Art. 2. 1. Sono abrogati gli articoli da 111 a 114 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 111 , 112 , 113 e 114 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) era il seguente:
"Art. 111 (Applicazioni di giudici o di pretori). - Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non piu' di sei giudici, il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale della Repubblica, puo' applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia.
L'applicazione di uno stesso magistrato non puo' durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, ne' puo' essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.
Il magistrato applicato non e' considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell'art. 97.
Art. 112 (Applicazioni di consiglieri di corte di appello). - Per esigenze di servizio, su proposta del presidente e del procuratore generale della corte di appello, possono essere temporaneamente applicati, con decreto ministeriale, uno o piu' consiglieri della corte, col loro consenso, alla dipendente sezione distaccata.
Art. 113 (Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica).
- Il procuratore generale della Repubblica puo' disporre applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto, anche in uffici ai quali non sono assegnati sostituti quando imprescindibili esigenze del servizio lo richiedono, informando il Ministro di grazia e giustizia.
L'applicazione non puo' durare oltre tre mesi, ne' puo' essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.
Art. 114 (Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica). - I magistrati di corte di appello ed i magistrati di tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.
Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di tribunale e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.
I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ".
Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 111 , 112 , 113 e 114 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) era il seguente:
"Art. 111 (Applicazioni di giudici o di pretori). - Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non piu' di sei giudici, il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale della Repubblica, puo' applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia.
L'applicazione di uno stesso magistrato non puo' durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, ne' puo' essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.
Il magistrato applicato non e' considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell'art. 97.
Art. 112 (Applicazioni di consiglieri di corte di appello). - Per esigenze di servizio, su proposta del presidente e del procuratore generale della corte di appello, possono essere temporaneamente applicati, con decreto ministeriale, uno o piu' consiglieri della corte, col loro consenso, alla dipendente sezione distaccata.
Art. 113 (Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica).
- Il procuratore generale della Repubblica puo' disporre applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto, anche in uffici ai quali non sono assegnati sostituti quando imprescindibili esigenze del servizio lo richiedono, informando il Ministro di grazia e giustizia.
L'applicazione non puo' durare oltre tre mesi, ne' puo' essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.
Art. 114 (Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica). - I magistrati di corte di appello ed i magistrati di tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.
Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di tribunale e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.
I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ".