CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L 578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. RI IA MO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. DR NT Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 578 del 2024 Rgl avverso la sentenza n. 3540 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano (Saioni) deciso il giorno 08 Aprile 2025 e promosso da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe M. Cannella, (c.f.
; PEC: o fax: C.F._1 Email_1 Email_2
02.76006457) e LA EN (c.f. ; PEC C.F._2
pecavvocati.it), elettivamente domiciliato in Milano, Viale Email_3 Email_4
Bianca RI n. 23, presso lo Studio dell'Avvocato Giuseppe M. Cannella - Appellante; contro
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' Avvocato Silvana Mostacchi (c.f. C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 (Ufficio Legale Distrettuale dell' ) presso l'Avvocato Silvana Mostacchi – Appellato; CP_1
Controparte_2
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Paola Scalmanini (c.f. P.IVA_3 pagina 1 di 22 P.E.C. elettivamente domiciliato C.F._4 Email_5
in Milano, Via Mazzini n. 7, presso l'Avvocato Paola Scalmanini -Appellato;
(c.f. e P. IVA ) – Appellata Controparte_3 P.IVA_4
contumace.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come Parte_1
da ricorso in appello datato 23 maggio 2024:” In riforma della sentenza n. 3540 del
25.10.2023, pubblicata il successivo 23.11.2023, del Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, e per i motivi esposti in narrativa, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate con il ricorso ex art. 442 c.p.c. e per l'effetto: - accertare e dichiarare insussistenti e non dovuti, in tutto ovvero quantomeno in parte, gli addebiti contenuti nei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2020-001340/T01 del 19.03.2021 (doc. 1 fasc. I grado) e n. 2021- 00032 del 7.02.2022 (doc. 2 fasc. I grado) a titolo di presunti contributi omessi, variazione premi, sanzioni e somme aggiuntive. In caso di accoglimento del ricorso, ordinare all' Controparte_4
la restituzione dell'importo di euro 2.269,00, in quanto indebito, corrisposto dalla ricorrente in data 2.11.2021. Quanto al giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 06820220062701437000: in via preliminare, dichiarare la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento e/o del ruolo impugnati e per l'effetto dichiarare inefficace e/o disapplicare gli stessi e ogni atto o avviso precedente o successivo collegato, connesso o dipendente;
nel merito, dichiarare infondate e conseguentemente annullare sia l'iscrizione a ruolo sia la relativa cartella di pagamento n. 068 2022 00627014 37 000 accertando e dichiarando l'inesistenza del credito azionato, in tutto, ovvero anche solo in parte, per i motivi tutti analiticamente esposti in narrativa del presente atto. In ogni caso, in via istruttoria: ove ritenuto necessario e senza con ciò accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a prova diretta sui capitoli di prova riportati nella parte in fatto dei pagina 2 di 22 ricorsi di primo grado, preceduti dalla locuzione «vero che», nonché a prova contraria sui capitoli di prova richiesti dalla controparte che saranno ammessi. Si indicano i medesimi testimoni individuati nei ricorsi di primo grado e in particolare, quanto alla titolarità dei veicoli utilizzati per gli spostamenti lavorativi, i signori , Persona_1
, , , , Persona_2 Tes_1 Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
. In via subordinata, ove ritenuto necessario si chiede Tes_2 Per_7 Per_8
disporsi CTU contabile per la rideterminazione della base imponibile contributiva tenuto conto delle tariffe ACI relative ai rimborsi chilometrici erogati dalla Società e del sistema di calcolo previsto dall'art. 21 CCNL per i pocket money. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”;
Per la parte appellata come da Controparte_5
Comparsa di costituzione in appello datata 13 Settembre 2024:” Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per i motivi esposti in atti, previa declaratoria di inammissibilità della nuove deduzioni ed argomentazioni formulate in grado d'appello in violazione dell'art.345 cpc, in via principale, respingere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande perché del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.3540/2023 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro. In subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande per essere del tutto infondate in fatto e in diritto, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e dichiarare legittimo nella misura ivi indicata, o in subordine, in quella diversa che dovesse risultare all'esito dell'odierno giudizio, l'addebito contributivo di cui al verbale ispettivo n.20200001340/DDL del 19.3.2021 emesso nei confronti di CP_1
nella persona del legale rappresentante, Sig. In via Parte_1 Parte_2
istruttoria, in subordine, questa difesa, senza inversione dell'onere della prova pacificamente gravante sulla società appellante, chiede ammettersi a prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa ai punti da 1 a 13 da intendersi precedute dalla pagina 3 di 22 formula “Vero che”, nonché sulle ulteriori di cui alla documentazione ispettiva in atti di cui vorranno confermare il contenuto, gli Ispettori e . Persona_9 Persona_10
Si oppone, al contempo, alla ammissione della prova testimoniale richiesta ex adverso perché concernente fatti e circostanze soggette ad essere provate a mezzo di documentazione idonea, e comunque inammissibili in quanto genericamente formulate, chiedendo, in subordine, di essere ammesso alla prova contraria con gli stessi testi e con quelli indicati a prova diretta. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. Salvis juribus”;
Per la parte appellata Controparte_2
come da Memoria di Costituzione e Risposta datata 09 settembre
[...]
2024:” Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare
l'appello ex adverso interposto e confermare la decisione di primo grado, con accoglimento, in ogni caso, delle domande già formulate da in primo grado CP_2
ovverossia: rigettare il ricorso con tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, accertando, in ogni caso, la sussistenza dell'obbligazione contributiva di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di per l'ammontare complessivo di € CP_2
24.254,30 o per la diversa somma che risultasse all'esito del giudizio. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, come per legge. In via istruttoria, senza inversione dell'onus probandi, chiede che il CP_2
Giudice escuta i funzionari di vigilanza che hanno effettuato gli accertamenti a conferma dei verbali redatti, anche ai fini di meglio illustrare la documentazione prodotta e gli accertamenti compiuti nonché di fornire, se del caso, le debite delucidazioni in ordine alla quantificazione degli imponibili contributivi. Nel caso di ammissione della prova per testi richiesta da parte ricorrente, chiede di essere CP_2
ammesso a controprova con i medesimi capitoli e testi. si oppone all'ammissione CP_2
della CTU tecnico contabile, in quanto meramente esplorativa. Le somme che, nel pagina 4 di 22 periodo 01.01.19/31.08.20, ha erogato ai dipendenti a titolo di rimborso Parte_1
chilometrico o a titolo di pocket money e che gli accertatori (e gli Enti) hanno ritenuto di assoggettare a contribuzione previdenziale sono documentali e non contestate”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 3540 del 2023 – dichiarata la contumacia di e estromesso l per Controparte_3 Controparte_4
carenza di legittimazione passiva - ha respinto le domande proposte con due distinti ricorsi, poi riuniti, da nei confronti, Parte_1
rispettivamente, di e - per l'accertamento negativo delle CP_1 CP_2 CP_6
violazioni di cui ai Verbali Unici di Accertamento e Notificazione n. 2020 001340/T01 del 19 marzo 2021 e n. 2021 00032 del 7 febbraio 2022, unitamente all'Ordinanza ingiunzione n. 270/21/I del 5.10.2021 – e nei confronti di e CP_2 [...]
in opposizione alla Cartella esattoriale n. 06820220062701437000 Controparte_3
portante le pretese creditorie dell' . CP_2
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA.
