Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/1963, n. 1944
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Sentenza 16 luglio 1963

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La pronunzia d'illegittimita costituzionale di una legge rende questa inapplicabile a tutti i rapporti per i quali sia in corso una controversia giudiziale, tranne che tali rapporti non siano stati oggetto di una pronuncia passata in giudicato, con la conseguenza che, in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, il giudice deve tenere conto dell'intervenuta dichiarazione d'illegittimita costituzionale della legge. ( V 2565/61).*

Quando sia cessata la materia del contendere per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, deve ritenersi venuta meno oggettivamente la necessita di affermare la concreta volonta giurisdizionale, senza che occorrano le forme della rinunzia agli Atti del giudizio o della rinunzia al merito, ed il giudice deve darne atto, anche d'ufficio. ( V 179/57, 1957/56).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/1963, n. 1944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1944
    Data del deposito : 16 luglio 1963

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