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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4441/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4441/2019
All'udienza del 5 giugno 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Maria Cristina Musilli in sostituzione dell'avv. Tonelli Parte_1
Fabio;
Per l'avv. Ezio Lucchetti in sostituzione dell'avv. Pisani Fabio. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Musilli si riporta alle note conclusive depositate, impugna e contesta quanto dedotto da controparte, e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'avv. Lucchetti si riporta agli atti depositati e alle note conclusionali, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:35, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4441/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Tonelli Fabio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Ulpiano n.
2, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Pisani Fabio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Figliozzi Silvio in Latina, Via
Isonzo snc, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo che: 1) con scrittura privata sottoscritta il 13.04.2007, Parte_2
si obbligava a vendere a l'immobile sito in Parte_2 Parte_1
Comune di Terracina, Località Borgo Hermada, consistente in appezzamento di terreno della superficie catastale di are 0.03.40, censito al Catasto Terreni del Comune di Terracina (LT) al
Foglio 196, particella 200; 2) il prezzo della vendita veniva convenuto in €5.000,00
(cinquemila/00), prezzo interamente corrisposto, dal , in favore di Parte_1
pagina 2 di 13 al momento della stipula del predetto atto, in data 15.04.2017; 3) il Parte_2
convenuto, con la sottoscrizione dell'atto de quo, rilasciava ampia quietanza della ricezione della predetta somma di €5.000,00; 4) nell'art. 3 della predetta scrittura, le parti si impegnavano a stipulare l'atto notarile di compravendita entro la data del 30.04.2007, a semplice richiesta della parte acquirente;
5) parte attrice sollecitava, in più occasioni, il a Parte_2
provvedere alla stipula del contratto pubblico di compravendita, senza tuttavia, esito alcuno;
6) con lettere raccomandate a/r del 22.09.2015 e dell'11.07.2016, a firma dell'avv. Ivan Cascardo, in nome e per conto di , veniva reiterato al Parte_1 Parte_2
l'invito alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita e, in subordine, al pagamento in favore dell'attore della somma di €10.000,00; entrambe le diffide rimanevano, tuttavia, prive di riscontro;
7) a tutt'oggi del tutto illegittimamente non aveva Parte_2
provveduto alla stipulazione del contratto pubblico di compravendita dell'immobile sito in
Comune di Terracina, Località Borgo Hermada, consistente in appezzamento di terreno della superficie catastale di are 0.03.40, censito al Catasto Terreni del Comune di Terracina (LT), al
Foglio 196, particella 200, né tantomeno aveva provveduto al pagamento dell'importo richiesto di € 10.000,00.
Ciò posto, l'attore assumeva di avere interesse ad agire per la risoluzione del contratto preliminare, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale di Parte_2
il quale non aveva provveduto alla stipula del contratto di vendita dell'immobile de quo,
[...]
con conseguente condanna del convenuto medesimo alla restituzione del prezzo integralmente corrisposto dall'attore, dell'importo di € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno dal medesimo attore subito, quantificabile in ulteriori €. 5.000,00, somma comprensiva dei mancati proventi derivanti dall'investimento della somma di €.5000,00 in titoli del debito pubblico dello Stato
Italiano, con decorrenza dalla data di consegna dell'importo al convenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con decorrenza dal 13.04.2007, data di corresponsione del prezzo.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, a) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di
[...]
al contratto preliminare, stipulato con l'attore, in data 13.04.2007 e la Parte_2
conseguente risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1453 C.C. c, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore dell'attore, della somma di Parte_2
pagina 3 di 13 €5.000,00, quale prezzo di vendita interamente corrisposto da al Parte_1
momento della sottoscrizione della contratto preliminare del 13.04.2007; b) condannare al risarcimento dei danni subiti da , a Parte_2 Parte_1
causa della mancata disponibilità della somma corrisposta da parte attrice al momento della stipulazione del contratto preliminare di vendita del 13.04.2007; risarcimento danni da liquidarsi, in favore di parte attrice, nella somma di € 5.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con decorrenza dal 13.04.2007 sino al soddisfo, o nella diversa somma accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia. c) Con vittoria delle spese di lite
e dei compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il mancato Parte_2
esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e deducendo nel merito l'infondatezza delle domande spiegate dall'attore. Precisava infatti che l'obbligo del promittente venditore di restituire al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configurava un debito di valuta, ragion per cui il convenuto sarebbe stato semmai tenuto alla restituzione in favore dell'attore del solo prezzo percepito, di euro 5.000,00, secondo le norme relative alla ripetizione di indebito.
Sennonché, nelle more, l'odierno convenuto aveva provveduto a pagare a questo titolo al fratello la somma di euro 4.000,00, di cui euro 3.500,00 il 29 ottobre 2013, a mezzo assegno circolare della Iccrea Banca n. 4040150004, ed euro 500,00 il 17 aprile 2014, a mezzo assegno circolare della Iccrea Banca n. 4066002801, entrambi emessi, per l'appunto, all'ordine del sig.
[...]
