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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 49/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Calcinate (BG) il 08.05.1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angela Di Vasto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a GA AN (MI) il 08.08.1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angela Di Vasto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GA AN (MI)
(anno 2014, atto n. 21, reg. , parte 2, serie A)
□ separati con sentenza n. 618/2024 VG
(passata in giudicato il 24.06.204, v. documenti in atti) con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore studente, minorenne (attualmente di anni 12), resterà nella casa Parte_3 familiare di Bollate (MI), via Pontida n. 3, con la madre, prevalentemente collocataria, presso cui avrà la residenza sostanziale e anagrafica;
2. La casa familiare di Bollate (MI), via Pontida n. 3, è assegnata alla Sig.ra con tutto quello Pt_1 che la arreda e correda.
3. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: Pt_3
- infrasettimanalmente, dal mercoledì all'uscita da scuola (con l'aiuto dei nonni, come già avviene) al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (con il supporto dei nonni) alla domenica sera (cena compresa) e rientro alla casa materna entro le ore 21.00.
- Il genitore che tiene il minore nel fine settimana di gara in trasferta si occuperà dell'accompagnamento alla trasferta stessa, fatto salvo diverso accordo tra le parti che concordano di accompagnarlo insieme.
- Vacanze natalizie e pasquali: il padre potrà tenere con sé , alternandosi con la madre di Pt_3 anno in anno, il Natale o la Vigilia e il giorno di Santo Stefano, la giornata e la notte del 31.12. e la giornata del 01.01, il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, come da accordo che prenderanno entro il 01.11 di ogni anno.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, il padre terrà con sé per la metà del Pt_3 periodo di vacanza, previo accordo con la madre e fatte salve diverse intese tra i genitori, nell'interesse preminente del figlio.
- I ponti verranno accorpati al week end di spettanza dei genitori.
- Vacanze estive: ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di almeno 15
(quindici) giorni anche non consecutivi tra loro ed anche presso il proprio domicilio. I genitori si comunicheranno reciprocamente il periodo che intenderanno trascorrere con entro il Pt_3
31.05. di ogni anno, salvo diverse intese tra loro e comunque tenendo presente le sue esigenze.
Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo di soggiorno, fornendone i recapiti ed impegnandosi a non prenotare eventuali soggiorni in Italia o all'estero prima di avere concordato con l'altro i rispettivi periodi di vacanza.
- Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare tenendo comunque conto delle esigenze scolastiche/ludiche/sportive del figlio.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario del Pt_3 Pt_1 minore, , la somma di € 400,00/mese. Tale somma sarà versata alla Sig.ra Parte_3 Pt_1
a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Le parti terranno ognuna a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14 novembre 2017, che le parti dichiarano di conoscere.
6. svolge l'attività sportiva di equitazione a livello agonistico. I genitori concordano Parte_3 espressamente che le spese relative alla salute, al mantenimento e benessere del cavallo in uso a ed intestato al Sig. tesseramento alle associazioni sportive, iscrizione a gare e tornei, Pt_3 Pt_3 abbigliamento, visite mediche, corsi e istruttore, trasferte ed eventuali soggiorni per gare, siano pariteticamente tra loro divise.
7. frequenta una scuola pubblica: le parti concordano espressamente che le spese Parte_3 scolastiche di ogni tipo, mensa scolastica e lezioni private di recupero, vengano tra loro pariteticamente divise.
8. L'assegno unico per , pari a circa € 50,00/mese è percepito e continuerà ad essere percepito Pt_3 al 50% tra le parti.
9. Il Sig. è titolare di una polizza sanitaria di cui è beneficiario: le parti Parte_2 Pt_3 concordano che spese sanitarie eccedenti la quota parte rimborsata dall'assicurazione, vengano tra loro divise al 50%;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10. Il mutuo gravante sulla casa familiare in proprietà del solo Sig. verrà pagato da questi in Pt_3 misura intera sino alla sua estinzione. Le utenze graveranno in misura intera sulla Sig.ra che, Pt_1 per scelta condivisa con il Sig. non procederà a volturare le utenze che restano intestate al Pt_4 proprietario.
11. L'automobile in proprietà della Sig.ra resterà in suo uso prevalente e ne sosterrà tutte le Pt_1 spese di bollo, assicurative, di manutenzione e alimentazione. L'automobile, tuttavia, verrà utilizzata da entrambi nel caso di trasferte/di gara del figlio . Pt_3
12. I genitori autorizzano il rinnovo dei documenti per l'espatrio del figlio.
13. Le parti danno atto che nella casa familiare vivono e continueranno a vivere 3 gatti, tutti intestati al
Sig. che potrà vederli, se lo desidera, previo accordo con la Sig.ra Le parti Pt_3 Pt_1 divideranno pariteticamente le spese sanitarie/veterinarie dei gatti.
14. Eventuali nuove relazioni sentimentali verranno presentate a nel rispetto della sua sensibilità Pt_3 ed inserite in un contesto di eventuale nuova convivenza altrettanto gradualmente. La Sig.ra Pt_1 concorda con il Sig. nel non avviare una nuova convivenza nella casa in sua proprietà di Pt_3
Bollate (MI), Via Pontida 3.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA M.se (MI) il
04.07.2014 tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sule spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA AN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Calcinate (BG) il 08.05.1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Angela Di Vasto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a GA AN (MI) il 08.08.1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angela Di Vasto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GA AN (MI)
(anno 2014, atto n. 21, reg. , parte 2, serie A)
□ separati con sentenza n. 618/2024 VG
(passata in giudicato il 24.06.204, v. documenti in atti) con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore studente, minorenne (attualmente di anni 12), resterà nella casa Parte_3 familiare di Bollate (MI), via Pontida n. 3, con la madre, prevalentemente collocataria, presso cui avrà la residenza sostanziale e anagrafica;
2. La casa familiare di Bollate (MI), via Pontida n. 3, è assegnata alla Sig.ra con tutto quello Pt_1 che la arreda e correda.
3. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: Pt_3
- infrasettimanalmente, dal mercoledì all'uscita da scuola (con l'aiuto dei nonni, come già avviene) al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (con il supporto dei nonni) alla domenica sera (cena compresa) e rientro alla casa materna entro le ore 21.00.
- Il genitore che tiene il minore nel fine settimana di gara in trasferta si occuperà dell'accompagnamento alla trasferta stessa, fatto salvo diverso accordo tra le parti che concordano di accompagnarlo insieme.
- Vacanze natalizie e pasquali: il padre potrà tenere con sé , alternandosi con la madre di Pt_3 anno in anno, il Natale o la Vigilia e il giorno di Santo Stefano, la giornata e la notte del 31.12. e la giornata del 01.01, il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo, come da accordo che prenderanno entro il 01.11 di ogni anno.
- Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, il padre terrà con sé per la metà del Pt_3 periodo di vacanza, previo accordo con la madre e fatte salve diverse intese tra i genitori, nell'interesse preminente del figlio.
- I ponti verranno accorpati al week end di spettanza dei genitori.
- Vacanze estive: ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di almeno 15
(quindici) giorni anche non consecutivi tra loro ed anche presso il proprio domicilio. I genitori si comunicheranno reciprocamente il periodo che intenderanno trascorrere con entro il Pt_3
31.05. di ogni anno, salvo diverse intese tra loro e comunque tenendo presente le sue esigenze.
Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo di soggiorno, fornendone i recapiti ed impegnandosi a non prenotare eventuali soggiorni in Italia o all'estero prima di avere concordato con l'altro i rispettivi periodi di vacanza.
- Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare tenendo comunque conto delle esigenze scolastiche/ludiche/sportive del figlio.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario del Pt_3 Pt_1 minore, , la somma di € 400,00/mese. Tale somma sarà versata alla Sig.ra Parte_3 Pt_1
a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Le parti terranno ognuna a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di
Milano in data 14 novembre 2017, che le parti dichiarano di conoscere.
6. svolge l'attività sportiva di equitazione a livello agonistico. I genitori concordano Parte_3 espressamente che le spese relative alla salute, al mantenimento e benessere del cavallo in uso a ed intestato al Sig. tesseramento alle associazioni sportive, iscrizione a gare e tornei, Pt_3 Pt_3 abbigliamento, visite mediche, corsi e istruttore, trasferte ed eventuali soggiorni per gare, siano pariteticamente tra loro divise.
7. frequenta una scuola pubblica: le parti concordano espressamente che le spese Parte_3 scolastiche di ogni tipo, mensa scolastica e lezioni private di recupero, vengano tra loro pariteticamente divise.
8. L'assegno unico per , pari a circa € 50,00/mese è percepito e continuerà ad essere percepito Pt_3 al 50% tra le parti.
9. Il Sig. è titolare di una polizza sanitaria di cui è beneficiario: le parti Parte_2 Pt_3 concordano che spese sanitarie eccedenti la quota parte rimborsata dall'assicurazione, vengano tra loro divise al 50%;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10. Il mutuo gravante sulla casa familiare in proprietà del solo Sig. verrà pagato da questi in Pt_3 misura intera sino alla sua estinzione. Le utenze graveranno in misura intera sulla Sig.ra che, Pt_1 per scelta condivisa con il Sig. non procederà a volturare le utenze che restano intestate al Pt_4 proprietario.
11. L'automobile in proprietà della Sig.ra resterà in suo uso prevalente e ne sosterrà tutte le Pt_1 spese di bollo, assicurative, di manutenzione e alimentazione. L'automobile, tuttavia, verrà utilizzata da entrambi nel caso di trasferte/di gara del figlio . Pt_3
12. I genitori autorizzano il rinnovo dei documenti per l'espatrio del figlio.
13. Le parti danno atto che nella casa familiare vivono e continueranno a vivere 3 gatti, tutti intestati al
Sig. che potrà vederli, se lo desidera, previo accordo con la Sig.ra Le parti Pt_3 Pt_1 divideranno pariteticamente le spese sanitarie/veterinarie dei gatti.
14. Eventuali nuove relazioni sentimentali verranno presentate a nel rispetto della sua sensibilità Pt_3 ed inserite in un contesto di eventuale nuova convivenza altrettanto gradualmente. La Sig.ra Pt_1 concorda con il Sig. nel non avviare una nuova convivenza nella casa in sua proprietà di Pt_3
Bollate (MI), Via Pontida 3.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GA M.se (MI) il
04.07.2014 tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sule spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA AN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG