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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1882/2020, alla quale è riunita quella iscritta al numero 3348/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Felice Ciruzzi (C.F.: ), presso il cui studio, in C.F._1
Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 20, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luca C.F._3
Parrella (C.F.: ), presso il cui indirizzo pec, C.F._4
sono elettivamente Email_2
domiciliati;
APPELLATI – APPELLANTI PRINCIPALI (nel giudizio n. 3348/2020
RG) e nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e CP_3 C.F._5
difeso dagli Avv.ti Andrea Galeassi (C.F.: ) e C.F._6
Achille Buffardi (C.F.: ), presso il cui studio, in C.F._7
Napoli, alla Via G. Fiorelli, n. 14, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
e di in persona del Curatore in Controparte_4
carica;
APPELLATO – CONTUMACE nonché, contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tito
Monterosso (C.F.: ), presso il cui indirizzo pec, C.F._8
è elettivamente Email_3
domiciliata;
TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 11/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 02.01.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il contenzioso trae origine dalle opposizioni proposte, in via autonoma, da e e, di seguito, da CP_1 CP_2 [...]
unitamente a avverso il decreto Controparte_4 CP_3
ingiuntivo n. 851/2013, emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli, per l'importo di € 762.620,69, in danno sia della Società, debitrice principale, che dei , quali garanti della prima. CP_1
2. Il Tribunale, nel contraddittorio con l'opposta (originariamente personificata da e con il Controparte_6 Controparte_4 (subentrato, nel contenzioso, alla Società in bonis),
[...]
all'esito di istruttoria tecnica, affidata alla CTU, Dott.ssa , Persona_1
revocato il decreto opposto, condannava gli opponenti, unitamente al
F.to ed in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di €
152.913,85, così rideterminato il credito della Banca opposta, in adesione alle risultanze peritali.
3. Sono insorti, con atto notificato il 04.06.2020, sia Parte_1
quale cessionaria del credito già vantato da
[...] Controparte_6
(gravame n. 1882/2020 RG), sia, con atto notificato il 29.09.2020,
e (gravame n. 3348/2020 RG). CP_1 Controparte_2
3.1. Ha resistito, nel gravame principale, mentre il CP_3 [...]
sebbene ritualmente citato, è rimasto Controparte_4
contumace.
3.2. In data 19.04.2021 i due gravami sono stati riuniti sotto il n.
1882/2020 R.G.
3.3. In data 19.07.2022, l'Avv. Luca Parrella, nell'interesse di CP_1
e ha curato il deposito di atto di rinuncia e
[...] Controparte_2
contestuale accettazione, da parte di al Parte_1
gravame rubricato al n. 3348/2020 RG.
3.4. In data 04.02.2025 è intervenuta qualificatasi Controparte_5
cessionaria del credito già vantato dall'appellante principale,
[...]
Controparte_7
All'esito dell'udienza del 05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate
[...]
dai soli procuratori di e di la causa è Controparte_5 CP_3
stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini ridotti (20 gg.
+ 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Preliminarmente, mette conto evidenziare che, all'esito della rinuncia operata da e al gravame n. CP_1 Controparte_2 3348/2020 RG, la materia del contendere si restringe ai motivi di gravame principale, proposti da fatti propri Parte_1
dalla intervenuta in sede di precisazione delle Controparte_5
conclusioni, che, tuttavia, si è limitata ad invocare: “accogliere
l'impugnazione proposta dalla società cedente Parte_1
a cui è subentrata avverso la sentenza del
[...] Controparte_5
Tribunale di Napoli n. 11/2020 pubbl. il 02/01/2020, e, per l'effetto, in riforma della stessa tenuto conto che il credito è già stato ammesso al passivo del fallimento si chiede: - Nei confronti del solo CP_3
confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare lo stesso, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_5
316.799,19= o della maggiore o minor somma che codesta Ill.ma
Corte rideterminerà e riterrà di spettanza, oltre interessi;
- condannare
l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge”.
4.1. Con il gravame principale, la aveva Parte_1
rassegnato le seguenti e testuali conclusioni: “- in via preliminare, disporre la correzione della sentenza de qua, di modo che alle pagg.
18 e 19, nel secondo e quinto alinea del dispositivo, laddove leggasi
“ ” debba invece leggersi ed intendersi “ ”. Persona_2 CP_1
- accogliere l'impugnazione proposta con il presente atto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11/2020 pubbl. il 02/01/2020, e, per l'effetto, in riforma della stessa:
- Nei confronti del revocato il Controparte_8
decreto ingiuntivo opposto, lo stesso sia condannato al pagamento in favore di e per essa Parte_1 [...]
, della somma di € 316.799,19=, oltre interessi;
Controparte_9
- Nei confronti di e , CP_3 CP_1 Controparte_2
confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare gli stessi, al pagamento in favore di e per essa Parte_1
della somma di € 316.799,19= o Controparte_9
della maggiore o minor somma che codesta Ill.ma Corte rideterminerà
e riterrà di spettanza, oltre interessi;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge”.
I motivi di gravame, sostanzialmente riconducibili a due ordini, sono, in estrema sintesi, diretti ad affermare il primato dell'esito dell'accertamento del credito, per come operato in sede di insinuazione al passivo fallimentare della Controparte_4
(per € 316.799,19), opponibile – si assume – con efficacia di giudicato, al parallelo giudizio di opposizione, anche nei confronti dei garanti
(primo, secondo e terzo motivo); nonché, alla differente CP_1
regolazione delle spese di lite, integralmente compensate dal
Tribunale (quarto motivo).
4.2. La terza intervenuta, nel rassegnare le Controparte_5
conclusioni, ha di fatto invertito l'ordine delle conclusioni, invocando, in via principale, la sostanziale conferma della statuizione di primo grado, anche nei confronti dell'appellato e, solo in via CP_3
subordinata, l'accoglimento delle censure veicolate con gli originari motivi di gravame dalla sua dante causa.
5. In disparte il profilo di criticità, sotto il profilo dell'ammissibilità delle conclusioni, per come rassegnate dalla terza intervenuta, il gravame risulta, in ogni caso, infondato anche nel merito.
Ed invero, secondo quanto affermato da consolidato orientamento di legittimità, il decreto del giudice delegato di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento, emesso ai sensi dell'art. 97 l. fall., ha natura giurisdizionale e da esso deriva un'efficacia preclusiva esclusivamente endofallimentare, ma non spiega alcuna efficacia nel giudizio promosso dal creditore nei confronti di persona coobbligata del fallito.
In particolare, in tema di definitiva formazione dello stato passivo,
l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 l. fall. dal Giudice delegato non ha valore di giudicato fuori dal fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, a un Giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva (Cass. n.
7052/2017).
6. Per le considerazioni che precedono, non è meritevole di pregio giuridico neanche l'ulteriore istanza, avanzata da in Controparte_5
sede di comparsa conclusionale, e diretta alla “correzione di errore”, che avrebbe viziato la pronuncia impugnata nella parte in cui la statuizione di condanna ha interessato, in via solidale, anche il
[...]
Controparte_4
Si fa carico al Tribunale di non aver rilevato, ex officio, l'improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento.
In realtà, la costituzione di quest'ultimo nel giudizio a quo ha fatto seguito alla declaratoria di interruzione del processo ed è frutto di deliberata iniziativa del Curatore, all'uopo autorizzato dal G.D.
La condanna solidale del fallimento giammai è stata posta in discussione dall'appellante nel presente grado.
Ciò premesso, l'efficacia di giudicato del decreto di ammissione al passivo fallimentare va opposta – si ripete - in seno alla procedura concorsuale e non già all'esterno della stessa. 7. Quanto alla compensazione integrale delle spese, per come operata dal Tribunale, la relativa doglianza è del pari infondata.
