezioni Unite, intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto con riguardo alle conseguenze della sottoscrizione di una fideiussione stipulata in conformità ad intese anticoncorrenziali censurate dal richiamato provvedimento della n. 55 del 2 maggio 2005, si sono infine espresse nel senso che: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (Cass. S.U.
17 30/12/2021, n.41994).
Ai fini che qui interessano, deve osservarsi che tra le varie questioni esaminate e risolte dalla S.C. non vi è quella della “estensione” dell'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della n. 55/2015 (indicativamente, annualità
2003-2005) alle fideiussioni successive al 2005, come quella oggetto di causa, sottoscritta dal in data 27 giugno 2014. La questione è stata tuttavia Pt_1
esaminata dalla giurisprudenza di merito, che ha, in più occasioni, escluso che l'accertamento della possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali.
Ritiene il Collegio che tale impostazione, coerentemente aderente al principio normativo in materia di distribuzione dell'onere della prova, e già seguita da questa
Corte (cfr. Appello Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356), sia indubbiamente corretta e vada, quindi, anche qui confermato che – gravando sull'attore-garante l'onere della prova circa l'esistenza (e la persistenza) di un'intesa anticoncorrenziale, indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990 e 1419, comma 1, c.c., e non potendo trarsi alcun serio indizio in tal senso dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005 – in assenza di un'indicazione, da parte del soggetto a ciò tenuto, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di
18 alcune clausole della medesima) non possa essere accolta, neppure in parte.
In sintesi, la produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema A.B.I. 2003 censurato, non consente di ritenere provato, né che l'intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione in contestazione (e ciò tanto più laddove la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata all'epoca piuttosto che l'espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore – di per sé non contrario a norme imperative – per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.
Mette conto altresì sottolineare come la fideiussione in esame si connoti come fideiussione a prima richiesta in ragione della presenza della clausola n. 7 della scheda contrattuale. Per quanto la presenza di tale clausola non consenta di per sé di qualificare l'atto in questione quale contratto autonomo di garanzia (v. Cass, .n.
3947/2010 per cui “la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del
Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”) e che la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, recentemente ribadito che ai fini della corretta qualificazione giuridica del contratto di garanzia è necessario valutare le pattuizioni contrattuali nel loro complesso (v. Cass., n. 4717/2019), la sua previsione nel contratto di riferimento è particolarmente rilevante ai fini di cui si tratta.
sostiene infatti che avrebbe proposto le domande nei Parte_1 CP_1
19 confronti del debitore principale e del garante oltre il termine di sei mesi dalla lettera, del 17 novembre 2016, di revoca degli affidamenti (v. doc.12 fascicolo di parte ); la domanda nei confronti della società debitrice principale CP_1
veniva infatti proposta per la prima volta soltanto in data 20 luglio 2017 con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, mentre quella nei suoi confronti con atto in data 28 settembre 2017, con la notifica dell'atto di citazione del terzo.
L'iniziativa recuperatoria attivata nei suoi confronti doveva quindi ritenersi illegittima in quanto non consentita, e come tale da respingersi, non potendo l'istituto di credito legittimamente invocare la deroga dell'art. 1957 c.c. in quanto prevista da una clausola, appunto, nulla per contrasto con la disciplina antitrust.
La tesi è infondata, poiché la previsione convenzionale per la quale il fideiussore è tenuto a pagare a prima richiesta (nella specie contenuta nella clausola n. 7) va letta come deroga parziale all'art. 1957 c.c., nel senso che, per evitare la decadenza, è sufficiente per la banca creditrice l'inoltro (al debitore) di un'istanza stragiudiziale, istanza che nella specie pacificamente sussistente, risultando provata su base documentale e dandone comunque atto la stessa difesa di parte AN.
In questi stessi termini la Cassazione si è espressa nella sentenza n. 22346 del 26 settembre 2017 affermando, in motivazione: “Il Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione - anche al di là dell'esauriente motivazione della sentenza impugnata, della quale nuovamente ci si è disinteressati - nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di
20 esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito.
Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”.
Ciò posto, e a prescindere da ogni altra considerazione nonché dalla eccepita
21 inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della domanda di estinzione della fideiussione, perché si tratta di domanda nuova svolta per la prima volta in appello, deve quindi comunque escludersi che la AN sia incorsa nella contestata decadenza di cui all'art. 1957 c.c., e vada affermato che la pretesa creditoria di cui si tratta sia stata dalla medesima legittimamente azionata anche nei confronti del fideiussore, attuale AN.
In definitiva, per quanto sopra esposto, l'appello va rigettato.
Ne consegue la conferma (ancorché con più ampia e ragionata motivazione) della gravata sentenza, rimanendo invece assorbiti il secondo motivo (relativo alla mancata prova del danno e/o comunque dell'evento lesivo) ed il terzo motivo
(relativo alla regolamentazione delle spese di lite per l'ipotesi di riforma della decisione).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti, con liquidazione in base a parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.1031/2021 del
Tribunale di Verona;
22 2. Condanna alla rifusione a favore di e di Parte_1 Controparte_1
quale delegata di Controparte_5 Controparte_3
quest'ultima in veste di procuratrice di delle spese
[...] Parte_2
di lite, che liquida, quanto a , in euro 10.000,00 per compensi, CP_1
quanto a in euro 4.900,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di . Parte_1
Venezia, 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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