TRIB
Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6420/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARCO DE Parte_1 P.IVA_1
CRISTOFARO e MICHELA TEMPORIN
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. DONATELLA BERTON Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
In via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito oggetto di intimazione, in ragione della natura simulata del contratto preliminare di compravendita ex adverso invocato, in realtà dissimulante un contratto di appalto da cui nessuna delle due parti è mai receduta, e che dunque è ancora oggi in essere;
1 In via subordinata: disconoscere in ogni caso la spettanza degli interessi moratori su un credito – quale quello azionato ex adverso – che è prettamente restitutorio da condictio indebiti e non riconducibile alle fattispecie contemplate nel D.Lgs. n. 231/2002, oltre che perché comunque non riconosciuti nel titolo monitorio oggetto di opposizione;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: si insiste sulla richiesta di ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, rilevanti ai fini della dimostrazione della natura simulata del contratto preliminare di compravendita d.d. 8.10.2019 (doc. 4 ex adv.) per finalità illecite, in quanto diretto a coprire un contratto di appalto con un'operazione di elusione fiscale:
1) Vero che a metà luglio 2019 ha incontrato la Sig.ra madre del legale Persona_1 rappresentante di ed allora proprietaria dell'immobile in Parte_2
IC, Via G. Verdi n. 7 (PD), insieme al medesimo Sig. ed al Geom. , per Pt_2 CP_2
discutere del progetto di demolizione e di nuova costruzione del detto immobile in IC, Via G.
Verdi n. 7 (PD); 2) Vero che, nel settembre 2019, è stata costituita ad hoc per Controparte_1 conferire l'immobile della Sig.ra e dare corso all'operazione di demolizione e di Persona_1 nuova costruzione dell'immobile di proprietà di questa;
3) Vero che l'operazione di demolizione e nuova costruzione con riguardo ad un immobile in proprietà di in IC, Via G. Verdi n. 7 (PD), è stata presentata al Comune di Controparte_1
IC d'intesa con il Geom. CP_2
4) Vero che, nell'autunno 2019, il Geom. ha coinvolto nell'operazione CP_2 Parte_1
proponendola come appaltatrice a Controparte_1
5) Vero che, nel mese di dicembre 2019, Lei è stata incaricata da per un progetto di Parte_1
demolizione e nuova costruzione con riguardo ad un immobile in proprietà di Controparte_1
in IC, Via G. Verdi n. 7 (PD);
6) Vero che, nel mese di dicembre 2019, in relazione al progetto di cui al capitolo di prova precedente
Le ha corrisposto l'importo di € 15.000,00, come da documento che Le si rammostra Parte_1
(docc. 5 e 9);
2 7) Vero che in data 4.1.2020, l'ha incaricata di un progetto di demolizione e di Controparte_1 nuova costruzione in relazione all'immobile di sua proprietà in IC, Via G. Verdi n. 7 (PD). Si indica quale testimone l'Arch. con studio in Via Teatro Vecchio n. 7 – 30171, Mestre Tes_1
Venezia (VE).
8) Vero che l'Avv. , socia di ha contattato ad Testimone_2 Controparte_1 Parte_1 inizio del mese di ottobre 2021, proponendole di subentrare nell'operazione immobiliare in IC,
Via G. Verdi (PD) di Controparte_1
Si indicano quali testimoni il Sig. , socio di presso la sede di questa in Tes_3 Parte_1
Abano Terme (PD), Via Meneghetti n. 7; e l'Ing. , Via Cava delle More, 9, IC Tes_4
(PD).
Controparte_1
Nel merito in via principale:
Accertato che la in esecuzione del preliminare 08.10.2019, ha corrisposto la Controparte_1 somma di €. 324.000,00 alla e che quest'ultima in data 28.01.2020 ha esercitato il Parte_1 diritto di recesso di cui all'art. 2 del citato contratto impegnandosi a restituire entro il termine del 31 maggio 2020 la somma di € 339.000,00 di cui € 324.000,00 a titolo di restituzione acconti e caparre già percepiti in data 8 ottobre 2019 ed € 15.000,00 a titolo di corrispettivo pattuito a favore del promissario acquirente per l'esercizio del diritto di recesso, accertato altresì che l'importo non è mai stato restituito, dichiarare che l'attrice è debitrice nei confronti della della somma di €. 339.000,00 Controparte_1
oltre interessi di mora ex art. D. Lgs 231/2002 e rivalutazione dal 31.05.2020 al saldo effettivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nr 1827/2022 R.G. 4371/2022 emesso dal Tribunale di Padova in data 14.07.22.
In via subordinata:
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che l'attrice è debitrice nei confronti della della somma di €. 339.000,00 Controparte_1
ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, condannare la stessa alla restituzione del predetto importo in favore della convenuta, a qualsiasi titolo dovuto anche
3 eventualmente di indebito arricchimento, oltre a rivalutazione e interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 dal 31.05.2020 ovvero dalla data ritenuta di giustizia fino al saldo, alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 1827/2022 R.G. 4371/2022 e alle spese di iscrizione ipotecaria di cui alla fattura n. 189/22 emessa da Legal S.r.l.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in memorie ex art. 183
VI° n. 2 e 3 depositate in atti.
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si è opposta al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1827/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Padova in favore di per l'importo di € 339.000,00, Controparte_1 oltre interessi e spese, a titolo di restituzione della caparra e dell'acconto versati in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato fra dette parti in data 8.10.2019 (per complessivi € 324.000,00, di cui € 60.000,00 a titolo di caparra ed € 264.000,00 a titolo di acconto) e di pagamento del corrispettivo pattuito per il recesso esercitato dalla promissaria venditrice Parte_1 il 28.01.2020 (pari a € 15.000,00), eccependo la natura simulata del contratto preliminare, avendo in
[...]
realtà le parti stipulato un contratto di appalto tuttora in essere, e qualificando le somme versate come acconto sui lavori da eseguire, concludendo pertanto per la revoca dell'ingiunzione. Contro 1.1. Si è costituita (di seguito per brevità contestando la ricostruzione Controparte_1 attorea, inveritiera e poco credibile, e chiedendo, in via principale, la conferma dell'ingiunzione e, in via subordinata, l'accertamento del credito di € 339.000,00 o della diversa somma risultante in corso di causa, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi di mora dal 31.05.2020 – termine previsto dal contratto per la restituzione dell'importo pattuito – al saldo, alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e alle spese di iscrizione ipotecaria.
Contro con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha precisato le conclusioni qualificando gli interessi di mora come ex d.lgs. 231/2002 e, in via subordinata, chiedendo gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data del deposito del decreto ingiuntivo.
1.2 La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 4.3.2024, giunge in decisione allo stato degli atti, giusta ordinanza del 25.6.2024.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'oggetto del contendere riguarda due aspetti, la natura simulata o meno del contratto di compravendita e la misura degli interessi dovuti.
Quanto al primo punto, pacifica e documentale la stipula del preliminare in data 8.10.2019 (doc. 4
Contro
Contro
con promittente venditrice e promissaria acquirente, la consegna delle Parte_1
5
Contro
Contro somme a titolo di caparra e acconto prezzo da parte di (doc. 6 e l'esercizio del diritto di Contro recesso, ai sensi dell'art. 2 del preliminare, da parte di in data 28.1.2020 (doc. 5 , Parte_1
deduce che non vi fosse tra le parti la volontà di sottoscrivere alcuna compravendita, Parte_1
essendo piuttosto il preliminare lo strumento adottato per permetterle di acquisire il necessario anticipo per dare avvio alla fase di progettazione e di esecuzione dell'appalto commissionatole da per CP_1 un nuovo condominio in IC, “senza sobbarcarsi le imposte sul reddito d'impresa, ma al prezzo di una mera imposizione di registro in misura fissa pari ad € 200,00 (non essendo dovuto il registro sulla somma pagata a titolo d'acconto, trattandosi di operazione soggetta ad IVA, per la nota alternatività tra imposta di registro ed IVA). Così che, per il tramite di un apparente preliminare di compravendita, si è evitato di gravare sul piano fiscale sulla parte appaltatrice, con una frode diretta ad eludere la relativa normativa” (così a pagina 1 della prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
. Parte_1
Riqualificate, pertanto, le somme corrisposte come anticipo in conto lavori relativo a un contratto tuttora in essere, l'opposta non avrebbe diritto alla restituzione di alcuna somma.
2.1 Premesso in diritto che l'onere di provare la natura simulata del contratto preliminare grava in capo a e pacifico che non è stata dimessa in atti la c.d. controdichiarazione scritta, la tesi Parte_1 dell'opponente appare poco plausibile e altresì contraria alle risultanze dei documenti in atti. sostiene che l'8.10.2019 le parti avrebbero inteso concludere un contratto d'appalto per Parte_1
Contro l'edificazione di un condominio a IC su un terreno di proprietà di per un importo complessivo di € 520.000,00.
Di tale appalto non viene dedotto che vi fosse, alla data dell'8.10.2019, alcun progetto, neppure di massima, nessun capitolato, nessuna autorizzazione.
Non è, quindi, dato capire come sarebbe stato calcolato, anche solo in via approssimativa, l'importo dei lavori da eseguire al fine di determinare l'acconto.
E ciò appare tanto più implausibile se si considera che giustifica l'ingente anticipo (più Parte_1 della metà del valore dell'opera) come necessario proprio per un “rapido e operoso avvio dei lavori” e per le ingenti spese di progettazione, mai precisate o indicate in atti.
6 Né risulta peraltro che un progetto o un capitolato sia stato redatto nei mesi a seguire o che i lavori siano mai iniziati o semplicemente allestito il cantiere, nonostante il significativo acconto corrisposto.
Né tra le parti è intercorsa alcuna comunicazione relativa al mancato avvio di detto cantiere, nonostante siano trascorsi oltre 5 anni dalla sottoscrizione dell'appalto.
Anzi, quelle intercorse tra le parti sono state di tutt'altro tenore, in quanto volte a definire un piano di rientro dell'importo oggi ingiunto.
Si veda il messaggio whatsapp che il legale rappresentante di ha inviato all' avv. , Parte_1 Tes_2
Contro socia di in data 19 settembre 2022 del seguente tenore: “Buongiorno . Intanto volevo la Tes_2
ringraziare per la chiamato di venerdì. Poi volevo dire che sono disponibile per quanto riguarda un incontro assieme e definire le nostre cose, che così potete stare tranquilli come è giusto che sia per quanto riguarda il prestito che ho nel vostro confronto. A prezzo molto la vostra Fiducia, disponibile e gentilezza verso i miei confronti. Grazie mille” (doc. 21 GMS).
Ancora, il vantaggio fiscale che prospetta come vera ragione della stipula di un Parte_1
Contro preliminare in luogo dell'appalto sarebbe stato della sola non certo di che si Parte_1
sarebbe invece privata del diritto di portare in detrazione i costi per la ristrutturazione.
2.1 Oltre alle considerazioni che precedono, depongono in senso contrario alle tesi dell'opponente i documenti in atti.
In particolare, in data 3.1.2020, quasi tre mesi dopo la dedotta stipula dell'appalto, è intervenuta tra le parti una scrittura privata ove si legge, tra l'altro, che: “e) che la società ha Controparte_1
intenzione di appaltare i lavori di costruzione del nuovo fabbricato;
f) che tra le Imprese individuate vi
è la società . g) che la società chiede – nel caso in Controparte_3 Parte_1 cui le venga affidato l'appalto per la costruzione del nuovo fabbricato – di avere…… 4) qualora la
Società acquisisca l'appalto per la demolizione del fabbricato esistente e la Parte_1
costruzione del nuovo fabbricato residenziale di via Verdi n. 8 IC, la stessa si impegna ad assumere a proprio carico, come in effetti assume, tutte le spese tecniche, e non, eccedenti la progettazione e direzione lavori ovvero tutte le spese ed i compensi richiesti dall'arch. per lo Tes_1 svolgimento dei lavori di cui al punto 2) che precede, eccedenti l'importo di € 30.000= Ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: - relazione geologica;
- stesura della relazione della Legge 10 per il
7 risparmio energetico;
- Stesura del Piano Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione;
(….)” (doc. 15 GMS).
Detto documento prospetta la conclusione di un contratto d'appalto tra le odierne parti come solo eventuale e futuro e quindi, lungi dal costituire il principio di prova scritta invocato da Parte_1 smentisce in radice la tesi dell'esistenza di un contratto di appalto già in essere sin dall'ottobre 2019.
E in tal senso depone altresì il conferimento, il successivo 4.1.2020, dell'incarico all'arch. di Tes_1
presentare in Comune un progetto di ampliamento di un fabbricato residenziale in IC (doc. 7
Contro
.
Solo dopo la presentazione del progetto e l'ottenimento delle dovute autorizzazioni sarebbe stato possibile definire i contenuti dell'appalto.
Ciò che la scrittura privata del 3.1.2020 dimostra è che vi fosse la volontà o l'intenzione delle parti di procedere alla stipula di un appalto per i lavori a IC con incarico all'arch. er la parte Tes_1 progettuale e in questo contesto vanno letti quelli che definisce “molteplici confessioni e Parte_1 riconoscimenti della controparte”; ciò che invece non è in alcun modo provato - e anzi è smentito dai documenti sopra citati- è che il contratto di appalto fosse già intervenuto tra le parti l'8.10.2019.
L'unico elemento del preliminare che sottolinea essere indice della natura simulata, Parte_1 ovvero la previsione di un recesso per corrispondendo la somma di € 15.000,00, Parte_1 sicuramente costituisce una previsione di favore per rispetto all'obbligo di corrispondere Parte_1 il doppio della caparra e come tale potrebbe far dubitare dell'effettività dell'operazione, ma da solo non
è sufficiente, visti gli elementi di segno contrario sopra riportati, a dimostrare la tesi della simulazione e soprattutto che dissimulato fosse un contratto d'appalto.
2.1 Escluso, quindi, che i documenti di causa supportino la tesi dell'opponente, la prova per testi richiesta da parte opponente è inammissibile, non apparendo invocabile l'art. 1417 c.c. nella parte in cui consente alle parti del negozio di provare per testimoni la simulazione, qualora diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Tale illiceità, nella ricostruzione dell'opponente, risiederebbe nella frode fiscale realizzata dalle parti, non corrispondendo le imposte sul reddito sulle somme percepite a titolo di compenso per l'appalto e versando solo IVA e imposta di registro in misura fissa.
8 La tesi non può essere accolta.
Premesso che l'illiceità, così come testualmente previsto dall'art. 1417 c.c., deve qualificare il contratto dissimulato, come già rilevato con l'ordinanza 25.6.2024 è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie, trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, che non è sanzione di nullità o annullabilità del negozio, il quale rimane valido, sul piano civilistico, nei rapporti tra le parti contraenti (cfr. ex multis Cass. n. 7282 del
2008, Cass. n. 12327 del 1999, Cass. n. 5571 del 1981, Cass. n. 4024 del 1981).
Ciò significa che la finalità elusiva non rende illecito il negozio, diversamente trovando applicazione la sanzione della nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Non essendo stati dedotti altri profili di illiceità del contratto d'appalto, oltre a quello della frode fiscale, non ci sono i presupposti per ammettere la prova per testimoni.
2.2 Né può provare per testi e/o per presunzioni il contratto dissimulato ai sensi dell'art. Parte_1
2724 co. 1 c.c. ovvero quando vi sia un principio di prova per iscritto, proveniente dalla controparte o da un suo rappresentante, che faccia apparire verosimile la simulazione stessa (cfr. Cass. n. 11467 del
2016, Cass. 3869 del 2004 e Cass. 821 del 2006).
Il principio di prova scritta, secondo sarebbe ravvisabile nella già citata scrittura privata Parte_1
sottoscritta del 3.1.2020.
La Suprema Corte ha precisato che il “principio di prova scritta”, tale da far apparire verosimile la simulazione, “postula l'esistenza di un nesso logico fra lo scritto e il fatto controverso, sì che quest'ultimo risulti verosimile per ragionevole relazione e non per mera congettura o illazione: è, cioè, necessario che il documento contenga un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il precedente accordo scritto, non essendo all'uopo, sufficiente che, in base al documento, si possa ritenere possibile o plausibile la conclusione di un nuovo patto contrastante con il precedente accordo” (Cass. n. 426 del 2000).
Nel caso di specie, come già rilevato, il tenore letterale del documento, laddove prospetta il conferimento dell'incarico in termini di eventualità (cfr. pg. 1 lett. g) e pg. 2 n. 4 del predetto doc. 15), porta a escludere qualsivoglia stipulazione di un appalto, tra GSM S.r.l. e in un momento Parte_1
precedente al 03.01.2020.
9 Deve aggiungersi, in ogni caso, che le prove per testi formulate appaiono comunque irrilevanti al fine del decidere, in quanto sostanzialmente volte a confermare quanto già risultante dai documenti ovvero una mera volontà di sottoscrivere un appalto nel gennaio 2020.
Esclusa quindi la simulazione del contratto preliminare, va confermata la debenza dell'importo capitale ingiunto di € 339.000,00.
3. Con riguardo agli interessi, all'opposta possono essere riconosciuti i soli interessi legali dalla data del 31.5.2020, così dovendosi interpretare l'ingiunzione emessa.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto “interessi di mora e rivalutazione monetaria CP_1 dal 31.05.2020 e sino all'effettivo saldo”.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 14.07.2022 ha ingiunto a il Parte_1 pagamento degli “interessi come da domanda”. Contro Nella comparsa di risposta ha ribadito la richiesta di “interessi di mora e rivalutazione dal
31.05.2020 al saldo effettivo”.
Solo in sede di prima memoria ha fatto riferimento agli interessi ex d.lgs. 231/02.
3.1 Ciò premesso, i crediti pecuniari producono dal giorno della mora interessi in misura legale o, se ne era stata predeterminata la misura, convenzionale (art. 1224, 1° comma, c.c.).
Gli interessi moratori, in mancanza di determinazione pattizia, sono quindi quelli al tasso legale.
Posto poi che gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono, corrispettivi, compensativi o moratori che siano possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.
Solo con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911 del 2019); “ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi
10 siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento” (Cass. n. 36246 del 2022 e ord. n.
28413 del 2024).
Va però escluso che la somma oggi pretesa possa essere ricondotta all'ambito applicativo del d.lgs.
231/02, non trattandosi di somme dovute a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale, bensì di restituzione le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c..
3.2 Né può trovare applicazione il disposto dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
Escluso che detti interessi siano stati riconosciuti dal giudice del monitorio, che si è limitato ad attribuire gli interessi “come da domanda” senza svolgere alcuno specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ipotesi neppure prospettata, come visto, dall'ingiungente nel suo ricorso (cfr. il principio di diritto affermato da SS.UU. 12449 del 2024 “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), la domanda svolta dall'opposta in sede di prima memoria non può ritenersi ammissibile.
Secondo quando precisato da Cass. SS.UU. n. 26727 del 2024, infatti, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se
11 non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.”.
4. Conclusivamente l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, da interpretarsi come comprensivo degli interessi moratori al tasso legale dal 31.5.2020 al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per istruttoria stante la decisione allo stato degli atti, con diritto alla rifusione altresì delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e di iscrizione ipotecaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1827/2022 del Tribunale di Padova, con la precisazione che sulla somma capitale ingiunta sono dovuti gli interessi al tasso legale dal 31.5.2020 al saldo.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
13.637,75 per spese di registrazione del decreto ingiuntivo e di iscrizione ipotecaria, € 17.252,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 5 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6420/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARCO DE Parte_1 P.IVA_1
CRISTOFARO e MICHELA TEMPORIN
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. DONATELLA BERTON Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
In via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito oggetto di intimazione, in ragione della natura simulata del contratto preliminare di compravendita ex adverso invocato, in realtà dissimulante un contratto di appalto da cui nessuna delle due parti è mai receduta, e che dunque è ancora oggi in essere;
1 In via subordinata: disconoscere in ogni caso la spettanza degli interessi moratori su un credito – quale quello azionato ex adverso – che è prettamente restitutorio da condictio indebiti e non riconducibile alle fattispecie contemplate nel D.Lgs. n. 231/2002, oltre che perché comunque non riconosciuti nel titolo monitorio oggetto di opposizione;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: si insiste sulla richiesta di ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, rilevanti ai fini della dimostrazione della natura simulata del contratto preliminare di compravendita d.d. 8.10.2019 (doc. 4 ex adv.) per finalità illecite, in quanto diretto a coprire un contratto di appalto con un'operazione di elusione fiscale:
1) Vero che a metà luglio 2019 ha incontrato la Sig.ra madre del legale Persona_1 rappresentante di ed allora proprietaria dell'immobile in Parte_2
IC, Via G. Verdi n. 7 (PD), insieme al medesimo Sig. ed al Geom. , per Pt_2 CP_2
discutere del progetto di demolizione e di nuova costruzione del detto immobile in IC, Via G.
Verdi n. 7 (PD); 2) Vero che, nel settembre 2019, è stata costituita ad hoc per Controparte_1 conferire l'immobile della Sig.ra e dare corso all'operazione di demolizione e di Persona_1 nuova costruzione dell'immobile di proprietà di questa;
3) Vero che l'operazione di demolizione e nuova costruzione con riguardo ad un immobile in proprietà di in IC, Via G. Verdi n. 7 (PD), è stata presentata al Comune di Controparte_1
IC d'intesa con il Geom. CP_2
4) Vero che, nell'autunno 2019, il Geom. ha coinvolto nell'operazione CP_2 Parte_1
proponendola come appaltatrice a Controparte_1
5) Vero che, nel mese di dicembre 2019, Lei è stata incaricata da per un progetto di Parte_1
demolizione e nuova costruzione con riguardo ad un immobile in proprietà di Controparte_1
in IC, Via G. Verdi n. 7 (PD);
6) Vero che, nel mese di dicembre 2019, in relazione al progetto di cui al capitolo di prova precedente
Le ha corrisposto l'importo di € 15.000,00, come da documento che Le si rammostra Parte_1
(docc. 5 e 9);
2 7) Vero che in data 4.1.2020, l'ha incaricata di un progetto di demolizione e di Controparte_1 nuova costruzione in relazione all'immobile di sua proprietà in IC, Via G. Verdi n. 7 (PD). Si indica quale testimone l'Arch. con studio in Via Teatro Vecchio n. 7 – 30171, Mestre Tes_1
Venezia (VE).
8) Vero che l'Avv. , socia di ha contattato ad Testimone_2 Controparte_1 Parte_1 inizio del mese di ottobre 2021, proponendole di subentrare nell'operazione immobiliare in IC,
Via G. Verdi (PD) di Controparte_1
Si indicano quali testimoni il Sig. , socio di presso la sede di questa in Tes_3 Parte_1
Abano Terme (PD), Via Meneghetti n. 7; e l'Ing. , Via Cava delle More, 9, IC Tes_4
(PD).
Controparte_1
Nel merito in via principale:
Accertato che la in esecuzione del preliminare 08.10.2019, ha corrisposto la Controparte_1 somma di €. 324.000,00 alla e che quest'ultima in data 28.01.2020 ha esercitato il Parte_1 diritto di recesso di cui all'art. 2 del citato contratto impegnandosi a restituire entro il termine del 31 maggio 2020 la somma di € 339.000,00 di cui € 324.000,00 a titolo di restituzione acconti e caparre già percepiti in data 8 ottobre 2019 ed € 15.000,00 a titolo di corrispettivo pattuito a favore del promissario acquirente per l'esercizio del diritto di recesso, accertato altresì che l'importo non è mai stato restituito, dichiarare che l'attrice è debitrice nei confronti della della somma di €. 339.000,00 Controparte_1
oltre interessi di mora ex art. D. Lgs 231/2002 e rivalutazione dal 31.05.2020 al saldo effettivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nr 1827/2022 R.G. 4371/2022 emesso dal Tribunale di Padova in data 14.07.22.
In via subordinata:
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che l'attrice è debitrice nei confronti della della somma di €. 339.000,00 Controparte_1
ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, condannare la stessa alla restituzione del predetto importo in favore della convenuta, a qualsiasi titolo dovuto anche
3 eventualmente di indebito arricchimento, oltre a rivalutazione e interessi di mora ex D. Lgs 231/2002 dal 31.05.2020 ovvero dalla data ritenuta di giustizia fino al saldo, alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 1827/2022 R.G. 4371/2022 e alle spese di iscrizione ipotecaria di cui alla fattura n. 189/22 emessa da Legal S.r.l.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in memorie ex art. 183
VI° n. 2 e 3 depositate in atti.
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si è opposta al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1827/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Padova in favore di per l'importo di € 339.000,00, Controparte_1 oltre interessi e spese, a titolo di restituzione della caparra e dell'acconto versati in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato fra dette parti in data 8.10.2019 (per complessivi € 324.000,00, di cui € 60.000,00 a titolo di caparra ed € 264.000,00 a titolo di acconto) e di pagamento del corrispettivo pattuito per il recesso esercitato dalla promissaria venditrice Parte_1 il 28.01.2020 (pari a € 15.000,00), eccependo la natura simulata del contratto preliminare, avendo in
[...]
realtà le parti stipulato un contratto di appalto tuttora in essere, e qualificando le somme versate come acconto sui lavori da eseguire, concludendo pertanto per la revoca dell'ingiunzione. Contro 1.1. Si è costituita (di seguito per brevità contestando la ricostruzione Controparte_1 attorea, inveritiera e poco credibile, e chiedendo, in via principale, la conferma dell'ingiunzione e, in via subordinata, l'accertamento del credito di € 339.000,00 o della diversa somma risultante in corso di causa, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi di mora dal 31.05.2020 – termine previsto dal contratto per la restituzione dell'importo pattuito – al saldo, alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e alle spese di iscrizione ipotecaria.
Contro con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha precisato le conclusioni qualificando gli interessi di mora come ex d.lgs. 231/2002 e, in via subordinata, chiedendo gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data del deposito del decreto ingiuntivo.
1.2 La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 4.3.2024, giunge in decisione allo stato degli atti, giusta ordinanza del 25.6.2024.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'oggetto del contendere riguarda due aspetti, la natura simulata o meno del contratto di compravendita e la misura degli interessi dovuti.
Quanto al primo punto, pacifica e documentale la stipula del preliminare in data 8.10.2019 (doc. 4
Contro
Contro
con promittente venditrice e promissaria acquirente, la consegna delle Parte_1
5
Contro
Contro somme a titolo di caparra e acconto prezzo da parte di (doc. 6 e l'esercizio del diritto di Contro recesso, ai sensi dell'art. 2 del preliminare, da parte di in data 28.1.2020 (doc. 5 , Parte_1
deduce che non vi fosse tra le parti la volontà di sottoscrivere alcuna compravendita, Parte_1
essendo piuttosto il preliminare lo strumento adottato per permetterle di acquisire il necessario anticipo per dare avvio alla fase di progettazione e di esecuzione dell'appalto commissionatole da per CP_1 un nuovo condominio in IC, “senza sobbarcarsi le imposte sul reddito d'impresa, ma al prezzo di una mera imposizione di registro in misura fissa pari ad € 200,00 (non essendo dovuto il registro sulla somma pagata a titolo d'acconto, trattandosi di operazione soggetta ad IVA, per la nota alternatività tra imposta di registro ed IVA). Così che, per il tramite di un apparente preliminare di compravendita, si è evitato di gravare sul piano fiscale sulla parte appaltatrice, con una frode diretta ad eludere la relativa normativa” (così a pagina 1 della prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
. Parte_1
Riqualificate, pertanto, le somme corrisposte come anticipo in conto lavori relativo a un contratto tuttora in essere, l'opposta non avrebbe diritto alla restituzione di alcuna somma.
2.1 Premesso in diritto che l'onere di provare la natura simulata del contratto preliminare grava in capo a e pacifico che non è stata dimessa in atti la c.d. controdichiarazione scritta, la tesi Parte_1 dell'opponente appare poco plausibile e altresì contraria alle risultanze dei documenti in atti. sostiene che l'8.10.2019 le parti avrebbero inteso concludere un contratto d'appalto per Parte_1
Contro l'edificazione di un condominio a IC su un terreno di proprietà di per un importo complessivo di € 520.000,00.
Di tale appalto non viene dedotto che vi fosse, alla data dell'8.10.2019, alcun progetto, neppure di massima, nessun capitolato, nessuna autorizzazione.
Non è, quindi, dato capire come sarebbe stato calcolato, anche solo in via approssimativa, l'importo dei lavori da eseguire al fine di determinare l'acconto.
E ciò appare tanto più implausibile se si considera che giustifica l'ingente anticipo (più Parte_1 della metà del valore dell'opera) come necessario proprio per un “rapido e operoso avvio dei lavori” e per le ingenti spese di progettazione, mai precisate o indicate in atti.
6 Né risulta peraltro che un progetto o un capitolato sia stato redatto nei mesi a seguire o che i lavori siano mai iniziati o semplicemente allestito il cantiere, nonostante il significativo acconto corrisposto.
Né tra le parti è intercorsa alcuna comunicazione relativa al mancato avvio di detto cantiere, nonostante siano trascorsi oltre 5 anni dalla sottoscrizione dell'appalto.
Anzi, quelle intercorse tra le parti sono state di tutt'altro tenore, in quanto volte a definire un piano di rientro dell'importo oggi ingiunto.
Si veda il messaggio whatsapp che il legale rappresentante di ha inviato all' avv. , Parte_1 Tes_2
Contro socia di in data 19 settembre 2022 del seguente tenore: “Buongiorno . Intanto volevo la Tes_2
ringraziare per la chiamato di venerdì. Poi volevo dire che sono disponibile per quanto riguarda un incontro assieme e definire le nostre cose, che così potete stare tranquilli come è giusto che sia per quanto riguarda il prestito che ho nel vostro confronto. A prezzo molto la vostra Fiducia, disponibile e gentilezza verso i miei confronti. Grazie mille” (doc. 21 GMS).
Ancora, il vantaggio fiscale che prospetta come vera ragione della stipula di un Parte_1
Contro preliminare in luogo dell'appalto sarebbe stato della sola non certo di che si Parte_1
sarebbe invece privata del diritto di portare in detrazione i costi per la ristrutturazione.
2.1 Oltre alle considerazioni che precedono, depongono in senso contrario alle tesi dell'opponente i documenti in atti.
In particolare, in data 3.1.2020, quasi tre mesi dopo la dedotta stipula dell'appalto, è intervenuta tra le parti una scrittura privata ove si legge, tra l'altro, che: “e) che la società ha Controparte_1
intenzione di appaltare i lavori di costruzione del nuovo fabbricato;
f) che tra le Imprese individuate vi
è la società . g) che la società chiede – nel caso in Controparte_3 Parte_1 cui le venga affidato l'appalto per la costruzione del nuovo fabbricato – di avere…… 4) qualora la
Società acquisisca l'appalto per la demolizione del fabbricato esistente e la Parte_1
costruzione del nuovo fabbricato residenziale di via Verdi n. 8 IC, la stessa si impegna ad assumere a proprio carico, come in effetti assume, tutte le spese tecniche, e non, eccedenti la progettazione e direzione lavori ovvero tutte le spese ed i compensi richiesti dall'arch. per lo Tes_1 svolgimento dei lavori di cui al punto 2) che precede, eccedenti l'importo di € 30.000= Ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: - relazione geologica;
- stesura della relazione della Legge 10 per il
7 risparmio energetico;
- Stesura del Piano Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione;
(….)” (doc. 15 GMS).
Detto documento prospetta la conclusione di un contratto d'appalto tra le odierne parti come solo eventuale e futuro e quindi, lungi dal costituire il principio di prova scritta invocato da Parte_1 smentisce in radice la tesi dell'esistenza di un contratto di appalto già in essere sin dall'ottobre 2019.
E in tal senso depone altresì il conferimento, il successivo 4.1.2020, dell'incarico all'arch. di Tes_1
presentare in Comune un progetto di ampliamento di un fabbricato residenziale in IC (doc. 7
Contro
.
Solo dopo la presentazione del progetto e l'ottenimento delle dovute autorizzazioni sarebbe stato possibile definire i contenuti dell'appalto.
Ciò che la scrittura privata del 3.1.2020 dimostra è che vi fosse la volontà o l'intenzione delle parti di procedere alla stipula di un appalto per i lavori a IC con incarico all'arch. er la parte Tes_1 progettuale e in questo contesto vanno letti quelli che definisce “molteplici confessioni e Parte_1 riconoscimenti della controparte”; ciò che invece non è in alcun modo provato - e anzi è smentito dai documenti sopra citati- è che il contratto di appalto fosse già intervenuto tra le parti l'8.10.2019.
L'unico elemento del preliminare che sottolinea essere indice della natura simulata, Parte_1 ovvero la previsione di un recesso per corrispondendo la somma di € 15.000,00, Parte_1 sicuramente costituisce una previsione di favore per rispetto all'obbligo di corrispondere Parte_1 il doppio della caparra e come tale potrebbe far dubitare dell'effettività dell'operazione, ma da solo non
è sufficiente, visti gli elementi di segno contrario sopra riportati, a dimostrare la tesi della simulazione e soprattutto che dissimulato fosse un contratto d'appalto.
2.1 Escluso, quindi, che i documenti di causa supportino la tesi dell'opponente, la prova per testi richiesta da parte opponente è inammissibile, non apparendo invocabile l'art. 1417 c.c. nella parte in cui consente alle parti del negozio di provare per testimoni la simulazione, qualora diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Tale illiceità, nella ricostruzione dell'opponente, risiederebbe nella frode fiscale realizzata dalle parti, non corrispondendo le imposte sul reddito sulle somme percepite a titolo di compenso per l'appalto e versando solo IVA e imposta di registro in misura fissa.
8 La tesi non può essere accolta.
Premesso che l'illiceità, così come testualmente previsto dall'art. 1417 c.c., deve qualificare il contratto dissimulato, come già rilevato con l'ordinanza 25.6.2024 è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie, trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, che non è sanzione di nullità o annullabilità del negozio, il quale rimane valido, sul piano civilistico, nei rapporti tra le parti contraenti (cfr. ex multis Cass. n. 7282 del
2008, Cass. n. 12327 del 1999, Cass. n. 5571 del 1981, Cass. n. 4024 del 1981).
Ciò significa che la finalità elusiva non rende illecito il negozio, diversamente trovando applicazione la sanzione della nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Non essendo stati dedotti altri profili di illiceità del contratto d'appalto, oltre a quello della frode fiscale, non ci sono i presupposti per ammettere la prova per testimoni.
2.2 Né può provare per testi e/o per presunzioni il contratto dissimulato ai sensi dell'art. Parte_1
2724 co. 1 c.c. ovvero quando vi sia un principio di prova per iscritto, proveniente dalla controparte o da un suo rappresentante, che faccia apparire verosimile la simulazione stessa (cfr. Cass. n. 11467 del
2016, Cass. 3869 del 2004 e Cass. 821 del 2006).
Il principio di prova scritta, secondo sarebbe ravvisabile nella già citata scrittura privata Parte_1
sottoscritta del 3.1.2020.
La Suprema Corte ha precisato che il “principio di prova scritta”, tale da far apparire verosimile la simulazione, “postula l'esistenza di un nesso logico fra lo scritto e il fatto controverso, sì che quest'ultimo risulti verosimile per ragionevole relazione e non per mera congettura o illazione: è, cioè, necessario che il documento contenga un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il precedente accordo scritto, non essendo all'uopo, sufficiente che, in base al documento, si possa ritenere possibile o plausibile la conclusione di un nuovo patto contrastante con il precedente accordo” (Cass. n. 426 del 2000).
Nel caso di specie, come già rilevato, il tenore letterale del documento, laddove prospetta il conferimento dell'incarico in termini di eventualità (cfr. pg. 1 lett. g) e pg. 2 n. 4 del predetto doc. 15), porta a escludere qualsivoglia stipulazione di un appalto, tra GSM S.r.l. e in un momento Parte_1
precedente al 03.01.2020.
9 Deve aggiungersi, in ogni caso, che le prove per testi formulate appaiono comunque irrilevanti al fine del decidere, in quanto sostanzialmente volte a confermare quanto già risultante dai documenti ovvero una mera volontà di sottoscrivere un appalto nel gennaio 2020.
Esclusa quindi la simulazione del contratto preliminare, va confermata la debenza dell'importo capitale ingiunto di € 339.000,00.
3. Con riguardo agli interessi, all'opposta possono essere riconosciuti i soli interessi legali dalla data del 31.5.2020, così dovendosi interpretare l'ingiunzione emessa.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto “interessi di mora e rivalutazione monetaria CP_1 dal 31.05.2020 e sino all'effettivo saldo”.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 14.07.2022 ha ingiunto a il Parte_1 pagamento degli “interessi come da domanda”. Contro Nella comparsa di risposta ha ribadito la richiesta di “interessi di mora e rivalutazione dal
31.05.2020 al saldo effettivo”.
Solo in sede di prima memoria ha fatto riferimento agli interessi ex d.lgs. 231/02.
3.1 Ciò premesso, i crediti pecuniari producono dal giorno della mora interessi in misura legale o, se ne era stata predeterminata la misura, convenzionale (art. 1224, 1° comma, c.c.).
Gli interessi moratori, in mancanza di determinazione pattizia, sono quindi quelli al tasso legale.
Posto poi che gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono, corrispettivi, compensativi o moratori che siano possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.
Solo con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911 del 2019); “ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi
10 siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento” (Cass. n. 36246 del 2022 e ord. n.
28413 del 2024).
Va però escluso che la somma oggi pretesa possa essere ricondotta all'ambito applicativo del d.lgs.
231/02, non trattandosi di somme dovute a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale, bensì di restituzione le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c..
3.2 Né può trovare applicazione il disposto dell'art. 1284, 4° comma, c.c..
Escluso che detti interessi siano stati riconosciuti dal giudice del monitorio, che si è limitato ad attribuire gli interessi “come da domanda” senza svolgere alcuno specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ipotesi neppure prospettata, come visto, dall'ingiungente nel suo ricorso (cfr. il principio di diritto affermato da SS.UU. 12449 del 2024 “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), la domanda svolta dall'opposta in sede di prima memoria non può ritenersi ammissibile.
Secondo quando precisato da Cass. SS.UU. n. 26727 del 2024, infatti, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se
11 non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.”.
4. Conclusivamente l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, da interpretarsi come comprensivo degli interessi moratori al tasso legale dal 31.5.2020 al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, minimi per istruttoria stante la decisione allo stato degli atti, con diritto alla rifusione altresì delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e di iscrizione ipotecaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1827/2022 del Tribunale di Padova, con la precisazione che sulla somma capitale ingiunta sono dovuti gli interessi al tasso legale dal 31.5.2020 al saldo.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
13.637,75 per spese di registrazione del decreto ingiuntivo e di iscrizione ipotecaria, € 17.252,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 5 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
12