Il considerevole ridimensionamento del credito vantato in via monitoria
(per oltre 760 mila euro) rispetto a quello riconosciuto all'esito della lite
(per poco più di 150 mila euro) rappresenta ragione più che valida per la compensazione integrale inter partes delle spese di lite, secondo i principi fissati dalle SS. UU. nella sentenza n. 32061/2022.
8. Va, invece, accolta l'istanza di correzione di errore materiale avanzata, in via preliminare, dall'appellante principale, con la proposizione del gravame, “con riguardo all'errata indicazione di
“ ” anziché ”. CP_1 Per_2 CP_1
9. Le spese del presente grado vanno integralmente compensate, per espresso accordo inter partes, tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, e;
seguono, CP_1 Controparte_2
invece, la soccombenza nei rapporti con e che, tenuto CP_3
conto del valore della controversia (di poco superiore ai 316 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (esclusa l'istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n.
147/2022, si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti del Controparte_4
rimasto contumace.
10. Sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale,
al versamento di un importo pari a quello del Parte_1
contributo unificato versato per il gravame principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 04.06.2020, da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 , e nonché,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
sull'appello incidentale spiegato da e , CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 11/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_4
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al gravame n. 3348/2020 RG e compensa integralmente, tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, e , CP_1 Controparte_2
le spese del presente grado;
- rigetta l'appello principale n. 1882/2020 RG e, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, dispone che nel secondo capo della sentenza n. 11/2020 del Tribunale di Napoli, l'indicazione del nome “ ” deve intendersi “ ”; Persona_2 CP_1
- condanna l'appellante principale, al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese del presente grado, CP_3
che liquida in complessivi € 17.179,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;
con distrazione in favore degli Avv.ti Andrea Galeassi e Achille Buffardi, che si sono dichiarati antistatari;
- nulla per le spese nei confronti del contumace, Controparte_4
[...]
- dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale, al versamento di un importo pari a Parte_1
quello del contributo unificato versato per il gravame principale.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1882/2020, alla quale è riunita quella iscritta al numero 3348/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Felice Ciruzzi (C.F.: ), presso il cui studio, in C.F._1
Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 20, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luca C.F._3
Parrella (C.F.: ), presso il cui indirizzo pec, C.F._4
sono elettivamente Email_2
domiciliati;
APPELLATI – APPELLANTI PRINCIPALI (nel giudizio n. 3348/2020
RG) e nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e CP_3 C.F._5
difeso dagli Avv.ti Andrea Galeassi (C.F.: ) e C.F._6
Achille Buffardi (C.F.: ), presso il cui studio, in C.F._7
Napoli, alla Via G. Fiorelli, n. 14, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
e di in persona del Curatore in Controparte_4
carica;
APPELLATO – CONTUMACE nonché, contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tito
Monterosso (C.F.: ), presso il cui indirizzo pec, C.F._8
è elettivamente Email_3
domiciliata;
TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 11/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 02.01.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il contenzioso trae origine dalle opposizioni proposte, in via autonoma, da e e, di seguito, da CP_1 CP_2 [...]
unitamente a avverso il decreto Controparte_4 CP_3
ingiuntivo n. 851/2013, emesso dal G.U. del Tribunale di Napoli, per l'importo di € 762.620,69, in danno sia della Società, debitrice principale, che dei , quali garanti della prima. CP_1
2. Il Tribunale, nel contraddittorio con l'opposta (originariamente personificata da e con il Controparte_6 Controparte_4 (subentrato, nel contenzioso, alla Società in bonis),
[...]
all'esito di istruttoria tecnica, affidata alla CTU, Dott.ssa , Persona_1
revocato il decreto opposto, condannava gli opponenti, unitamente al
F.to ed in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di €
152.913,85, così rideterminato il credito della Banca opposta, in adesione alle risultanze peritali.
3. Sono insorti, con atto notificato il 04.06.2020, sia Parte_1
quale cessionaria del credito già vantato da
[...] Controparte_6
(gravame n. 1882/2020 RG), sia, con atto notificato il 29.09.2020,
e (gravame n. 3348/2020 RG). CP_1 Controparte_2
3.1. Ha resistito, nel gravame principale, mentre il CP_3 [...]
sebbene ritualmente citato, è rimasto Controparte_4
contumace.
