Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1293/2022 R.G., promossa ai sensi degli artt. 392 ss.
c.p.c.,
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Giunta;
- attore in riassunzione, appellato -
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
non costituito in giudizio;
- convenuto in riassunzione, appellante –
E
, Controparte_2 CP_3 Controparte_1 Controparte_4
, , , e;
Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
non costituiti in giudizio;
- convenuti in riassunzione, appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in riassunzione ex art. 392 c.p.c. (n. Parte_1 Controparte_1
25.2.1935), , (n. Controparte_2 CP_3 Controparte_1
16.7.1967), Controparte_4 Controparte_10 Controparte_5 CP_6
, e , chiedendo di confermare
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9
Tribunale di Palermo n. 5475/2011 e di liquidare in suo favore, secondo il dictum della
Seconda Sezione della Suprema Corte, ordinanza dei giorni 22/11/2021-6/4/2022, n. sezionale 2458/2021, le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo definito con sentenza n. 2405 del 20.12.2016 e quelle del giudizio avanti la Suprema
Corte di Cassazione.
Nessuno dei convenuti si è costituito.
La causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 26.6.2024.
MOTIVAZIONE
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. racc. 11129/2022, pubblicata il 06.04.2022, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso proposto da avverso la Parte_1
sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2405 del 2016, ha cassato la sentenza impugnata per extrapetizione in relazione al primo motivo e ha rinviato a questa Corte in diversa composizione in relazione al secondo motivo, inerente alla liquidazione delle spese del procedimento di appello.
Rispetto al secondo la Suprema Corte ha, in particolare, rilevato che il giudice di appello, prima di pronunciare l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra l'attore e il fratello (cl. 1935), avrebbe dovuto verificare Parte_1 CP_1
puntualmente quale fosse stato l'esito globale della lite nel rapporto tra i due e provvedere ai sensi dell'art. 92 c.p.c. solo qualora avesse accertato una situazione di soccombenza reciproca, che era però insussistente, posto che la domanda principale dell'attore era stata accolta e ogni domanda formulata nei suoi confronti era stata respinta.
Esclusa la necessità di una pronuncia del giudice del rinvio sulla questione sollevata col primo motivo del ricorso per cassazione, stante la rimozione, da parte della Suprema
Corte, del capo della sentenza di appello viziato da extrapetizione, il presente procedimento è circoscritto alla liquidazione delle spese di appello nel rapporto tra i fratelli e . La conferma della sentenza di primo grado, che Pt_1 Controparte_1
aveva condannato alle spese in favore di , è infatti consequenziale alla CP_1 Pt_1
pronuncia della Cassazione.
Il valore della causa, secondo quanto emerge dagli atti, è compreso nello scaglione da € 3
5.201,00 a € 26.000,00. Pertanto, all'attore , per il giudizio di secondo Parte_1
grado, definito con sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2405 resa il
28.10.2016, sono da liquidare € 1.080,00 per studio della controversia, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.755,00 per la fase istruttoria, € 1.820,00 per la fase decisionale, perciò complessivamente € 5.532,00, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Per il giudizio di cassazione sono da liquidare € 1.215,00 per studio della controversia,
€ 1080,00 per la fase introduttiva, € 640,00 per fase decisionale, e perciò complessivi €
2.935,00, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a., i.v.a. e rimborso spese vive documentate pari a € 91,00.
Le spese di questo giudizio si liquidano come in dispositivo.
Restano a carico di chi le ha sostenute, nei confronti delle parti odierne convenute e non costituite, le spese dei procedimenti di cassazione e di rinvio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c.; conferma la sentenza di primo grado nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite relative al rapporto processuale tra e (cl. 1935); Parte_1 Controparte_1
condanna (cl. 1935) a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
appello, che liquida in complessivi € 5.532,00, oltre rimborso forfettario spese generali,
c.p.a. e i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
Cassazione, che liquida in complessivi € 2.935,00, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a., i.v.a. e rimborso spese vive pari a € 91,00; condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
procedimento di rinvio, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, c.p.a. e i.v.a.; lascia definitivamente a carico della parte che le ha sostenute, nei confronti dei convenuti non costituiti, le spese di cassazione e del giudizio di rinvio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II sezione civile della Corte d'appello di
Palermo in data 11 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo