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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente oggi 29/01/2025 ad ore 11.00 nel procedimento N.R.G.
4600/2024 davanti al Giudice Maddalena Saturni è presente:
Per , l'Avv. ROCCO ENRICO sostituito dall'avv. Enrico Parte_1
Griggio.
Per nessuno. Controparte_1
L'avv. Griggio precisa le conclusioni come da memoria ex art. 426
c.p.c.; dà atto che controparte ad oggi non ha rilasciato l'immobile e dà atto che la morosità per canoni non pagati dal novembre 2023 al corrente mese di gennaio 2025 ammonta ad € 6.750,00.
Il difensore discute oralmente la causa riportandosi ai contenuti degli atti difensivi già depositati.
Il Giudice
dopo lo svolgimento di altre udienze e dopo l'espletamento di altri incombenti dell'ufficio si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice da lettura della sentenza come da fogli allegati al presente verbale.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
Maddalena Saturni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 4600/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado
promossa da
E (C.F. ), assistito e Parte_2 Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ROCCO ENRICO ( ) C.F._2
Parte attrice
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
PISANO TULLIA ( ) C.F._4
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
grave della conduttrice, condannando la stessa conduttrice
all'immediato rilascio dell'immobile ad uso commerciale sito in
Padova, via L. Ariosto n. 50, meglio identificato al NCEU del Comune
di Padova, fg. 93, part. 192, sub. 1 zona 2, cat. C/1 classe 11;
pag. 2/4 Condannare la conduttrice alla rifusione delle spese e competenze di
lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con sentenza
provvisoriamente esecutiva.
Condannare la conduttrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni
da liquidarsi anche in via equitativa.
Spese rifuse.
In via istruttoria, si chiede di ordinare a Controparte_1
l'esibizione dell'atto di cessione d'azienda, ove ritenuto necessario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte da e sono fondate e Parte_2 Parte_1
vanno accolte.
La motivazione della presente sentenza avviene con integrale richiamo delle considerazioni esposte dal tribunale nell'ordinanza ex art. 665
c.p.c. emessa l'1.10.2024, che qui deve intendersi riportata a far parte integrante.
E' pacifica esistenza e validità del contratto di locazione;
la morosità non è stata contestata dalla conduttrice;
ogni altra CP_1
questione giuridica è già stata in precedenza risolta.
A seguito del mutamento del rito poi la parte non ha CP_1
depositato memoria ex art. 426 c.p.c. sì che non si rinvengono ragioni per discostarsi da quanto esposto nell'ordinanza di pronto rilascio.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata in quanto la mera infondatezza delle tesi della conduttrice non costituisce di per sé
sola un'ipotesi di colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 con valori minimi per fase studio ed introduttiva della tabella per convalida di sfratto e valori minimi della tabella dei giudizi ordinari per la fase decisoria.
pag. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice;
2. condanna all'immediato rilascio dell'immobile ad Controparte_1
uso commerciale sito in Padova, via L. Ariosto n. 50 in favore degli attori;
3. condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_1
attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in €
76,00 per spese vive € 1.664,50 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così in data 29/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 4/4
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente oggi 29/01/2025 ad ore 11.00 nel procedimento N.R.G.
4600/2024 davanti al Giudice Maddalena Saturni è presente:
Per , l'Avv. ROCCO ENRICO sostituito dall'avv. Enrico Parte_1
Griggio.
Per nessuno. Controparte_1
L'avv. Griggio precisa le conclusioni come da memoria ex art. 426
c.p.c.; dà atto che controparte ad oggi non ha rilasciato l'immobile e dà atto che la morosità per canoni non pagati dal novembre 2023 al corrente mese di gennaio 2025 ammonta ad € 6.750,00.
Il difensore discute oralmente la causa riportandosi ai contenuti degli atti difensivi già depositati.
Il Giudice
dopo lo svolgimento di altre udienze e dopo l'espletamento di altri incombenti dell'ufficio si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice da lettura della sentenza come da fogli allegati al presente verbale.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
Maddalena Saturni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 4600/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado
promossa da
E (C.F. ), assistito e Parte_2 Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ROCCO ENRICO ( ) C.F._2
Parte attrice
contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
PISANO TULLIA ( ) C.F._4
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
grave della conduttrice, condannando la stessa conduttrice
all'immediato rilascio dell'immobile ad uso commerciale sito in
Padova, via L. Ariosto n. 50, meglio identificato al NCEU del Comune
di Padova, fg. 93, part. 192, sub. 1 zona 2, cat. C/1 classe 11;
pag. 2/4 Condannare la conduttrice alla rifusione delle spese e competenze di
lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con sentenza
provvisoriamente esecutiva.
Condannare la conduttrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni
da liquidarsi anche in via equitativa.
Spese rifuse.
In via istruttoria, si chiede di ordinare a Controparte_1
l'esibizione dell'atto di cessione d'azienda, ove ritenuto necessario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte da e sono fondate e Parte_2 Parte_1
vanno accolte.
La motivazione della presente sentenza avviene con integrale richiamo delle considerazioni esposte dal tribunale nell'ordinanza ex art. 665
c.p.c. emessa l'1.10.2024, che qui deve intendersi riportata a far parte integrante.
E' pacifica esistenza e validità del contratto di locazione;
la morosità non è stata contestata dalla conduttrice;
ogni altra CP_1
questione giuridica è già stata in precedenza risolta.
A seguito del mutamento del rito poi la parte non ha CP_1
depositato memoria ex art. 426 c.p.c. sì che non si rinvengono ragioni per discostarsi da quanto esposto nell'ordinanza di pronto rilascio.
La domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata in quanto la mera infondatezza delle tesi della conduttrice non costituisce di per sé
sola un'ipotesi di colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 con valori minimi per fase studio ed introduttiva della tabella per convalida di sfratto e valori minimi della tabella dei giudizi ordinari per la fase decisoria.
pag. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice;
2. condanna all'immediato rilascio dell'immobile ad Controparte_1
uso commerciale sito in Padova, via L. Ariosto n. 50 in favore degli attori;
3. condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_1
attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in €
76,00 per spese vive € 1.664,50 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così in data 29/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 4/4