In motivazione il Tribunale di Milano - richiamata la complessa vicenda ispettiva che ha portato a contestare alla società ricorrente la mancata inclusione nell'imponibile contributivo delle somme pagate sia a titolo di rimborso uso auto e sia a titolo di pocket money integrazione aziendale e, quindi, ai sensi dell'articolo 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006, al consequenziale recupero dei benefici contributivi e applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 – non ha ritenuto assolto, da parte della Società ricorrente il proprio onere probatorio circa la natura non retributiva dei predetti pagamenti all'uopo richiamando la documentazione versata in atti e, in particolare, i Verbali ispettivi, a cui ha riconosciuto efficacia di piena prova, nonché le registrazioni riportate sul Libro Unico del Lavoro unitamente alle dichiarazioni di alcuni pagina 5 di 22 lavoratori, le schede mensili sui rimborsi chilometrici e i libretti di circolazione prodotti dalla società.
Contro detta decisione ha interposto appello Parte_1
articolando sei motivi.
[...]
Con i primi quattro motivi – intestati rispettivamente:” Sulla erroneità della sentenza nella valutazione delle risultanze ispettive in atti”; “Sulla erroneità della sentenza nella valutazione delle prove (precostituite e costituende) proposte da ”; “Sulla Pt_1
erroneità della sentenza nella valutazione delle condizioni di esonero contributivo dei rimborsi chilometrici” e ” Sulla erroneità della sentenza nella valutazione delle condizioni di esonero contributivo dei cd. pocket money” – l'appellante ha censurato, innanzitutto, la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che “i verbali ispettivi facciano, nella fattispecie in esame, piena prova” all'uopo deducendo che, per quanto concerne i fatti costitutivi della pretesa fatta valere dagli enti previdenziali, i verbali di accertamento non hanno alcuna efficacia probatoria e che, in relazione ai rimborsi uso auto, il primo giudice ha omesso una attenta disamina della documentazione versata in atti, con particolare riferimento alle dichiarazioni di utilizzo di autovettura rilasciate dai lavoratori (doc. 6/a fascicolo di primo grado) e dei libretti di circolazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non sono affatto illeggibili (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado).
In riferimento ai pocket money integrazione aziendale l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto pacifica la corresponsione in misura fissa deducendo che, dalle buste paga versate in atti, emerge l'erogazione di somme giornaliere, variabili, di euro 4,50 - 5,00 – 6,00 – 7,00 – 8,00 - 15,00 in relazione ai diversi livelli retributivi e alla distanza tra la sede legale e la collocazione dei cantieri ove è adempiuta la prestazione e, all'uopo, richiamando l'articolo 21 del CCNL di settore e l'art. 14 del Contratto Provinciale di Milano del 13/9/2006.
pagina 6 di 22 Sulla valutazione delle condizioni di esonero contributivo l'appellante, in riferimento al rimborso uso dell'auto, ha dedotto che non vi è alcuna norma che preveda, quale condizione imprescindibile ai fini dell'esonero contributivo in esame, la “titolarità del mezzo utilizzato” o di un “rapporto di parentela tra l'utilizzatore e proprietario del mezzo” sussistendo solo l'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese documentate con adeguati giustificativi sul punto censurando il richiamo effettuato dal primo giudice all'articolo 95 comma 3 del TUIR e richiamando la Circolare del
Ministero delle finanze 326/E del 1997 unitamente al CCNL 18.6.2008 Imprese edili e affini e al Contratto Interprovinciale di Padova, Treviso Vicenza.
In riferimento alle condizioni di esonero contributivo per i pocket money integrazione aziendale l'appellante ha richiamato la Contrattazione collettiva deducendo che, in considerazione del fatto che nello stesso mese un lavoratore si sposta con frequenza tra cantieri rientranti in una diversa fascia di distanza dai confini territoriali del Comune di assunzione, e che tra una fascia e l'altra la differenza è di poco più di un euro è stata applicata una diaria a forfait come stima media.
Con il quinto motivo di appello – intestato:” Sulla erroneità della sentenza nella determinazione delle sanzioni” – l'appellante, in via subordinata, ha dedotto la insussistenza dei requisiti per la configurazione della condotta contestata come evasione atteso che la società ha regolarmente denunciato i rapporti di lavoro e le contribuzioni erogate al proprio personale, non ricorrendo alcuna volontà di non versare i contributi previdenziali.
Con il sesto motivo – intestato” I punti di contestazione non considerati dalla sentenza”
– l'appellante ha richiamato tutti i profili di contestazione esposti negli atti di primo grado e non esaminati dalla sentenza impugnata, ovvero: “Insussistenza dei presupposti per il recupero degli sgravi e benefici contributivi” e “Inammissibilità dell'iscrizione a ruolo”.
pagina 7 di 22 All'interposto appello hanno resistito sia l' Controparte_1
e sia l'
[...] Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
All'udienza del 5 novembre 2024 la difesa di parte appellante dichiarava di non avere impugnato la sentenza nella parte in cui ha disposto l'estromissione dal giudizio di CP_6
contestualmente chiedendo, e ottenendo, termine – con opposizione dell' - per CP_1
provvedere alla notifica dell'atto di appello anche all Controparte_3
che, all'udienza dell'8 aprile 2025, veniva dichiarata contumace.
All'udienza del giorno 08 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro reciproca interferenza e connessione, sono infondati e la sentenza impugnata va confermata.
Al fine di delineare la cornice normativa all'interno della quale scrutinare le doglianze dedotte dalla società appellante è opportuno richiamare, preliminarmente, la norma di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificata dal Decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, e la norma di cui all'articolo 48 del d.P.R. n. 917 del
1984, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 314 del 1997.
