Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegato
Dott. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 107/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 quale titolare dell'impresa vivaistica e semenziera ”, (Rea Me 125240) p. Parte_2 iva , con sede legale in MA SAEA (ME) via Vittorio Emanuele III n. P.IVA_1
133/A;
, nato il [...] a [...], c.f. Parte_3
, quale titolare dell'impresa agricola individuale “L'impero Verde di De C.F._2
Carlo E” (Rea Me 188815), p. iva , con sede legale in MA SAEA P.IVA_2
(ME) Corso Principe Umberto n. 1,
entrambi elettivamente domiciliati in Catania, viale XX Settembre n. 50, presso lo studio dell'avv. Lucia Spampinato, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avvocatura distrettuale dello Stato ex lege;
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. , CP_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Palermo, in P.zza Virgilio 15, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Gentile Alletto, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
– convenuti –
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Conclusioni delle parti:
ricorrenti – come in atto introduttivo;
convenuti – come in comparsa di costituzione e risposta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale
[...] CP_2 rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere titolari di due aziende vivaistiche per la produzione ed il commercio di piante ornamentali site nei Comuni di Novara di Sicilia e MA
SAEA (ME), chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a causa dello straripamento, avvenuto in data 03.12.2022, dei corsi d'acqua che vi scorrono vicini – e, segnatamente, torrenti Corriaci e IT per il corpo aziendale di
[...]
e torrente MA per il corpo aziendale di –, a causa della mancata Parte_1 Parte_3 esecuzione dei lavori di manutenzione imputabili alle parti convenute.
Si costituivano nel giudizio l' e l' contestando la Controparte_1 CP_2 domanda proposta.
Istruita la causa con l'acquisizione della relazione di consulenza eseguita nel corso dell'ATP
(espletata nel giudizio recante il n. R.G. 556/2023), precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 03.01.2024 la causa è stata posta in decisione dal collegio. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta. I fondi oggetto di causa, che si trovano a poca distanza tra loro, in prossimità del confine tra i territori comunali di Novara di Sicilia e MA
SAEA, nella provincia di Messina, insistono su un comprensorio pianeggiante vallivo costeggiante il torrente MA e sono raggiungibili dalla SS. 185 ed a seguire da una stradella interpoderale che costeggia il torrente MA.
I fondi sono entrambi dediti alla coltivazione vivaistica, ma appartengono a distinti proprietari.
Il fondo n. 1 è condotto in proprietà da ed è sito nel Comune di Novara di Sicilia Parte_1
(ME), nella c.da denominata LL (iscritto in catasto al foglio 1 particelle 46- 47- 51-52-53-54-
55-56-397-398). Il fondo n. 2 – che ricade nel Comune di Mazzarà SAEA, nella c.da RÌ
(iscritto in catasto al fg. 8 partt. 102 di mq 7440 e partt. 106 di mq 3.030) – è condotto in affitto dal titolare dell'impresa agricola denominata “L'impero Verde di De Carlo E”, su terreno di proprietà di CP_3
I ricorrenti lamentano che, a seguito dell'esondazione dei torrenti MA, Corriaci e IT avvenuta a seguito delle abbondanti piogge del 3 dicembre 2022, le loro aziende sono state allagate e hanno subìto ingenti danni alle piante, alle strutture e ai manufatti ivi presenti, dovuti alle mancate manutenzioni dei torrenti citati nonché alla mancanza di opere di adduzione delle acque meteoriche provenienti dalla strada statale 185 al torrente. Tali danni sono stati accertati dai CC.TT.UU. incaricati nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo
(556/2023 R.G.).
Va preliminarmente respinta l'eccezione sollevata dall' , secondo cui la Controparte_1 circostanza che il torrente Mazzarà non è iscritto nell'Elenco delle acque pubbliche pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 238 del 21 settembre 1971 esime la p.a. da ogni onere manutentivo o di custodia rispetto al cennato corso d'acqua. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l'iscrizione ha valore costitutivo della pubblicità solo per i
“corsi d'acqua” di dimensioni minori, e non anche per i “fiumi” e i “torrenti”, per i quali la pubblicità discende dalla loro stessa natura e l'eventuale iscrizione ha un valore meramente ricognitivo (cfr. C.d.S., Sez. IV. Sent. 4213/2016).
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale ha effettuato due distinte indagini idrologiche, una per ciascuno dei fondi interessati. Con riguardo al ricorrente
[...]
, i consulenti hanno effettuato uno studio idrologico del bacino idrografico alimentato Parte_1 dal torrente Corriaci, a valle della confluenza con il torrente IT, che è caratterizzato da un'estensione di 1.365 km2, un'asta principale lunga 1.44 km e una quota media di 474.05 m., con pendenza dell'asta principale pari a 35%, e hanno poi calcolato – utilizzando la formula empirica proposta da – un tempo di corrivazione pari a 0,13 ore. I consulenti, procedendo ad uno CP_4 studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo
Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e, segnatamente, dalla stazione pluviografica di Novara di
Sicilia, la più vicina all'area allagata, relativi al volume di pioggia caduta il 3 dicembre 2022, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza inferiore a 5 anni, quindi da considerarsi ordinario.
Con riguardo al ricorrente i consulenti hanno effettuato uno studio Parte_3 idrologico del bacino idrografico alimentato dal torrente Mazzarà, alla sezione di chiusura di interesse, che è caratterizzato da un'estensione di 65.98 km2, un'asta principale lunga 16.21 km, una quota media di 705.88 m e una pendenza dell'asta principale pari a 6.5%, e hanno poi calcolato – utilizzando la formula empirica proposta da – un tempo di corrivazione pari CP_4
a 1,62 ore. I consulenti, procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e, segnatamente, dalle stazioni pluviografiche di Novara di Sicilia e Montalbano Elicona, relativi al volume di pioggia caduta il 3 dicembre 2022, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha un tempo di ritorno inferiore a 50 anni, quindi da considerarsi ordinario.
Il Collegio peritale ha poi sottolineato che l'evento dannoso occorso va attribuito all'assenza di un'adeguata condotta manutentiva e, più precisamente, ha rilevato (pag. 12 della relazione) che l'esondazione dei torrenti Coriaci e IT, che ha danneggiato la proprietà , è dovuta al Pt_1 pessimo stato di manutenzione in cui versano i torrenti anzidetti in corrispondenza della loro confluenza, mentre l'esondazione del torrente MA, che ha danneggiato l' Parte_4
si deve al fatto che la sezione di deflusso dello stesso, pur molto larga, è colma di detriti
[...]
e gli argini sono crollati in diversi punti. Tali conclusioni sono state contestate dalla convenuta , la quale reputa che Controparte_1
l'evento piovoso, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti, debba essere qualificato come eccezionale, con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per caso fortuito. La convenuta osserva, in particolare, che “nella giornata del 3 dicembre 2022 sono stati registrati
293 mm di pioggia nel Comune di Novara di Sicilia, 251 mm nel Comune di RO IC, 250 nel Comune di
Barcellona P.G., ossia nei territori entro i quali ricadono i terreni oggetto del contendere e in quelli immediatamente prossimi. Considerando che la media annuale in questi territori si aggira intorno ai 700÷800 mm di pioggia, ne consegue che in un giorno è caduto circa il 40% dell'intero apporto annuo, il che qualifica senza tema di smentita il carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso”. Va, tuttavia, sottolineato – ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati – che le valutazioni circa l'eccezionalità o meno dell'evento calamitoso devono tenere conto dei cambiamenti climatici cui si è assistito negli ultimi decenni e che hanno già intensificato il verificarsi dei fenomeni alluvionali da piogge torrentizie, oggi sempre più frequenti. Tale dato postula l'aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui strutture idrauliche e morfologiche sono sempre più inadeguati a far fronte ai relativi fenomeni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più fre-quenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamen-te aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dun-que, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di “eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi
“caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita.
Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento). Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità . CP_1
Entrambe le parti convenute hanno eccepito la responsabilità dei ricorrenti o il loro concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei loro beni ai sensi dell'art. 9 r.d. 25 luglio 1904,
n. 523, nonché la violazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana per avere costruito in aree soggette ad allagamento come censite e perimetrate dallo stesso P.A.I.
Va, tuttavia, evidenziato che i consulenti hanno escluso ogni responsabilità dei ricorrenti nella causazione del danno (pag. 37 della relazione).
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica
Amministrazione competente, oggi rappresentata dall' Controparte_1
, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione
[...] dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico ordinario, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito. Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n.
30521/2019).
Va, altresì, evidenziato che, secondo i consulenti, l'assenza di un'adeguata manutenzione dei tombini della SS 185 e la mancanza di opere di adduzione delle acque stradali al torrente ha inciso in senso concausale rispetto alla produzione del danno, seppure in misura minima (il 5% per quanto ai danni dell' ed il 10% per quanto ai danni dell'azienda “L'impero Verde Controparte_5 di De Carlo E”). In tale prospettiva, pertanto, andrebbe affermata la responsabilità di seppure nei limiti di quanto sopra osservato con riguardo all'incidenza causale della CP_2 sua condotta omissiva rispetto al danno patito dai ricorrenti.
Tali conclusioni sono state, tuttavia, contestate da con argomentazioni che questo CP_2
Collegio ritiene fondate. La convenuta ha, infatti, osservato che i consulenti hanno dato atto di avere trovato – nel corso delle operazioni peritali – i tombini in buono stato di manutenzione. È, pertanto, solo in via ipotetica che gli stessi consulenti sottolineano che, laddove la manutenzione dei tombini non fosse stata eseguita in modo altrettanto adeguato nella fase antecedente alle piogge del 3 dicembre 2022, tale circostanza avrebbe avuto una – peraltro minima – incidenza causale rispetto all'evento lesivo.
È, tuttavia, da escludere che la condanna della parte convenuta possa fondarsi su un giudizio meramente ipotetico, di guisa che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento nei confronti di CP_2 Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, la relazione in atti, con riferimento a , ha indicato le seguenti voci: Parte_1
- Ripristino strutturale € 196.833,40
- Perdita temporanea redditività e diminuita produttività futura € 393.890,00
Totale complessivo € 590.723,40
Il risarcimento stimato a vantaggio di come ripartito secondo quanto Parte_3 indicato nella consulenza, riguarda le seguenti voci:
- Ripristino strutturale € 186.866,20
- Perdita temporanea redditività e diminuita produttività futura € 155.260,00
Totale complessivo € 302.126,20.
Tale quantificazione è stata oggetto di contestazione da parte dell' , che ha Controparte_1 evidenziato l'erroneità dei calcoli operati dai consulenti sotto molteplici profili. Si pensi, in particolare, all'utilizzo – non giustificato per le dimensioni delle aree interessate – di un mezzo a sezione obbligata manuale per lo scavo di sbancamento;
all'utilizzo di un doppio strato di telo pacciamante senza alcun valido motivo;
agli errori di calcolo relativi all'impianto irriguo e alle recinzioni nonché alla sovrastima della perdita di reddito subìta dai ricorrenti. La convenuta
Autorità di Bacino ha, conseguentemente, effettuato un ricalcolo dei danni subìti dai ricorrenti, che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatto sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. I danni subiti dalle aziende ricorrenti vanno, dunque, così rideterminati: € 149.935,78 per la ditta ed € 48.755,66 per la ditta De Carlo. Alla luce di Pt_1 quanto osservato sopra, invece, non può trovare accoglimento la richiesta di detrarre da tali somme un quantum in relazione all'eccezionalità dell'evento, all'addebito di responsabilità all' e alla condotta dei ricorrenti ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_2
Tali somme integrano un debito di valore perché dovranno compensare il ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995. Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto al ricorrente sarà pari ad € Parte_3
52.441,03, (di cui € 3.685,37 a titolo di interessi) oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
Il risarcimento complessivo dovuto al ricorrente sarà pari ad € 161.269,18, (di Parte_1 cui € 11.333,40 a titolo di interessi) oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti, complessivamente considerati tenendo conto della medesima difesa esposta, le spese del presente giudizio e del giudizio di A.T.P. n.
556/2023 che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno.
I ricorrenti dovranno, invece, sopportare le spese di lite sostenute da nei limiti della CP_2 percentuale di responsabilità alla stessa imputata, stante il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
condanna l' per la Sicilia, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma di € 161.269,18 e al Parte_1 ricorrente la somma di € 52.441,03, oltre interessi legali dalla data della Parte_3 presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre € 3.827,00 per il procedimento di ATP, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di ctu espletata in seno al procedimento per ATP, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia;
rigetta le domande formulate nei confronti di CP_2 condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16.01.2025
Palermo, 3/02/2025
Il Giudice delegato Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo