Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 11010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11010 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4095 del 2025, proposto da
The Florence Institute of Design International s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Anvur, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 17732/2024 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Anvur;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso lamentando che:
- con la sentenza in epigrafe il Tribunale ha annullato il diniego di accreditamento adottato dal Ministero intimato, ordinando una rinnovata valutazione previa adeguata considerazione del complessivo corredo documentale acquisito;
- sulla base della sentenza, il Ministero si sarebbe dovuto limitare ad esprimere una nuova valutazione sul solo corpo docente;
- l’Amministrazione avrebbe tenuto una condotta contraria a buona fede, cercando di riaprire l’istruttoria e pretendendo di incontrare un gran numero di soggetti (presidente, direttore, studenti, responsabile della gestione amministrativo-contabile) e di ispezionare i luoghi;
- ad oggi la sentenza non sarebbe stata eseguita, né nella parte riguardante il riesame, né nella parte relativa al rimborso delle spese processuali;
Considerato, altresì, che:
- nella sentenza n. 17732/2024 è stata disposta la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite per un importo quantificato in cifre in euro 2.000,00 e in lettere in euro seimila, oltre accessori di legge;
- dagli atti della camera di consiglio si ricava che l’importo indicato in lettere costituisce un mero errore materiale, essendo corretto l’importo scritto in cifre;
Ritenuto necessario provvedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 17732/2024, nei termini indicati in dispositivo, trattandosi di attività che il giudice può compiere anche d’ufficio (Cons. St., Ad. Plen., decreto 3.1.2023, n. 1);
Ritenuto che le doglianze riguardanti l’asserita inottemperanza del Ministero rispetto all’ordine di riesame dell’istanza di accreditamento siano infondate per le seguenti ragioni:
- la sentenza n. 17732/24 non ha in alcun modo accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento dell’accreditamento diversi da quelli riguardanti il corpo docente, essendosi limitata ad annullare la valutazione compiuta dall’Amministrazione in relazione ai vizi dedotti;
- il riferimento al corredo documentale acquisito, contenuto nella sentenza, non ha inteso circoscrivere il materiale istruttorio utilizzabile dall’Amministrazione, risultando piuttosto funzionale a superare l’asserita impossibilità, sostenuta dal Ministero, di utilizzare la documentazione nuova prodotta a seguito del preavviso di rigetto;
- la sentenza non ha fissato un termine per il riesame, dovendosi pertanto escludere l’inerzia dell’Amministrazione una volta riavviato il procedimento valutativo;
Ritenuto che il ricorso debba invece essere accolto quanto alla statuizione relativa alle spese legali, per l’importo corrispondente agli oneri accessori sull’ammontare di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, tenuto conto che, come anche emerso dalla discussione, le Amministrazioni intimate non hanno provveduto al relativo pagamento;
Ritenuto, pertanto, che debba essere ordinato al Ministero e all’ANVUR di provvedere al pagamento degli oneri accessori, oltre al rimborso del contributo unificato, entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione o, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Ritenuto che, in ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dispone che nel dispositivo della sentenza n. 17732/2024 le parole: “ Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR, in solido, al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge ” siano sostituite dalle seguenti: “ Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR, in solido, al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge ”;
- in parte rigetta e in parte accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’università e della ricerca e all’ANVUR di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione o, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, all’integrale pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n. 17732/2024, come risultante dalla correzione sopra disposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO