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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IV_1
MANZONI 37 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. DELL'ORTO RAFFAELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
PIAZZA IV NOVEMBRE, 11 27029 VIGEVANO presso lo studio dell'avv. SUVILLA FURIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO avente ad oggetto: Altri contratti d'opera sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma integrale dell'impugnata Sentenza n. 1497/2022 – R.G. n. 5693/2021 del Tribunale civile di Pavia, dott. Forcina, emessa il pagina 1 di 12 28.11.2022, pubblicata il 29.11.2022 e notificata il 6.12.2022, così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE CAUTELARE: Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata Sentenza n. 1497/2022 – R.G. n. 5693/2021 del Tribunale civile di Pavia, per i gravi e fondati motivi in narrativa. NEL MERITO, IN
VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, che la CP_2 ha un credito esigibile verso , in proprio ed in qualità di titolare della
[...] CP_1 ditta individuale La ON di FR ST, ammontante ad € 10.378,15= per sorte capitale, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo, ovvero ammontante alla diversa somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia e PER L'EFFETTO: Condannare, per le ragioni indicate negli scritti difensivi, , in proprio ed in CP_1 qualità di titolare della ditta individuale La ON di FR ST, a pagare in favore di la somma capitale di € 10.378,15=, oltre interessi dal dovuto sino al Controparte_2 soddisfo, ovvero la diversa somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori ed oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle seguenti prove documentali:
1. Sentenza impugnata.
2. Plico di notifica della Sentenza impugnata in estensione .eml.
3. Cartella .zip del fascicolo del primo grado di giudizio. La sig.ra , in qualità di legale rappresentante Parte_2 della come in atti, a mezzo del proprio procuratore e difensore Controparte_2 costituito, avv. Raffaele Dell'Orto, munito di procura speciale notarile ex art. 233 c.p.c. in atti dal 29.04.2023 e che si riallega, chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia ammettere il giuramento decisorio di c.f. CP_1
, residente in [...], C.F._1 in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale La ON di FR ST,
P.IV , che deferisce sui seguenti capitoli di prova: 1) IU e giurando P.IV_2 affermo o nego essere vero che la società di Vigevano ha svolto, in Controparte_2 favore mio e/o della mia ditta individuale La ON di FR ST, tra l'anno 2012 e l'anno 2016, prestazioni di tenuta della contabilità semplificata, prestazioni di rinnovo della casella di posta elettronica certificata e prestazioni di redazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge.” 2) IU e giurando affermo o nego essere vero che sono debitore della di Vigevano per la somma capitale di € 10.330,31= Controparte_2 portata dalle fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I Controparte_2
pagina 2 di 12 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano.” 3) IU e giurando affermo o nego essere vero che io ho pagato alla la somma
Controparte_2 capitale di € 10.330,31= per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I
Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano.” 4) IU e giurando affermo o nego essere vero che alla è stata pagata la somma
Controparte_2 capitale di € 10.330,31= per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I
Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano.” 5) IU e giurando affermo o nego essere vero che il mio debito di € 10.330,31= verso la
[...]
per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative CP_2 alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano, si è estinto per compensazione tra reciproci debiti e crediti intestati a me ed alla . 6) Controparte_2
IU e giurando affermo o nego essere vero che il mio debito di € 10.330,31= verso la per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, Controparte_2 relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano, si è estinto per esser stata sostituita la predetta obbligazione con altre e diverse obbligazioni.”. 7)
IU e giurando affermo o nego essere vero che il mio debito di € 10.330,31= verso la per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, Controparte_2 relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano, si è estinto per remissione del debito o rinuncia della;
8) IU e giurando affermo Controparte_2
o nego essere vero che il mio debito di € 10.330,31= verso la per Controparte_2
pagina 3 di 12 fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di
[...]
quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I grado R.G. 5693/2021 CP_2 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano, si è estinto, pagando il dovuto con una prestazione diversa da quella pecuniaria”. Salvo ed impregiudicato ogni diritto, azione e ragione”.
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Per : CP_1
“In via preliminare/cautelare: per tutti i motivi sopra esposti, e per ogni ulteriore motivo di rito o di merito rilevabile ex officio, non concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata n. n. 1497/2022 – R.G.
