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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 725/2022
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 26.02.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente
[...]
in data 24.02.2025; Parte_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
in data Controparte_1
18.02.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Modena Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 725/2022 R.G., alla quale è riunita la n° 1132/2022
R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. G. Borelli -
contro
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale
[...]
per l'Emilia-Romagna pro tempore
- resistente, con l'Avv. M. E. Cocciolo -
Controparte_2
- contumace -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 070 2021
0025762569000 e n. 070 2022 0007724491000 notificate da
[...]
sanzioni ed Controparte_3
2 interessi rispettivamente dell'importo di € 5.202,49, relativa agli anni 2019-
2021 e dell'importo di € 90.489,75, relativa agli anni 2015-2016-2017-
2018-2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 02.09.2022, la Società
[...]
proponeva opposizione avverso la cartella Parte_2
esattoriale n. 070 2021 0025762569000 notificata da Controparte_3
per contributi previdenziali sanzioni ed interessi
[...] CP_1
dell'importo di € 5.202,49 e relativa agli anni 2019-2021. In data
06.12.2022 la società ricorrente proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 070 2022 0007724491000
notificata da previdenziali Controparte_3
sanzioni ed interessi dell'importo di € 90.489,75 e relativa agli CP_1
anni 2015-2016-2017-2018-2022. Entrambe le cartelle esattoriali scaturiscono dal verbale unico di accertamento e notificazione della Guardia
di Finanza – Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Modena, con il quale veniva effettuata la conversione di rapporti di collaborazione/contratti di appalto, in rapporti di lavoro subordinato di 10 lavoratori, precisamente dei
Sigg.ri , , CP_4 Parte_3 Persona_1 Per_2 [...]
, , , , e Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7
. Persona_8
La società ricorrente contestava le cartelle esattoriali per insussistenza delle pretese a titolo di contributi previdenziali per legittimità
degli intercorsi contratti di appalto, perché fondati su un'erronea considerazione della realtà; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate.
3 Letti i ricorsi ed iscritti rispettivamente al n° 725/2022 R.G. e n°
1132/2022 R.G., ritenuta la tempestività dei medesimi, i Giudici Dott.
Andrea Marangoni e Dott. Vincenzo Conte fissavano udienza di comparizione delle parti per il giorno 11.04.2023 e 23.03.2023.
In data 30.03.2023 ed in data 11.03.2023 si costituiva parte resistente insistendo per il rigetto dei ricorsi siccome infondati in CP_1
fatto ed in diritto.
Parte resistente rimaneva Controparte_3
contumace.
Il fascicolo n° 1132/2022 R.G. veniva riunito, su concorde istanza delle parti e vista la sussistenza dei requisiti all'uopo richiesti dalla Legge, al n° 725/2022 R.G.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove testimoniali, veniva assegnata al Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo e, poi, dalla stessa trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che, per principio consolidato in giurisprudenza, nelle cause di opposizione a cartelle di pagamento il ricorrente, attore formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere della prova,
la posizione di convenuto sostanziale in quanto, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull' CP_5
previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (ex plurimis, Cassazione Civile
4 – Sezione Lavoro, 11.02.2020, n. 3279; Cassazione n. 10583 del
28.04.2017; Cassazione n. 19469 del 20.07.2018).
Per quanto sopra esposto, pertanto, si deve tenere conto che suddetta opposizione dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto deve avvenire secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare tali fatti come,
appunto, rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.
civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che
si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia
convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la
sussistenza del credito contributivo preteso sulla base di verbale ispettivo,
deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto CP_1
ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione
n. 22862/2010; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi, i quali, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
2. Per quanto attiene, poi, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante
5 ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla
Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro che statuisce che “I
verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico
Ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di
tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in
contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex plurimis,
Cassazione Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì
efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal
Pubblico Funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Ebbene, nel giudizio a cognizione piena, come quello in esame, la tesi dominante distingue, nel contenuto dei verbali ispettivi, fra le componenti riconducibili all'art. 2700 c.c., che possono essere impugnate soltanto con la querela di falso, e gli altri risultati dell'indagine ispettiva, cui viene attribuita una valenza probatoria da misurare di volta in volta insieme con le altre risultanze processuali, sia collimanti, sia di segno contrario. In particolare,
alla prima categoria di elementi di valutazione, appartengono la provenienza del verbale dal sottoscrittore, le dichiarazioni a lui rese e gli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Con riguardo
6 agli elementi di valutazione riconducibili alla seconda categoria, come le circostanze apprese da terzi o mediante altre indagini, una tesi autorevole attribuisce a tali risultanze ispettive una particolare idoneità sotto il profilo probatorio, perché “i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno
un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria”
(vedasi Cassazione – Sezioni Unite, 03.02.1996, n. 916), sicché la relazione ispettiva può risultare “prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico
ufficiale”, in tal caso divenendo “superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi
istruttori” (in merito, Cassazione, 06.06.2008, n. 15073). Invero, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così,
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
3. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto
Giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento, in quanto tutti gli elementi istruttori complessivamente considerati inducono a ritenere provato quanto contestato, per le motivazioni di seguito esplicitate.
7 Inizialmente, deve essere rilevato che l'impugnata cartella di pagamento trae origine dagli accertamenti della Guardia di Finanza di
Modena, con cui è stata rilevata una omissione contributiva a carico della
Società ricorrente in seguito alla conversione di rapporti di collaborazione/contratti di appalto in rapporti di lavoro dipendente/subordinato di dieci collaboratori, precisamente i Sigg.ri CP_4
, , ,
[...] Parte_3 Persona_1 Per_2 Persona_3
, , e Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 Per_8
, tutti operanti all'interno della medesima Società a decorrere dal
[...]
giorno 01.01.2015.
Ebbene, la società ricorrente sostiene che la Guardia di Finanza prima e l' resistente poi, avrebbe errato nel qualificare i rapporti intercorsi CP_1
con i dieci lavoratori, formalmente artigiani, come rapporti di lavoro dipendente/subordinato poiché che tra le parti sarebbero intercorsi contratti di appalto e, comunque, tra le stesse vigesse la differente fattispecie della collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c.
In linea generale, è noto che il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo, l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa, mentre nel secondo, con il prevalente lavoro dell'obbligato, anche se coadiuvato da familiari o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (in tal senso, Cassazione 12519/2010).
Ciò premesso, è certo che nelle fattispecie in esame, in nessun caso può parlarsi di imprese grandi o medie: nessuno dei dieci artigiani era infatti coadiuvato da un qualche collaboratore, l'unica attrezzatura posseduta era quella di tipo personale (“io utilizzo la mia attrezzatura”, vedi deposizione
8 Sig. ); l'occorrente per lo svolgimento dell'attività d'impresa Parte_3
era custodito all'interno della società ricorrente.
Eliminata in radice la possibilità stessa di invocare la fattispecie dell'appalto, si tratta di esaminare l'assunto secondo cui le prestazioni rese dai dieci lavoratori de quibus dovrebbero rientrare nel contratto d'opera ex
art 2222 c.c.
Orbene, l'assenza di una reale, sia pur piccola, organizzazione imprenditoriale, comporta anche l'impossibilità di qualificare i suddetti lavoratori come reali titolari di piccole imprese, le quali provvedono alla realizzazione di singole opere in favore del committente per l'adempimento di un'obbligazione di risultato. Nel caso di specie, alla luce delle modalità
con cui si sono sviluppati nel periodo di causa i rapporti tra l'odierna Società
ricorrente e gli stessi lavoratori è, invece, risultato che per l'intero periodo in contestazione i medesimi hanno lavorato con continuità esclusivamente in favore della ricorrente (“Io, inizialmente, prima del 2015, lavoravo anche
per altre azienda ma, dal 2015 in poi, lavoravo solo per la ricorrente perché,
essendo io una ditta individuale ed essendo da solo, non riuscivo ad
organizzare altri cantieri”, vedi deposizione Sig. ; “io non Parte_3
lavoravo per altre aziende”, vedi deposizione Sig. , o quasi Persona_1
esclusivamente (“Io ho anche altri clienti”, vedi deposizione Sig. CP_4
, tanto che questa è risultata essere l'unica (o quasi) committente
[...]
dei lavoratori per l'intero periodo di causa ed è certo che le prestazioni erano eseguite per l'intera durata dell'anno (le fatture erano infatti a cadenza mensile e coprivano l'intero anno), lavorando in pratica pressoché
tutti i giorni nello stabilimento della Società ricorrente, come si evince dalle concordi dichiarazioni testimoniali (“E' vero che andavo e lavoravo dal
lunedì al venerdì perché la ricorrente è aperta dal lunedì al venerdì; se
9 c'erano delle urgenze ed il responsabile mi apriva, è capitato che andassi
anche al sabato”, si veda la deposizione del Sig. ; “lavoravo Parte_3
sempre quando l'azienda era aperta”, così il Sig. “io, Persona_1
come detto, quando dovevo fare un lavoro, è vero che lavoravo durante gli
orari di apertura della società e, cioè, all'interno delle otto ore giornaliere di
lavoro e tra il lunedì ed il venerdì, nel senso che non andavo a lavorare se la
società era chiusa. Quando dovevo fare il lavoro per il quale ero stato
chiamato, poteva capitare che lavorassi per otto ore al giorno…”, così il Sig.
. CP_4
Allo stesso modo, è pacifico che la prestazione di lavoro fosse rigorosamente coordinata, vale a dire funzionalmente connessa con l'organizzazione aziendale della Società ricorrente che a tal fine, oltre a consegnare i materiali necessari per l'effettuazione dei vari lavori, dava ai dieci artigiani le direttive necessarie. Costoro, in partica, erano lavoratori stabili e fissi della e lavoravano all'interno dello Parte_1
stabilimento della Società coordinati dai vari responsabili (“A me un po' tutti
dicevano quello che dovevo fare, nel senso che mi veniva detto un po' da
tutti, ed anche dalle persone indicate nel capitolo , Persona_9 CP_6
> quello che dovevo andare ad aggiustare”, teste Sig.
[...] Persona_10
; “Io imballo le macchine e le spedisco. Quindi, io chiedevo Parte_3
cosa avremmo spedito quel mese, che macchine dovevano essere pronte e
poi mi organizzavo per quando farlo”, teste Sig. “Era la Persona_1
segreteria che mi chiamava. Poi io, quando andavo, parlavo sempre con
che mi faceva vedere il lavoro che avrei dovuto fare… Persona_9
Confermo quanto detto sopra per quanto riguarda le disposizioni che mi
dava : lui mi dava il lavoro e poi io mi organizzavo per farlo“, Persona_9
teste Sig. . CP_4
10 Alla luce di tali risultanze, il possesso della formale qualità di artigiani non elimina il fatto che i rapporti di cui è causa si sono in concreto sviluppati secondo lo schema negoziale della natura subordinata del rapporto di collaborazione stante non solo la stretta connessione funzionale della loro attività con l'attività di impresa, ma anche il fatto di avere reso la loro prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, facendo sì che i rapporti abbiano assunto, nel loro concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione, elementi tutti che, sebbene singolarmente non decisivi, complessivamente considerati ben possono, ritiene codesto
Giudicante in ottemperanza all'orientamento giurisprudenziale dominante,
considerarsi sintomatici, appunto, della subordinazione. Tutto ciò, tenuto conto delle modalità con le quali in concreto la prestazione dei lavoratori in contestazione si è svolta in favore della Parte_1
Vero è che, nei casi di specie, i dieci artigiani non si obbligavano, volta per volta, a compiere un'opera a fronte di un dato corrispettivo, ma, inseriti stabilmente nell'organizzazione della Società, si erano obbligati ad eseguire nello stabilimento della stessa i lavori che di volta in volta venivano loro commissionati, con prestazione lavorativa diretta dai vari responsabili dei settori, da eseguirsi tutti i giorni della settimana a fronte di un corrispettivo pagato mensilmente. Non appare decisivo, poi, il fatto che alcuni lavoratori
(come il Sig. escusso nella presente causa) prestassero la CP_4
propria opera anche in favore di terzi, circostanza da sola non incompatibile con l'operatività del regime presuntivo invocato perché, richiedendo la normativa che l'80% dei compensi percepiti debba provenire dallo stesso committente, bene può il residuo pervenire anche da committenti diversi.
11 Quanto sopra, anche avuto riguardo a ciò che ha da sempre statuito la Corte di Cassazione (vedasi n. 2370 del 1998) quando testualmente stabilisce “Qualsiasi attività umana può essere svolta in regime di
autonomia o di subordinazione, nel senso che: a) è facoltà delle parti
concordare il modello tipologico nel quale sussumere la prestazione, ma una
volta definito tale modello, la qualificazione del rapporto è obbligata dal
modello assunto;
b) non è necessario che sussistano tutti gli indici rivelatori
del rapporto, ma solo quelli più significativi, così, ad esempio, nel lavoro
subordinato il potere disciplinare può anche non manifestarsi, in assenza di
commissione di illeciti da parte del lavoratore”. Ed ancora, prosegue l'Eccellentissima Corte “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro
subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione
di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del
rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente
limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione
aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio di impresa in capo al
lavoratore, la continuità della sua prestazione, l'osservanza di un orario e la
forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria e non
decisiva, benché possano costituire indici rivelatori, complessivamente
considerati, attraverso i quali si sostanzia nel caso concreto l'essenza del
rapporto, e cioè la subordinazione, costituendo quegli elementi, ex se, solo
fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in
astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto
stesso”.
La stessa volontà delle parti, poi, è rilevante ma non risolutiva, poiché nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a
12 fronte di una manifestazione di volontà nel senso dell'autonomia mediante la stipulazione di contratti di appalto o d'opera, deve sempre tenersi conto delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per accertare se la volontà dichiarata è coerente con il modello legale, il quale è
imperativo e riguarda la struttura oggettiva del rapporto. Se, dunque,
nell'accertamento della natura del rapporto deve essere dato rilievo al momento genetico di esso, e cioè alla volontà contrattuale, deve anche essere verificato se nel momento funzionale lo svolgimento del rapporto è
coerente alla volontà enunciata con specifico riguardo alle concrete modalità
della sua attuazione (vedasi Cassazione - Sezione Lavoro, n. 26742/2014).
E di tali modalità, come già detto, la soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, produttivo e direttivo del datore di lavoro costituisce l'essenza della natura subordinata del rapporto. Proprio sul punto la
Suprema Corte ha pure precisato che “La qualificazione del rapporto di
lavoro operata dalle parti come contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali -
quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e
continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico
organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali -
che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto
stesso” (ex plurimis, Cassazione – Sezione Lavoro, n. 7024 del giorno
08.04.2015; Cassazione – Sezione Lavoro, n. 13858 del 15.06.2009).
Se così è, del pari corretta è la conseguenza sotto il profilo contributivo che ne ha tratto la Guardia di Finanza prima e l' CP_1
resistente poi. Ritiene codesto Giudicante, infatti, che gli stessi abbiano correttamente ravvisato, sulla base delle risultanze processuali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo ai dieci lavoratori in
13 contestazione atteso che, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori stessi e dalle testimonianze versate in atti, emerge non solo il continuato, protratto,
pieno e totale inserimento dei lavoratori nell'organizzazione della Società
ricorrente, ma anche il loro assoggettamento al potere organizzativo,
direttivo e di controllo, attinenti alle modalità della prestazione, della
Società stessa. Circostanze confermate ed avvalorate anche dai testi della stessa ricorrente (“…noi di solito ci troviamo all'inizio del mese ed
affidavamo loro un lavoro, esempio dicevamo: entro il giorno x dobbiamo
consegnare le macchine e poi, ciascuno di loro si organizza per quella
data…”, teste Sig. , responsabile del magazzino). Persona_10
In punto di diritto, infatti, come è noto, secondo i consolidati principi,
l'elemento necessario e fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è
dato dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo,
direttivo e di controllo del datore di lavoro e, seppure tale requisito sia destinato ad atteggiarsi differentemente a seconda della tipologia di prestazione resa e del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di un presupposto imprescindibile ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò premesso, si osserva come i lavoratori Sigg.ri CP_4
e sentiti come testi nell'istruttoria orale Parte_3 Persona_1
espletata, pur ridimensionando in alcuni punti le dichiarazioni rese in sede ispettiva, hanno tuttavia concordemente confermato il loro continuato e stabile inserimento nell'organizzazione della Società ricorrente ed il loro assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e di controllo dei vari responsabili dei settori e ciò sempre conformemente a quanto statuito sul punto anche dalla sentenza della Cassazione-Sezione Lavoro, n. 26986 del
22.12.2009 che asserisce, in merito ai lavoratori subordinati, che la potestà
14 organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo e reale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, circostanza, nel caso di specie,
assolutamente evidente, certa ed indiscussa.
Infine, sempre la Sezione Lavoro della Cassazione Civile, con sentenza n.
1555 del 23.01.2020, ha preso atto che, oggi, i rapporti di lavoro autonomo e subordinato “non compaiono che raramente nelle loro forme e
prospettazioni e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici
di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo […] fanno
dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente
definibile”, ed ha sottolineato che “secondo il richiamato e consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento essenziale di
differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel
vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento
esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica
l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore
di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie
energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere
direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è
costituito dal risultato dell'attività (opus)”.
In sostanza, concludendo, nei casi di specie, al di là dell'esistenza di alcuni indici sintomatici come la continuità della prestazione, l'inserimento organizzativo, la predeterminazione della retribuzione e l'assenza di una struttura imprenditoriale, l'esercizio dei poteri direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro si configurava certamente non come mero e solo potere di coordinamento e, pertanto, in tale contesto, si ritiene ci sia
15 adeguata certezza in ordine all'effettiva sussistenza di indici sintomatici della subordinazione.
4. Un cenno merita, infine, la circostanza che analoga qualificazione dei rapporti intercorsi tra i dieci lavoratori in contestazione e l'odierna ricorrente è stata altresì ribadita da altra sentenza resa in diverso procedimento pendente sempre innanzi all'intestato Tribunale – Sezione
Lavoro, sentenza n. 913/2024 che vede come parte resistente l' CP_7
che, ex art. 118 disp. att. c.p.c., si richiama. Ebbene, sul punto si rileva come se è vero che tali giudizi, tutti comunque presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro de quibus,
debbano considerarsi autonomi non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità, è altrettanto vero che la sentenza resa in altro procedimento
“può avere, anche rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la diversa
efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia
formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di
prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se
non vincolante per il Giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse,
spettando al Giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo
e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi
di giudizio presenti negli atti di causa” (ex plurimis, Cassazione, n.
840/2015; Cassazione, n. 4241/2013; Cassazione, n. 23446/2009;
Cassazione, n. 11682/2003).
Per ciò che riguarda, poi, quanto riportato da parte ricorrente in merito alla sentenza n. 1216/2022 emessa sempre dall'intestato Tribunale e che vede come parte resistente l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Modena ed alle due sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 227/2023 (terza sezione) e n. 379/2023 (prima
16 sezione), deve ritenersi che le stesse non possano ritenersi dirimenti, né
tanto meno concludenti.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando quindi la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi anche agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione,
formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, con la conseguenza che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della stessa questione;
ma ciò può avvenire soltanto se i due giudizi hanno identici elementi costitutivi dell'azione, ossia gli stessi soggetti, la stessa causa petendi e lo
stesso petitum (ex multis, Cassazione, 23153/2006).
Per quanto sopra, quindi, non può che escludersi che la decisione dei giudizi citati da parte ricorrente e sui quali la stessa pone le proprie difese,
possano in alcun modo pregiudicare o condizionare processualmente l'esito di questa causa.
É stato, infatti, sentenziato che ”… il giudizio avente ad oggetto il
pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto
l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni
amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai
17 medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura
subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità,
atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti
estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un
rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato,
mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi
inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto
di autonomia, che fa qualificare come «res inter alios acta», rispetto a
ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente
all'altro rapporto” (ex multis, Cassazione 26 settembre 2018, n. 23045). La
giurisprudenza successiva è del medesimo tenore (ex plurimis, Cassazione,
ordinanza 15 giugno 2020, n. 11539; Tribunale di La Spezia, 3 aprile 2020,
n. 43).
Nei casi de quibus, pertanto, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, è palese che non si possa assolutamente parlare di giudicato riflesso. Si tratta, invece, di giudizi autonomi con comunanza di fatti rilevanti, sicché gli atti istruttori raccolti negli altri giudizi e le stesse sentenze colà formate, una volta ritualmente riversati in atti, come è stato,
valgono come documenti che concorrono, con le restanti produzioni di causa, a formare il materiale istruttorio che il Giudice può (o meno) ritenere sufficiente per il suo convincimento e possono certamente essere valutate da questo Giudicante per formare il suo libero convincimento (vedasi,
Cassazione, 4 giugno 2001, n. 7518; Cassazione – Sezione Lavoro, 11
febbraio 2011, n. 3377; Cassazione, 20 gennaio 2015, n. 840).
Concludendo, quindi, sulla scorta dei principi enucleati dalla pacifica
Giurisprudenza sopra richiamata, deve escludersi che le pronunce invocate
18 dalla ricorrente a propria difesa, costituiscano un giudicato idoneo a paralizzare la pretesa azionata dall' resistente. CP_1
Per tutto quanto argomentato, dedotto e premesso, quindi, ritiene codesto
Giudicante che in relazione ai lavoratori de quibus, la controversia debba essere decisa come in calce, ritenendo che non siano emersi elementi sufficienti per la riconduzione dei medesimi nell'alveo del lavoro autonomo
strictu sensu, essendo gli indici addotti dall'opponente e che hanno trovato conferma in istruttoria, pienamente compatibili con la qualificazione compiuta dagli Ispettori e ciò per tutto il periodo oggetto di accertamento durante il quale i lavoratori in questione non sono risultati autonomi nell'organizzazione della propria attività lavorativa, dovendo inserirsi nell'organizzazione datoriale e prestare la propria attività lavorativa nel rispetto della medesima.
5. Ultimo cenno, infine, deve essere anche dato a quanto emerge dal documento aziendale acquisito dagli Ispettori ed oggetto di conferma da parte del Legale Rappresentante e versato in atti, che ha pienamente suffragato la tesi sopra esposta, riportando testualmente, tra le altre cose
“…abbiamo regolarizzato nel corso dell'anno 4 persone…si tratta di passaggi
da esterni a dipendenti…In buona parte degli esterni sono sempre Pt_1
stati dei dipendenti mascherati infatti molti di loro avevano ed hanno
funzioni di responsabilità di gestione…e diventano imprescindibili per
l'organizzazione stessa. Inoltre, operando all'interno delle strutture
aziendali, lavoravano ed ancora lavorano in condizioni non consone, con
enormi rischi in caso di ispezioni e soprattutto di infortuni sul lavoro...la
normalizzazione è quindi necessaria…”.
Pacifico che detto documento sia stato rinvenuto nel computer del Sig.
, Legale Rappresentante della ricorrente e poi, dal 2018 al Parte_4
19 2023, Direttore Generale della stessa. Ebbene, nel corso della sua escussione in corso di causa lo stesso dichiara “Detto documento era
all'interno di un file contenuto su chiavetta e salvato sul mio PC“ e, se è
vero che pure continua asserendo “All'epoca non mi fu fatto vedere di quale
documento si trattasse…chi ha scritto quel documento era una persona che
era molto dentro al business, in certi punti di vista, molto più dentro di me
che, all'epoca, come Amministratore Delegato, avevo più che altro, in quel
momento di ristrutturazione, una funzione meramente direttiva e non
operativa che, invece, veniva lasciata agli altri. Ciò spiega il perché quel
documento pare scritto da una persona interna alla società”, è altrettanto vero che quanto ivi contenuto, circostanze che sono liberamente valutabili,
sia o meno lo stesso stato elaborato dal Legale Rappresentante poco importa, comunque non può che suffragare quanto accertato dagli Ispettori
e quanto effettivamente avvenuto all'interno della ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, i rapporti in questione devono inevitabilmente essere dichiarati di natura subordinata, con la conseguenza che le pretese azionate sono fondate.
6. Le spese di lite fra parte ricorrente e Parte_1
parte resistente seguono la soccombenza. CP_1
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti e 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
20 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022.
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), e si determina in € 6.115,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, se dovuti.
Si compensano integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente Parte_1 Controparte_3
, stante la contumacia di quest'ultima.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● RIGETTA il ricorso proposto dalla Società ricorrente
[...]
avverso le cartelle esattoriali n. 070 2021 0025762569000 Parte_1
e n. 070 2022 0007724491000 notificate da Controparte_3
per contributi previdenziali sanzioni ed interessi
[...] CP_1
rispettivamente per gli anni 2019-2021 e per gli anni 2015-2016-2017-
2018-2022, che conferma e dichiara dovuti dalla Società ricorrente all' i contributi. CP_1
21 ● CONDANNA parte ricorrente al Parte_1
pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquida CP_1
nella complessiva somma di € 6.115,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, se dovuti.
● DICHIARA la compensazione delle spese di lite fra parte ricorrente e parte resistente contumace Parte_1 [...]
. Controparte_3
Così deciso in Modena il giorno 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
22
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 26.02.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente
[...]
in data 24.02.2025; Parte_1
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente
[...]
in data Controparte_1
18.02.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Modena Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 725/2022 R.G., alla quale è riunita la n° 1132/2022
R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. G. Borelli -
contro
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale
[...]
per l'Emilia-Romagna pro tempore
- resistente, con l'Avv. M. E. Cocciolo -
Controparte_2
- contumace -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 070 2021
0025762569000 e n. 070 2022 0007724491000 notificate da
[...]
sanzioni ed Controparte_3
2 interessi rispettivamente dell'importo di € 5.202,49, relativa agli anni 2019-
2021 e dell'importo di € 90.489,75, relativa agli anni 2015-2016-2017-
2018-2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 02.09.2022, la Società
[...]
proponeva opposizione avverso la cartella Parte_2
esattoriale n. 070 2021 0025762569000 notificata da Controparte_3
per contributi previdenziali sanzioni ed interessi
[...] CP_1
dell'importo di € 5.202,49 e relativa agli anni 2019-2021. In data
06.12.2022 la società ricorrente proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 070 2022 0007724491000
notificata da previdenziali Controparte_3
sanzioni ed interessi dell'importo di € 90.489,75 e relativa agli CP_1
anni 2015-2016-2017-2018-2022. Entrambe le cartelle esattoriali scaturiscono dal verbale unico di accertamento e notificazione della Guardia
di Finanza – Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Modena, con il quale veniva effettuata la conversione di rapporti di collaborazione/contratti di appalto, in rapporti di lavoro subordinato di 10 lavoratori, precisamente dei
Sigg.ri , , CP_4 Parte_3 Persona_1 Per_2 [...]
, , , , e Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7
. Persona_8
La società ricorrente contestava le cartelle esattoriali per insussistenza delle pretese a titolo di contributi previdenziali per legittimità
degli intercorsi contratti di appalto, perché fondati su un'erronea considerazione della realtà; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate.
3 Letti i ricorsi ed iscritti rispettivamente al n° 725/2022 R.G. e n°
1132/2022 R.G., ritenuta la tempestività dei medesimi, i Giudici Dott.
Andrea Marangoni e Dott. Vincenzo Conte fissavano udienza di comparizione delle parti per il giorno 11.04.2023 e 23.03.2023.
In data 30.03.2023 ed in data 11.03.2023 si costituiva parte resistente insistendo per il rigetto dei ricorsi siccome infondati in CP_1
fatto ed in diritto.
Parte resistente rimaneva Controparte_3
contumace.
Il fascicolo n° 1132/2022 R.G. veniva riunito, su concorde istanza delle parti e vista la sussistenza dei requisiti all'uopo richiesti dalla Legge, al n° 725/2022 R.G.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove testimoniali, veniva assegnata al Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo e, poi, dalla stessa trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che, per principio consolidato in giurisprudenza, nelle cause di opposizione a cartelle di pagamento il ricorrente, attore formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere della prova,
la posizione di convenuto sostanziale in quanto, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull' CP_5
previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (ex plurimis, Cassazione Civile
4 – Sezione Lavoro, 11.02.2020, n. 3279; Cassazione n. 10583 del
28.04.2017; Cassazione n. 19469 del 20.07.2018).
Per quanto sopra esposto, pertanto, si deve tenere conto che suddetta opposizione dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto deve avvenire secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare tali fatti come,
appunto, rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.
civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che
si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia
convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la
sussistenza del credito contributivo preteso sulla base di verbale ispettivo,
deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto CP_1
ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione
n. 22862/2010; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi, i quali, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
2. Per quanto attiene, poi, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante
5 ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla
Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro che statuisce che “I
verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico
Ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di
tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in
contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex plurimis,
Cassazione Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì
efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal
Pubblico Funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Ebbene, nel giudizio a cognizione piena, come quello in esame, la tesi dominante distingue, nel contenuto dei verbali ispettivi, fra le componenti riconducibili all'art. 2700 c.c., che possono essere impugnate soltanto con la querela di falso, e gli altri risultati dell'indagine ispettiva, cui viene attribuita una valenza probatoria da misurare di volta in volta insieme con le altre risultanze processuali, sia collimanti, sia di segno contrario. In particolare,
alla prima categoria di elementi di valutazione, appartengono la provenienza del verbale dal sottoscrittore, le dichiarazioni a lui rese e gli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Con riguardo
6 agli elementi di valutazione riconducibili alla seconda categoria, come le circostanze apprese da terzi o mediante altre indagini, una tesi autorevole attribuisce a tali risultanze ispettive una particolare idoneità sotto il profilo probatorio, perché “i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno
un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria”
(vedasi Cassazione – Sezioni Unite, 03.02.1996, n. 916), sicché la relazione ispettiva può risultare “prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico
ufficiale”, in tal caso divenendo “superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi
istruttori” (in merito, Cassazione, 06.06.2008, n. 15073). Invero, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così,
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
3. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto
Giudicante che l'opposizione non meriti accoglimento, in quanto tutti gli elementi istruttori complessivamente considerati inducono a ritenere provato quanto contestato, per le motivazioni di seguito esplicitate.
7 Inizialmente, deve essere rilevato che l'impugnata cartella di pagamento trae origine dagli accertamenti della Guardia di Finanza di
Modena, con cui è stata rilevata una omissione contributiva a carico della
Società ricorrente in seguito alla conversione di rapporti di collaborazione/contratti di appalto in rapporti di lavoro dipendente/subordinato di dieci collaboratori, precisamente i Sigg.ri CP_4
, , ,
[...] Parte_3 Persona_1 Per_2 Persona_3
, , e Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 Per_8
, tutti operanti all'interno della medesima Società a decorrere dal
[...]
giorno 01.01.2015.
Ebbene, la società ricorrente sostiene che la Guardia di Finanza prima e l' resistente poi, avrebbe errato nel qualificare i rapporti intercorsi CP_1
con i dieci lavoratori, formalmente artigiani, come rapporti di lavoro dipendente/subordinato poiché che tra le parti sarebbero intercorsi contratti di appalto e, comunque, tra le stesse vigesse la differente fattispecie della collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c.
In linea generale, è noto che il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo, l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa, mentre nel secondo, con il prevalente lavoro dell'obbligato, anche se coadiuvato da familiari o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (in tal senso, Cassazione 12519/2010).
Ciò premesso, è certo che nelle fattispecie in esame, in nessun caso può parlarsi di imprese grandi o medie: nessuno dei dieci artigiani era infatti coadiuvato da un qualche collaboratore, l'unica attrezzatura posseduta era quella di tipo personale (“io utilizzo la mia attrezzatura”, vedi deposizione
8 Sig. ); l'occorrente per lo svolgimento dell'attività d'impresa Parte_3
era custodito all'interno della società ricorrente.
Eliminata in radice la possibilità stessa di invocare la fattispecie dell'appalto, si tratta di esaminare l'assunto secondo cui le prestazioni rese dai dieci lavoratori de quibus dovrebbero rientrare nel contratto d'opera ex
art 2222 c.c.
Orbene, l'assenza di una reale, sia pur piccola, organizzazione imprenditoriale, comporta anche l'impossibilità di qualificare i suddetti lavoratori come reali titolari di piccole imprese, le quali provvedono alla realizzazione di singole opere in favore del committente per l'adempimento di un'obbligazione di risultato. Nel caso di specie, alla luce delle modalità
con cui si sono sviluppati nel periodo di causa i rapporti tra l'odierna Società
ricorrente e gli stessi lavoratori è, invece, risultato che per l'intero periodo in contestazione i medesimi hanno lavorato con continuità esclusivamente in favore della ricorrente (“Io, inizialmente, prima del 2015, lavoravo anche
per altre azienda ma, dal 2015 in poi, lavoravo solo per la ricorrente perché,
essendo io una ditta individuale ed essendo da solo, non riuscivo ad
organizzare altri cantieri”, vedi deposizione Sig. ; “io non Parte_3
lavoravo per altre aziende”, vedi deposizione Sig. , o quasi Persona_1
esclusivamente (“Io ho anche altri clienti”, vedi deposizione Sig. CP_4
, tanto che questa è risultata essere l'unica (o quasi) committente
[...]
dei lavoratori per l'intero periodo di causa ed è certo che le prestazioni erano eseguite per l'intera durata dell'anno (le fatture erano infatti a cadenza mensile e coprivano l'intero anno), lavorando in pratica pressoché
tutti i giorni nello stabilimento della Società ricorrente, come si evince dalle concordi dichiarazioni testimoniali (“E' vero che andavo e lavoravo dal
lunedì al venerdì perché la ricorrente è aperta dal lunedì al venerdì; se
9 c'erano delle urgenze ed il responsabile mi apriva, è capitato che andassi
anche al sabato”, si veda la deposizione del Sig. ; “lavoravo Parte_3
sempre quando l'azienda era aperta”, così il Sig. “io, Persona_1
come detto, quando dovevo fare un lavoro, è vero che lavoravo durante gli
orari di apertura della società e, cioè, all'interno delle otto ore giornaliere di
lavoro e tra il lunedì ed il venerdì, nel senso che non andavo a lavorare se la
società era chiusa. Quando dovevo fare il lavoro per il quale ero stato
chiamato, poteva capitare che lavorassi per otto ore al giorno…”, così il Sig.
. CP_4
Allo stesso modo, è pacifico che la prestazione di lavoro fosse rigorosamente coordinata, vale a dire funzionalmente connessa con l'organizzazione aziendale della Società ricorrente che a tal fine, oltre a consegnare i materiali necessari per l'effettuazione dei vari lavori, dava ai dieci artigiani le direttive necessarie. Costoro, in partica, erano lavoratori stabili e fissi della e lavoravano all'interno dello Parte_1
stabilimento della Società coordinati dai vari responsabili (“A me un po' tutti
dicevano quello che dovevo fare, nel senso che mi veniva detto un po' da
tutti, ed anche dalle persone indicate nel capitolo , Persona_9 CP_6
> quello che dovevo andare ad aggiustare”, teste Sig.
[...] Persona_10
; “Io imballo le macchine e le spedisco. Quindi, io chiedevo Parte_3
cosa avremmo spedito quel mese, che macchine dovevano essere pronte e
poi mi organizzavo per quando farlo”, teste Sig. “Era la Persona_1
segreteria che mi chiamava. Poi io, quando andavo, parlavo sempre con
che mi faceva vedere il lavoro che avrei dovuto fare… Persona_9
Confermo quanto detto sopra per quanto riguarda le disposizioni che mi
dava : lui mi dava il lavoro e poi io mi organizzavo per farlo“, Persona_9
teste Sig. . CP_4
10 Alla luce di tali risultanze, il possesso della formale qualità di artigiani non elimina il fatto che i rapporti di cui è causa si sono in concreto sviluppati secondo lo schema negoziale della natura subordinata del rapporto di collaborazione stante non solo la stretta connessione funzionale della loro attività con l'attività di impresa, ma anche il fatto di avere reso la loro prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, facendo sì che i rapporti abbiano assunto, nel loro concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione, elementi tutti che, sebbene singolarmente non decisivi, complessivamente considerati ben possono, ritiene codesto
Giudicante in ottemperanza all'orientamento giurisprudenziale dominante,
considerarsi sintomatici, appunto, della subordinazione. Tutto ciò, tenuto conto delle modalità con le quali in concreto la prestazione dei lavoratori in contestazione si è svolta in favore della Parte_1
Vero è che, nei casi di specie, i dieci artigiani non si obbligavano, volta per volta, a compiere un'opera a fronte di un dato corrispettivo, ma, inseriti stabilmente nell'organizzazione della Società, si erano obbligati ad eseguire nello stabilimento della stessa i lavori che di volta in volta venivano loro commissionati, con prestazione lavorativa diretta dai vari responsabili dei settori, da eseguirsi tutti i giorni della settimana a fronte di un corrispettivo pagato mensilmente. Non appare decisivo, poi, il fatto che alcuni lavoratori
(come il Sig. escusso nella presente causa) prestassero la CP_4
propria opera anche in favore di terzi, circostanza da sola non incompatibile con l'operatività del regime presuntivo invocato perché, richiedendo la normativa che l'80% dei compensi percepiti debba provenire dallo stesso committente, bene può il residuo pervenire anche da committenti diversi.
11 Quanto sopra, anche avuto riguardo a ciò che ha da sempre statuito la Corte di Cassazione (vedasi n. 2370 del 1998) quando testualmente stabilisce “Qualsiasi attività umana può essere svolta in regime di
autonomia o di subordinazione, nel senso che: a) è facoltà delle parti
concordare il modello tipologico nel quale sussumere la prestazione, ma una
volta definito tale modello, la qualificazione del rapporto è obbligata dal
modello assunto;
b) non è necessario che sussistano tutti gli indici rivelatori
del rapporto, ma solo quelli più significativi, così, ad esempio, nel lavoro
subordinato il potere disciplinare può anche non manifestarsi, in assenza di
commissione di illeciti da parte del lavoratore”. Ed ancora, prosegue l'Eccellentissima Corte “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro
subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione
di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del
rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente
limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione
aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio di impresa in capo al
lavoratore, la continuità della sua prestazione, l'osservanza di un orario e la
forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria e non
decisiva, benché possano costituire indici rivelatori, complessivamente
considerati, attraverso i quali si sostanzia nel caso concreto l'essenza del
rapporto, e cioè la subordinazione, costituendo quegli elementi, ex se, solo
fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in
astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto
stesso”.
La stessa volontà delle parti, poi, è rilevante ma non risolutiva, poiché nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a
12 fronte di una manifestazione di volontà nel senso dell'autonomia mediante la stipulazione di contratti di appalto o d'opera, deve sempre tenersi conto delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per accertare se la volontà dichiarata è coerente con il modello legale, il quale è
imperativo e riguarda la struttura oggettiva del rapporto. Se, dunque,
nell'accertamento della natura del rapporto deve essere dato rilievo al momento genetico di esso, e cioè alla volontà contrattuale, deve anche essere verificato se nel momento funzionale lo svolgimento del rapporto è
coerente alla volontà enunciata con specifico riguardo alle concrete modalità
della sua attuazione (vedasi Cassazione - Sezione Lavoro, n. 26742/2014).
E di tali modalità, come già detto, la soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, produttivo e direttivo del datore di lavoro costituisce l'essenza della natura subordinata del rapporto. Proprio sul punto la
Suprema Corte ha pure precisato che “La qualificazione del rapporto di
lavoro operata dalle parti come contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali -
quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e
continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico
organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali -
che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto
stesso” (ex plurimis, Cassazione – Sezione Lavoro, n. 7024 del giorno
08.04.2015; Cassazione – Sezione Lavoro, n. 13858 del 15.06.2009).
Se così è, del pari corretta è la conseguenza sotto il profilo contributivo che ne ha tratto la Guardia di Finanza prima e l' CP_1
resistente poi. Ritiene codesto Giudicante, infatti, che gli stessi abbiano correttamente ravvisato, sulla base delle risultanze processuali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo ai dieci lavoratori in
13 contestazione atteso che, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori stessi e dalle testimonianze versate in atti, emerge non solo il continuato, protratto,
pieno e totale inserimento dei lavoratori nell'organizzazione della Società
ricorrente, ma anche il loro assoggettamento al potere organizzativo,
direttivo e di controllo, attinenti alle modalità della prestazione, della
Società stessa. Circostanze confermate ed avvalorate anche dai testi della stessa ricorrente (“…noi di solito ci troviamo all'inizio del mese ed
affidavamo loro un lavoro, esempio dicevamo: entro il giorno x dobbiamo
consegnare le macchine e poi, ciascuno di loro si organizza per quella
data…”, teste Sig. , responsabile del magazzino). Persona_10
In punto di diritto, infatti, come è noto, secondo i consolidati principi,
l'elemento necessario e fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è
dato dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo,
direttivo e di controllo del datore di lavoro e, seppure tale requisito sia destinato ad atteggiarsi differentemente a seconda della tipologia di prestazione resa e del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di un presupposto imprescindibile ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò premesso, si osserva come i lavoratori Sigg.ri CP_4
e sentiti come testi nell'istruttoria orale Parte_3 Persona_1
espletata, pur ridimensionando in alcuni punti le dichiarazioni rese in sede ispettiva, hanno tuttavia concordemente confermato il loro continuato e stabile inserimento nell'organizzazione della Società ricorrente ed il loro assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e di controllo dei vari responsabili dei settori e ciò sempre conformemente a quanto statuito sul punto anche dalla sentenza della Cassazione-Sezione Lavoro, n. 26986 del
22.12.2009 che asserisce, in merito ai lavoratori subordinati, che la potestà
14 organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo e reale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, circostanza, nel caso di specie,
assolutamente evidente, certa ed indiscussa.
Infine, sempre la Sezione Lavoro della Cassazione Civile, con sentenza n.
1555 del 23.01.2020, ha preso atto che, oggi, i rapporti di lavoro autonomo e subordinato “non compaiono che raramente nelle loro forme e
prospettazioni
di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo […] fanno
dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente
definibile”, ed ha sottolineato che “secondo il richiamato e consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento essenziale di
differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel
vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento
esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica
l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore
di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie
energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere
direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è
costituito dal risultato dell'attività (opus)”.
In sostanza, concludendo, nei casi di specie, al di là dell'esistenza di alcuni indici sintomatici come la continuità della prestazione, l'inserimento organizzativo, la predeterminazione della retribuzione e l'assenza di una struttura imprenditoriale, l'esercizio dei poteri direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro si configurava certamente non come mero e solo potere di coordinamento e, pertanto, in tale contesto, si ritiene ci sia
15 adeguata certezza in ordine all'effettiva sussistenza di indici sintomatici della subordinazione.
4. Un cenno merita, infine, la circostanza che analoga qualificazione dei rapporti intercorsi tra i dieci lavoratori in contestazione e l'odierna ricorrente è stata altresì ribadita da altra sentenza resa in diverso procedimento pendente sempre innanzi all'intestato Tribunale – Sezione
Lavoro, sentenza n. 913/2024 che vede come parte resistente l' CP_7
che, ex art. 118 disp. att. c.p.c., si richiama. Ebbene, sul punto si rileva come se è vero che tali giudizi, tutti comunque presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro de quibus,
debbano considerarsi autonomi non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità, è altrettanto vero che la sentenza resa in altro procedimento
“può avere, anche rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la diversa
efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia
formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di
prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se
non vincolante per il Giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse,
spettando al Giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo
e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi
di giudizio presenti negli atti di causa” (ex plurimis, Cassazione, n.
840/2015; Cassazione, n. 4241/2013; Cassazione, n. 23446/2009;
Cassazione, n. 11682/2003).
Per ciò che riguarda, poi, quanto riportato da parte ricorrente in merito alla sentenza n. 1216/2022 emessa sempre dall'intestato Tribunale e che vede come parte resistente l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Modena ed alle due sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 227/2023 (terza sezione) e n. 379/2023 (prima
16 sezione), deve ritenersi che le stesse non possano ritenersi dirimenti, né
tanto meno concludenti.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando quindi la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi anche agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione,
formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, con la conseguenza che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della stessa questione;
ma ciò può avvenire soltanto se i due giudizi hanno identici elementi costitutivi dell'azione, ossia gli stessi soggetti, la stessa causa petendi e lo
stesso petitum (ex multis, Cassazione, 23153/2006).
Per quanto sopra, quindi, non può che escludersi che la decisione dei giudizi citati da parte ricorrente e sui quali la stessa pone le proprie difese,
possano in alcun modo pregiudicare o condizionare processualmente l'esito di questa causa.
É stato, infatti, sentenziato che ”…
pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto
l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni
amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai
17 medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura
subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità,
atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti
estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un
rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato,
mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi
inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto
di autonomia, che fa qualificare come «res inter alios acta», rispetto a
ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente
all'altro rapporto” (ex multis, Cassazione 26 settembre 2018, n. 23045). La
giurisprudenza successiva è del medesimo tenore (ex plurimis, Cassazione,
ordinanza 15 giugno 2020, n. 11539; Tribunale di La Spezia, 3 aprile 2020,
n. 43).
Nei casi de quibus, pertanto, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, è palese che non si possa assolutamente parlare di giudicato riflesso. Si tratta, invece, di giudizi autonomi con comunanza di fatti rilevanti, sicché gli atti istruttori raccolti negli altri giudizi e le stesse sentenze colà formate, una volta ritualmente riversati in atti, come è stato,
valgono come documenti che concorrono, con le restanti produzioni di causa, a formare il materiale istruttorio che il Giudice può (o meno) ritenere sufficiente per il suo convincimento e possono certamente essere valutate da questo Giudicante per formare il suo libero convincimento (vedasi,
Cassazione, 4 giugno 2001, n. 7518; Cassazione – Sezione Lavoro, 11
febbraio 2011, n. 3377; Cassazione, 20 gennaio 2015, n. 840).
Concludendo, quindi, sulla scorta dei principi enucleati dalla pacifica
Giurisprudenza sopra richiamata, deve escludersi che le pronunce invocate
18 dalla ricorrente a propria difesa, costituiscano un giudicato idoneo a paralizzare la pretesa azionata dall' resistente. CP_1
Per tutto quanto argomentato, dedotto e premesso, quindi, ritiene codesto
Giudicante che in relazione ai lavoratori de quibus, la controversia debba essere decisa come in calce, ritenendo che non siano emersi elementi sufficienti per la riconduzione dei medesimi nell'alveo del lavoro autonomo
strictu sensu, essendo gli indici addotti dall'opponente e che hanno trovato conferma in istruttoria, pienamente compatibili con la qualificazione compiuta dagli Ispettori e ciò per tutto il periodo oggetto di accertamento durante il quale i lavoratori in questione non sono risultati autonomi nell'organizzazione della propria attività lavorativa, dovendo inserirsi nell'organizzazione datoriale e prestare la propria attività lavorativa nel rispetto della medesima.
5. Ultimo cenno, infine, deve essere anche dato a quanto emerge dal documento aziendale acquisito dagli Ispettori ed oggetto di conferma da parte del Legale Rappresentante e versato in atti, che ha pienamente suffragato la tesi sopra esposta, riportando testualmente, tra le altre cose
“…abbiamo regolarizzato nel corso dell'anno 4 persone…si tratta di passaggi
da esterni a dipendenti…In buona parte degli esterni sono sempre Pt_1
stati dei dipendenti mascherati infatti molti di loro avevano ed hanno
funzioni di responsabilità di gestione…e diventano imprescindibili per
l'organizzazione stessa. Inoltre, operando all'interno delle strutture
aziendali, lavoravano ed ancora lavorano in condizioni non consone, con
enormi rischi in caso di ispezioni e soprattutto di infortuni sul lavoro...la
normalizzazione è quindi necessaria…”.
Pacifico che detto documento sia stato rinvenuto nel computer del Sig.
, Legale Rappresentante della ricorrente e poi, dal 2018 al Parte_4
19 2023, Direttore Generale della stessa. Ebbene, nel corso della sua escussione in corso di causa lo stesso dichiara “Detto documento era
all'interno di un file contenuto su chiavetta e salvato sul mio PC“ e, se è
vero che pure continua asserendo “All'epoca non mi fu fatto vedere di quale
documento si trattasse…chi ha scritto quel documento era una persona che
era molto dentro al business, in certi punti di vista, molto più dentro di me
che, all'epoca, come Amministratore Delegato, avevo più che altro, in quel
momento di ristrutturazione, una funzione meramente direttiva e non
operativa che, invece, veniva lasciata agli altri. Ciò spiega il perché quel
documento pare scritto da una persona interna alla società”, è altrettanto vero che quanto ivi contenuto, circostanze che sono liberamente valutabili,
sia o meno lo stesso stato elaborato dal Legale Rappresentante poco importa, comunque non può che suffragare quanto accertato dagli Ispettori
e quanto effettivamente avvenuto all'interno della ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, i rapporti in questione devono inevitabilmente essere dichiarati di natura subordinata, con la conseguenza che le pretese azionate sono fondate.
6. Le spese di lite fra parte ricorrente e Parte_1
parte resistente seguono la soccombenza. CP_1
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti e 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
20 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022.
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), e si determina in € 6.115,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, se dovuti.
Si compensano integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente Parte_1 Controparte_3
, stante la contumacia di quest'ultima.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● RIGETTA il ricorso proposto dalla Società ricorrente
[...]
avverso le cartelle esattoriali n. 070 2021 0025762569000 Parte_1
e n. 070 2022 0007724491000 notificate da Controparte_3
per contributi previdenziali sanzioni ed interessi
[...] CP_1
rispettivamente per gli anni 2019-2021 e per gli anni 2015-2016-2017-
2018-2022, che conferma e dichiara dovuti dalla Società ricorrente all' i contributi. CP_1
21 ● CONDANNA parte ricorrente al Parte_1
pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquida CP_1
nella complessiva somma di € 6.115,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, se dovuti.
● DICHIARA la compensazione delle spese di lite fra parte ricorrente e parte resistente contumace Parte_1 [...]
. Controparte_3
Così deciso in Modena il giorno 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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