Quindi, l'obbligo restitutorio riguardava soltanto la differenza di euro 1.000,00, che Parte_1
tuttavia il convenuto aveva utilizzato nell'interesse comune al fine di pagare una sanzione amministrativa di euro 1.500,00 elevata dal Comune di Terracina a carico di entrambi, in via solidale, per una costruzione realizzata in prossimità del terreno in argomento senza idoneo titolo edilizio.
Deduceva altresì l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per la indisponibilità della somma pagata a titolo di prezzo, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Latina, contrariis reiectis, per le ragioni dedotte in narrativa, respingere la domanda attrice, come formulata nell'atto di citazione dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
perché improcedibile, per omesso preventivo espletamento del Parte_2
pagina 4 di 13 procedimento di mediazione, ai sensi della legge n. 28 del 2010, e comunque perché indimostrata ed infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Disposto ed espletato il procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 5.6.2025.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In punto di diritto, giova richiamare il principio generale enunciato dalla Corte di Cassazione quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento è tenuto a provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr.
Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che:
- in data 13.4.2007 le odierne parti in causa stipulavano un contratto preliminare di compravendita, in forza del quale il convenuto prometteva di vendere all'attore, che prometteva di acquistare, l'immobile sito in Comune di Terracina, Località Borgo
Hermada, consistente in appezzamento di terreno della superficie catastale di are 0.03.40, censito al Catasto Terreni del Comune di Terracina (LT) al Foglio 196, particella 200;
- quale corrispettivo della compravendita veniva pattuito l'importo di € 5.000,00, il quale veniva contestualmente versato dal promissario acquirente all'atto della stipula del preliminare, somma della cui ricezione il promittente venditore accusava quietanza, e il cui effettivo versamento non è stato mai contestato nel presente giudizio da parte convenuta;
- le parti convenivano che il contratto definitivo di compravendita sarebbe stato stipulato entro il 30.4.2007;
- nonostante i solleciti da parte del promissario acquirente (cfr. diffide del 22.9.2015 e dell'11.7.2016, ritualmente ricevute dalla controparte), non si addiveniva alla stipula del rogito.
pagina 5 di 13 Ciò posto, alla luce delle suddette emergenze documentali, corroborate dalla mancata specifica contestazione delle circostanze richiamate ad opera di parte convenuta, deve ritenersi che l'odierno attore abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova del titolo del proprio diritto ed allegando l'inadempimento della controparte.
Il convenuto, al contrario, non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Ed invero, non ha contestato né l'avvenuta stipula del preliminare, né Parte_2
l'effettiva corresponsione del prezzo convenuto di € 5.000,00 da parte dell'attore, né, ancora, di essere venuto meno all'obbligo consistente nella stipula del contratto di compravendita. Piuttosto, la tesi difensiva dell'odierno convenuto poggia sull'assunto di aver già provveduto alla restituzione del prezzo che era stato versato quale corrispettivo dell'alienazione del terreno oggetto del preliminare rimasto inadempiuto. A sostegno di tale prospettazione, il convenuto ha prodotto in atti due assegni emessi all'ordine della controparte, per complessivi € 4.000,00
(assegno del 29.10.2013 n. 4040150004 di euro 3.500,00, e assegno del 17.4.2014 n. 4066002801 di euro 500,00), oltre ad una contabile di bonifico per € 1.500,00 eseguito in data 11.10.2018 a saldo della sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Terracina con ordinanza n. 26 del 16 luglio 2018.
Deve quindi richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell' art. 1193 c.c.” (Cass. Civ., sez. II, 14/01/2020 , n. 450). Come già rilevato, infatti, se il creditore agisce in giudizio per il pagamento di un suo credito, l'onere probatorio su di lui incombente riguarda solo il rapporto o il titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, poiché quest'ultimo integra un fatto estintivo la cui prova incombe invece sul debitore che l'eccepisca. Pertanto, ove venga dimostrato dal debitore l'avvenuto pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova torna a gravare nuovamente sul creditore, che controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore pagina 6 di 13 acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo.
I suesposti principi, tuttavia, incontrano una eccezione nell'ipotesi, quale quella venente in rilievo nella fattispecie in esame, in cui il pagamento estintivo sia stato effettuato mediante assegni;
in proposito, infatti, la S.C. ha avuto modo di chiarire che “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.” (Cass. Civ., sez. II, 25.9.2023, n. 27247).
Ed allora, il convenuto avrebbe dovuto fornire la prova del collegamento tra i titoli ed il credito azionato dalla controparte, dimostrando cioè che la dazione dei € 4.000,00 corrisposti mediante assegno fosse stata realmente effettuata proprio a titolo di parziale restituzione dell'importo versato da quale corrispettivo della compravendita del terreno. Parte_1
Orbene, ritiene il Tribunale che il suddetto onere probatorio non sia stato adeguatamente assolto.
I testimoni escussi, invero, hanno reso dichiarazioni tra loro apertamente contrastanti.
Difatti, i testimoni di parte attrice hanno imputato il relativo pagamento a titolo di restituzione parziale di altre e precedenti poste debitorie a carico del convenuto, corrispondenti ad un debito dell'importo di € 10.105,00, quale somma anticipata da parte attrice in favore di parte convenuta per il pagamento di debiti di natura ereditaria e spese di successione sostenute a seguito della morte di (cfr. dichiarazioni di all'udienza del Persona_1 Parte_3
21.9.2021 e di all'udienza del 17.2.2022). Controparte_1
Al contrario, i testimoni di parte convenuta hanno confermato l'assunto difensivo secondo cui tale somme sarebbero state erogate a titolo di parziale restituzione del prezzo di compravendita del terreno di cui si controverte nel presente giudizio (cfr. dichiarazioni di Testimone_1
all'udienza del 21.9.2021 e di all'udienza del 17.2.2022). Testimone_2
pagina 7 di 13 Peraltro, i soggetti chiamati a deporre quali testimoni hanno in gran parte rivelato la sussistenza di interessi personali di varia natura, tali da rendere nel complesso le relative dichiarazioni dotate di un minor grado di attendibilità: ci si riferisce, in particolare, a , cointestataria con Testimone_1
il convenuto del conto corrente da cui sono stati tratti gli assegni;
a , che Controparte_1
in qualità di coerede potrebbe avere interesse ad imputare il pagamento ai debiti ereditari anziché alla restituzione del prezzo;
a , figlia adottiva del convenuto, la Testimone_2
quale si è peraltro limitata a riferire circostanze apprese dallo stesso convenuto e in quanto tali non dirimenti ai fini del decidere.
In tale contesto, ritiene il Giudicante che risulti maggiormente attendibile la deposizione della teste avvinta da analogo rapporto di parentela con ambedue le parti in Parte_3
causa (cognata) e scevra da ulteriori interessi di carattere personale, la quale ha suffragato la tesi attorea.
La prospettazione di parte attrice, peraltro, trova conferma nelle diffide inviate negli anni da al convenuto, in cui i € 4.000,00 versati a mezzo assegni venivano Parte_1 espressamente imputati al pagamento del debito di oltre € 10.000,00 gravante sul convenuto, che non risultano essere mai state contestate dalla controparte in data antecedente all'instaurazione del presente giudizio (cfr. missiva dell'11.7.2016: “Il sig. riferisce di averLe dato a Pt_1
prestito una somma di denaro, previo accordo circa la sua futura restituzione, pari a Euro
10.105/00, affinchè Lei potesse far fronte ad alcuni debiti verso INPS, Agenzia delle Entrate,
Consorzio di Bonifica, ecc. Alcuni assegni del 2013 e del 2014, versati in favore del nostro
Assistito a titolo di rimborso parziale del capitale prestato, provano lapalissianamente quanto appena detto”; missiva del 13.10.2014: “è noto che il sig. abbia versato, nelle veci del Pt_1
sig. , una somma di denaro pari, in totale, a Euro 10.105/00 (diecimilacentocinque/00), Pt_2
così composta: Euro 7.719 a titolo di rate INPS;
Euro 1.303 a titolo di quota successione;
Euro
364 a titolo di quota Consorzio di Bonifica;
Euro 723 a titolo di quota aggiuntiva Agenzia
Entrate per erronea autoliquidazione successione. La somma totale così determinata veniva riconosciute, quale proprio debito, dal sig. in varie circostanze durante il trascorrere del Pt_2
tempo, Spesso, infatti, il debitore suddetto rassicurava Il sig. circa il fatto di non temere il Pt_1
proprio adempimento. In questo modo, lo stessa provvedeva ad interrompere il termine prescrizionale decennale relativo al diritta di credito. Da ultimo, il sig. riconosceva ed Pt_2
pagina 8 di 13 ammetteva il debito con assegno, in favore del sig. , del 30 ottobre 2013, di Euro 3.500. Pt_1
Successivamente, veniva data in assegno, del 18 Aprile 2014, la somma di Euro 500”).
Infine, non può farsi a meno di osservare come l'assunto difensivo del convenuto appaia sconfessato alla luce di quanto dallo stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale RGNR 2803/19 (“Ci tengo in ultimo a sottolineare che prima di procedere all'esposto, consegnavo a mio fratello un assegno di € 4.000,00 e un assegno di € 500,00 per demolire le opere ed apporre i confini sulle nostre proprietà”). La relativa documentazione, prodotta da parte attrice in allegato alle note sostitutive di udienza depositate in data 5.12.2024, deve reputarsi ammissibile in quanto divenuta disponibile solo in epoca successiva al decorso dei termini ex art. 183 c.p.c.
In definitiva, l'esito complessivo dell'istruttoria condotta non consente di reputare sufficientemente dimostrata la circostanza, addotta dal convenuto, per cui con gli assegni del
29.10.2013 e del 17.4.2014 sarebbe stata restituita all'attore parte del prezzo di € 5.000,00 da questo versato contestualmente alla stipula del preliminare del 13.4.2007.
Pertanto, in materia di onere della prova, viene in rilievo la regola residuale di giudizio in forza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126). Nel caso di specie, dunque, gravando sul convenuto l'onere della prova del collegamento tra i titoli e la restituzione del prezzo, l'incertezza sulla effettiva imputazione del pagamento non può che riverberarsi in danno del convenuto medesimo.
