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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori Magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 918/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12.3.2025 con trattazione scritta e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De Nuzzo del Foro di Parte_1
Teramo, giusta procura apposta su atto separato;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Grassetti del Foro di Controparte_1
Roma giusta procura da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecutività della sentenza impugnata, giacché idonea ad arrecare notevole nocumento economico all'appellante che vive di sola pensione. Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata i cui estremi sono stati indicati in epigrafe, dichiarare estinto per prescrizione l'asserito credito di cui all'atto di precetto.”
L'appellata: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1
perché inammissibile, oltre che infondato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 311/2023 emessa il 5.6.2023 dal Tribunale di Chieti
(n.r.g. 1890/2021) resa all'esito del giudizio di primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari ai sensi di legge.”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 311/23 r.g. del Tribunale di Chieti pubblicata il 5 giugno 2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da nei confronti della per ottenere la Parte_1 Controparte_1
revoca del predetto atto, notificato per la somma di Euro 16.710,00 oltre interessi e spese, deducendo l'intervenuta prescrizione ultradecennale del credito attesa l'assenza di atti interruttivi a seguito della scadenza del titolo esecutivo, avvenuta in data 26 ottobre 2011.
1.1 Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale insisteva per il rigetto della domanda in quanto priva di fondamento, attesa la presenza di plurimi atti interruttivi, costituiti dall'intervento in data 12.2.2002 della HI, originaria creditrice cedente, nella procedura esecutiva immobiliare n.157/2001 promossa nei confronti dell'attore, dall'insinuazione al passivo avvenuto in data 5.11.2004 nel Fallimento della ditta individuale Edil Ci Emme, di cui era il titolare e, infine, dalla Parte_1
pag. 2/9 comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora del 23.3.2018, ritirata il 10.4.2018.
1.2 Il Tribunale, ricostruendo minuziosamente l'intera vicenda inerente il rapporto creditizio tra l'attore, l'istituto di credito cedente e la società cessionaria, ha concluso per il rigetto della domanda ritenendo del tutto infondata l'eccezione di prescrizione alla luce della presenza in atti di numerosi e tempestivi atti interruttivi.
2. ha impugnato la sentenza chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
conclusioni in epigrafe indicate ribadendo la maturazione della prescrizione alla data della notifica dell'atto di precetto, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva alla lettera raccomandata del 26 marzo 2018 in quanto recante altra e diversa somma rispetto all'importo precettato. In particolare, secondo l'impugnante, la prescrizione doveva intendersi maturata l'1.10.2019 (decimo anniversario dal piano di riparto nella procedura esecutiva immobiliare) o il 30.08.2018 (decorrenza del decennio dalla data di emissione del decreto di chiusura della procedura fallimentare nella quale si era insinuata l'originaria creditrice HI).
2.1 L'appellante lamenta altresì la violazione del principio della certezza del credito avendo l'appellata (per essa la cedente HI), in sede di procedura esecutiva immobiliare precisato il proprio credito in euro 40.336,34 per poi intervenire nella procedura fallimentare per la somma di Euro 25.884,77 ed infine notificare l'atto di precetto oggetto di opposizione per Euro 16.714,98.
2.2 L si duole, altresì, di non aver avuto mai contezza né del ricorso monitorio Pt_1
e del pedissequo decreto, in quanto notificati ad un indirizzo diverso da quello in cui realmente abitava, né dei successivi passaggi processuali conseguenti l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Chieti.
2.3 L'impugnante, infine, in sede di note di trattazione scritta in data 23.12.2023 e
24.2.2024, ha eccepito la carenza di titolarità del credito in capo all'appellata, non avendo fornito la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione, in assenza dell'indicazione nell'avviso pubblico in Gazzetta ufficiale delle pag. 3/9 caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, non essendo sufficiente un semplice rinvio ai crediti contenuti nel contratto stesso.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art
342 cpc e, nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze.
4. All'udienza del 12 Marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
5.1 Osserva la Corte che, quanto alla violazione dell'art 342 cpc, le SS.UU. della
Cassazione, con la nota sentenza n. 27199 del 16.11.2017, richiamata la regola generale per la quale le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, anche in ossequio al principio della CEDU per cui le limitazioni all'accesso ad un Giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, hanno enunciato il principio di diritto, consolidatosi nel tempo, per il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012
n. 134, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. La norma è, pertanto, rispettata allorquando, dalla lettura complessiva dell'atto, sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado, non essendo necessariamente indispensabile esporre formule sacramentali e predefinite ed osservandosi come, nella fattispecie, l'appellante, abbia espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera sufficientemente precisa, sì da far intendere con sufficiente chiarezza le contestazioni mosse, consentendo alla parte appellata di prendere posizione al riguardo, così che risultano rispettate le prescrizioni in tema di pag. 4/9 forma-contenuto dettate dall'art. 342 c.p.c. sotto ogni profilo: volitivo, argomentativo, censorio e di causalità tra la violazione dedotta e l'esito della lite.
6 L'appello, tuttavia, nel merito non è fondato.
7. Viene, innanzitutto, vagliata la doglianza relativa al difetto di titolarità del credito in capo a , sollevata in prima battuta da parte appellata non in sede di atto di CP_1 appello ma all'interno di note (depositate irritualmente senza autorizzazione del
Collegio in data 23.12.2023) e successivamente reiterata con le note di trattazione ex art
127 ter (autorizzate dal Collegio a seguito di ordinanza di fissazione dell'udienza in modalità cartolare del 21.2.2024).
7.1 Va evidenziata innanzitutto la evidente tardività dell'allegazione, con la quale l lamenta che l'appellata “non ha fornito la prova dell'inclusione del credito Pt_1
per cui è causa nel contratto di cessione, non essendo sufficienti espressioni vaghe e generiche come quelle secondo cui rientrano nella cessione “tutti i crediti indicati nel contratto di cessione” senza una puntuale e circostanziata indicazione delle singole e specifiche posizioni creditorie”. In assenza dell'indicazione nell'avviso pubblico in
Gazzetta ufficiale delle caratteristiche dei crediti oggetto di cessione non essendo sufficiente un semplice rinvio ai crediti contenuti nel contratto di cessione, manca la prova della cessione stessa il che ha delle inevitabili ricadute sul piano processuale perché si traduce in un difetto di legittimazione al credito e alla sua riscossione.”
ha preso posizione sulla predetta eccezione in sede di comparsa CP_2
conclusionale, producendo a corredo attestazione notarile rilasciata in data 14.3.2024 comprovante l'inserimento del credito di cui al precetto notificato ad Parte_1
tra quelli oggetto di cessione in blocco ed oggetto di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Sul punto, l'impugnante ha eccepito l'irritualità del deposito ai sensi dell'art 345 cpc.
8. Osserva la Corte che tale produzione deve ritenersi tempestiva in quanto inserita nel primo atto utile che l'appellata ha avuto a disposizione per contestare l'assunto di controparte, di cui ha potuto avere contezza solo dopo la costituzione in giudizio avvenuta in data 9 Marzo 2024.
9. Va osservato, infatti, che parte appellante, successivamente all'iscrizione al ruolo della causa, ha effettuato in modo confusionario plurimi depositi irrituali e non autorizzati dal pag. 5/9 Collegio, di atti processuali (note di trattazione scritta, atti di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, repliche conclusionali) e documenti (precedenti giurisprudenziali) all'interno dei quali, senza che fosse istaurato il contradditorio sul punto, sollevava l'eccezione di difetto di titolarità in capo all'appellante con le note (non autorizzate ) del
23.12.2023 e le note autorizzate ex art 127 ter cpc del 24.2.2024.
10. L'appellato, che, come noto, secondo le regole del processo civile telematico, non aveva avuto accesso al fascicolo prima della costituzione in giudizio (non risultando neppure istanza di visibilità temporanea), all'atto del deposito in data 9.3.2024 della comparsa di costituzione e risposta unitamente alle note di trattazione scritta, non aveva avuto contezza dell'eccezione sollevata da controparte limitandosi a contraddire gli assunti dell'atto di appello.
11. L'attestazione notarile, pertanto (rilasciata peraltro in data del 14.3.2024, successivamente all'udienza celebrata ai sensi dell'art 352 cpc del 13.3.2024), è stata prodotta tempestivamente, ovvero nel primo atto utile nel quale l'appellata ha potuto prendere posizione in ordine alla questione del difetto di titolarità, avendo la cessionaria comunque fornito la prova della propria legittimazione, attestando la predetta certificazione rilasciata dal Notaio in modo puntuale e Persona_1 particolareggiato l'inclusione dello specifico credito vantato nei confronti di Pt_1
nella cessione in blocco dei crediti a sofferenza della HI, senza
[...]
considerare che questi, nel 2018 ricevette (ritirandola il 10.4.2018) la comunicazione,
a mezzo raccomandata AR. del 23.3.2018, dell'avvenuta cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora da parte della cessionaria (v. doc n. 12 fascicolo di primo grado). CP_1
13. Parimenti infondato è il motivo relativo alla eccezione di prescrizione riproposta dall'appellante con il motivo d'appello e già rigettata dal Giudice di prima istanza.
14. Lamenta l'appellante che, in ordine alla procedura esecutiva, la prescrizione doveva intendersi maturata l'1.10.2019 (decimo anniversario del piano di riparto), non potendo attribuirsi nessuna efficacia interruttiva alla lettera raccomandata del 26 marzo 2018 in quanto recante altra e diversa somma (34.217,43 euro anziché
pag. 6/9 16.710,00), mentre, relativamente alla procedura fallimentare, l'insinuazione al passivo veniva effettuata in base ad una ulteriore somma, pari ad euro 25.884,77, differente rispetto sia a quella della lettera di messa in mora sia da quella indicata nel precetto.
14. 1 Pertanto, continua l'appellante “Facendo decorrere il decennio utile alla prescrizione dal 30 agosto 2008, data in cui fu emesso il decreto di chiusura del fallimento, essa è maturata il 30 agosto 2018 e anche in questo caso la lettera del 26 marzo 2018 è inidonea all'interruzione, causa la solita disparità di cifre ed importi”.
15 La doglianza è infondata.
16 Il giudice di prima istanza, mediante un ragionamento logico corretto dal quale la
Corte ritiene di non doversi discostare, ha ritenuto non prescritto il credito vantato da parte opposta attesa la presenza di plurimi atti interruttivi e, in particolare, l'atto di intervento spiegato dalla HI nella procedura esecutiva n. 157/2001, depositato in data 12.2.2002, nonché l'insinuazione al passivo fallimentare n.28/04 del
5.11.2004, chiaramente riferiti al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 346/2001
(notificato il 16-17.8.2001) per espresso riferimento contenuto nel corpo dei relativi atti.
17.1 La procedura concorsuale, in particolare, si chiudeva con decreto del Giudice delegato del 30 agosto 2008 ed in seguito, entro il decennio, veniva inviata mediante raccomandata del 26.3.2018, ricevuta il 10 aprile 2018 dalla cessionaria , CP_1
comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora, chiaramente riferibile alla posizione dell'appellante in quanto era ivi indicato il numero di posizione e dei rapporti a sofferenza nonché pienamente idonea a costituire atto interruttivo della prescrizione, avendone tutti gli elementi costitutivi.
17.2, Come noto, “Un atto, per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio
pag. 7/9 diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto”.
(Cassazione civile, sez. lav., sentenza n. 24116/ 2016).
18. Secondo l' la disparità degli importi indicati nei vari atti interruttivi ne Pt_1 avrebbe impedito l'effetto, non essendovi chiarezza circa il credito di riferimento.
Orbene, come evidenziato dalla controparte, nell'atto di precetto notificato (del 2021) viene richiesta la somma ingiunta oltre interessi (16.710,00 arrotondata rispetto all'importo ingiunto di Lire 32.364.711, in virtù del cambio lire/euro). Nella lettera di comunicazione di cessione viene riportato il credito comprensivo di interessi, così come precisato nell'ambito della procedura esecutiva, ossia Euro 16.714,98 (coincidente a
Lire 32.364.711) oltre interessi al 23.2.2009, data della precisazione del credito nell'ambito della procedura esecutiva. Quindi, il credito della comunicazione del 2018
(Euro 34.217,32 per capitale e interessi) è chiaramente riferibile a quello portato dal decreto ingiuntivo, come ritenuto in prime cure, e coincide con le precedenti precisazioni effettuate dalla parte creditrice, sol che si consideri il sostanzialmente identico importo precisato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, di Euro
34.114,37, di cui Euro 16.714,98 per capitale e la restante parte per interessi, dovendosi sottolineare come la domanda di insinuazione al passivo (capitale oltre interessi alla data del fallimento), fosse sempre di € 16.714,98, essendo la residua somma di €
7.503,43 richiesta a titolo di interessi, così come l'importo indicato in precetto è di €
16.714,98 “oltre interessi”.
19. Infine, deve dichiararsi inammissibile in quanto posta in evidente violazione dei dettami di cui all'art 345 cpc, la doglianza dell'appellante secondo cui “ il Sig. non ha mai avuto contezza né del ricorso monitorio e pedissequo decreto, Pt_1
essendogli stati, gli atti in questione, notificati presso un indirizzo diverso da quello in cui realmente abitava, né dei successivi passaggi processuali conseguenti alla instaurazione della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Chieti”,
pag. 8/9 non essendo stata proposta in primo grado.
19. L'appello, quindi, deve essere respinto.
20. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispondente al petitum), delle attività processuali svolte con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
21 Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n.238/22 pronunciata dal Tribunale di lanciano, così decide nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna di esse, in Euro 4.888,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA
- dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24/03/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori Magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 918/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12.3.2025 con trattazione scritta e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De Nuzzo del Foro di Parte_1
Teramo, giusta procura apposta su atto separato;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Grassetti del Foro di Controparte_1
Roma giusta procura da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecutività della sentenza impugnata, giacché idonea ad arrecare notevole nocumento economico all'appellante che vive di sola pensione. Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata i cui estremi sono stati indicati in epigrafe, dichiarare estinto per prescrizione l'asserito credito di cui all'atto di precetto.”
L'appellata: “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1
perché inammissibile, oltre che infondato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 311/2023 emessa il 5.6.2023 dal Tribunale di Chieti
(n.r.g. 1890/2021) resa all'esito del giudizio di primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari ai sensi di legge.”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 311/23 r.g. del Tribunale di Chieti pubblicata il 5 giugno 2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da nei confronti della per ottenere la Parte_1 Controparte_1
revoca del predetto atto, notificato per la somma di Euro 16.710,00 oltre interessi e spese, deducendo l'intervenuta prescrizione ultradecennale del credito attesa l'assenza di atti interruttivi a seguito della scadenza del titolo esecutivo, avvenuta in data 26 ottobre 2011.
1.1 Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale insisteva per il rigetto della domanda in quanto priva di fondamento, attesa la presenza di plurimi atti interruttivi, costituiti dall'intervento in data 12.2.2002 della HI, originaria creditrice cedente, nella procedura esecutiva immobiliare n.157/2001 promossa nei confronti dell'attore, dall'insinuazione al passivo avvenuto in data 5.11.2004 nel Fallimento della ditta individuale Edil Ci Emme, di cui era il titolare e, infine, dalla Parte_1
pag. 2/9 comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora del 23.3.2018, ritirata il 10.4.2018.
1.2 Il Tribunale, ricostruendo minuziosamente l'intera vicenda inerente il rapporto creditizio tra l'attore, l'istituto di credito cedente e la società cessionaria, ha concluso per il rigetto della domanda ritenendo del tutto infondata l'eccezione di prescrizione alla luce della presenza in atti di numerosi e tempestivi atti interruttivi.
2. ha impugnato la sentenza chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
conclusioni in epigrafe indicate ribadendo la maturazione della prescrizione alla data della notifica dell'atto di precetto, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva alla lettera raccomandata del 26 marzo 2018 in quanto recante altra e diversa somma rispetto all'importo precettato. In particolare, secondo l'impugnante, la prescrizione doveva intendersi maturata l'1.10.2019 (decimo anniversario dal piano di riparto nella procedura esecutiva immobiliare) o il 30.08.2018 (decorrenza del decennio dalla data di emissione del decreto di chiusura della procedura fallimentare nella quale si era insinuata l'originaria creditrice HI).
2.1 L'appellante lamenta altresì la violazione del principio della certezza del credito avendo l'appellata (per essa la cedente HI), in sede di procedura esecutiva immobiliare precisato il proprio credito in euro 40.336,34 per poi intervenire nella procedura fallimentare per la somma di Euro 25.884,77 ed infine notificare l'atto di precetto oggetto di opposizione per Euro 16.714,98.
2.2 L si duole, altresì, di non aver avuto mai contezza né del ricorso monitorio Pt_1
e del pedissequo decreto, in quanto notificati ad un indirizzo diverso da quello in cui realmente abitava, né dei successivi passaggi processuali conseguenti l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Chieti.
2.3 L'impugnante, infine, in sede di note di trattazione scritta in data 23.12.2023 e
24.2.2024, ha eccepito la carenza di titolarità del credito in capo all'appellata, non avendo fornito la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione, in assenza dell'indicazione nell'avviso pubblico in Gazzetta ufficiale delle pag. 3/9 caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, non essendo sufficiente un semplice rinvio ai crediti contenuti nel contratto stesso.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art
342 cpc e, nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze.
4. All'udienza del 12 Marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
5.1 Osserva la Corte che, quanto alla violazione dell'art 342 cpc, le SS.UU. della
Cassazione, con la nota sentenza n. 27199 del 16.11.2017, richiamata la regola generale per la quale le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, anche in ossequio al principio della CEDU per cui le limitazioni all'accesso ad un Giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, hanno enunciato il principio di diritto, consolidatosi nel tempo, per il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012
n. 134, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. La norma è, pertanto, rispettata allorquando, dalla lettura complessiva dell'atto, sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado, non essendo necessariamente indispensabile esporre formule sacramentali e predefinite ed osservandosi come, nella fattispecie, l'appellante, abbia espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera sufficientemente precisa, sì da far intendere con sufficiente chiarezza le contestazioni mosse, consentendo alla parte appellata di prendere posizione al riguardo, così che risultano rispettate le prescrizioni in tema di pag. 4/9 forma-contenuto dettate dall'art. 342 c.p.c. sotto ogni profilo: volitivo, argomentativo, censorio e di causalità tra la violazione dedotta e l'esito della lite.
6 L'appello, tuttavia, nel merito non è fondato.
7. Viene, innanzitutto, vagliata la doglianza relativa al difetto di titolarità del credito in capo a , sollevata in prima battuta da parte appellata non in sede di atto di CP_1 appello ma all'interno di note (depositate irritualmente senza autorizzazione del
Collegio in data 23.12.2023) e successivamente reiterata con le note di trattazione ex art
127 ter (autorizzate dal Collegio a seguito di ordinanza di fissazione dell'udienza in modalità cartolare del 21.2.2024).
7.1 Va evidenziata innanzitutto la evidente tardività dell'allegazione, con la quale l lamenta che l'appellata “non ha fornito la prova dell'inclusione del credito Pt_1
per cui è causa nel contratto di cessione, non essendo sufficienti espressioni vaghe e generiche come quelle secondo cui rientrano nella cessione “tutti i crediti indicati nel contratto di cessione” senza una puntuale e circostanziata indicazione delle singole e specifiche posizioni creditorie”. In assenza dell'indicazione nell'avviso pubblico in
Gazzetta ufficiale delle caratteristiche dei crediti oggetto di cessione non essendo sufficiente un semplice rinvio ai crediti contenuti nel contratto di cessione, manca la prova della cessione stessa il che ha delle inevitabili ricadute sul piano processuale perché si traduce in un difetto di legittimazione al credito e alla sua riscossione.”
ha preso posizione sulla predetta eccezione in sede di comparsa CP_2
conclusionale, producendo a corredo attestazione notarile rilasciata in data 14.3.2024 comprovante l'inserimento del credito di cui al precetto notificato ad Parte_1
tra quelli oggetto di cessione in blocco ed oggetto di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Sul punto, l'impugnante ha eccepito l'irritualità del deposito ai sensi dell'art 345 cpc.
8. Osserva la Corte che tale produzione deve ritenersi tempestiva in quanto inserita nel primo atto utile che l'appellata ha avuto a disposizione per contestare l'assunto di controparte, di cui ha potuto avere contezza solo dopo la costituzione in giudizio avvenuta in data 9 Marzo 2024.
9. Va osservato, infatti, che parte appellante, successivamente all'iscrizione al ruolo della causa, ha effettuato in modo confusionario plurimi depositi irrituali e non autorizzati dal pag. 5/9 Collegio, di atti processuali (note di trattazione scritta, atti di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, repliche conclusionali) e documenti (precedenti giurisprudenziali) all'interno dei quali, senza che fosse istaurato il contradditorio sul punto, sollevava l'eccezione di difetto di titolarità in capo all'appellante con le note (non autorizzate ) del
23.12.2023 e le note autorizzate ex art 127 ter cpc del 24.2.2024.
10. L'appellato, che, come noto, secondo le regole del processo civile telematico, non aveva avuto accesso al fascicolo prima della costituzione in giudizio (non risultando neppure istanza di visibilità temporanea), all'atto del deposito in data 9.3.2024 della comparsa di costituzione e risposta unitamente alle note di trattazione scritta, non aveva avuto contezza dell'eccezione sollevata da controparte limitandosi a contraddire gli assunti dell'atto di appello.
11. L'attestazione notarile, pertanto (rilasciata peraltro in data del 14.3.2024, successivamente all'udienza celebrata ai sensi dell'art 352 cpc del 13.3.2024), è stata prodotta tempestivamente, ovvero nel primo atto utile nel quale l'appellata ha potuto prendere posizione in ordine alla questione del difetto di titolarità, avendo la cessionaria comunque fornito la prova della propria legittimazione, attestando la predetta certificazione rilasciata dal Notaio in modo puntuale e Persona_1 particolareggiato l'inclusione dello specifico credito vantato nei confronti di Pt_1
nella cessione in blocco dei crediti a sofferenza della HI, senza
[...]
considerare che questi, nel 2018 ricevette (ritirandola il 10.4.2018) la comunicazione,
a mezzo raccomandata AR. del 23.3.2018, dell'avvenuta cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora da parte della cessionaria (v. doc n. 12 fascicolo di primo grado). CP_1
13. Parimenti infondato è il motivo relativo alla eccezione di prescrizione riproposta dall'appellante con il motivo d'appello e già rigettata dal Giudice di prima istanza.
14. Lamenta l'appellante che, in ordine alla procedura esecutiva, la prescrizione doveva intendersi maturata l'1.10.2019 (decimo anniversario del piano di riparto), non potendo attribuirsi nessuna efficacia interruttiva alla lettera raccomandata del 26 marzo 2018 in quanto recante altra e diversa somma (34.217,43 euro anziché
pag. 6/9 16.710,00), mentre, relativamente alla procedura fallimentare, l'insinuazione al passivo veniva effettuata in base ad una ulteriore somma, pari ad euro 25.884,77, differente rispetto sia a quella della lettera di messa in mora sia da quella indicata nel precetto.
14. 1 Pertanto, continua l'appellante “Facendo decorrere il decennio utile alla prescrizione dal 30 agosto 2008, data in cui fu emesso il decreto di chiusura del fallimento, essa è maturata il 30 agosto 2018 e anche in questo caso la lettera del 26 marzo 2018 è inidonea all'interruzione, causa la solita disparità di cifre ed importi”.
15 La doglianza è infondata.
16 Il giudice di prima istanza, mediante un ragionamento logico corretto dal quale la
Corte ritiene di non doversi discostare, ha ritenuto non prescritto il credito vantato da parte opposta attesa la presenza di plurimi atti interruttivi e, in particolare, l'atto di intervento spiegato dalla HI nella procedura esecutiva n. 157/2001, depositato in data 12.2.2002, nonché l'insinuazione al passivo fallimentare n.28/04 del
5.11.2004, chiaramente riferiti al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 346/2001
(notificato il 16-17.8.2001) per espresso riferimento contenuto nel corpo dei relativi atti.
17.1 La procedura concorsuale, in particolare, si chiudeva con decreto del Giudice delegato del 30 agosto 2008 ed in seguito, entro il decennio, veniva inviata mediante raccomandata del 26.3.2018, ricevuta il 10 aprile 2018 dalla cessionaria , CP_1
comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento e costituzione in mora, chiaramente riferibile alla posizione dell'appellante in quanto era ivi indicato il numero di posizione e dei rapporti a sofferenza nonché pienamente idonea a costituire atto interruttivo della prescrizione, avendone tutti gli elementi costitutivi.
17.2, Come noto, “Un atto, per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio
pag. 7/9 diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto”.
(Cassazione civile, sez. lav., sentenza n. 24116/ 2016).
18. Secondo l' la disparità degli importi indicati nei vari atti interruttivi ne Pt_1 avrebbe impedito l'effetto, non essendovi chiarezza circa il credito di riferimento.
Orbene, come evidenziato dalla controparte, nell'atto di precetto notificato (del 2021) viene richiesta la somma ingiunta oltre interessi (16.710,00 arrotondata rispetto all'importo ingiunto di Lire 32.364.711, in virtù del cambio lire/euro). Nella lettera di comunicazione di cessione viene riportato il credito comprensivo di interessi, così come precisato nell'ambito della procedura esecutiva, ossia Euro 16.714,98 (coincidente a
Lire 32.364.711) oltre interessi al 23.2.2009, data della precisazione del credito nell'ambito della procedura esecutiva. Quindi, il credito della comunicazione del 2018
(Euro 34.217,32 per capitale e interessi) è chiaramente riferibile a quello portato dal decreto ingiuntivo, come ritenuto in prime cure, e coincide con le precedenti precisazioni effettuate dalla parte creditrice, sol che si consideri il sostanzialmente identico importo precisato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, di Euro
34.114,37, di cui Euro 16.714,98 per capitale e la restante parte per interessi, dovendosi sottolineare come la domanda di insinuazione al passivo (capitale oltre interessi alla data del fallimento), fosse sempre di € 16.714,98, essendo la residua somma di €
7.503,43 richiesta a titolo di interessi, così come l'importo indicato in precetto è di €
16.714,98 “oltre interessi”.
19. Infine, deve dichiararsi inammissibile in quanto posta in evidente violazione dei dettami di cui all'art 345 cpc, la doglianza dell'appellante secondo cui “ il Sig. non ha mai avuto contezza né del ricorso monitorio e pedissequo decreto, Pt_1
essendogli stati, gli atti in questione, notificati presso un indirizzo diverso da quello in cui realmente abitava, né dei successivi passaggi processuali conseguenti alla instaurazione della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Chieti”,
pag. 8/9 non essendo stata proposta in primo grado.
19. L'appello, quindi, deve essere respinto.
20. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispondente al petitum), delle attività processuali svolte con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
21 Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n.238/22 pronunciata dal Tribunale di lanciano, così decide nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna di esse, in Euro 4.888,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA
- dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24/03/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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