La norma di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificata dal
Decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, dispone che:”
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all' articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento” e che:”
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell' articolo 48 del testo pagina 8 di 22 unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48”.
La medesima norma - nell'escludere dalla base imponibile le somme elencate nel quarto comma – precisa al quinto comma che:”
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa…”.
La norma di cui all'articolo 48 del d.P.R. n. 917 del 1984, come sostituita dall'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 314 del 1997 nel disciplinare la determinazione del reddito di lavoro dipendente ribadisce, al primo comma che:”
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro…..”.
Nell'interpretare il quadro normativo di riferimento la Corte di Cassazione – che, richiamando la tassatività dell'elenco di cui al richiamato quarto comma, esclude la possibilità di ampliamento delle esenzioni, o riduzioni, in via analogica ovvero attraverso una interpretazione estensiva – ha più volte affermato che, laddove si versi, in situazione di eccezione in senso riduttivo o esonerativo dell'obbligo contributivo – come nella fattispecie in esame in cui si controverte delle somme che la società appellante ha erogato ai propri dipendenti a titolo di rimborso spese uso auto e a titolo pocket money integrazione aziendale nonché della correlata applicazione degli sgravi contributivi - grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero o alla detrazione (cfr. ex plurimis: Corte di
Cassazione n. 11682 del 9 novembre 1995; Corte di Cassazione n. 28611 del 2018).
Con sentenza n. 1406 del 2021 questa Corte Territoriale, conformandosi all'insegnamento della Corte di Cassazione, ha evidenziato la necessità che il datore di lavoro fornisca una prova rigorosa della non assoggettabilità a contribuzione e,
pagina 9 di 22 pertanto, della natura non retributiva delle somme erogate ai lavoratori sotto la dicitura rimborso spese.
In particolare nella predetta sentenza si legge che: “…l'opposizione a verbale si fonda sul contrapporre al diritto dell' di pretendere i contributi (o di pretenderne il CP_1
versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
10/07/2018, n. 18160). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione con riduzione superiore a quella riconosciuta dall' Nella specie, quindi, è indubbio che spetti alla società opponente dare la CP_1
prova rigorosa della non assoggettabilità a contribuzione (e, pertanto, della natura non retributiva) delle somme erogate ai lavoratori sotto la dicitura “rimborso spese”.
I richiamati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22923 del 19 agosto 2024.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che:”
4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. Civ. 09/06/2023
n. 16466) ed ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo pagina 10 di 22 contributivo (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. Civ. 10/07/2018 n. 18160).Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. Civ. 18/06/2018 n. 16033).
L' come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai CP_1
lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare
l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. Civ. n. 16033 del
2018 cit)”.
Così delineato il riparto dell'onere probatorio in materia ritiene il Collegio che -essendo pacifico il pagamento ai lavoratori di somme a titolo di rimborso spese uso auto e a titolo di pocket money integrazione aziendale - la società appellante, come già ritenuto dal primo giudice, non abbia assolto ai propri oneri probatori e che, pertanto, i primi quattro motivi di appello debbano essere respinti.
A tale proposito occorre richiamare, innanzitutto, il Verbale Unico di accertamento e notificazione del 19 marzo 2021 in cui si legge che:” In data 7 febbraio 2020 i verbalizzanti hanno effettuato un accesso ispettivo presso il Cantiere…hanno trovato, intenti al lavoro, i dipendenti…hanno proceduto a compiere tutte le operazioni meglio descritte nel verbale di promo accesso ispettivo…hanno acquisito le dichiarazioni dei dipendenti…l'acquisizione documentale si è conclusa con i successivi invii a mezzo posta elettronica in data 12.02.2021 e 23.02.2021” e da cui emerge l'analisi, da parte degli Ispettori, del LUL, dei prospetti mensili predisposti da ciascun dipendente relativi ai chilometri percorsi , dei libretti/carte di circolazione. pagina 11 di 22 Circa il valore probatorio del Verbale unico di accertamento va, dunque, evidenziato che lo stesso si fonda sugli accertamenti effettuati dagli Ispettori attraverso le ricognizioni del luogo, le registrazioni riportate sul Libro Unico del Lavoro della società appellante e sui documenti esibiti dalla stessa appellante (cfr. pagg. da 2 a 7 Verbale unico di accertamento del 19 marzo 2021).
Considerato, quindi, il contenuto del Verbale allo stesso può essere attribuita piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, atteso che, per giurisprudenza risalente nel tempo, gli accertamenti compiuti dai funzionari del servizio ispettivo degli enti previdenziali, o assistenziali, e i verbali degli atti dagli stessi compiuti o delle dichiarazioni dagli stessi ricevute sono assistiti da una presunzione di legittimità e fanno fede sino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle risultanze in essi contenute (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n.
2792 del 1992).
D'altra parte la documentazione versata in atti dalla società appellante (cfr. docc. da 6 a
9 fascicolo di primo grado, ma anche docc. da 3 a 7 fascicolo di primo grado ) CP_1
funzionale a provare il diritto all'esenzione contributiva, oggetto di contestazione, non appare idonea a fornire quella rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza.
Innanzitutto in quanto - a fronte del fatto che “i rimborsi contestati riguardano 65 dipendenti” (cfr. pag. 5, punto 15 ricorso introduttivo del procedimento rg 4188 del
2022; pag. 6, punto 25 ricorso introduttivo del procedimento rg 1486 del 2023) – la società appellante ha fornito documentazione solo con riferimento ad alcuni dipendenti.
