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Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
Risarcimento danni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa TA NN De Falco - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3377 pubblicata il 04 aprile settembre 2024, emessa dalTribunale di Napoli IV sez. civ., iscritto al n. 4663/2022del ruolo generale degli affari contenziosi civiliriservata in decisionecon ordinanza del
24/05/ 2024, con concessione dei termini di cuiall'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 CodiceFiscale_1
in Via O. Caiazzo n.9, nello studio dell'avv. Grazia Andreoli (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto di appello.
-APPELLANTE-
E
(C.F ), con sede in Viale Europa n. 190, Roma, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Barone (C.F. ) dell'avvocatura interna della stessa società, C.F._3
giusta procura generale allegata agli atti, elettivamente domiciliata presso
[...]
Direzione Affari Legali Territoriali Sud, P.zza Matteotti n.
2. i Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1)Voglia l'adita Corte, in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativae, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
3377/2022 resa il 31.03.2022,pubblicata il 04.04.2022, emessa dal Tribunale di
Napoli, accogliere tutte le conclusioni avanzate inprima cure che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, pertanto,condannare l'appellata a risarcire al signor di tutte le somme esborsateper il ripristino dei luoghi, comprovate Pt_1 dalle fatturedepositate, oltre interessicome per legge;
2)Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellatodinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.3)Riformare la sentenza con riferimento alla formulata ed accolta riconvenzionaledi , dichiarando che il signor CP_1 sarà tenuto a corrisponderequanto dovuto e nella giusta misura, solo dopo Pt_1 che siano state calcolate le spesedi rifacimento del terrazzo indicato con “A” soprastante la proprietà proporzionatamente ai millesimi di proprietà e, Pt_1 comunque, secondo Legge.Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzioneal sottoscritto procuratore”.
Per l'appellata: “Voglia l'adita Corte,1) Confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 3377/2022 pubblicata in data 04.04.2022, per i motivi di fatto e diritto esposti;
2) Condannare per l'effetto, l'appellante al pagamento di spese e competenze del grado d'appello”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
proprietario di un immobile sito in Capri, alla Via Roma 52/A, sottoposto ai locali di proprietà lamentava danni all'appartamento di cui sopra, Controparte_1
provocati, da infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo sovrastante, di proprietà di
, già a partire dal 2011; ragione per la quale era già stato Controparte_1
incardinato un giudizio nel 2011, poi transatto;
che ripresentatesi le infiltrazioni nel
2014, chiamava in causa la SO tto di citazione Controparte_2
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affermava che, le lamentate infiltrazioni avrebbero danneggiato il soffitto del vano cucina del proprio appartamento, e, pertanto, chiedeva al Tribunale adito di voler così provvedere: “1) previa declaratoria di responsabilità di quale Controparte_1
proprietaria dell'immobile sovrastante l'unità immobiliare dell'istante, condannare essa convenuta al pagamento di tutti idanni causati e causandi, accertati e documentati dalle fatture depositate, come specificati nella misura complessiva di € 5.319,57; 2)
Per l'effetto, condannare essa convenuta al pagamento dei danni patrimonialie morali derivanti dall'anticipato recesso dal contratto del locatore, nella misura forfettaria di €
16.000,00,ovvero in quella maggiore o minore…3) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze legali...”
In data 31.10.2017, si costituiva in giudizio la quale spiegava Controparte_1
domanda riconvenzionale e nel merito rappresentava l'assoluta assenza di responsabilità inmerito ai fatti lamentati da parte attrice in quanto, nessun comportamento negligente vi era statoda parte della SO convenuta, la quale, infatti, allorché venuta a conoscenza delle lamentate infiltrazioni si sarebbe prodigata nei tempi organizzativi previsti e consentiti ed inviava, sulposto più volte un proprio tecnico al fine di porre rimedio ai danni provocati da un allagamento conseguente ad un improvviso nubifragio, risalente al dicembre 2013. Tale tecnico incaricato, in sede di un ultimo sopralluogo (29/01/2014), poté solo verificare e constatare che gli interventi di ripristino ai luoghi interessati dalle infiltrazioni, risultavano già stati effettuati su iniziativa del sig. non interpellando e Pt_1 Controparte_1
realizzati da una ditta di costruzioni denominata “Enne Costruzioni srl ”, unicamente incaricata dallo stesso sig. (oggi odierno appellante). Esaurita la fase Pt_1
istruttoria, precisate le conclusioni, all'udienza del 31.12.2021, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con sentenza n.3377/2022 pubblicata il 04.04.2022, Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, così provvede:
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1) accertava la responsabilità delle , in p.l.r.p.t, in ordine alla Controparte_1
produzione degli eventi infiltrativi oggetto della domanda attorea;
2) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore, condannava , in p.l.r.p.t, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di euro 887,61, oltre IVA, nonché interessi, al tasso legale, dalla data di
[...]
pubblicazione della presente sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro
816,57, e annualmente rivalutato, dal 29.7.2015 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
3) rigettava ogni altra domanda attorea;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertava che era Parte_1
tenuto al pagamento, in favore della convenuta dell'importo di Controparte_1
euro 5.235,79 e, per l'effetto, condannava al pagamento, in favore di Parte_1
di euro 5.235,79; Controparte_1
5) condannava al pagamento di un'aliquota pari ai tre quarti delle Parte_1
spese di lite sostenute da che liquidava, per l'intero, in euro Controparte_1
4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
6) compensava la restante parte delle spese di lite tra le parti costituite;
7) nulla per le spese di lite della società Area Sud Agency Facility Controparte_1
Gestione del Patrimonio;
8) poneva a carico di la quota dei tre quarti delle spese di ctu e a carico Parte_1
delle la residua quota di un quarto delle predette spese. Controparte_1
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA.
Avverso detta pronuncia, , con citazione ritualmente notificata solo Parte_1
alla SO si appella a questa Corte contro la decisione in Controparte_1
epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, accoglieva solo parzialmente la
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domanda attorea, ed accoglieva in riconvenzionale la domanda spiegata della società
con condanna dell'odierno appellante. L'impugnante, censura Controparte_3
tale decisione con quattro motivi, in rubrica così indicati: A.1, A.2, A3, A 4.
Con i primi due motivi di censura l'appellante sostiene che, il primo giudice si sia contraddetto nella parte in cui dapprima dichiara che la presenza delle infiltrazioni viene pienamente provata dalla consulenza di parte attrice, e poi ritiene che quella stessa consulenza non sia idonea a provare i danni in essa descritti, andando così a decurtare la somma richiesta per riadattare i locali, e liquidando solo quanto quantificato dal Ctu. In sostanza ritiene l'appellante che, il Tribunale abbia fatto proprio l'elaborato peritale ( si evidenzia che, rientra nel potere discrezionale del giudice ex art. 115 e 116 c.p.c., sul punto ved. Cass. civ. 12024/2025; Cass. civ. sez.
II, 20 febbraio 2025, n. 4534), non valutando correttamente la documentazione in atti e, quindi, chiede, la riforma della decisione gravata.
La società resiste all'impugnazione, eccependone Controparte_1
l'inammissibilità e, nel merito l'infondatezza. Chiede, pertanto, respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado,dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 26/04/
2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1.2 LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Superata la fase di filtro ex art. 342 c.p.c., atteso che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, rispettando pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
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Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c., così come novellato dall'art. 54 del D.L. n.83/2012, non merita considerazione, per come infra.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
2. Tanto premesso, si passa allo scrutinio delle censure rubricate nei punti A1 e A2 dell'atto di appello.
Come sopra evidenziato, da pag. 7 penultima riga fino a pag. 9 dell'atto di appello,
l'odierno appellante ritiene che, il Tribunale si contraddice laddove dapprima dichiara che la presenza delle infiltrazioni viene pienamente provata alla luce della consulenza di parte attrice, e poi ritiene che quella stessa consulenza non sia idonea a provare i danni in essa descritti, andando così a decurtare la somma richiesta per la riattazione dei locali, e liquidando solo quanto quantificato dal Ctu, accusando il primo giudice di essersi soffermato sulle valutazioni del Ctu, abbracciando incondizionatamente la tesi dello stesso che, fra l'altro, sebbene chiamato a chiarimenti, non ha voluto assolutamente considerare le osservazioni sollevate alla Ctu dal CT , ritenendosi nel giusto… Sostiene ancora l'odierno appellante che, il Tribunale, ha sposato in toto la tesi del Ctu, riconoscendo le responsabilità dell'odierna appellata, e pertanto condannando la società appellata al pagamento delle spese per le riparazioni del caso come quantificato dal Ctu.
Si osserva che, il Tribunale correttamente esaminata la Ctu, nonché la CT, ha precisato che, il predetto terrazzo costituisce anche lastrico di copertura dello stabile e, pertanto, preposti alla manutenzione dello stesso, unitamente al proprietario e secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., sono tutti i condomini (ivi compreso l'attore). Essendo, tuttavia, la società convenuta un condebitore solidale, alcun litisconsorzio necessario
è configurabile, ben potendo essere evocato in giudizio e richiesto il risarcimento del danno ad uno dei coobbligati solidali.
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Accertata la responsabilità della società convenuta (coobbligata in solido) in merito alla produzione delle infiltrazioni oggetto di causa, vengono esaminate le domande risarcitorie proposte dall'attore/odierno appellante.
L'attore, in particolare, chiedeva il risarcimento della somma di €. 2.440,00, quale somma corrisposta alla Ditta Enne A Costruzioni per l'esecuzione delle opere neces- sarie a rendere l'immobile abitabile e, quindi, ripristinare lo stato dei luoghi, danneg- giato dalle infiltrazioni.
Tale domanda non trova accoglimento, in quanto sfornita di alcun supporto probatorio.
Correttamente, il primo Giudice, ha riconosciuto la responsabilità della SO
[...]
, ma ha semplicemente rigettato la domanda di risarcimento per i presunti CP_1
lavori effettuati, in spregio a qualsiasi accordo intercorso con su Controparte_1
esclusivo ordine dell'odierno appellante in quanto non provati in nessun Pt_1
modo. Naturalmente, essendo il terrazzo interessato da infiltrazione (ved. reperti fotografici in atti) anche lastrico di copertura, ha suddiviso le spese come per legge.
Pertanto, questo Collegio non ravvede alcun vizio sul percorso logico giuridico che ha portato alla formazione della sentenza oggi impugnata.
I primi due motivi risultano infondati.
Passando alla censura contenuta al punto A3 dell'atto di appello e precisamente a pag.
11 e successive, l'appellante ritiene non condivisibile l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla SO sostenendo che, la quota Controparte_1
era stata concordata e stabilita negli artt.
7. e 8 dell'accordo transattivo intercorso fra le stesse parti a definizione del contenzioso NRG. 25/2011 innanzi al Tribunale di
Capri.
Si osserva che, nel richiamato art. 7 della transazione è stato statuito che “…Poste
si riservava di chiedere nei confronti di tutti i proprietari e quindi anche nei CP_1
confronti dei sigg.ri e in restituzione, le somme già Parte_2 Parte_1
spese per il rifacimento dei terrazzi relativamente per quanto attiene alle quote di
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spettanza di ciascuno sulla scorta dei calcoli risultanti dalle relative tabelle di ripartizione dell'intera spesa…”.
Si osserva che, correttamente il primo giudice sul punto ha così statuito: “La domanda riconvenzionale è, invece, fondata e trova accoglimento, precisando che, il contratto di transazione stipulato tra le parti del presente giudizio, invero, prevedeva che, a richiesta delle Italiane S.p.A., il sig. versasse alla società CP_1 Parte_1
appellata (attrice in riconvenzionale) l'importo di euro 5.235,79, a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il rifacimento dei terrazzi”. Essendo, pertanto, già stato quantificato dalle parti l'importo pro - quota dovuto dal condomino Pt_1
risulta, quindi, irrilevante l'eccepita mancata predisposizione delle tabelle millesimali.
L'obbligazione di , invero, trova fondamento nella fonte Parte_1
contrattuale e prescinde dall'approvazione delle tabelle millesimali e dei piani di riparto della spesa.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, si accerta che è Parte_1
tenuto al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di euro 5.235,79 e, per l'effetto, lo stesso viene condannato al pagamento della predetta somma.
A differenza di quanto sostiene l'odierno appellante, si evidenzia, che l'accordo sottoscritto, il 29/03/2012 ha natura contrattuale, le parti liberamente hanno sottoscritto il documento e ne hanno convenuto il contenuto, pertanto, lo stesso non è sottoposto ad alcuna condizione o vincolo, né tantomeno all'approvazione delle tabelle millesimali, le quali non sono neanche obbligatorie, stante la natura di condominio minimo rivestita dal complesso edilizio nel quale sono ricompresi gli appartamenti di proprietà delle parti in causa. Pertanto, anche su questo punto, la doglianza risulta infondata.
Passando all'ultimo motivo di censura indicato in rubrica in A4 dell' atto di appello,
l'appellante si duole della suddivisione delle spese del giudizio operata dal primo giudice.
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Si osserva che, il primo giudice nello statuire sulle spese ha così disposto: “Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, vengono compensate, tra le parti costituite, nella misura di un quarto.
La restante quota dei tre quarti delle spese di lite sopportate dalla convenuta costituita viene posta a carico dell'attore, secondo il principio della soccombenza. Le predette spese sono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/14, applicati in ragione del valore della causa (scaglione fino a 26.000,00 euro)”. Nel nostro ordinamento le disposizioni delle spese di lite sono stabilite dall'art. 91 c.p.c. che recita testualmente:
“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” nell'art. 92 c.p.c. vi è una “deroga” a tale principio:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Orbene, è di tutta evidenza che ci troviamo in un caso di “soccombenza reciproca”, infatti, delle tre domande proposte dal sig. (risarcimento danni da Pt_1
infiltrazioni, precisamente il risarcimento della somma pagata alle società Enne A
Costruzioni s.r.l., danni morali) solo una è stata accolta, per il valore di € 816,57.
Mentre la spiegata domanda riconvenzionale di è stata accolta Controparte_1
per un valore di € 5.235,79. Pertanto, sembrerebbe ovvio che la statuizione delle spese sia in favore della parte alla quale sia stato riconosciuto il maggior valore economico della domanda, in supporto a questo ragionamento “atecnico” sovviene la Corte di
Cassazione che con l' ordinanza sez. VI, n. 1269 del 21/01/2020, statuisce: “Ne discende che, mentre nel caso di processo con domanda unica, il parziale accoglimento dell'unica domanda e la conseguente esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, ove si ritenga di non compensare le spese (o di compensarle solo parzialmente), non fa venir meno la rilevanza del principio di causalità ai fini della
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individuazione della parte cui attribuire l'onere delle spese (questa dovendosi sempre individuare nel convenuto, salvo il solo caso di cui al secondo inciso dell'art. 91 c.p.c., comma 1, e anzi proprio argomentando a contrarlo da esso), nel caso invece – che nella specie ricorre – di pluralità di domande contrapposte, il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte cui porre a carico le spese, in tutto (in caso di non compensazione) o in parte (in caso di compensazione solo parziale).
Si osserva infatti condivisibilmente che, in tal caso, “poiché l'applicazione pura e semplice del principio di causalità”, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, l'art. 92 c.p.c., comma 2, implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte. Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è commesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda.
Si osserva che, lo stesso criterio va ovviamente osservato – nel caso, di soccombenza reciproca determinata dal rigetto o dal solo parziale accoglimento delle domande contrapposte – anche nell'ipotesi in cui il giudice scelga (nell'esercizio del potere discrezionale rimessogli dall'art. 92 c.p.c., comma 2 ) di “non” compensare le spese, ai fini della individuazione della parte cui addossarne per intero l'onere, sul punto ( ved. Cass. Sez. Unite. n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Il motivo è infondato.
In conclusione, esaminati gli atti, ritiene questo Collegio, che, la motivazione adottata dal primo giudice, viene condivisa, in quanto risulta immune da vizi logici e non
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contradditoria, (a differenza di quanto sostiene l'odierno appellante), atteso che, gli elementi posti a fondamento della decisione, risultano confermati da prove documentali, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale, non risulta essere meramente esplorativa.
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da , con la condanna dello stesso, per il principio Parte_1
della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellata Controparte_4
delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del
Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €.
5.201 a 26.000,00 ridotti dal 30%), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della SO
che liquida, in complessivi €. 2.377,00 per compensi, oltre Controparte_1
al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 27 giugno 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione
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civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(TA NN De Falco) (Antonio Quaranta)
DOCOMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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