Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 25/11/2024 da
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Floridia, Corso Vittorio Emanuele n. 280, presso lo studio dell'avv. Sala
Antonio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Floridia, Corso Giuseppe di
Vittorio n. 31, presso lo studio dell'avv. Finocchiaro Teresa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 25/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1
dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“Affido della figlia ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla pagina1 di 4
Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Parte_1
con sé la figlia due pomeriggi a settimana che si individuano nei giorni martedì e giovedì, in questi giorni il padre prenderà la figlia all'uscita del doposcuola e la riaccompagnerà il giorno seguente a scuola ed al doposcuola ove poi la riprenderà la madre.
Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, un fine settimana con la madre e uno con il padre, quest'ultimo quando dovrà trascorrere il fine settimana con la figlia la prenderà il sabato alle ore 15.30 e la riaccompagnerà la domenica alle ore 19.00.
Per quanto concerne le festività natalizie il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre ed il 31 e l'1 gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il Parte_1
trascorrerà con la figlia un interno pomeriggio, in modo che possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive il terrà con sé la figlia almeno 8 giorni consecutivi, nel periodo Parte_1
compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze della figlia e dei genitori.
D) il sig. – a decorrere dal mese di novembre 2024 compreso – si impegna a corrispondere Parte_1
mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di
€300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su conto corrente intestato alla signora entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese (IBAN Pt_2
[...]).
L'assegno unico universale verrà riscosso nella misura del 50% da entrambi i genitori;
E) Il rimborserà, inoltre, alla il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Parte_1 Pt_2 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo e ripetizioni). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche,
pagina2 di 4 ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_1
della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e si impegnano a far comunicare la bambina con l'altro genitore con almeno una telefonata al giorno;
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Con decreto presidenziale del 4/12/2024 è stata fissata udienza del 10/02/2025 per la comparizione delle parti.
Comparsi all'udienza del 10/02/2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle domande formulate e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina3 di 4 L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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