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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 142/2024
TRA
Parte ( , in persona del suo Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.ti Stefano Pantaloni e Daphne Letizia del
Foro di Roma
ATTRICE OPPONENTE RICONVENZIONALISTA
E
( , in giudizio a mezzo del suo procuratore dott. CP_1 P.IVA_2
, rappr.ta e difesa dagli avv.ti Anna Luisa Caimmi e Andrea Controparte_2
Davide Arnaldi del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza di discussione del 12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Su ricorso della il Tribunale ingiungeva alla CP_1 Parte_2
(in seguito, per brevità, anche semplicemente “ ), il
[...] CP_3 pagamento della somma di € 19.215,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo relativo all'avvenuta esecuzione, sulla scorta di apposito contratto, di un'attività di ricerca e selezione di personale.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la deduceva, in sintesi: a) CP_3 di aver effettivamente affidato alla attraverso la sottoscrizione di CP_1 apposito contratto del 13.12.2022, l'incarico di ricerca e selezione di otto figure professionali da inserire nel proprio organico;
b) che, secondo gli accordi contrattuali tali figure professionali, dovevano essere ricercate avuto riguardo al “contesto” ed alla “job description” che sarebbero state condivise con essa opponente;
c) che, tuttavia, nonostante le “indicazioni e specifiche
1 inerenti al <
La instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con CP_3 rigetto della domanda avanzata in monitorio dalla nonché, in via CP_1 riconvenzionale, per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte.
La costituitasi, previa ampia disamina in fatto, in sintesi, contestava i CP_1 motivi di opposizione, adducendo di aver diligentemente adempiuto al contratto e che alcun rilievo poteva aver la circostanza che la avesse CP_3 assunto soltanto uno dei candidati ad essa proposti.
La instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda CP_1 proposta dalla CP_3
Solo in subordine, la convenuta opposta instava per la condanna della CP_3 al pagamento del minor importo che sarebbe stato ritenuto di Giustizia, oltre interessi.
Tutto ciò premesso, tanto l'opposizione quanto la domanda riconvenzionale proposte dalla non possono dirsi fondate e vanno, pertanto, respinte. CP_3
La decisione deve prendere le mosse dal rilievo che se è vero che, in base ai noti principi sapientemente espressi da Cass., SS.UU., n. 13533/2001, il creditore di una determinata prestazione che agisca o resista facendo valere l'inadempimento della controparte può limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento od inesatto adempimento, spettando al soggetto obbligato a quella determinata prestazione la prova di aver correttamente adempiuto, tuttavia, nell'applicazione di tali principi, elementari esigenze di tutela del diritto di difesa inducono a doversi ritenere che non ogni e qualsiasi deduzione fattuale facente riferimento all'inadempimento sia idonea a concretare un'efficace allegazione dell'altrui inadempimento, essendo, al contrario, necessaria, e segnatamente quando si controverta non già di inadempimento totale ma di inesatto adempimento, l'allegazione di fatti specifici posti in correlazione con concreti e determinati obblighi contrattuali.
In altri termini, e volendo adoperare le parole del Giudice di legittimità, con riferimento all'azione o all'eccezione di inadempimento contrattuale, colui che agisce o resiste “è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. n. 10141/2021 che richiama Cass. n. 6618/2018, ma si veda anche Cass., ord., n.
16063/2019).
2 E ciò con l'ulteriore precisazione che il predetto onere di compiuta e specificazione allegazione delle circostanze che concreterebbero l'inadempimento o l'inesatto adempimento non può che essere particolarmente penetrante proprio con riferimento ad obbligazioni - quali quelle nascenti, quanto alla dal contratto inter partes – aventi natura di CP_1 obbligazione di mezzi, atteso che, in tal caso, la sussistenza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento non può semplicemente farsi discendere dal mancato raggiungimento di un determinato risultato al quale il contratto stesso era preordinato.
Ciò posto, non può non rilevarsi, allora, che la entro il termine CP_3 decadenziale per la definitiva precisazione delle proprie domande ed eccezioni (da individuarsi nel termine di cui al n. 1 dell'art. 171 ter c.p.c.), quanto all'addotto altrui inesatto adempimento, si è limitata unicamente a dedurre, del tutto genericamente, che (con la sola eccezione del candidato indicato per il ruolo di “Responsabile Controllo Gestione – Roma”) i candidati proposti dalla erano stati da essa “scartati”… “perché privi dei requisiti e delle CP_1 competenze necessarie a ricoprire i ruoli di oggetto di ricerca” ovvero non
“in linea con il <
Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di una condotta di inesatto adempimento della convenuta opposta.
Per il resto, poi, la non ha specificamente contestato la pretesa CP_3 creditoria della neppure dal punto di vista quantitativo, essendosi CP_1 limitata unicamente alla generica deduzione della mancanza di prova del credito – deduzione questa che, tuttavia, come è noto, non concreta alcuna specifica contestazione, atteso che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass., ord., n. 17889/2020).
Per tutto quanto innanzi, dunque, tanto la domanda riconvenzionale quanto l'opposizione proposte dalla devono essere respinte con conseguente CP_3 conferma del decreto ingiuntivo opposto - decreto emesso nella piena sussistenza delle condizioni di legge stante la liquidità del credito domandato in monitorio e l'offerta di idonea prova scritta (contratto, fatture ed estratto autentico del registro IVA vendite), da parte della nella fase monitoria. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
3 1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla Part e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto n. 16670/2023; Part
2. condanna la al rimborso, in favore della Parte_2
delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00, oltre accessori per CP_1 legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 12.2.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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