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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1031/2022 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Irrera;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Oliviero Atzeni. oggetto: liquidazione assegno di invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.02.2022 esponeva che con decreto di Parte_1 omologa del 02.09.2021 gli era stato riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Lamentava che l' non aveva CP_1 provveduto a liquidare la prestazione, nonostante la rituale notifica del decreto di omologa avvenuta in data 03.09.2021 e sebbene avesse trasmesso all'Istituto il modello AP70.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il diritto di parte ricorrente all'assegno di invalidità civile a far data dal mese di gennaio 2021; conseguentemente che venisse condannato l' CP_2 resistente alla liquidazione al pagamento delle somme relative all'assegno di invalidità civile nella misura di legge a decorrere dal mese di gennaio 2021, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
che venisse condannato l al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 27.09.2022, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto. In particolare, l' resistente evidenziava che il decreto di omologa, di cui il ricorrente CP_2 chiedeva l'esecuzione, non era stato eseguito in quanto l' era titolare di rendita , Pt_1 CP_3 prestazione incompatibile con la contemporanea percezione di assegno di invalidità. Precisava, altresì che il ricorrente avrebbe dovuto fare menzione di tale circostanza nel quadro B del modello AP70 ed optare per una delle due prestazioni riconosciute e che, di tale circostanza, con pec del 17.01.2022
l' era stato messo a conoscenza ma questi aveva insistito per il cumulo delle prestazioni. Pt_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
3. L'udienza del 15.04.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4. Nel merito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. “il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Avuto riguardo al caso di specie, il decreto di omologa del 02.09.2021, che ha accertato la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2021, è stato notificato all' a mezzo pec in data 03.09.2021 CP_1
e successivamente, in data 27.10.2021, è stato inviato anche il modello AP70 debitamente compilato.
5. In ordine alla incompatibilità dell'invocato assegno di invalidità civile con la rendita CP_3 in godimento, dedotta dall' come ostativa alla chiesta liquidazione, giova premettere sul piano CP_1 generale che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 407/1990, come modificato dall'art. 12 della legge n.
412/1991, prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili “con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio” nonché con “le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio”.
2 Orbene, dall'univoco tenore letterale della norma si evince che l'incompatibilità assoluta riguarda esclusivamente le prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio nonché con le pensioni dirette a qualsiasi titolo erogate. Per il resto, solo qualora le prestazioni che si pretende cumulare trovino la propria ragione giustificatrice nella medesima patologia può ipotizzarsi quella duplicazione di tutele in nome della quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. n. 8748/2016; Cass. n. 5494/2006; Cass. n. 24199/2004; Cass. n. 10810/2003).
Pertanto, affinché si possa concludere per l'incompatibilità, è necessario che le situazioni di invalidità poste a fondamento delle diverse prestazioni siano connotate da completa sovrapponibilità, di guisa da essere fondate sullo stesso quadro morboso (cfr. Cass. n. 5636/2016; Cass. n. 21663/2008).
Ne consegue che, così uniformandosi all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'incompatibilità e, di conseguenza, l'incumulabilità tra assegno mensile di invalidità civile e rendita CP_ sussiste solo ed esclusivamente se le prestazioni sono riconosciute per le medesime patologie.
Avuto riguardo al caso di specie, non ricorre alcuna incompatibilità dell'assegno di invalidità civile con la rendita in godimento. Ed invero, dalla relazione di c.t.u. redatta nel procedimento CP_3 iscritto al n. 394/2020 r.g. e versata in atti risulta che lo stato invalidante nella misura del 74% è stato riconosciuto all'odierno ricorrente in forza delle seguenti patologie: cardiopatia ischemico-ipertensiva II classe NYHA (41-50%) (cod. 6442); sindrome depressiva endoreattiva medio-grave (25%/31-40%) (cod. 2205
e2206); diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanze micro - macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado
(classe III) (41-50%) (cod. 9309).
Diversamente, la rendita gli è stata riconosciuta per una differente infermità, ossia CP_3
CP_ limitazione funzionale caviglia e piede dx. Grado 0 16% (v. provvedimento del 26.06.2023 in atti).
6. Il ricorrente ha poi comprovato il possesso dei requisiti socio economici richiesti per il conseguimento della prestazione invocata.
7. Va pertanto dichiarato il diritto di al conseguimento dell'assegno di invalidità Parte_1 civile a decorrere dal 1 gennaio 2021. Consegue la condanna dell' alla corresponsione in suo CP_1 favore dei relativi ratei per il suindicato periodo.
Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n. 196 del 19/4/1993). Va
3 ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30/12/1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (v. Corte Cost. n. 394 del 7/10/1992).
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considera la durata del processo. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Salvatore Irrera, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere al ricorrente i ratei dell'assegno CP_1 di invalidità civile a decorrere dal 1 gennaio 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16 della legge n. 412/1991 dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in euro 2695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae in favore del difensore antistatario avv. Salvatore Irrera.
Messina, 15.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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