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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 6143/2025 R.G. promosso da
(avv. TROTTI ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. TROTTI ROBERTO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 29/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in 23031 Aprica (SO), via Valtellina n. 54, di attuale proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla moglie (con tutti mobili che la arredano) che ivi continuerà
a vivere con le figlie minorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime;
3.
Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore importanza e significato per le stesse quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quelle;
4. Le figlie minori avranno collocazione prevalente e la propria residenza anagrafica stabile presso la madre;
5. Il padre potrà tenere con sé le figlie, a fine settimana alterni, dal sabato dopo pranzo e fino alle ore 22.00 della domenica oltre ad un pomeriggio a settimana;
inoltre, le minori trascorreranno altresì con ciascun genitore 3 giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali seguendo il criterio dell'alternanza.
In particolare, le figlie trascorreranno il giorno di Natale e Capodanno alternati fra i genitori. Lo stesso dicasi per le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, anche non consecutiva, previo accordo tra i medesimi entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori, previo accordo, in relazione alle eventuali esigenze e contingenze degli stessi ed ai desiderata delle figlie, si riservano la possibilità di stabilire di volta in volta diversi criteri di gestione dei periodi da passare con le stesse durante la settimana, le festività e le vacanze estive.
6. Quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, il sig. Pt_2
verserà alla moglie la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 a figlia), importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Istat), da pagarsi a mezzo di bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese sul c/c che verrà indicato dalla sig.ra Si stabilisce sin d'ora che tale somma verrà aumentata ad euro 800,00 (euro 400,00 a figlia) Pt_1
una volta che il mutuo di cui al successivo punto 9) sarà definitivamente estinto. Il sig. provvederà Pt_2
inoltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (di seguito integralmente riportato): Spese per la salute - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari. Spese per l'istruzione - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne - Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento - Spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività
2 sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. da corrispondere al genitore anticipatario entro la fine del mese di riferimento.
7. Tutti i versamenti cesseranno con il raggiungimento della maggior età delle figlie e della loro indipendenza economica. 8.
L'assegno unico per la prole sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra 9. Parte_1
Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi concordano quanto segue: per l'acquisto della casa coniugale (cointestata in ragione della quota del 50% pro indiviso ciascuno: c.f.r. doc. n. 6) i sigg.ri e hanno acceso presso la Banca Popolare di Sondrio S.p.a. Parte_2 Parte_1 il mutuo cointestato n. 1067961 dell'importo totale di Euro 120.000,00 (doc. n. 7); il sig. Parte_2
continuerà a pagare per intero le rate del suddetto mutuo fino alla definitiva estinzione del finanziamento prevista per il 31.12.2030, esonerando sin d'ora la sig.ra dal pagamento della propria Parte_1
quota. La Sig.ra ed il Sig. entro mesi 4 (quattro) dalla pubblicazione della Parte_1 Parte_2
sentenza di separazione provvederanno a donare alle figlie minori e Persona_4 [...]
riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, la propria quota di rispettiva proprietà (pari Persona_5
al 50% ciascuno) del predetto immobile sito in 23031 Aprica (SO), via Valtellina n. 54 (costituente la casa famigliare), identificato al catasto fabbricati al Fg. 7, part.lla 345, sub 8, cat. A/2, classe 2, consistenza
5,0 vani, sup. catastale 97 m2, rendita euro 361,52 (c.f.r. doc. n. 6). 10. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsiasi assegno di mantenimento mensile (con esclusione di quello a favore delle figlie minori) essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti;
11. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi danno atto di aver definito fra loro compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni altro rapporto patrimoniale inerente la loro vita matrimoniale cosicché dichiarano di non vantare reciprocamente alcuna ulteriore e diversa pretesa di quella natura e reciprocamente dichiarano di rinunciare alla richiesta di qualsiasi assegno di mantenimento mensile (con esclusione di quello per il mantenimento dei figli); 12. Gli stessi coniugi, infine, rilasciano reciproco assenso alla richiesta di rilascio/rinnovo di passaporto per i figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 6/9/2008, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Ponte di Legno (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2008) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 19/6/2007) e (n. 20/1/2011) Persona_3 Persona_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c., ritenuta la propria competenza ex art. 473-bis.51 comma 1 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si dà atto che nelle more del procedimento la figlia (n. 19/6/2007 – doc. 4) è divenuta maggiorenne. Persona_3
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 6143/2025 R.G. promosso da
(avv. TROTTI ROBERTO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. TROTTI ROBERTO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 29/5/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in 23031 Aprica (SO), via Valtellina n. 54, di attuale proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla moglie (con tutti mobili che la arredano) che ivi continuerà
a vivere con le figlie minorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle medesime;
3.
Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore importanza e significato per le stesse quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quelle;
4. Le figlie minori avranno collocazione prevalente e la propria residenza anagrafica stabile presso la madre;
5. Il padre potrà tenere con sé le figlie, a fine settimana alterni, dal sabato dopo pranzo e fino alle ore 22.00 della domenica oltre ad un pomeriggio a settimana;
inoltre, le minori trascorreranno altresì con ciascun genitore 3 giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali seguendo il criterio dell'alternanza.
In particolare, le figlie trascorreranno il giorno di Natale e Capodanno alternati fra i genitori. Lo stesso dicasi per le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, anche non consecutiva, previo accordo tra i medesimi entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori, previo accordo, in relazione alle eventuali esigenze e contingenze degli stessi ed ai desiderata delle figlie, si riservano la possibilità di stabilire di volta in volta diversi criteri di gestione dei periodi da passare con le stesse durante la settimana, le festività e le vacanze estive.
6. Quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, il sig. Pt_2
verserà alla moglie la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 a figlia), importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Istat), da pagarsi a mezzo di bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese sul c/c che verrà indicato dalla sig.ra Si stabilisce sin d'ora che tale somma verrà aumentata ad euro 800,00 (euro 400,00 a figlia) Pt_1
una volta che il mutuo di cui al successivo punto 9) sarà definitivamente estinto. Il sig. provvederà Pt_2
inoltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (di seguito integralmente riportato): Spese per la salute - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari. Spese per l'istruzione - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne - Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento - Spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività
2 sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. da corrispondere al genitore anticipatario entro la fine del mese di riferimento.
7. Tutti i versamenti cesseranno con il raggiungimento della maggior età delle figlie e della loro indipendenza economica. 8.
L'assegno unico per la prole sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra 9. Parte_1
Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi concordano quanto segue: per l'acquisto della casa coniugale (cointestata in ragione della quota del 50% pro indiviso ciascuno: c.f.r. doc. n. 6) i sigg.ri e hanno acceso presso la Banca Popolare di Sondrio S.p.a. Parte_2 Parte_1 il mutuo cointestato n. 1067961 dell'importo totale di Euro 120.000,00 (doc. n. 7); il sig. Parte_2
continuerà a pagare per intero le rate del suddetto mutuo fino alla definitiva estinzione del finanziamento prevista per il 31.12.2030, esonerando sin d'ora la sig.ra dal pagamento della propria Parte_1
quota. La Sig.ra ed il Sig. entro mesi 4 (quattro) dalla pubblicazione della Parte_1 Parte_2
sentenza di separazione provvederanno a donare alle figlie minori e Persona_4 [...]
riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, la propria quota di rispettiva proprietà (pari Persona_5
al 50% ciascuno) del predetto immobile sito in 23031 Aprica (SO), via Valtellina n. 54 (costituente la casa famigliare), identificato al catasto fabbricati al Fg. 7, part.lla 345, sub 8, cat. A/2, classe 2, consistenza
5,0 vani, sup. catastale 97 m2, rendita euro 361,52 (c.f.r. doc. n. 6). 10. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsiasi assegno di mantenimento mensile (con esclusione di quello a favore delle figlie minori) essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti;
11. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi danno atto di aver definito fra loro compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni altro rapporto patrimoniale inerente la loro vita matrimoniale cosicché dichiarano di non vantare reciprocamente alcuna ulteriore e diversa pretesa di quella natura e reciprocamente dichiarano di rinunciare alla richiesta di qualsiasi assegno di mantenimento mensile (con esclusione di quello per il mantenimento dei figli); 12. Gli stessi coniugi, infine, rilasciano reciproco assenso alla richiesta di rilascio/rinnovo di passaporto per i figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 6/9/2008, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Ponte di Legno (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2008) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 19/6/2007) e (n. 20/1/2011) Persona_3 Persona_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c., ritenuta la propria competenza ex art. 473-bis.51 comma 1 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si dà atto che nelle more del procedimento la figlia (n. 19/6/2007 – doc. 4) è divenuta maggiorenne. Persona_3
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