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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3938/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3938/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Sirimarco
ATTORE
Contro
P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Greco Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- appalto
Conclusioni: come da verbale del 10.4.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.1064/21, R.G. n. 2827/21, Parte_1
con cui l'intestato Tribunale gli ha ingiunto il pagamento in favore della società Controparte_1 della somma complessiva di €11.092,50,oltre interessi e spese legali della fase monitoria, a titolo di
“residuo importo ancora non corrisposto quale corrispettivo per la effettuazione dei lavori in parte di pagina 1 di 3 ristrutturazione e in altra parte per nuove realizzazioni al fabbricato di quest'ultimo con accesso dalla via Mario Battendieri 8 di Roggiano Gravina e affacciata sulla via Vittorio Emanuele” contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo “revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.1064/21, R.G.n.
2827/21 emesso, dall' intestato Tribunale in data 22-23/9/21 e notificato in data 29/9/21, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia creditoria per come pretesa dal convenuto e ciò per le causali di cui in premessa e per ogni altra ritenuta equa o risultante dall'espletanda attività istruttoria, emettendosi ogni altro provvedimento conseguenziale all'accoglimento del presente atto. Con conseguente vittoria delle spese di lite”.
Ha resistito all'opposizione la società chiedendone il rigetto con vittoria delle Controparte_1
spese.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e produzione documentale offerta dalle parti.
All'udienza del 10.04.2025, i procuratori e le parti presenti personalmente hanno prodotto scrittura privata da tutti sottoscritta con la quale, dato atto che “che in relazione ai lavori di ristrutturazione immobiliare al fabbricato di proprietà dell'opponente , sito alla via M. Battendieri di Parte_1
Roggiano Gravina la ricorrente opposta aveva richiesto il pagamento degli importi di cui alle fatture dalla stessa emesse con i numeri 20 del 22.12. 2018, 21 del 12.09.2020 e 22 del 14.09.2020; che con la opposizione il ha contestato la qualità di parte dei lavori” hanno dichiarato “che, al fine di Pt_1
dirimere completamente la lite nel suo complesso, le parti sono addivenute alla conciliazione integrale”, “stabilendo che l'una, la ricorrente opposta rinuncia alla sua pretesa Controparte_1
creditoria relativa agli importi di cui alle richiamate fatture (20 del 22.12. 2018, 21 del 12.09.2020 e 22 del 14.09.2020) che resteranno pertanto non riscosse e l'altra, il committente ingiunto, opponente,
, rinuncia alle vantate pretese formulate con il suo atto di opposizione;
che ciascuna Parte_1
parte si obbliga a provvedere al pagamento delle competenze del proprio difensore;
che le spese vive per la iscrizione a ruolo e la registrazione restano a carico della società opposta”.
Tanto premesso, hanno chiesto espressamente al Tribunale di emettere sentenza di intervenuta cessazione della materia del contendere per transazione, con revoca del decreto ingiuntivo di pagamento opposto n. 1064/2021 del 23/09/2021 RG n. 2827/2021 e compensazione delle spese e delle competenze del giudizio”.
pagina 2 di 3 Venuto meno l'interesse delle parti alle pronunce giudiziali per effetto del raggiunto accordo, seguono conformi disposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto (n.
1064/2021 del 23/09/2021 RG n. 2827/2021); compensa le spese e competenze del giudizio.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3938/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Sirimarco
ATTORE
Contro
P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Greco Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- appalto
Conclusioni: come da verbale del 10.4.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.1064/21, R.G. n. 2827/21, Parte_1
con cui l'intestato Tribunale gli ha ingiunto il pagamento in favore della società Controparte_1 della somma complessiva di €11.092,50,oltre interessi e spese legali della fase monitoria, a titolo di
“residuo importo ancora non corrisposto quale corrispettivo per la effettuazione dei lavori in parte di pagina 1 di 3 ristrutturazione e in altra parte per nuove realizzazioni al fabbricato di quest'ultimo con accesso dalla via Mario Battendieri 8 di Roggiano Gravina e affacciata sulla via Vittorio Emanuele” contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo “revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.1064/21, R.G.n.
2827/21 emesso, dall' intestato Tribunale in data 22-23/9/21 e notificato in data 29/9/21, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia creditoria per come pretesa dal convenuto e ciò per le causali di cui in premessa e per ogni altra ritenuta equa o risultante dall'espletanda attività istruttoria, emettendosi ogni altro provvedimento conseguenziale all'accoglimento del presente atto. Con conseguente vittoria delle spese di lite”.
Ha resistito all'opposizione la società chiedendone il rigetto con vittoria delle Controparte_1
spese.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e produzione documentale offerta dalle parti.
All'udienza del 10.04.2025, i procuratori e le parti presenti personalmente hanno prodotto scrittura privata da tutti sottoscritta con la quale, dato atto che “che in relazione ai lavori di ristrutturazione immobiliare al fabbricato di proprietà dell'opponente , sito alla via M. Battendieri di Parte_1
Roggiano Gravina la ricorrente opposta aveva richiesto il pagamento degli importi di cui alle fatture dalla stessa emesse con i numeri 20 del 22.12. 2018, 21 del 12.09.2020 e 22 del 14.09.2020; che con la opposizione il ha contestato la qualità di parte dei lavori” hanno dichiarato “che, al fine di Pt_1
dirimere completamente la lite nel suo complesso, le parti sono addivenute alla conciliazione integrale”, “stabilendo che l'una, la ricorrente opposta rinuncia alla sua pretesa Controparte_1
creditoria relativa agli importi di cui alle richiamate fatture (20 del 22.12. 2018, 21 del 12.09.2020 e 22 del 14.09.2020) che resteranno pertanto non riscosse e l'altra, il committente ingiunto, opponente,
, rinuncia alle vantate pretese formulate con il suo atto di opposizione;
che ciascuna Parte_1
parte si obbliga a provvedere al pagamento delle competenze del proprio difensore;
che le spese vive per la iscrizione a ruolo e la registrazione restano a carico della società opposta”.
Tanto premesso, hanno chiesto espressamente al Tribunale di emettere sentenza di intervenuta cessazione della materia del contendere per transazione, con revoca del decreto ingiuntivo di pagamento opposto n. 1064/2021 del 23/09/2021 RG n. 2827/2021 e compensazione delle spese e delle competenze del giudizio”.
pagina 2 di 3 Venuto meno l'interesse delle parti alle pronunce giudiziali per effetto del raggiunto accordo, seguono conformi disposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto (n.
1064/2021 del 23/09/2021 RG n. 2827/2021); compensa le spese e competenze del giudizio.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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