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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 23623/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23623/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Miraglia n.11/L, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Matilde Simeone, con studio in
Napoli alla Via Belsito 13, c.f. , pec C.F._2
e dall'Avv. Gennaro Simeone, c.f. Email_1
, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente C.F._3
pagina 1 di 13
OPPONENTE
contro
(già Controparte_1 Controparte_2
giusta variazione di denominazione sociale a far data dal giorno 7
[...]
marzo 2022), con sede legale in San NA SE (MI), Piazza Vanoni,
1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. Iva
, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale CP_1
mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_3 CP_4
giusta atto di variazione di denominazione sociale) con sede legale in
[...]
Roma, via Adolfo Ravà n. 75, P.IVA , giusta procura P.IVA_2
conferitale con atto a rogito del Notaio di Locate di Persona_1
Triulzi (MI) del 30 giugno 2022, Repertorio 7135/4584, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino (CF – che dichiara C.F._4
di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e al numero di fax n. 06 99345228), giusta procura Email_2
generale alle liti per atto Notar del 21 luglio 2022 rep. n. Persona_2
pagina 2 di 13 26553 racc. n. 16336, il quale, in forza dei poteri conferiti dalle suddette procure, provvede a nominare quale suo domiciliatario l'Avv. Angelo Rossi,
, come da nomina in calce al C.F._5 Email_3
ricorso per ingiunzione, eleggendo domicilio in Napoli in Via G. Porzio,
Centro Direzionale Isola C8 presso lo studio di quest'ultimo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29-10-2024 Parte_1
impugnava il decreto ingiuntivo n.3505/24 del 26-6-2024, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 36.605,99, oltre interessi e spese,
in forza di fatture emesse dalla Controparte_1
relativamente alle forniture elettriche erogate in Napoli, presso gli indirizzi di
Corso Arnaldo Lucci 122, Via Roma verso Scampia 168, Via dei Tribunali
292, Via Santa Lucia 67, Via San Carlo 17 e Via Foria 73.
La ricorrente assumeva di essere creditrice nei confronti di Pt_1
pagina 3 di 13 , VIA FORIA 73, 80137 NAPOLI, C.F. della Pt_1 C.F._1
somma capitale di 36.605,99, importo relativo alle forniture eseguite presso le utenze suindicate.
L'odierna opponente deduceva di non essere mai stata residente in [...], in quanto sin dalla nascita, ovvero dal 10 aprile 1941,
risiedeva in Napoli, alla Via Nicola Miraglia 11/L; assumeva di non avere mai sottoscritto, né in forma cartacea, né via web, i contratti allegati dalla opposta e che, quindi, era palese che vi fosse una sedicente “ Pt_1
”, la quale, in maniera fraudolenta, con molteplici falsificazioni,
[...]
utilizzando abusivamente il codice fiscale dell'odierna opponente, avrebbe stipulato i suindicati contratti.
L'intimata chiedeva, dunque,
“1) accertare e dichiarare la nullità dei predetti contratti in quanto
scaturenti dal reato di sostituzione di persona finalizzato alla commissione
del delitto di truffa, essendosi concretizzata, tra l'altro, la violazione di una
norma imperativa ex art 1418 c.c.;
2) per l'effetto revocare per nullità assoluta e/o dichiarare inefficace il
decreto ingiuntivo n. 3505/2024 del 27/06/2024 , conclusivo del giudizio
pagina 4 di 13 recante RG n. 10975/2024 del Tribunale di Napoli, nei confronti dell'odierna
opponente;
3) condannare la al pagamento delle Controparte_1
spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori
antistatari;
4) Condannare la ex art 96 c.pc. per Controparte_1
aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché al risarcimento
dei danni non patrimoniali subiti dalla IG.ra , ottantatrenne e Parte_1
debilitata fisicamente, nel vedersi recapitare una richiesta di pagamento
di oltre 36000,00 euro, minacciando nei suoi confronti un'azione esecutiva
palesemente ingiusta”.
Con comparsa depositata in data 11-12-2024 l'opposta dichiarava di avere notificato alla opponente, con pec in data 20-11-2024, atto di rinuncia al decreto ingiuntivo de quo e alle linee di credito ad esso sottese.
Chiedeva, dunque, dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente pagina 5 di 13 estinzione del processo. Con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza in data 30-12-2024 il G.I. disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissava l'udienza di cui all'art.281 duodecies cpc per la data del 6-3-2025, fissando il termine perentorio del 10-2-2025 entro il quale le parti potevano integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Con la memoria depositata il 21-1-2025 parte opponente chiedeva:
“previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione di estinzione
del presente giudizio di opposizione, condannare la Controparte_1
, in persona del L.R. p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari
[...]
di causa, in forza della rinuncia all'azione e/o, in subordine, in virtù del
principio della soccombenza virtuale, con attribuzione ai sottoscritti
procuratori dichiaratisi antistatari, di cui si allega notula (Allegato 2) .
Si chiede, inoltre , che la opposta sia condannata , ex art. 96 , I^ Comma ,
cp.c., con liquidazione equitativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali (Cass. Civ. , ordinanza n.20995/2011 e 24645/2007 ) che si
quantificano in euro 1500,00, a favore della opponente, soggetto anziano e
già debilitato fisicamente (Allegato 3) nonché sia condannata, ex articolo 96 pagina 6 di 13 terzo comma c.p.c., per aver per colpa grave agito contro un soggetto
estraneo al contratto stipulato con la sedicente , e/o per aver Parte_1
resistito temerariamente nel presente giudizio senza addivenire ad ipotesi di
bonaria definizione del governo delle spese, nonché sia condannata ex art.
96, quarto comma c.p.c.”.
Con la memoria depositata il 7-2-2025 parte opposta insisteva nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese.
Il G.I, fissava l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc per la data del 31-3-2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127
ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' pacifico tra le parti - ed inoltre risulta per tabulas (v.pec del 20-11-
2024 depositata dall'opposta) - che la notificava alla parte CP_1
opponente atto di rinuncia al decreto ingiuntivo in oggetto successivamente alla proposizione della opposizione da parte della
. Pt_1
pagina 7 di 13 Quest'ultima, infatti, notificava l'atto di opposizione alla controparte in data 29-10-2024.
Parimenti è pacifico tra le parti -e, peraltro, emergente dal fascicolo telematico- che la rinuncia al decreto ingiuntivo interveniva in un momento successivo non solo alla notifica dell'atto di opposizione, ma anche alla iscrizione a ruolo della causa (data della iscrizione a ruolo della causa di opposizione: 6-11-2024).
Ciò posto, dagli scritti difensivi dell'opponente, successivi alla costituzione in giudizio della opposta (v.note depositate dall'opponente il
21-1-2025 e il 4-3-2025), si evince che la non ha più interesse Pt_1
alcuno alla prosecuzione del presente giudizio, solo richiedendo la condanna della controparte ex art.96, commi 1, 3 e 4, cpc e la condanna al rimborso delle spese di lite.
Stante la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della e la CP_1
mancanza di interesse alla prosecuzione del procedimento da parte della
, il presente giudizio di opposizione va dichiarato estinto, previa Pt_1
revoca del provvedimento monitorio de quo.
In applicazione dell'art.306 comma 4 cpc l'opposta va condannata a pagina 8 di 13 rimborsare le spese all'opponente con attribuzione ai procuratori, Avv.ti
Matilde e Gennaro Simeone.
Si reputa congrua la liquidazione dei compensi nei valori medi per le fasi studio e introduttiva, nel valore minimo per la fase istruttoria-
trattazione, esauritasi nel deposito della memoria ex art.171 bis comma
4 cpc, e per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
Va, invece, respinta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'opponente, sia ex art.96 comma 1 cpc, che ex art.96 comma 3 cpc.
Ed invero, i presupposti per l'applicabilità della disposizione in esame sono:
-la soccombenza totale della parte condannata ex articolo 96 c.p.c.: atteso che la previsione in commento non trova applicazione quando c'è parziale soccombenza e neppure nei casi di soccombenza virtuale della parte come in ipotesi di estinzione del giudizio o cessazione della materia del contendere;
-la sussistenza di mala fede o colpa grave in capo a colui che agisce o resiste in giudizio.
Ebbene, nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di “soccombenza virtuale”, stante l'estinzione del giudizio. pagina 9 di 13 Inoltre, sulla base degli atti, non vi è prova né del dolo, nè della colpa grave in capo alla , Si rammenta che sia ai fini della CP_1
condanna ex art.96 comma 1 cpc, che ai fini della condanna ex art.96
comma 3 cpc, deve sussistere l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave del soccombente
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità
pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c.,
realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno,
essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente,
della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della pagina 10 di 13 colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez.Unite 22405/2018).
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre,
sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso,
cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte pagina 11 di 13 e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. N.9912/2018)
Posto che, nel caso di specie, non vi è prova, sulla base degli atti, di mala fede o colpa grave in capo alla opposta, va respinta la domanda di condanna ex art.96, commi 1, 3 e 4, cpc, avanzata dalla ingiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.3505/24, così provvede:
-Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3505/24 del Tribunale di
Napoli. Dichiara estinto il presente procedimento di opposizione;
-Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5261.00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione ai procuratori, Avv.ti Matilde e Gennaro Simeone;
-respinge la domanda di condanna ex art.96, commi 1, 3 e 4, cpc,
pagina 12 di 13 avanzata da parte opponente.
Napoli, 31-3-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 13 di 13