Quanto, invece, alla sanzione amministrativa di € 1.500,00, irrogata dal nei Controparte_2
confronti di entrambe le parti oggetto di causa, che sarebbe stata saldata mediante bonifico effettuato dal solo convenuto in data 11.10.2018, si osserva quanto segue.
In particolare, il pagamento effettuato dal convenuto, quand'anche provato, non vale ad escludere il diritto della controparte a conseguire la restituzione integrale del prezzo corrisposto per l'acquisto del terreno. Al più, la predetta circostanza avrebbe potuto essere posta dal convenuto a fondamento di una eccezione di compensazione, tesa cioè a scomputare, dalle somme che il medesimo fosse condannato a restituire all'attore in virtù dell'inadempimento del contratto pagina 9 di 13 preliminare, il controcredito consistente nel diritto di regresso verso l'attore per la quota parte di spettanza di quest'ultimo della sanzione amministrativa.
Una simile eccezione, tuttavia, non è stata a ben vedere formalmente proposta dal convenuto, il quale si è limitato ad asserire di aver utilizzato la predetta somma “nell'interesse comune al fine di pagare una sanzione amministrativa di euro 1.500,00 elevata dal Comune di Terracina a carico di entrambi, in via solidale”, senza mai invocare l'istituto della compensazione.
Peraltro, anche a voler reputare la siffatta eccezione implicitamente spiegata, la stessa non risulterebbe meritevole di accoglimento, giacché l'operatività della compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, 2° comma, c.c., presuppone che il controcredito opposto in compensazione sia certo, liquido – o di facile e pronta liquidazione – ed esigibile. Al riguardo, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno precisato che “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Civ. sez. un., 15.11.2016, n.
23225). Da qui l'ormai consolidato principio in forza del quale, per l'operatività della compensazione, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, sicché, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato, il giudice deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Nel caso di specie, il presunto credito posto a fondamento della compensazione risulta oggetto di contestazione, avendo l'attore allegato in atti il ricorso presentato dinanzi al TAR per ottenere l'annullamento dell'ordinanza irrogativa della predetta sanzione. In definitiva, quindi, la contestazione del controcredito opposto da parte convenuta, su cui peraltro risulta essere stato incardinato un separato giudizio dinanzi al il cui esito è rimasto ignoto in questa sede, CP_3
non consente di procedere alla richiesta compensazione, in conformità al consolidato principio per cui “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione ( articolo 35 del
pagina 10 di 13 Cpc ) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. I, 22.12.2023, n. 35913).
Per tutte le ragioni esposte, dunque, acclarato il grave inadempimento dell'odierno convenuto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 13.4.2007.
Dalla risoluzione, dunque, discendono gli effetti liberatori e recuperatori di cui all'art. 1458 c.c., che retroagiscono tra le parti sino al momento della stipulazione del contratto. In particolare, la retroattività degli effetti della risoluzione implica che le attribuzioni patrimoniali già eseguite perdano il loro originario fondamento giustificativo, sicché sorge un reciproco obbligo di restituzione delle prestazioni rispettivamente ricevute, con conseguente applicabilità della disciplina sulla ripetizione dell'indebito. In materia di compravendita, dunque, ciò comporta che il venditore debba restituire il prezzo ricevuto quale corrispettivo.
In merito alla decorrenza degli interessi, poi, occorre riferirsi al principio generale dettato dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, per cui essi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Sul punto, preme evidenziare che la buona fede dell' “accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul
“solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede della controparte all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.10.2020, n. 23448).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante l'accertato inadempimento imputabile alla parte venditrice, non è emerso uno stato soggettivo di mala fede, nel senso sopra precisato, tale da giustificare la decorrenza degli interessi a far data dal momento del pagamento. Pertanto, deve farsi applicazione del principio per cui “alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per
l'”accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e
pagina 11 di 13 non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 20.3.2018, n. 6911). Ne deriva che la somma di denaro dovuta dalla convenuta deve essere maggiorata degli interessi con decorrenza dalla domanda di risoluzione.
Merita altresì di trovare accoglimento la domanda di risarcimento proposta dall'attore in relazione al danno subito per la mancata disponibilità della somma di denaro quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligazione di restituzione gravante sulla controparte.
Secondo quanto chiarito dalla S.C., nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all' art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva (Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n. 25666).
Ed ancora, in caso di inadempimento di un'obbligazione di valuta il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2 c.c. spetta a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria ed è determinato in via presuntiva nel parametro relativo alla eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali” (Cass. 5 febbraio
2016, n. 2311). Deve, pertanto, riconoscersi in favore dell'odierno attore il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento di cui all'art. 1224, comma 2 c.c., che, in via presuntiva e in assenza di prova contraria, è per tutti i creditori pari al tasso di rendimento annuo lordo dei titoli di Stato non ultrannuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (cfr.
Cass. n. 21534/2021), di bassa complessità, ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande attoree, dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato inter partes in data 13.4.2017, per grave inadempimento del pagina 12 di 13 convenuto, e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore Parte_2 di , della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda ed oltre al maggior danno dalla domanda, pari all'eventuale somma ottenuta applicando sul capitale il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi, ove superiore al tasso degli interessi legali;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi e in
[...]
7.606,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Tonelli, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Latina, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4441/2019
All'udienza del 5 giugno 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Maria Cristina Musilli in sostituzione dell'avv. Tonelli Parte_1
Fabio;
Per l'avv. Ezio Lucchetti in sostituzione dell'avv. Pisani Fabio. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Musilli si riporta alle note conclusive depositate, impugna e contesta quanto dedotto da controparte, e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
L'avv. Lucchetti si riporta agli atti depositati e alle note conclusionali, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:35, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4441/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Tonelli Fabio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Ulpiano n.
2, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Pisani Fabio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Figliozzi Silvio in Latina, Via
Isonzo snc, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
esponendo che: 1) con scrittura privata sottoscritta il 13.04.2007, Parte_2
si obbligava a vendere a l'immobile sito in Parte_2 Parte_1
Comune di Terracina, Località Borgo Hermada, consistente in appezzamento di terreno della superficie catastale di are 0.03.40, censito al Catasto Terreni del Comune di Terracina (LT) al
Foglio 196, particella 200; 2) il prezzo della vendita veniva convenuto in €5.000,00
(cinquemila/00), prezzo interamente corrisposto, dal , in favore di Parte_1
pagina 2 di 13 al momento della stipula del predetto atto, in data 15.04.2017; 3) il Parte_2
convenuto, con la sottoscrizione dell'atto de quo, rilasciava ampia quietanza della ricezione della predetta somma di €5.000,00; 4) nell'art. 3 della predetta scrittura, le parti si impegnavano a stipulare l'atto notarile di compravendita entro la data del 30.04.2007, a semplice richiesta della parte acquirente;
5) parte attrice sollecitava, in più occasioni, il a Parte_2
provvedere alla stipula del contratto pubblico di compravendita, senza tuttavia, esito alcuno;
6) con lettere raccomandate a/r del 22.09.2015 e dell'11.07.2016, a firma dell'avv. Ivan Cascardo, in nome e per conto di , veniva reiterato al Parte_1 Parte_2
l'invito alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita e, in subordine, al pagamento in favore dell'attore della somma di €10.000,00; entrambe le diffide rimanevano, tuttavia, prive di riscontro;
7) a tutt'oggi del tutto illegittimamente non aveva Parte_2
provveduto alla stipulazione del contratto pubblico di compravendita dell'immobile sito in
Comune di Terracina, Località Borgo Hermada, consistente in appezzamento di terreno della superficie catastale di are 0.03.40, censito al Catasto Terreni del Comune di Terracina (LT), al
Foglio 196, particella 200, né tantomeno aveva provveduto al pagamento dell'importo richiesto di € 10.000,00.
Ciò posto, l'attore assumeva di avere interesse ad agire per la risoluzione del contratto preliminare, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale di Parte_2
il quale non aveva provveduto alla stipula del contratto di vendita dell'immobile de quo,
[...]
con conseguente condanna del convenuto medesimo alla restituzione del prezzo integralmente corrisposto dall'attore, dell'importo di € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno dal medesimo attore subito, quantificabile in ulteriori €. 5.000,00, somma comprensiva dei mancati proventi derivanti dall'investimento della somma di €.5000,00 in titoli del debito pubblico dello Stato
Italiano, con decorrenza dalla data di consegna dell'importo al convenuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con decorrenza dal 13.04.2007, data di corresponsione del prezzo.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, a) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di
[...]
al contratto preliminare, stipulato con l'attore, in data 13.04.2007 e la Parte_2
conseguente risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1453 C.C. c, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore dell'attore, della somma di Parte_2
pagina 3 di 13 €5.000,00, quale prezzo di vendita interamente corrisposto da al Parte_1
momento della sottoscrizione della contratto preliminare del 13.04.2007; b) condannare al risarcimento dei danni subiti da , a Parte_2 Parte_1
causa della mancata disponibilità della somma corrisposta da parte attrice al momento della stipulazione del contratto preliminare di vendita del 13.04.2007; risarcimento danni da liquidarsi, in favore di parte attrice, nella somma di € 5.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con decorrenza dal 13.04.2007 sino al soddisfo, o nella diversa somma accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia. c) Con vittoria delle spese di lite
e dei compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il mancato Parte_2
esperimento del procedimento di negoziazione assistita, e deducendo nel merito l'infondatezza delle domande spiegate dall'attore. Precisava infatti che l'obbligo del promittente venditore di restituire al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configurava un debito di valuta, ragion per cui il convenuto sarebbe stato semmai tenuto alla restituzione in favore dell'attore del solo prezzo percepito, di euro 5.000,00, secondo le norme relative alla ripetizione di indebito.
Sennonché, nelle more, l'odierno convenuto aveva provveduto a pagare a questo titolo al fratello la somma di euro 4.000,00, di cui euro 3.500,00 il 29 ottobre 2013, a mezzo assegno circolare della Iccrea Banca n. 4040150004, ed euro 500,00 il 17 aprile 2014, a mezzo assegno circolare della Iccrea Banca n. 4066002801, entrambi emessi, per l'appunto, all'ordine del sig.
[...]
Quindi, l'obbligo restitutorio riguardava soltanto la differenza di euro 1.000,00, che Parte_1
tuttavia il convenuto aveva utilizzato nell'interesse comune al fine di pagare una sanzione amministrativa di euro 1.500,00 elevata dal Comune di Terracina a carico di entrambi, in via solidale, per una costruzione realizzata in prossimità del terreno in argomento senza idoneo titolo edilizio.
Deduceva altresì l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per la indisponibilità della somma pagata a titolo di prezzo, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Latina, contrariis reiectis, per le ragioni dedotte in narrativa, respingere la domanda attrice, come formulata nell'atto di citazione dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
perché improcedibile, per omesso preventivo espletamento del Parte_2
pagina 4 di 13 procedimento di mediazione, ai sensi della legge n. 28 del 2010, e comunque perché indimostrata ed infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Disposto ed espletato il procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 5.6.2025.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In punto di diritto, giova richiamare il principio generale enunciato dalla Corte di Cassazione quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento è tenuto a provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr.
Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che:
- in data 13.4.2007 le odierne parti in causa stipulavano un contratto preliminare di compravendita, in forza del quale il convenuto prometteva di vendere all'attore, che prometteva di acquistare, l'immobile sito in Comune di Terracina, Località Borgo
Hermada, consistente in appezzamento di terreno della superficie catastale di are 0.03.40, censito al Catasto Terreni del Comune di Terracina (LT) al Foglio 196, particella 200;
- quale corrispettivo della compravendita veniva pattuito l'importo di € 5.000,00, il quale veniva contestualmente versato dal promissario acquirente all'atto della stipula del preliminare, somma della cui ricezione il promittente venditore accusava quietanza, e il cui effettivo versamento non è stato mai contestato nel presente giudizio da parte convenuta;
- le parti convenivano che il contratto definitivo di compravendita sarebbe stato stipulato entro il 30.4.2007;
- nonostante i solleciti da parte del promissario acquirente (cfr. diffide del 22.9.2015 e dell'11.7.2016, ritualmente ricevute dalla controparte), non si addiveniva alla stipula del rogito.
pagina 5 di 13 Ciò posto, alla luce delle suddette emergenze documentali, corroborate dalla mancata specifica contestazione delle circostanze richiamate ad opera di parte convenuta, deve ritenersi che l'odierno attore abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova del titolo del proprio diritto ed allegando l'inadempimento della controparte.
Il convenuto, al contrario, non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Ed invero, non ha contestato né l'avvenuta stipula del preliminare, né Parte_2
l'effettiva corresponsione del prezzo convenuto di € 5.000,00 da parte dell'attore, né, ancora, di essere venuto meno all'obbligo consistente nella stipula del contratto di compravendita. Piuttosto, la tesi difensiva dell'odierno convenuto poggia sull'assunto di aver già provveduto alla restituzione del prezzo che era stato versato quale corrispettivo dell'alienazione del terreno oggetto del preliminare rimasto inadempiuto. A sostegno di tale prospettazione, il convenuto ha prodotto in atti due assegni emessi all'ordine della controparte, per complessivi € 4.000,00
(assegno del 29.10.2013 n. 4040150004 di euro 3.500,00, e assegno del 17.4.2014 n. 4066002801 di euro 500,00), oltre ad una contabile di bonifico per € 1.500,00 eseguito in data 11.10.2018 a saldo della sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Terracina con ordinanza n. 26 del 16 luglio 2018.
Deve quindi richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell' art. 1193 c.c.” (Cass. Civ., sez. II, 14/01/2020 , n. 450). Come già rilevato, infatti, se il creditore agisce in giudizio per il pagamento di un suo credito, l'onere probatorio su di lui incombente riguarda solo il rapporto o il titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, poiché quest'ultimo integra un fatto estintivo la cui prova incombe invece sul debitore che l'eccepisca. Pertanto, ove venga dimostrato dal debitore l'avvenuto pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova torna a gravare nuovamente sul creditore, che controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore pagina 6 di 13 acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo.
I suesposti principi, tuttavia, incontrano una eccezione nell'ipotesi, quale quella venente in rilievo nella fattispecie in esame, in cui il pagamento estintivo sia stato effettuato mediante assegni;
in proposito, infatti, la S.C. ha avuto modo di chiarire che “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.” (Cass. Civ., sez. II, 25.9.2023, n. 27247).
Ed allora, il convenuto avrebbe dovuto fornire la prova del collegamento tra i titoli ed il credito azionato dalla controparte, dimostrando cioè che la dazione dei € 4.000,00 corrisposti mediante assegno fosse stata realmente effettuata proprio a titolo di parziale restituzione dell'importo versato da quale corrispettivo della compravendita del terreno. Parte_1
Orbene, ritiene il Tribunale che il suddetto onere probatorio non sia stato adeguatamente assolto.
I testimoni escussi, invero, hanno reso dichiarazioni tra loro apertamente contrastanti.
Difatti, i testimoni di parte attrice hanno imputato il relativo pagamento a titolo di restituzione parziale di altre e precedenti poste debitorie a carico del convenuto, corrispondenti ad un debito dell'importo di € 10.105,00, quale somma anticipata da parte attrice in favore di parte convenuta per il pagamento di debiti di natura ereditaria e spese di successione sostenute a seguito della morte di (cfr. dichiarazioni di all'udienza del Persona_1 Parte_3
21.9.2021 e di all'udienza del 17.2.2022). Controparte_1
Al contrario, i testimoni di parte convenuta hanno confermato l'assunto difensivo secondo cui tale somme sarebbero state erogate a titolo di parziale restituzione del prezzo di compravendita del terreno di cui si controverte nel presente giudizio (cfr. dichiarazioni di Testimone_1
all'udienza del 21.9.2021 e di all'udienza del 17.2.2022). Testimone_2
pagina 7 di 13 Peraltro, i soggetti chiamati a deporre quali testimoni hanno in gran parte rivelato la sussistenza di interessi personali di varia natura, tali da rendere nel complesso le relative dichiarazioni dotate di un minor grado di attendibilità: ci si riferisce, in particolare, a , cointestataria con Testimone_1
il convenuto del conto corrente da cui sono stati tratti gli assegni;
a , che Controparte_1
in qualità di coerede potrebbe avere interesse ad imputare il pagamento ai debiti ereditari anziché alla restituzione del prezzo;
a , figlia adottiva del convenuto, la Testimone_2
quale si è peraltro limitata a riferire circostanze apprese dallo stesso convenuto e in quanto tali non dirimenti ai fini del decidere.
In tale contesto, ritiene il Giudicante che risulti maggiormente attendibile la deposizione della teste avvinta da analogo rapporto di parentela con ambedue le parti in Parte_3
causa (cognata) e scevra da ulteriori interessi di carattere personale, la quale ha suffragato la tesi attorea.
La prospettazione di parte attrice, peraltro, trova conferma nelle diffide inviate negli anni da al convenuto, in cui i € 4.000,00 versati a mezzo assegni venivano Parte_1 espressamente imputati al pagamento del debito di oltre € 10.000,00 gravante sul convenuto, che non risultano essere mai state contestate dalla controparte in data antecedente all'instaurazione del presente giudizio (cfr. missiva dell'11.7.2016: “Il sig. riferisce di averLe dato a Pt_1
prestito una somma di denaro, previo accordo circa la sua futura restituzione, pari a Euro
10.105/00, affinchè Lei potesse far fronte ad alcuni debiti verso INPS, Agenzia delle Entrate,
Consorzio di Bonifica, ecc. Alcuni assegni del 2013 e del 2014, versati in favore del nostro
Assistito a titolo di rimborso parziale del capitale prestato, provano lapalissianamente quanto appena detto”; missiva del 13.10.2014: “è noto che il sig. abbia versato, nelle veci del Pt_1
sig. , una somma di denaro pari, in totale, a Euro 10.105/00 (diecimilacentocinque/00), Pt_2
così composta: Euro 7.719 a titolo di rate INPS;
Euro 1.303 a titolo di quota successione;
Euro
364 a titolo di quota Consorzio di Bonifica;
Euro 723 a titolo di quota aggiuntiva Agenzia
Entrate per erronea autoliquidazione successione. La somma totale così determinata veniva riconosciute, quale proprio debito, dal sig. in varie circostanze durante il trascorrere del Pt_2
tempo, Spesso, infatti, il debitore suddetto rassicurava Il sig. circa il fatto di non temere il Pt_1
proprio adempimento. In questo modo, lo stessa provvedeva ad interrompere il termine prescrizionale decennale relativo al diritta di credito. Da ultimo, il sig. riconosceva ed Pt_2
pagina 8 di 13 ammetteva il debito con assegno, in favore del sig. , del 30 ottobre 2013, di Euro 3.500. Pt_1
Successivamente, veniva data in assegno, del 18 Aprile 2014, la somma di Euro 500”).
Infine, non può farsi a meno di osservare come l'assunto difensivo del convenuto appaia sconfessato alla luce di quanto dallo stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale RGNR 2803/19 (“Ci tengo in ultimo a sottolineare che prima di procedere all'esposto, consegnavo a mio fratello un assegno di € 4.000,00 e un assegno di € 500,00 per demolire le opere ed apporre i confini sulle nostre proprietà”). La relativa documentazione, prodotta da parte attrice in allegato alle note sostitutive di udienza depositate in data 5.12.2024, deve reputarsi ammissibile in quanto divenuta disponibile solo in epoca successiva al decorso dei termini ex art. 183 c.p.c.
In definitiva, l'esito complessivo dell'istruttoria condotta non consente di reputare sufficientemente dimostrata la circostanza, addotta dal convenuto, per cui con gli assegni del
29.10.2013 e del 17.4.2014 sarebbe stata restituita all'attore parte del prezzo di € 5.000,00 da questo versato contestualmente alla stipula del preliminare del 13.4.2007.
Pertanto, in materia di onere della prova, viene in rilievo la regola residuale di giudizio in forza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126). Nel caso di specie, dunque, gravando sul convenuto l'onere della prova del collegamento tra i titoli e la restituzione del prezzo, l'incertezza sulla effettiva imputazione del pagamento non può che riverberarsi in danno del convenuto medesimo.
Quanto, invece, alla sanzione amministrativa di € 1.500,00, irrogata dal nei Controparte_2
confronti di entrambe le parti oggetto di causa, che sarebbe stata saldata mediante bonifico effettuato dal solo convenuto in data 11.10.2018, si osserva quanto segue.
In particolare, il pagamento effettuato dal convenuto, quand'anche provato, non vale ad escludere il diritto della controparte a conseguire la restituzione integrale del prezzo corrisposto per l'acquisto del terreno. Al più, la predetta circostanza avrebbe potuto essere posta dal convenuto a fondamento di una eccezione di compensazione, tesa cioè a scomputare, dalle somme che il medesimo fosse condannato a restituire all'attore in virtù dell'inadempimento del contratto pagina 9 di 13 preliminare, il controcredito consistente nel diritto di regresso verso l'attore per la quota parte di spettanza di quest'ultimo della sanzione amministrativa.
Una simile eccezione, tuttavia, non è stata a ben vedere formalmente proposta dal convenuto, il quale si è limitato ad asserire di aver utilizzato la predetta somma “nell'interesse comune al fine di pagare una sanzione amministrativa di euro 1.500,00 elevata dal Comune di Terracina a carico di entrambi, in via solidale”, senza mai invocare l'istituto della compensazione.
Peraltro, anche a voler reputare la siffatta eccezione implicitamente spiegata, la stessa non risulterebbe meritevole di accoglimento, giacché l'operatività della compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, 2° comma, c.c., presuppone che il controcredito opposto in compensazione sia certo, liquido – o di facile e pronta liquidazione – ed esigibile. Al riguardo, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno precisato che “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (Cass. Civ. sez. un., 15.11.2016, n.
23225). Da qui l'ormai consolidato principio in forza del quale, per l'operatività della compensazione, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, sicché, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato, il giudice deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Nel caso di specie, il presunto credito posto a fondamento della compensazione risulta oggetto di contestazione, avendo l'attore allegato in atti il ricorso presentato dinanzi al TAR per ottenere l'annullamento dell'ordinanza irrogativa della predetta sanzione. In definitiva, quindi, la contestazione del controcredito opposto da parte convenuta, su cui peraltro risulta essere stato incardinato un separato giudizio dinanzi al il cui esito è rimasto ignoto in questa sede, CP_3
non consente di procedere alla richiesta compensazione, in conformità al consolidato principio per cui “se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione ( articolo 35 del
pagina 10 di 13 Cpc ) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. I, 22.12.2023, n. 35913).
Per tutte le ragioni esposte, dunque, acclarato il grave inadempimento dell'odierno convenuto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 13.4.2007.
Dalla risoluzione, dunque, discendono gli effetti liberatori e recuperatori di cui all'art. 1458 c.c., che retroagiscono tra le parti sino al momento della stipulazione del contratto. In particolare, la retroattività degli effetti della risoluzione implica che le attribuzioni patrimoniali già eseguite perdano il loro originario fondamento giustificativo, sicché sorge un reciproco obbligo di restituzione delle prestazioni rispettivamente ricevute, con conseguente applicabilità della disciplina sulla ripetizione dell'indebito. In materia di compravendita, dunque, ciò comporta che il venditore debba restituire il prezzo ricevuto quale corrispettivo.
In merito alla decorrenza degli interessi, poi, occorre riferirsi al principio generale dettato dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, per cui essi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Sul punto, preme evidenziare che la buona fede dell' “accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul
“solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede della controparte all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.10.2020, n. 23448).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante l'accertato inadempimento imputabile alla parte venditrice, non è emerso uno stato soggettivo di mala fede, nel senso sopra precisato, tale da giustificare la decorrenza degli interessi a far data dal momento del pagamento. Pertanto, deve farsi applicazione del principio per cui “alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per
l'”accipiens”, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e
pagina 11 di 13 non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 20.3.2018, n. 6911). Ne deriva che la somma di denaro dovuta dalla convenuta deve essere maggiorata degli interessi con decorrenza dalla domanda di risoluzione.
Merita altresì di trovare accoglimento la domanda di risarcimento proposta dall'attore in relazione al danno subito per la mancata disponibilità della somma di denaro quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligazione di restituzione gravante sulla controparte.
Secondo quanto chiarito dalla S.C., nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all' art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva (Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n. 25666).
Ed ancora, in caso di inadempimento di un'obbligazione di valuta il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2 c.c. spetta a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria ed è determinato in via presuntiva nel parametro relativo alla eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali” (Cass. 5 febbraio
2016, n. 2311). Deve, pertanto, riconoscersi in favore dell'odierno attore il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento di cui all'art. 1224, comma 2 c.c., che, in via presuntiva e in assenza di prova contraria, è per tutti i creditori pari al tasso di rendimento annuo lordo dei titoli di Stato non ultrannuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (cfr.
Cass. n. 21534/2021), di bassa complessità, ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande attoree, dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato inter partes in data 13.4.2017, per grave inadempimento del pagina 12 di 13 convenuto, e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore Parte_2 di , della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda ed oltre al maggior danno dalla domanda, pari all'eventuale somma ottenuta applicando sul capitale il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi, ove superiore al tasso degli interessi legali;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi e in
[...]
7.606,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Tonelli, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Latina, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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