5693/2021 del Tribunale di Pavia, dott. Forcina, per assoluta insussistenza di gravi e fondati motivi, non risultando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare che l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1497/2022 – R.G. 5693/2021 del Tribunale Controparte_2 di Pavia, dott. Forcina, è inammissibile e/o improponibile ai sensi degli artt. 342 e 348- bis c.p.c., per le ragioni in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché per ogni ulteriore motivo rilevabile d'ufficio; per l'effetto, confermare la sentenza n. 1497/2022 – R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, dott. Forcina, oggetto di impugnazione. Nel merito: rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1497/2022 – Controparte_2
R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, dott. Forcina, per tutte le motivazioni addotte ed esposte in narrativa e per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio; per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire in corso di causa”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: tra il 2010 ed il 2016 la (che svolge Parte_1 attività di elaborazione elettronica di dati contabili ecc.) aveva fornito alla ditta individuale ON di FR ST (che svolge attività di installazione di antenne terrestri e satellitari, impianti antifurti e di videosorveglianza) servizi di consulenza contabile, aventi ad oggetto la tenuta della contabilità semplificata, la redazione e la compilazione delle dichiarazioni fiscali e servizi di natura amministrativa, attività per le pagina 4 di 12 quali la Società aveva emesso fatture per l'importo complessivo di euro 10.330,31 (fattura n. 243/2012 del 30.11.2012 di € 2.705,98; n. 4/2013 del 31.01.2013 di € 893,77; n. 216/2013 del 19.12.2013 di € 1.254,77; n. 149/2014 del 30.09.2014 di € 619,76; n. 266/2015 del 10.12.2015 di € 1.904,18; n. 21/2016 del 29.02.2016 di € 1.098,00; n. 307/2016 del 31.12.2016 di € 1.853,85).
- Con lettera del 13.05.2021 la aveva chiesto a FR ST il Parte_1 pagamento di detto importo, in assenza del quale la Società aveva chiesto ed ottenuto dal
Tribunale di Pavia nei confronti di FR ST (in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale La ON di FR ST) il decreto ingiuntivo n. 1931/2021 del
27.09.2021 per la somma complessiva di € 10.378,15 (di cui € 10.330,31= per le fatture emesse dal 2012 al 2016 ed € 47,84= per l'autenticazione notarile dell'estratto del registro IV vendite della ricorrente) oltre interessi e spese.
-In data 28.09.2021 la aveva notificato il suddetto decreto a FR Parte_1
ST il quale, tuttavia, si era opposto con atto di citazione notificato in data 5.11.2021, chiedendo – “Nel merito: - accertare e dichiarare la prescrizione presuntiva dei crediti professionali opposti, per intervenuta decorrenza, in assenza di ulteriori atti interruttivi, del termine breve triennale, ex art. 2956, co.2, c.c., e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto” oltre alla condanna avversaria per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e spese di lite.
-Il 2.02.2022, la si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'eccezione di prescrizione presuntiva triennale sollevata da ST e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
-Alla prima udienza del 24.02.2022, il Giudice aveva respinto l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 29.06.2022, poi differita al 14.07.2022.
-All'udienza del 14.07.2022, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, aveva rinviato all'udienza del 13.10.2022, per la precisazione delle conclusioni delle parti, a seguito delle quali il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il 28.11.2022 il Giudice con sentenza n. 1497/2022, pubblicata in data 29.11.2022, aveva accolto l'opposizione di ST così statuendo: “…accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1931/2021 del 27/09/2021 che deve essere revocato;
- condanna
a rimborsare a FR ST le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
145,50 per spese ed € 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali pari al pagina 5 di 12 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge…”. In particolare, il primo Giudice aveva accolto in via pregiudiziale e preliminare l'eccezione di ST sulla intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. del credito azionato da , ritenendo che: “…l'art. 2956 n. 2 prevede che si Parte_1 prescrivono in tre anni i crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate. …Nel caso di specie, quanto alla consumazione della prescrizione, si osserva che dopo l'emissione dell'ultima fattura avvenuta il 31 dicembre del 2016 – che, in ogni caso, non risulta trasmessa al debitore – il primo atto interruttivo del termine di prescrizione reca data 14 maggio 2021 (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio), di modo che il termine triennale previsto dalla norma citata risulta ampiamente spirato. Per quanto concerne l'applicabilità al rapporto dedotto in giudizio del termine di prescrizione presuntiva, parte opposta ha allegato che tra le parti si è svolto un appalto di servizi essendosi la società impegnata nella elaborazione di dati tramite l'organizzazione di mezzi, come un software specifico, e di persone. …Le attività di assistenza, consulenza, di tenuta della contabilità e di svolgimento degli adempimenti di legge connessi ad una impresa non si risolvono in una mera attività di fornitura di un servizio ma presuppongono, necessariamente, l'esercizio di una discrezionalità tecnica che connota le prestazioni d'opera intellettuale. Per quanto concerne la struttura societaria dell'opposta si evidenzia che costituisce ormai un dato normativo (cfr. art. 10 comma 3 della legge n. 181 del 2011) ed interpretativo consolidato quello secondo il quale le prestazioni d'opera professionale possono essere erogate anche da una società
… A fronte dell'eccezione di parte opponente l'opposta non ha deferito il giuramento decisorio. In definitiva, l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere accolta di modo che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.”