3.2. In data 19.04.2021 i due gravami sono stati riuniti sotto il n.
1882/2020 R.G.
3.3. In data 19.07.2022, l'Avv. Luca Parrella, nell'interesse di CP_1
e ha curato il deposito di atto di rinuncia e
[...] Controparte_2
contestuale accettazione, da parte di al Parte_1
gravame rubricato al n. 3348/2020 RG.
3.4. In data 04.02.2025 è intervenuta qualificatasi Controparte_5
cessionaria del credito già vantato dall'appellante principale,
[...]
Controparte_7
All'esito dell'udienza del 05.02.2025, sulle conclusioni rassegnate
[...]
dai soli procuratori di e di la causa è Controparte_5 CP_3
stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini ridotti (20 gg.
+ 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Preliminarmente, mette conto evidenziare che, all'esito della rinuncia operata da e al gravame n. CP_1 Controparte_2 3348/2020 RG, la materia del contendere si restringe ai motivi di gravame principale, proposti da fatti propri Parte_1
dalla intervenuta in sede di precisazione delle Controparte_5
conclusioni, che, tuttavia, si è limitata ad invocare: “accogliere
l'impugnazione proposta dalla società cedente Parte_1
a cui è subentrata avverso la sentenza del
[...] Controparte_5
Tribunale di Napoli n. 11/2020 pubbl. il 02/01/2020, e, per l'effetto, in riforma della stessa tenuto conto che il credito è già stato ammesso al passivo del fallimento si chiede: - Nei confronti del solo CP_3
confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare lo stesso, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_5
316.799,19= o della maggiore o minor somma che codesta Ill.ma
Corte rideterminerà e riterrà di spettanza, oltre interessi;
- condannare
l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge”.
4.1. Con il gravame principale, la aveva Parte_1
rassegnato le seguenti e testuali conclusioni: “- in via preliminare, disporre la correzione della sentenza de qua, di modo che alle pagg.
18 e 19, nel secondo e quinto alinea del dispositivo, laddove leggasi
“ ” debba invece leggersi ed intendersi “ ”. Persona_2 CP_1
- accogliere l'impugnazione proposta con il presente atto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11/2020 pubbl. il 02/01/2020, e, per l'effetto, in riforma della stessa:
- Nei confronti del revocato il Controparte_8
decreto ingiuntivo opposto, lo stesso sia condannato al pagamento in favore di e per essa Parte_1 [...]
, della somma di € 316.799,19=, oltre interessi;
Controparte_9
- Nei confronti di e , CP_3 CP_1 Controparte_2
confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannare gli stessi, al pagamento in favore di e per essa Parte_1
della somma di € 316.799,19= o Controparte_9
della maggiore o minor somma che codesta Ill.ma Corte rideterminerà
e riterrà di spettanza, oltre interessi;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge”.
I motivi di gravame, sostanzialmente riconducibili a due ordini, sono, in estrema sintesi, diretti ad affermare il primato dell'esito dell'accertamento del credito, per come operato in sede di insinuazione al passivo fallimentare della Controparte_4
(per € 316.799,19), opponibile – si assume – con efficacia di giudicato, al parallelo giudizio di opposizione, anche nei confronti dei garanti
(primo, secondo e terzo motivo); nonché, alla differente CP_1
regolazione delle spese di lite, integralmente compensate dal
Tribunale (quarto motivo).
4.2. La terza intervenuta, nel rassegnare le Controparte_5
conclusioni, ha di fatto invertito l'ordine delle conclusioni, invocando, in via principale, la sostanziale conferma della statuizione di primo grado, anche nei confronti dell'appellato e, solo in via CP_3
subordinata, l'accoglimento delle censure veicolate con gli originari motivi di gravame dalla sua dante causa.
5. In disparte il profilo di criticità, sotto il profilo dell'ammissibilità delle conclusioni, per come rassegnate dalla terza intervenuta, il gravame risulta, in ogni caso, infondato anche nel merito.
Ed invero, secondo quanto affermato da consolidato orientamento di legittimità, il decreto del giudice delegato di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento, emesso ai sensi dell'art. 97 l. fall., ha natura giurisdizionale e da esso deriva un'efficacia preclusiva esclusivamente endofallimentare, ma non spiega alcuna efficacia nel giudizio promosso dal creditore nei confronti di persona coobbligata del fallito.
In particolare, in tema di definitiva formazione dello stato passivo,
l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al decreto di esecutività emesso ex art. 97 l. fall. dal Giudice delegato non ha valore di giudicato fuori dal fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, a un Giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo, come pure alla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva (Cass. n.
7052/2017).
6. Per le considerazioni che precedono, non è meritevole di pregio giuridico neanche l'ulteriore istanza, avanzata da in Controparte_5
sede di comparsa conclusionale, e diretta alla “correzione di errore”, che avrebbe viziato la pronuncia impugnata nella parte in cui la statuizione di condanna ha interessato, in via solidale, anche il
[...]
Controparte_4
Si fa carico al Tribunale di non aver rilevato, ex officio, l'improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento.
In realtà, la costituzione di quest'ultimo nel giudizio a quo ha fatto seguito alla declaratoria di interruzione del processo ed è frutto di deliberata iniziativa del Curatore, all'uopo autorizzato dal G.D.
La condanna solidale del fallimento giammai è stata posta in discussione dall'appellante nel presente grado.
Ciò premesso, l'efficacia di giudicato del decreto di ammissione al passivo fallimentare va opposta – si ripete - in seno alla procedura concorsuale e non già all'esterno della stessa. 7. Quanto alla compensazione integrale delle spese, per come operata dal Tribunale, la relativa doglianza è del pari infondata.
Il considerevole ridimensionamento del credito vantato in via monitoria
(per oltre 760 mila euro) rispetto a quello riconosciuto all'esito della lite
(per poco più di 150 mila euro) rappresenta ragione più che valida per la compensazione integrale inter partes delle spese di lite, secondo i principi fissati dalle SS. UU. nella sentenza n. 32061/2022.
8. Va, invece, accolta l'istanza di correzione di errore materiale avanzata, in via preliminare, dall'appellante principale, con la proposizione del gravame, “con riguardo all'errata indicazione di
“ ” anziché ”. CP_1 Per_2 CP_1
9. Le spese del presente grado vanno integralmente compensate, per espresso accordo inter partes, tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, e;
seguono, CP_1 Controparte_2
invece, la soccombenza nei rapporti con e che, tenuto CP_3
conto del valore della controversia (di poco superiore ai 316 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (esclusa l'istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n.
147/2022, si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti del Controparte_4
rimasto contumace.
10. Sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale,
al versamento di un importo pari a quello del Parte_1
contributo unificato versato per il gravame principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 04.06.2020, da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 , e nonché,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
sull'appello incidentale spiegato da e , CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 11/2020 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_4
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al gravame n. 3348/2020 RG e compensa integralmente, tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, e , CP_1 Controparte_2
le spese del presente grado;
- rigetta l'appello principale n. 1882/2020 RG e, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, dispone che nel secondo capo della sentenza n. 11/2020 del Tribunale di Napoli, l'indicazione del nome “ ” deve intendersi “ ”; Persona_2 CP_1
- condanna l'appellante principale, al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese del presente grado, CP_3
che liquida in complessivi € 17.179,00, oltre rimborso forfettario al
15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;
con distrazione in favore degli Avv.ti Andrea Galeassi e Achille Buffardi, che si sono dichiarati antistatari;
- nulla per le spese nei confronti del contumace, Controparte_4
[...]
- dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale, al versamento di un importo pari a Parte_1
quello del contributo unificato versato per il gravame principale.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese