Sentenza 16 luglio 1963
Massime • 2
La pronunzia d'illegittimita costituzionale di una legge rende questa inapplicabile a tutti i rapporti per i quali sia in corso una controversia giudiziale, tranne che tali rapporti non siano stati oggetto di una pronuncia passata in giudicato, con la conseguenza che, in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, il giudice deve tenere conto dell'intervenuta dichiarazione d'illegittimita costituzionale della legge. ( V 2565/61).*
Quando sia cessata la materia del contendere per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, deve ritenersi venuta meno oggettivamente la necessita di affermare la concreta volonta giurisdizionale, senza che occorrano le forme della rinunzia agli Atti del giudizio o della rinunzia al merito, ed il giudice deve darne atto, anche d'ufficio. ( V 179/57, 1957/56).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/1963, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1963 |
Testo completo
La pronunzia d'illegittimita costituzionale di una legge rende questa inapplicabile a tutti i rapporti per i quali sia in corso una controversia giudiziale, tranne che tali rapporti non siano stati oggetto di una pronuncia passata in giudicato, con la conseguenza che, in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, il giudice deve tenere conto dell'intervenuta dichiarazione d'illegittimita costituzionale della legge. ( V 2565/61).*