-Contro questa sentenza è stato proposto appello da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 5.01.2023, che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
-Con comparsa di costituzione del 24.03.2023 è stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellato , in proprio ed in qualità di titolare della ditta CP_1 individuale La ON di FR ST, che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come in epigrafe indicato.
-Trattata la causa, all'udienza del 17.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato con note le rispettive conclusioni;
su di esse, e sulle memorie precedentemente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 6 di 12 -Successivamente, con ordinanza del 23.09.2024 la Corte -esaminata la richiesta della parte appellante con atto del 29.04.2023 di deferire il giuramento decisorio alla parte convenuta in appello - ritenuta, l'ammissibilità del capitolo 3, in quanto rilevante e decisivo per la risoluzione della controversia, ha ammesso il giuramento decisorio sul capitolo n. 3 della detta istanza di parte;
ha rimesso, pertanto, la causa sul ruolo, invitando la parte convenuta in appello, sig. FR ST, a prestare personalmente giuramento sulla formula di cui al capitolo 3 e quindi sui seguenti fatti: “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che io ho pagato alla la Parte_1 somma capitale di € 10.330,31= per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in Parte_1 opposizione nel giudizio di I grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano.”
-La Corte ha delegato per l'assunzione del giuramento decisorio il Consigliere relatore, fissando l'udienza del 20.11.2024 alle ore 12.30 per l'assunzione.
-Alla detta udienza, il sig. ST presente personalmente ha prestato il giuramento sul capitolo 3, affermando di essere vero di aver pagato alla la somma Controparte_2 capitale di euro 10.330,31 per la tenuta della contabilità tra l'anno 2012 e l'anno 2016. Successivamente, la causa è stata rinviata dalla Corte all'udienza del 17.12.2024 ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
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-Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice del Tribunale avrebbe erroneamente qualificato l'attività, svolta dalla in favore del ST Parte_1
(quale quella di tenuta della contabilità semplificata, di rinnovo della PEC., di redazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge) come prestazione d'opera intellettuale, di conseguenza avrebbe ritenuto applicabile l'art. 2956 c.c. n. 2, riguardante la prescrizione presuntiva, secondo cui si prescrive nel termine di tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata, mentre avrebbe dovuto ritenere applicabile la prescrizione ordinaria, trattandosi di attività di impresa non soggetta, quindi, a prescrizione presuntiva.
-Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente configurato il rapporto tra le parti come contratto d'opera intellettuale, anziché come contratto di appalto di servizi. pagina 7 di 12 -Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice del Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l'art. 2956 n. 2 c.c., peraltro omettendo nelle motivazioni della sentenza di I° grado ogni considerazione sull'interpretazione teleologica dell'art. 2956 n. 2 c.c. proposta in atti dalla , riguardante la Parte_1 superata difficoltà di dimostrare il pagamento in contanti, stante ormai l'utilizzo nella prassi di altre modalità di pagamento che consentono la loro tracciabilità, con ciò rendendo anacronistico l'istituto della prescrizione presuntiva.
-Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso di indicare e quindi di riportare in sentenza anche le conclusioni precisate da mentre ha riportato solo le conclusioni avversarie. Parte_1
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In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, stante la specificità dei motivi di impugnazione in questione. Invero, vanno richiamati i criteri elaborati dalla Suprema
Corte in ordine all'esatta interpretazione del nuovo testo dell'art. 342 cod. proc. civ. in punto di contenuto e struttura dell'atto di appello (Cass. 05/02/2015, n. 2143) in base ai quali non si richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma si impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando quindi le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Se ciò richiede un grado di specificità più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cass. n.10916/17; Cass. n. 17712/2016), tuttavia, qualora - come nella specie- nell'atto di appello risultino comprensibili l'oggetto delle censure mosse alla gravata sentenza ed i motivi di dissenso per i quali se ne richiede la modifica,
l'atto si salva da censure formalistiche di inammissibilità, non essendo richieste forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n. 27199/17).
-Quanto all'altro aspetto di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., l'eccezione è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di precisazione pagina 8 di 12 delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non fissando l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
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-Nel merito, i motivi di appello, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.
-Si premette, in diritto, che in ordine alla prescrizione presuntiva, generalmente definita come presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento del debito con possibilità di prova contraria nei limiti di cui agli art. 2959 e 2960 c.c., la giurisprudenza di legittimità ne ha confermato la valenza attuale e non anacronistica, diversamente dalle deduzioni dell'appellante. Di recente, la Suprema Corte a S.S.U.U. 25442/2023 ha statuito che: “Si tratta di istituto di antica applicazione, pre-napoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale
è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici.
L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico”. (cfr. di recente Cass. 15566/2024)
-In tema di distribuzione dell'onere probatorio con riguardo alle prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito;
e tale ultima prova può essere fornita solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta
(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 11195 del
15/05/2007). E tanto perché la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione.
Ciò premesso, va rilevato che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto, in tale ipotesi, va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi (cfr. Cass. n. 26264/2018 secondo cui “Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, pagina 9 di 12 comma 1 c.c.,) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi;
mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi.
(La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.).
Nel caso in esame, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, il contratto intercorso tra le parti aveva per oggetto lo svolgimento, da parte dell'odierna appellante, di attività di assistenza, consulenza, di tenuta della contabilità e di svolgimento degli adempimenti di legge connessi ad una impresa comportanti, necessariamente, l'esercizio di una discrezionalità tecnica che connota le prestazioni d'opera intellettuale. Correttamente, pertanto, il giudice a quo, ha inquadrato il rapporto intercorso tra le parti nell'ambito del contratto d'opera intellettuale e ha ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 2956 c.c. in tema di prescrizione presuntiva triennale dei crediti dei professionisti.
L'appellante, per superare la presunzione, ha deferito alla controparte giuramento decisorio riguardante l'avvenuto pagamento delle somme oggetto del credito azionato in via monitoria sulla formula in precedenza indicata (Giuro e giurando affermo o nego essere vero che io ho pagato alla la somma capitale di € 10.330,31= Parte_1 per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di
quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I grado R.G. Parte_1
5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano).
Avendo l'appellato prestato il giuramento affermando di avere pagato integralmente i corrispettivi ex adverso pretesi, deve ritenersi provata l'avvenuta estinzione del credito, con conseguente rigetto dell'appello.
Come è noto, infatti, il giuramento ha valore di prova juris et de jure ex art. 2738 c.c. in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto, tale da superare ogni e qualsiasi altra prova, ancorché, in ipotesi, contraria, fosse emersa nel corso del processo
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 11964/2010), che va definito esclusivamente in ragione di pagina 10 di 12 quanto dichiarato dal prestatore del giuramento, ad esito del quale è impedita ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti,
l'esito della causa così determinato, a nulla valendo neppure che, successivamente, ne venga accertata la falsità (in argomento, ex multis, cfr.: Cass., sentenze n. 4425/2017;
22037/2009; 737/2005); ciò, in quanto le disposizioni della norma citata sono indicative della chiara volontà del legislatore di considerare il giuramento decisorio quale mezzo preordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario (v. sul punto: Cass., n. 10653/1994).
-Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
-L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1 quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta e alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 come dichiarato dalla parte, di complessità media, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 (parametro minimo per la fase di sola trattazione, in assenza di istruttoria) ed € 1.911,00 per la fase decisionale, il tutto per complessivi € 4.888,00, oltre
15% per spese generali, IV e CPA come per legge.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Pavia n. 1497/2022 pubblicata in data 29.11.2022, assorbita e comunque disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-1. rigetta l'appello;
-2. condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. n.147/2022, in complessivi € 4.888,00 oltre 15 % per spese generali forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex D.P.R. n.115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Milano il 14.03.2025 pagina 11 di 12 Il Consigliere Estensore
Daniela Eugenia Maria Nardozza
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IV_1
MANZONI 37 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. DELL'ORTO RAFFAELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
PIAZZA IV NOVEMBRE, 11 27029 VIGEVANO presso lo studio dell'avv. SUVILLA FURIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO avente ad oggetto: Altri contratti d'opera sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma integrale dell'impugnata Sentenza n. 1497/2022 – R.G. n. 5693/2021 del Tribunale civile di Pavia, dott. Forcina, emessa il pagina 1 di 12 28.11.2022, pubblicata il 29.11.2022 e notificata il 6.12.2022, così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE CAUTELARE: Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata Sentenza n. 1497/2022 – R.G. n. 5693/2021 del Tribunale civile di Pavia, per i gravi e fondati motivi in narrativa. NEL MERITO, IN
VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa, che la CP_2 ha un credito esigibile verso , in proprio ed in qualità di titolare della
[...] CP_1 ditta individuale La ON di FR ST, ammontante ad € 10.378,15= per sorte capitale, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo, ovvero ammontante alla diversa somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia e PER L'EFFETTO: Condannare, per le ragioni indicate negli scritti difensivi, , in proprio ed in CP_1 qualità di titolare della ditta individuale La ON di FR ST, a pagare in favore di la somma capitale di € 10.378,15=, oltre interessi dal dovuto sino al Controparte_2 soddisfo, ovvero la diversa somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori ed oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle seguenti prove documentali:
1. Sentenza impugnata.
2. Plico di notifica della Sentenza impugnata in estensione .eml.
3. Cartella .zip del fascicolo del primo grado di giudizio. La sig.ra , in qualità di legale rappresentante Parte_2 della come in atti, a mezzo del proprio procuratore e difensore Controparte_2 costituito, avv. Raffaele Dell'Orto, munito di procura speciale notarile ex art. 233 c.p.c. in atti dal 29.04.2023 e che si riallega, chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia ammettere il giuramento decisorio di c.f. CP_1
, residente in [...], C.F._1 in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale La ON di FR ST,
P.IV , che deferisce sui seguenti capitoli di prova: 1) IU e giurando P.IV_2 affermo o nego essere vero che la società di Vigevano ha svolto, in Controparte_2 favore mio e/o della mia ditta individuale La ON di FR ST, tra l'anno 2012 e l'anno 2016, prestazioni di tenuta della contabilità semplificata, prestazioni di rinnovo della casella di posta elettronica certificata e prestazioni di redazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge.” 2) IU e giurando affermo o nego essere vero che sono debitore della di Vigevano per la somma capitale di € 10.330,31= Controparte_2 portata dalle fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I Controparte_2
pagina 2 di 12 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano.” 3) IU e giurando affermo o nego essere vero che io ho pagato alla la somma
Controparte_2 capitale di € 10.330,31= per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I
Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano.” 4) IU e giurando affermo o nego essere vero che alla è stata pagata la somma
Controparte_2 capitale di € 10.330,31= per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I
Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano.” 5) IU e giurando affermo o nego essere vero che il mio debito di € 10.330,31= verso la
[...]
per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative CP_2 alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano, si è estinto per compensazione tra reciproci debiti e crediti intestati a me ed alla . 6) Controparte_2
IU e giurando affermo o nego essere vero che il mio debito di € 10.330,31= verso la per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, Controparte_2 relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano, si è estinto per esser stata sostituita la predetta obbligazione con altre e diverse obbligazioni.”. 7)
IU e giurando affermo o nego essere vero che il mio debito di € 10.330,31= verso la per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, Controparte_2 relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I Controparte_2 grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano, si è estinto per remissione del debito o rinuncia della;
8) IU e giurando affermo Controparte_2
o nego essere vero che il mio debito di € 10.330,31= verso la per Controparte_2
pagina 3 di 12 fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di
[...]
quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I grado R.G. 5693/2021 CP_2 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano, si è estinto, pagando il dovuto con una prestazione diversa da quella pecuniaria”. Salvo ed impregiudicato ogni diritto, azione e ragione”.
---
Per : CP_1
“In via preliminare/cautelare: per tutti i motivi sopra esposti, e per ogni ulteriore motivo di rito o di merito rilevabile ex officio, non concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata n. n. 1497/2022 – R.G.
5693/2021 del Tribunale di Pavia, dott. Forcina, per assoluta insussistenza di gravi e fondati motivi, non risultando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare che l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1497/2022 – R.G. 5693/2021 del Tribunale Controparte_2 di Pavia, dott. Forcina, è inammissibile e/o improponibile ai sensi degli artt. 342 e 348- bis c.p.c., per le ragioni in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché per ogni ulteriore motivo rilevabile d'ufficio; per l'effetto, confermare la sentenza n. 1497/2022 – R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, dott. Forcina, oggetto di impugnazione. Nel merito: rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1497/2022 – Controparte_2
R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, dott. Forcina, per tutte le motivazioni addotte ed esposte in narrativa e per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio; per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire in corso di causa”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: tra il 2010 ed il 2016 la (che svolge Parte_1 attività di elaborazione elettronica di dati contabili ecc.) aveva fornito alla ditta individuale ON di FR ST (che svolge attività di installazione di antenne terrestri e satellitari, impianti antifurti e di videosorveglianza) servizi di consulenza contabile, aventi ad oggetto la tenuta della contabilità semplificata, la redazione e la compilazione delle dichiarazioni fiscali e servizi di natura amministrativa, attività per le pagina 4 di 12 quali la Società aveva emesso fatture per l'importo complessivo di euro 10.330,31 (fattura n. 243/2012 del 30.11.2012 di € 2.705,98; n. 4/2013 del 31.01.2013 di € 893,77; n. 216/2013 del 19.12.2013 di € 1.254,77; n. 149/2014 del 30.09.2014 di € 619,76; n. 266/2015 del 10.12.2015 di € 1.904,18; n. 21/2016 del 29.02.2016 di € 1.098,00; n. 307/2016 del 31.12.2016 di € 1.853,85).
- Con lettera del 13.05.2021 la aveva chiesto a FR ST il Parte_1 pagamento di detto importo, in assenza del quale la Società aveva chiesto ed ottenuto dal
Tribunale di Pavia nei confronti di FR ST (in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale La ON di FR ST) il decreto ingiuntivo n. 1931/2021 del
27.09.2021 per la somma complessiva di € 10.378,15 (di cui € 10.330,31= per le fatture emesse dal 2012 al 2016 ed € 47,84= per l'autenticazione notarile dell'estratto del registro IV vendite della ricorrente) oltre interessi e spese.
-In data 28.09.2021 la aveva notificato il suddetto decreto a FR Parte_1
ST il quale, tuttavia, si era opposto con atto di citazione notificato in data 5.11.2021, chiedendo – “Nel merito: - accertare e dichiarare la prescrizione presuntiva dei crediti professionali opposti, per intervenuta decorrenza, in assenza di ulteriori atti interruttivi, del termine breve triennale, ex art. 2956, co.2, c.c., e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto” oltre alla condanna avversaria per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e spese di lite.
-Il 2.02.2022, la si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'eccezione di prescrizione presuntiva triennale sollevata da ST e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
-Alla prima udienza del 24.02.2022, il Giudice aveva respinto l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 29.06.2022, poi differita al 14.07.2022.
-All'udienza del 14.07.2022, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, aveva rinviato all'udienza del 13.10.2022, per la precisazione delle conclusioni delle parti, a seguito delle quali il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il 28.11.2022 il Giudice con sentenza n. 1497/2022, pubblicata in data 29.11.2022, aveva accolto l'opposizione di ST così statuendo: “…accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1931/2021 del 27/09/2021 che deve essere revocato;
- condanna
a rimborsare a FR ST le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
145,50 per spese ed € 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali pari al pagina 5 di 12 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge…”. In particolare, il primo Giudice aveva accolto in via pregiudiziale e preliminare l'eccezione di ST sulla intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. del credito azionato da , ritenendo che: “…l'art. 2956 n. 2 prevede che si Parte_1 prescrivono in tre anni i crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate. …Nel caso di specie, quanto alla consumazione della prescrizione, si osserva che dopo l'emissione dell'ultima fattura avvenuta il 31 dicembre del 2016 – che, in ogni caso, non risulta trasmessa al debitore – il primo atto interruttivo del termine di prescrizione reca data 14 maggio 2021 (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio), di modo che il termine triennale previsto dalla norma citata risulta ampiamente spirato. Per quanto concerne l'applicabilità al rapporto dedotto in giudizio del termine di prescrizione presuntiva, parte opposta ha allegato che tra le parti si è svolto un appalto di servizi essendosi la società impegnata nella elaborazione di dati tramite l'organizzazione di mezzi, come un software specifico, e di persone. …Le attività di assistenza, consulenza, di tenuta della contabilità e di svolgimento degli adempimenti di legge connessi ad una impresa non si risolvono in una mera attività di fornitura di un servizio ma presuppongono, necessariamente, l'esercizio di una discrezionalità tecnica che connota le prestazioni d'opera intellettuale. Per quanto concerne la struttura societaria dell'opposta si evidenzia che costituisce ormai un dato normativo (cfr. art. 10 comma 3 della legge n. 181 del 2011) ed interpretativo consolidato quello secondo il quale le prestazioni d'opera professionale possono essere erogate anche da una società
… A fronte dell'eccezione di parte opponente l'opposta non ha deferito il giuramento decisorio. In definitiva, l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere accolta di modo che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.”
-Contro questa sentenza è stato proposto appello da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 5.01.2023, che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
-Con comparsa di costituzione del 24.03.2023 è stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellato , in proprio ed in qualità di titolare della ditta CP_1 individuale La ON di FR ST, che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come in epigrafe indicato.
-Trattata la causa, all'udienza del 17.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato con note le rispettive conclusioni;
su di esse, e sulle memorie precedentemente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 6 di 12 -Successivamente, con ordinanza del 23.09.2024 la Corte -esaminata la richiesta della parte appellante con atto del 29.04.2023 di deferire il giuramento decisorio alla parte convenuta in appello - ritenuta, l'ammissibilità del capitolo 3, in quanto rilevante e decisivo per la risoluzione della controversia, ha ammesso il giuramento decisorio sul capitolo n. 3 della detta istanza di parte;
ha rimesso, pertanto, la causa sul ruolo, invitando la parte convenuta in appello, sig. FR ST, a prestare personalmente giuramento sulla formula di cui al capitolo 3 e quindi sui seguenti fatti: “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che io ho pagato alla la Parte_1 somma capitale di € 10.330,31= per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di quale parte convenuta in Parte_1 opposizione nel giudizio di I grado R.G. 5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano.”
-La Corte ha delegato per l'assunzione del giuramento decisorio il Consigliere relatore, fissando l'udienza del 20.11.2024 alle ore 12.30 per l'assunzione.
-Alla detta udienza, il sig. ST presente personalmente ha prestato il giuramento sul capitolo 3, affermando di essere vero di aver pagato alla la somma Controparte_2 capitale di euro 10.330,31 per la tenuta della contabilità tra l'anno 2012 e l'anno 2016. Successivamente, la causa è stata rinviata dalla Corte all'udienza del 17.12.2024 ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
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-Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice del Tribunale avrebbe erroneamente qualificato l'attività, svolta dalla in favore del ST Parte_1
(quale quella di tenuta della contabilità semplificata, di rinnovo della PEC., di redazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge) come prestazione d'opera intellettuale, di conseguenza avrebbe ritenuto applicabile l'art. 2956 c.c. n. 2, riguardante la prescrizione presuntiva, secondo cui si prescrive nel termine di tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata, mentre avrebbe dovuto ritenere applicabile la prescrizione ordinaria, trattandosi di attività di impresa non soggetta, quindi, a prescrizione presuntiva.
-Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente configurato il rapporto tra le parti come contratto d'opera intellettuale, anziché come contratto di appalto di servizi. pagina 7 di 12 -Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice del Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l'art. 2956 n. 2 c.c., peraltro omettendo nelle motivazioni della sentenza di I° grado ogni considerazione sull'interpretazione teleologica dell'art. 2956 n. 2 c.c. proposta in atti dalla , riguardante la Parte_1 superata difficoltà di dimostrare il pagamento in contanti, stante ormai l'utilizzo nella prassi di altre modalità di pagamento che consentono la loro tracciabilità, con ciò rendendo anacronistico l'istituto della prescrizione presuntiva.
-Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso di indicare e quindi di riportare in sentenza anche le conclusioni precisate da mentre ha riportato solo le conclusioni avversarie. Parte_1
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In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, stante la specificità dei motivi di impugnazione in questione. Invero, vanno richiamati i criteri elaborati dalla Suprema
Corte in ordine all'esatta interpretazione del nuovo testo dell'art. 342 cod. proc. civ. in punto di contenuto e struttura dell'atto di appello (Cass. 05/02/2015, n. 2143) in base ai quali non si richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma si impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando quindi le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Se ciò richiede un grado di specificità più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (Cass. n.10916/17; Cass. n. 17712/2016), tuttavia, qualora - come nella specie- nell'atto di appello risultino comprensibili l'oggetto delle censure mosse alla gravata sentenza ed i motivi di dissenso per i quali se ne richiede la modifica,
l'atto si salva da censure formalistiche di inammissibilità, non essendo richieste forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n. 27199/17).
-Quanto all'altro aspetto di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., l'eccezione è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di precisazione pagina 8 di 12 delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non fissando l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
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-Nel merito, i motivi di appello, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.
-Si premette, in diritto, che in ordine alla prescrizione presuntiva, generalmente definita come presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento del debito con possibilità di prova contraria nei limiti di cui agli art. 2959 e 2960 c.c., la giurisprudenza di legittimità ne ha confermato la valenza attuale e non anacronistica, diversamente dalle deduzioni dell'appellante. Di recente, la Suprema Corte a S.S.U.U. 25442/2023 ha statuito che: “Si tratta di istituto di antica applicazione, pre-napoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale
è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici.
L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico”. (cfr. di recente Cass. 15566/2024)
-In tema di distribuzione dell'onere probatorio con riguardo alle prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito;
e tale ultima prova può essere fornita solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta
(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 11195 del
15/05/2007). E tanto perché la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione.
Ciò premesso, va rilevato che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto, in tale ipotesi, va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi (cfr. Cass. n. 26264/2018 secondo cui “Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, pagina 9 di 12 comma 1 c.c.,) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi;
mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi.
(La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.).
Nel caso in esame, come condivisibilmente osservato dal Tribunale, il contratto intercorso tra le parti aveva per oggetto lo svolgimento, da parte dell'odierna appellante, di attività di assistenza, consulenza, di tenuta della contabilità e di svolgimento degli adempimenti di legge connessi ad una impresa comportanti, necessariamente, l'esercizio di una discrezionalità tecnica che connota le prestazioni d'opera intellettuale. Correttamente, pertanto, il giudice a quo, ha inquadrato il rapporto intercorso tra le parti nell'ambito del contratto d'opera intellettuale e ha ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 2956 c.c. in tema di prescrizione presuntiva triennale dei crediti dei professionisti.
L'appellante, per superare la presunzione, ha deferito alla controparte giuramento decisorio riguardante l'avvenuto pagamento delle somme oggetto del credito azionato in via monitoria sulla formula in precedenza indicata (Giuro e giurando affermo o nego essere vero che io ho pagato alla la somma capitale di € 10.330,31= Parte_1 per fatture emesse nei miei confronti tra l'anno 2012 e l'anno 2016, relative alla tenuta della contabilità semplificata, al rinnovo della casella di posta elettronica certificata, alla redazione delle dichiarazioni fiscali, di cui al documento n. 4 del fascicolo di
quale parte convenuta in opposizione nel giudizio di I grado R.G. Parte_1
5693/2021 del Tribunale di Pavia, che mi si rammostrano).
Avendo l'appellato prestato il giuramento affermando di avere pagato integralmente i corrispettivi ex adverso pretesi, deve ritenersi provata l'avvenuta estinzione del credito, con conseguente rigetto dell'appello.
Come è noto, infatti, il giuramento ha valore di prova juris et de jure ex art. 2738 c.c. in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto, tale da superare ogni e qualsiasi altra prova, ancorché, in ipotesi, contraria, fosse emersa nel corso del processo
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 11964/2010), che va definito esclusivamente in ragione di pagina 10 di 12 quanto dichiarato dal prestatore del giuramento, ad esito del quale è impedita ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti,
l'esito della causa così determinato, a nulla valendo neppure che, successivamente, ne venga accertata la falsità (in argomento, ex multis, cfr.: Cass., sentenze n. 4425/2017;
22037/2009; 737/2005); ciò, in quanto le disposizioni della norma citata sono indicative della chiara volontà del legislatore di considerare il giuramento decisorio quale mezzo preordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario (v. sul punto: Cass., n. 10653/1994).
-Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
-L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1 quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta e alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 come dichiarato dalla parte, di complessità media, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 (parametro minimo per la fase di sola trattazione, in assenza di istruttoria) ed € 1.911,00 per la fase decisionale, il tutto per complessivi € 4.888,00, oltre
15% per spese generali, IV e CPA come per legge.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Pavia n. 1497/2022 pubblicata in data 29.11.2022, assorbita e comunque disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-1. rigetta l'appello;
-2. condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. n.147/2022, in complessivi € 4.888,00 oltre 15 % per spese generali forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex D.P.R. n.115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Milano il 14.03.2025 pagina 11 di 12 Il Consigliere Estensore
Daniela Eugenia Maria Nardozza
Il Presidente
Roberto Aponte
pagina 12 di 12