Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 30.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG: 3139/2020 vertente tra:
, nata a [...] il [...], cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
, in persona del suo legale rappresentante, come da Controparte_1 procura in atti;
Resistente
Oggetto: Indebito previdenziale.
All'udienza odierna, il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi agli atti di causa e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2020 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato negli anni 2010 ne 2011 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
Fiumara Soc coop agr e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tali anni e che,
l' con provvedimento del 22.4.2020, le aveva intimato la restituzione della somma di € 1.334,28 CP_2 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedeva il rigetto con la conferma CP_2 dell'indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ Inoltre, ha prodotto estratto contributivo aggiornato rilasciato dall' nel quale si legge che la stessa per gli anni 2010 e 2011 risulta iscritta regolarmente per 51 giornate annue.
CP_ Quanto sostenuto dall' non risulta provato e contraddetto dall'estratto contributivo prodotto dalla parte.
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta erroneo e, conseguentemente, deve essere annullato, CP_ condannando l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge, così come in parte motiva;
2) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi 1.200,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 30.05.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena