Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/02/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00818/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, reso da Prefetto della Provincia di -OMISSIS-Ufficio Territoriale del Governo in data 21.01.2026, Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 21.01.2026, notificato in data 22.01.2026, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa MA AD US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In data 13.2.2026 parte ricorrente ha fatto presente di essere stata inserita nel SAI.
E’ quindi venuto meno l’interesse alla prosecuzione della lite.
Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità (per sopravvenuta carenza di interesse) del ricorso in epigrafe.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando :
Dichiara improcedibile il ricorso, come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD US, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.