Nel procedimento rubricato sub. 4188 del 2022, infatti, la società appellante ha prodotto il documento 6/a (denominato “Dichiarazioni lavoratori tipologia autoveicoli”) che si riferisce a una sessantina di persone (ma non 65), il documento 6/b (denominato “Schede mensili rimborsi chilometrici”) che si riferisce solo a una ventina di persone (tra cui che non rientra tra i lavoratori oggetto di contestazione) e il documento 9 Persona_11
(denominato “Libretti di circolazione”) che – con i limiti di leggibilità su cui infra - si pagina 12 di 22 riferisce solo a una ventina di autoveicoli, risultando, peraltro, confermata dal documento “4” (denominato:” Elenco lavoratori privi di documenti auto”) del fascicolo di primo grado dell' l'assenza della documentazione per altri 36 dipendenti. CP_1
D'altra parte non sfugge al Collegio che la società appellante da un lato - e solo alle pagine “7” e “8” dell'atto di appello - ha allegato il legame tra i nominativi contenuti nel documento “6/a” con (per quanto leggibile) la proprietà delle auto indicata nei libretti di circolazione di cui al documento “9” risultando (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado dell' ) – dall'altro lato – che per cinque lavoratori l'auto era, invece, in uso (anche CP_1
qui si noti che nel predetto documento risulta il nominativo di un lavoratore, Tes_3
che non risulta oggetto di contestazione) anche se, invece, in sede di assunzione
[...]
le parti avevano espressamente pattuito” Le garantiremo il rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'auto di Sua proprietà….”(cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Per questi soli motivi ritiene questo Collegio che la rigorosa prova richiesta non sia stata fornita dalla società appellante, sia perché fornita a campione (cfr. Corte di Appello di
Milano, n. 126 del 2024 secondo cui la rigorosa prova richiesta:” non è stata assolta dalla società appellante. Tale rigorosa prova non può infatti ritenersi assolta dalla documentazione solo a campione prodotta dalla società…”) e sia perché, comunque, la documentazione versata in atti appare contraddittoria e non chiara.
Fermo quanto sopra ritiene, comunque, il Collegio che la documentazione versata in atti non abbia quella efficacia probatoria richiesta dalla giurisprudenza per vincere il principio di onnicomprensività e, quindi, provare l'esenzione applicata.
Nelle richieste di rimborso chilometrico (cfr. doc. 6/b), infatti, si legge “Io sottoscritto….dipendente della dichiara di aver effettuato, nel mese di….i Parte_1
seguenti viaggi (o spese) per esigenze di servizio….” senza alcun riferimento al mezzo utilizzato, mentre i rimborsi chilometrici devono essere documentati anche con riferimento al tipo di automezzo usato dal dipendente. pagina 13 di 22 La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che” i rimborsi chilometrici" versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati;
in proposito, questa Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto "documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci" (cfr. Corte di
Cassazione n. 16579 del 22 giugno 2018; n. 2419 del 2012).
Per quanto concerne i libretti di circolazione delle auto (cfr.doc. 9) il Collegio rileva che detto documento – costituito da una serie di fotocopie – è, come già ritenuto dal primo giudice, in gran parte illeggibile in quanto in gran parte formato da pagine “sfocate” o
“molto scure” e, come tale, inidoneo ai fini della prova dell'esenzione da contribuzione delle somme erogate a titolo di rimborso spese auto.
In ogni caso – e indipendentemente dall'eccezione sollevata dalla difesa dell' di CP_1
inammissibilità dell'allegazione contenuta alle pagine 7 e 8 dell'atto di appello, in quanto deduzione e/o produzione nuova – neppure il collegamento allegato dall'appellante tra i libretti di circolazione e i lavoratori può dirsi idoneo a provare efficacemente l'esenzione invocata sia perché le dichiarazioni di utilizzo dell'auto (doc.
6/a fascicolo di primo grado di parte appellante) non hanno data certa e si limitano a riferire di avere utilizzato un certo modello di auto, senza alcuna indicazione in merito alla targa del mezzo usato e al soggetto, persona fisica o società, che gliel'avesse concessa in uso a qualunque titolo.
A titolo esemplificativo – e facendo riferimento alle fotocopie sufficientemente leggibili
- il primo libretto di circolazione contenuto nel citato documento “9” si riferisce all'automezzo Mitsubishi (Veicolo multiuso) inizialmente di proprietà di tale Per_12
pagina 14 di 22 poi ceduto, in data 17 novembre 2017, a che, a sua Persona_13
volta, ha ceduto la proprietà il 16 luglio 2019 a Controparte_7
.
[...]
Orbene, in relazione a detto automezzo nel prospetto a pag. 7 del ricorso in appello l'appellante deduce che tale automezzo era in uso a il quale – Persona_14
tuttavia – nella dichiarazione cumulativamente versata in atti come documento “6a” ha dichiarato che:” per gli spostamenti tra i cantieri ai quali verrà adibito utilizzerà
l'autovettura Marca Fiat Modello Panda….25.02.2019” e ha dichiarato che:” per gli spostamenti tra i cantieri ai quali verrà adibito utilizzerà l'autovettura Marca
Mitsubishi Modello Granolis….19.07.2019” data alla quale, tuttavia, Persona_13
aveva già ceduto la proprietà dell'auto.
[...]
Ancora. Il libretto di circolazione riferito all'automezzo BMW (Autovettura per trasporto di persone - Uso di terzi da locare senza conducente) inizialmente di proprietà di ,poi ceduto, in data 02 aprile 2019 a nato a [...] Controparte_8 CP_9
RI viene associato alla dichiarazione di che non è Persona_15
rigorosamente rinvenibile in atti atteso che l'unica dichiarazione riferita all'automezzo
“BMW” è resa da “ ” nato in [...] Persona_16
Analoghe considerazioni devono essere fatte per tutti gli altri collegamenti indicati dall'appellante fatta eccezione per (che, tuttavia, non è tra i lavoratori Persona_17
oggetto di sanzione) e per il quale, tuttavia, non viene fornita – per lui Persona_2
come per tutti gli altri - alcuna prova sul tipo di attività lavorativa svolta e sull'effettiva necessità dell'uso dell'automezzo.
I medesimi principi sopra richiamati devono trovare applicazione anche con riferimento alle somme erogate a titolo di pocket money integrazione aziendale pacificamente ammesse dalla società appellante che non contesta l'avvenuta corresponsione ma contesta la ritenuta natura retributiva e ogni consequenziale richiesta.
pagina 15 di 22 A tale proposito, preliminarmente, il Collegio rileva la contraddittorietà – incompatibile con la rigorosa esigenza probatoria necessaria in tema di esenzione contributiva - delle dichiarazioni rese dalla società appellante sull'erogazione di dette somme.
E' vero, infatti, che - a fronte della richiesta di esibire la documentazione comprovante la natura esente di tali pagamenti - la società appellante ha, inizialmente, precisato che la voce e i relativi importi non erano benefit bensì un rimborso che viene riconosciuto al dipendente per altre spese non documentabili analiticamente, collegate agli spostamenti lavorativi quali telefono, parcheggi, varie, spese per il vitto sostenute durante la trasferta ma, successivamente, la società appellante ha comunicato che la voce corrispondeva alla diaria giornaliera prevista dagli articoli 14 e 21, lettera a) del Contratto Provinciale di
Milano (cfr. cfr. docc. 8, 9 e 10 fascicolo di primo grado ). CP_1
Sul punto l'appellante, in appello, ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'erogazione non è avvenuta sempre in misura fissa ma è avvenuta in somme giornaliere di euro 4,50 - 5,00 – 6,00 – 7,00 – 8,00 - 15,00 in relazione ai diversi livelli retributivi e alla distanza tra la sede legale e la collocazione dei cantieri ove è adempiuta la prestazione.
Tuttavia, anche sotto questo profilo – e indipendentemente dalla rilevanza dell'eccezione sollevata dalla difesa dell' di inammissibilità della richiamata CP_1
precisazione, in quanto deduzione e/o produzione nuova – non può non rilevarsi che detta deduzione appare in contrasto con quanto dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio RG 4188 del 2022.
Come correttamente eccepito dalla difesa dell' previdenziale, alla pagina 11 del CP_2
richiamato ricorso introduttivo del giudizio, ha dedotto quanto segue:” Da Parte_1
qui, la decisione di , condivisa dai lavoratori, di applicare una diaria Pt_1
giornaliera calcolata a forfait per tutti, come stima media degli importi come sopra determinati. Tale impostazione risulta del tutto in linea con quanto previsto dall'art.51 in tema di rimborsi delle spese ai dipendenti che non esclude affatto la natura pagina 16 di 22 risarcitoria anche agli emolumenti corrisposti con il sistema forfetario” con ciò contraddicendo l'assunto di avere erogato “somme giornaliere di euro 4,50 - 5,00 – 6,00
– 7,00 – 8,00 - 15,00”.
Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dai LUL, non emerge, peraltro,
l'erogazione ai dipendenti, nelle misure indicate.
Anche il richiamo alla Contrattazione Collettiva - e in particolare all'articolo 21 del
CCNL 18.6.2008 Imprese edili e affini che prevede il rimborso delle «eventuali maggiori spese di trasporto» in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte appellante) – risulta inconferente.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità:” L'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Pertanto, lo speciale emolumento previsto dalla contrattazione collettiva per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione anzianità ex art. 2120 e 2121 c.c. "
(Cassazione civile, sez. lav., 30 ottobre 2002 n. 15360).
E' proprio la società appellante che, nel proprio ricorso introduttivo, descrivendo le modalità organizzative della propria attività, conferma la richiamata modalità immanente al lavoro degli spostamenti (cfr. pag. 5 ricorso introduttivo:
6.I dipendenti
, operai del settore edile con specifiche e diversificate competenze in particolari Pt_1
settori e lavorazioni, vengono assunti per rendere la prestazione pagina 17 di 22 ove si renderà necessaria la Sua presenza> (doc. 5).
7.I lavoratori in questione, in conformità a quanto pattuito al momento dell'assunzione, sono comandati a prestare la propria opera nei cantieri ove è richiesta la loro competenza specifica. Ultimata la lavorazione in un cantiere, i lavoratori sono impiegati presso altri cantieri ove lo stato di avanzamento dei lavori richieda la loro professionalità specifica o altra compatibile.
8.Gli spostamenti da un cantiere all'altro possono avvenire anche nel corso della stessa giornata, in particolare per le figure professionali con ruoli di responsabilità e per tutti
i tecnici specializzati”).
Nessuna idonea e rigorosa prova, dunque, è stata fornita dall'appellante a sostegno della esenzione da contribuzione delle somme erogate a titolo di rimborso uso dell'auto e di pocket money integrazione aziendale - né, peraltro, una simile prova avrebbe potuto essere fornita mediante prove testimoniali.
Le irregolarità come sopra delineate hanno indotto gli Ispettori sia a revocare, in applicazione dell'articolo 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006, i benefici contributivi di cui la società appellante aveva usufruito per il settore dell'edilizia per i dipendenti oggetto di addebito e per il periodo oggetto dell'accertamento ispettivo e sia a applicare la Sanzione dell'evasione contributiva.
Nel caso in esame, a fronte dell'accertato inadempimento contributivo va richiamato l'art. 1, comma 1175, L. 269/06 secondo cui:” i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi di contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriale o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” - unitamente alle previsioni del DM 24 ottobre 2007 – in base al quale, tra i requisiti di regolarità contributiva, deve sussistere anche quello della “inesistenza di inadempienze in atto” – e alle previsioni del pagina 18 di 22 successivo DM 30 gennaio 2015 che, all'articolo 3, individua la regola generale ai fini della regolarità contributiva, e, per quanto di interesse, la regolarità nei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati, individuando altresì delle ipotesi in cui, ciò nonostante, la regolarità possa comunque ritenersi sussistente (comma 2).
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione:” dal punto di vista giuridico, il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della legge n. 296 del 2006, art. 1 comma 1175 del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).Le modalità di rilascio del DURC (che, in questi casi, resta un c.d. DURC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal medesimo CP_1
art. 1 comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità,
l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso. Da ciò deriva che da quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità che perdono, quindi, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali…” (cfr. Corte di Cassazione, 25 ottobre 2018, n. 27107).
La Corte di Cassazione, inoltre, con la medesima sentenza ha precisato che:” ..la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007,art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta di agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 pagina 19 di 22 comma 1175 con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
In applicazione dei richiamati principi e sulla base dell'individuata ratio della normativa
– ovvero la “necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” – deve, dunque, trovare conferma la revoca dei benefici contributivi di cui la società appellante ha goduto.
Per quanto concerne la doglianza avente ad oggetto le sanzioni applicate si osserva che, con il Verbale di Accertamento del 2020 sono state addebitate le sanzioni civili pari a €.
24.635,85 in applicazione della norma di cui all'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 secondo cui:”I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) … omissis… b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.”
Come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis: Corte di Cassazione sezione
Lavoro 16.11.11 n. 28966) il termine “occultamento” non indica necessariamente pagina 20 di 22 l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (incompleta o non conforme al vero) denunzia obbligatoria viene celata all'ente (e quindi occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e, ciò proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo.
Né di contrario avviso - precisa la Corte nella cennata pronunzia 28966/11 - può condurre il rilievo che, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denunzia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denunzia obbligatoria e quelli ricavabili dal CUD consegnati ai lavoratori), e non farebbe venir meno, in relazione alla denunzia infedele,
l'occultamento dei rapporto o delle retribuzioni (che, a tutto concedere, sussisterebbe comunque fintanto che non fossero – eventualmente – attuati gli accertamenti ispettivi o i raffronti con i dati evincibili dai modelli CUD).
Alla luce di tali considerazioni deve respingersi anche il quinto motivo di appello risultando corretta sia la contestazione dell'evasione contributiva e sia la quantificazione delle sanzioni effettuato.
In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione, va respinto.
Non individuandosi, nella fattispecie in esame, alcuna delle ipotesi richiamate dalla norma di cui all'articolo 92 c.p.c, anche integrate dalla indicazioni provenienti dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, al rigetto dell'appello segue, per il principio di soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di appello in favore delle parti appellate costituite e liquidate, in CP_1 CP_2
favore di ciascuna, ai sensi del D.M. 10.3.2014, n. 55 e tenuto conto del valore della pagina 21 di 22 controversia, del grado di complessità e dell'assenza di istruttoria, in euro 5.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di non costituita. CP_10
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3540 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante al Pt_1 Parte_1
pagamento delle spese del grado liquidate, in favore di e in euro 5.000,00 CP_1 CP_2
oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di CP_10
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 08 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
DR NT RI IA MO
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. RI IA MO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. DR NT Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 578 del 2024 Rgl avverso la sentenza n. 3540 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano (Saioni) deciso il giorno 08 Aprile 2025 e promosso da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe M. Cannella, (c.f.
; PEC: o fax: C.F._1 Email_1 Email_2
02.76006457) e LA EN (c.f. ; PEC C.F._2
pecavvocati.it), elettivamente domiciliato in Milano, Viale Email_3 Email_4
Bianca RI n. 23, presso lo Studio dell'Avvocato Giuseppe M. Cannella - Appellante; contro
(c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' Avvocato Silvana Mostacchi (c.f. C.F._3
elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 (Ufficio Legale Distrettuale dell' ) presso l'Avvocato Silvana Mostacchi – Appellato; CP_1
Controparte_2
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Paola Scalmanini (c.f. P.IVA_3 pagina 1 di 22 P.E.C. elettivamente domiciliato C.F._4 Email_5
in Milano, Via Mazzini n. 7, presso l'Avvocato Paola Scalmanini -Appellato;
(c.f. e P. IVA ) – Appellata Controparte_3 P.IVA_4
contumace.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come Parte_1
da ricorso in appello datato 23 maggio 2024:” In riforma della sentenza n. 3540 del
25.10.2023, pubblicata il successivo 23.11.2023, del Tribunale di Milano, Sezione
Lavoro, e per i motivi esposti in narrativa, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate con il ricorso ex art. 442 c.p.c. e per l'effetto: - accertare e dichiarare insussistenti e non dovuti, in tutto ovvero quantomeno in parte, gli addebiti contenuti nei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2020-001340/T01 del 19.03.2021 (doc. 1 fasc. I grado) e n. 2021- 00032 del 7.02.2022 (doc. 2 fasc. I grado) a titolo di presunti contributi omessi, variazione premi, sanzioni e somme aggiuntive. In caso di accoglimento del ricorso, ordinare all' Controparte_4
la restituzione dell'importo di euro 2.269,00, in quanto indebito, corrisposto dalla ricorrente in data 2.11.2021. Quanto al giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 06820220062701437000: in via preliminare, dichiarare la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento e/o del ruolo impugnati e per l'effetto dichiarare inefficace e/o disapplicare gli stessi e ogni atto o avviso precedente o successivo collegato, connesso o dipendente;
nel merito, dichiarare infondate e conseguentemente annullare sia l'iscrizione a ruolo sia la relativa cartella di pagamento n. 068 2022 00627014 37 000 accertando e dichiarando l'inesistenza del credito azionato, in tutto, ovvero anche solo in parte, per i motivi tutti analiticamente esposti in narrativa del presente atto. In ogni caso, in via istruttoria: ove ritenuto necessario e senza con ciò accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a prova diretta sui capitoli di prova riportati nella parte in fatto dei pagina 2 di 22 ricorsi di primo grado, preceduti dalla locuzione «vero che», nonché a prova contraria sui capitoli di prova richiesti dalla controparte che saranno ammessi. Si indicano i medesimi testimoni individuati nei ricorsi di primo grado e in particolare, quanto alla titolarità dei veicoli utilizzati per gli spostamenti lavorativi, i signori , Persona_1
, , , , Persona_2 Tes_1 Per_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
. In via subordinata, ove ritenuto necessario si chiede Tes_2 Per_7 Per_8
disporsi CTU contabile per la rideterminazione della base imponibile contributiva tenuto conto delle tariffe ACI relative ai rimborsi chilometrici erogati dalla Società e del sistema di calcolo previsto dall'art. 21 CCNL per i pocket money. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”;
Per la parte appellata come da Controparte_5
Comparsa di costituzione in appello datata 13 Settembre 2024:” Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per i motivi esposti in atti, previa declaratoria di inammissibilità della nuove deduzioni ed argomentazioni formulate in grado d'appello in violazione dell'art.345 cpc, in via principale, respingere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande perché del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.3540/2023 del Tribunale di Milano Sezione
Lavoro. In subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande per essere del tutto infondate in fatto e in diritto, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e dichiarare legittimo nella misura ivi indicata, o in subordine, in quella diversa che dovesse risultare all'esito dell'odierno giudizio, l'addebito contributivo di cui al verbale ispettivo n.20200001340/DDL del 19.3.2021 emesso nei confronti di CP_1
nella persona del legale rappresentante, Sig. In via Parte_1 Parte_2
istruttoria, in subordine, questa difesa, senza inversione dell'onere della prova pacificamente gravante sulla società appellante, chiede ammettersi a prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa ai punti da 1 a 13 da intendersi precedute dalla pagina 3 di 22 formula “Vero che”, nonché sulle ulteriori di cui alla documentazione ispettiva in atti di cui vorranno confermare il contenuto, gli Ispettori e . Persona_9 Persona_10
Si oppone, al contempo, alla ammissione della prova testimoniale richiesta ex adverso perché concernente fatti e circostanze soggette ad essere provate a mezzo di documentazione idonea, e comunque inammissibili in quanto genericamente formulate, chiedendo, in subordine, di essere ammesso alla prova contraria con gli stessi testi e con quelli indicati a prova diretta. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. Salvis juribus”;
Per la parte appellata Controparte_2
come da Memoria di Costituzione e Risposta datata 09 settembre
[...]
2024:” Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, rigettare
l'appello ex adverso interposto e confermare la decisione di primo grado, con accoglimento, in ogni caso, delle domande già formulate da in primo grado CP_2
ovverossia: rigettare il ricorso con tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, accertando, in ogni caso, la sussistenza dell'obbligazione contributiva di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di per l'ammontare complessivo di € CP_2
24.254,30 o per la diversa somma che risultasse all'esito del giudizio. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, come per legge. In via istruttoria, senza inversione dell'onus probandi, chiede che il CP_2
Giudice escuta i funzionari di vigilanza che hanno effettuato gli accertamenti a conferma dei verbali redatti, anche ai fini di meglio illustrare la documentazione prodotta e gli accertamenti compiuti nonché di fornire, se del caso, le debite delucidazioni in ordine alla quantificazione degli imponibili contributivi. Nel caso di ammissione della prova per testi richiesta da parte ricorrente, chiede di essere CP_2
ammesso a controprova con i medesimi capitoli e testi. si oppone all'ammissione CP_2
della CTU tecnico contabile, in quanto meramente esplorativa. Le somme che, nel pagina 4 di 22 periodo 01.01.19/31.08.20, ha erogato ai dipendenti a titolo di rimborso Parte_1
chilometrico o a titolo di pocket money e che gli accertatori (e gli Enti) hanno ritenuto di assoggettare a contribuzione previdenziale sono documentali e non contestate”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 3540 del 2023 – dichiarata la contumacia di e estromesso l per Controparte_3 Controparte_4
carenza di legittimazione passiva - ha respinto le domande proposte con due distinti ricorsi, poi riuniti, da nei confronti, Parte_1
rispettivamente, di e - per l'accertamento negativo delle CP_1 CP_2 CP_6
violazioni di cui ai Verbali Unici di Accertamento e Notificazione n. 2020 001340/T01 del 19 marzo 2021 e n. 2021 00032 del 7 febbraio 2022, unitamente all'Ordinanza ingiunzione n. 270/21/I del 5.10.2021 – e nei confronti di e CP_2 [...]
in opposizione alla Cartella esattoriale n. 06820220062701437000 Controparte_3
portante le pretese creditorie dell' . CP_2
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA.
In motivazione il Tribunale di Milano - richiamata la complessa vicenda ispettiva che ha portato a contestare alla società ricorrente la mancata inclusione nell'imponibile contributivo delle somme pagate sia a titolo di rimborso uso auto e sia a titolo di pocket money integrazione aziendale e, quindi, ai sensi dell'articolo 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006, al consequenziale recupero dei benefici contributivi e applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 – non ha ritenuto assolto, da parte della Società ricorrente il proprio onere probatorio circa la natura non retributiva dei predetti pagamenti all'uopo richiamando la documentazione versata in atti e, in particolare, i Verbali ispettivi, a cui ha riconosciuto efficacia di piena prova, nonché le registrazioni riportate sul Libro Unico del Lavoro unitamente alle dichiarazioni di alcuni pagina 5 di 22 lavoratori, le schede mensili sui rimborsi chilometrici e i libretti di circolazione prodotti dalla società.
Contro detta decisione ha interposto appello Parte_1
articolando sei motivi.
[...]
Con i primi quattro motivi – intestati rispettivamente:” Sulla erroneità della sentenza nella valutazione delle risultanze ispettive in atti”; “Sulla erroneità della sentenza nella valutazione delle prove (precostituite e costituende) proposte da ”; “Sulla Pt_1
erroneità della sentenza nella valutazione delle condizioni di esonero contributivo dei rimborsi chilometrici” e ” Sulla erroneità della sentenza nella valutazione delle condizioni di esonero contributivo dei cd. pocket money” – l'appellante ha censurato, innanzitutto, la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che “i verbali ispettivi facciano, nella fattispecie in esame, piena prova” all'uopo deducendo che, per quanto concerne i fatti costitutivi della pretesa fatta valere dagli enti previdenziali, i verbali di accertamento non hanno alcuna efficacia probatoria e che, in relazione ai rimborsi uso auto, il primo giudice ha omesso una attenta disamina della documentazione versata in atti, con particolare riferimento alle dichiarazioni di utilizzo di autovettura rilasciate dai lavoratori (doc. 6/a fascicolo di primo grado) e dei libretti di circolazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non sono affatto illeggibili (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado).
In riferimento ai pocket money integrazione aziendale l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto pacifica la corresponsione in misura fissa deducendo che, dalle buste paga versate in atti, emerge l'erogazione di somme giornaliere, variabili, di euro 4,50 - 5,00 – 6,00 – 7,00 – 8,00 - 15,00 in relazione ai diversi livelli retributivi e alla distanza tra la sede legale e la collocazione dei cantieri ove è adempiuta la prestazione e, all'uopo, richiamando l'articolo 21 del CCNL di settore e l'art. 14 del Contratto Provinciale di Milano del 13/9/2006.
pagina 6 di 22 Sulla valutazione delle condizioni di esonero contributivo l'appellante, in riferimento al rimborso uso dell'auto, ha dedotto che non vi è alcuna norma che preveda, quale condizione imprescindibile ai fini dell'esonero contributivo in esame, la “titolarità del mezzo utilizzato” o di un “rapporto di parentela tra l'utilizzatore e proprietario del mezzo” sussistendo solo l'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese documentate con adeguati giustificativi sul punto censurando il richiamo effettuato dal primo giudice all'articolo 95 comma 3 del TUIR e richiamando la Circolare del
Ministero delle finanze 326/E del 1997 unitamente al CCNL 18.6.2008 Imprese edili e affini e al Contratto Interprovinciale di Padova, Treviso Vicenza.
In riferimento alle condizioni di esonero contributivo per i pocket money integrazione aziendale l'appellante ha richiamato la Contrattazione collettiva deducendo che, in considerazione del fatto che nello stesso mese un lavoratore si sposta con frequenza tra cantieri rientranti in una diversa fascia di distanza dai confini territoriali del Comune di assunzione, e che tra una fascia e l'altra la differenza è di poco più di un euro è stata applicata una diaria a forfait come stima media.
Con il quinto motivo di appello – intestato:” Sulla erroneità della sentenza nella determinazione delle sanzioni” – l'appellante, in via subordinata, ha dedotto la insussistenza dei requisiti per la configurazione della condotta contestata come evasione atteso che la società ha regolarmente denunciato i rapporti di lavoro e le contribuzioni erogate al proprio personale, non ricorrendo alcuna volontà di non versare i contributi previdenziali.
Con il sesto motivo – intestato” I punti di contestazione non considerati dalla sentenza”
– l'appellante ha richiamato tutti i profili di contestazione esposti negli atti di primo grado e non esaminati dalla sentenza impugnata, ovvero: “Insussistenza dei presupposti per il recupero degli sgravi e benefici contributivi” e “Inammissibilità dell'iscrizione a ruolo”.
pagina 7 di 22 All'interposto appello hanno resistito sia l' Controparte_1
e sia l'
[...] Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
All'udienza del 5 novembre 2024 la difesa di parte appellante dichiarava di non avere impugnato la sentenza nella parte in cui ha disposto l'estromissione dal giudizio di CP_6
contestualmente chiedendo, e ottenendo, termine – con opposizione dell' - per CP_1
provvedere alla notifica dell'atto di appello anche all Controparte_3
che, all'udienza dell'8 aprile 2025, veniva dichiarata contumace.
All'udienza del giorno 08 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro reciproca interferenza e connessione, sono infondati e la sentenza impugnata va confermata.
Al fine di delineare la cornice normativa all'interno della quale scrutinare le doglianze dedotte dalla società appellante è opportuno richiamare, preliminarmente, la norma di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificata dal Decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, e la norma di cui all'articolo 48 del d.P.R. n. 917 del
1984, come sostituito dall'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 314 del 1997.
La norma di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificata dal
Decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, dispone che:”
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all' articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento” e che:”
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell' articolo 48 del testo pagina 8 di 22 unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48”.
La medesima norma - nell'escludere dalla base imponibile le somme elencate nel quarto comma – precisa al quinto comma che:”
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa…”.
La norma di cui all'articolo 48 del d.P.R. n. 917 del 1984, come sostituita dall'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 314 del 1997 nel disciplinare la determinazione del reddito di lavoro dipendente ribadisce, al primo comma che:”
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro…..”.
Nell'interpretare il quadro normativo di riferimento la Corte di Cassazione – che, richiamando la tassatività dell'elenco di cui al richiamato quarto comma, esclude la possibilità di ampliamento delle esenzioni, o riduzioni, in via analogica ovvero attraverso una interpretazione estensiva – ha più volte affermato che, laddove si versi, in situazione di eccezione in senso riduttivo o esonerativo dell'obbligo contributivo – come nella fattispecie in esame in cui si controverte delle somme che la società appellante ha erogato ai propri dipendenti a titolo di rimborso spese uso auto e a titolo pocket money integrazione aziendale nonché della correlata applicazione degli sgravi contributivi - grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero o alla detrazione (cfr. ex plurimis: Corte di
Cassazione n. 11682 del 9 novembre 1995; Corte di Cassazione n. 28611 del 2018).
Con sentenza n. 1406 del 2021 questa Corte Territoriale, conformandosi all'insegnamento della Corte di Cassazione, ha evidenziato la necessità che il datore di lavoro fornisca una prova rigorosa della non assoggettabilità a contribuzione e,
pagina 9 di 22 pertanto, della natura non retributiva delle somme erogate ai lavoratori sotto la dicitura rimborso spese.
In particolare nella predetta sentenza si legge che: “…l'opposizione a verbale si fonda sul contrapporre al diritto dell' di pretendere i contributi (o di pretenderne il CP_1
versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
10/07/2018, n. 18160). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione con riduzione superiore a quella riconosciuta dall' Nella specie, quindi, è indubbio che spetti alla società opponente dare la CP_1
prova rigorosa della non assoggettabilità a contribuzione (e, pertanto, della natura non retributiva) delle somme erogate ai lavoratori sotto la dicitura “rimborso spese”.
I richiamati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22923 del 19 agosto 2024.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che:”
4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. Civ. 09/06/2023
n. 16466) ed ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo pagina 10 di 22 contributivo (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. Civ. 10/07/2018 n. 18160).Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. Civ. 18/06/2018 n. 16033).
L' come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai CP_1
lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare
l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. Civ. n. 16033 del
2018 cit)”.
Così delineato il riparto dell'onere probatorio in materia ritiene il Collegio che -essendo pacifico il pagamento ai lavoratori di somme a titolo di rimborso spese uso auto e a titolo di pocket money integrazione aziendale - la società appellante, come già ritenuto dal primo giudice, non abbia assolto ai propri oneri probatori e che, pertanto, i primi quattro motivi di appello debbano essere respinti.
A tale proposito occorre richiamare, innanzitutto, il Verbale Unico di accertamento e notificazione del 19 marzo 2021 in cui si legge che:” In data 7 febbraio 2020 i verbalizzanti hanno effettuato un accesso ispettivo presso il Cantiere…hanno trovato, intenti al lavoro, i dipendenti…hanno proceduto a compiere tutte le operazioni meglio descritte nel verbale di promo accesso ispettivo…hanno acquisito le dichiarazioni dei dipendenti…l'acquisizione documentale si è conclusa con i successivi invii a mezzo posta elettronica in data 12.02.2021 e 23.02.2021” e da cui emerge l'analisi, da parte degli Ispettori, del LUL, dei prospetti mensili predisposti da ciascun dipendente relativi ai chilometri percorsi , dei libretti/carte di circolazione. pagina 11 di 22 Circa il valore probatorio del Verbale unico di accertamento va, dunque, evidenziato che lo stesso si fonda sugli accertamenti effettuati dagli Ispettori attraverso le ricognizioni del luogo, le registrazioni riportate sul Libro Unico del Lavoro della società appellante e sui documenti esibiti dalla stessa appellante (cfr. pagg. da 2 a 7 Verbale unico di accertamento del 19 marzo 2021).
Considerato, quindi, il contenuto del Verbale allo stesso può essere attribuita piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, atteso che, per giurisprudenza risalente nel tempo, gli accertamenti compiuti dai funzionari del servizio ispettivo degli enti previdenziali, o assistenziali, e i verbali degli atti dagli stessi compiuti o delle dichiarazioni dagli stessi ricevute sono assistiti da una presunzione di legittimità e fanno fede sino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle risultanze in essi contenute (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n.
2792 del 1992).
D'altra parte la documentazione versata in atti dalla società appellante (cfr. docc. da 6 a
9 fascicolo di primo grado, ma anche docc. da 3 a 7 fascicolo di primo grado ) CP_1
funzionale a provare il diritto all'esenzione contributiva, oggetto di contestazione, non appare idonea a fornire quella rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza.
Innanzitutto in quanto - a fronte del fatto che “i rimborsi contestati riguardano 65 dipendenti” (cfr. pag. 5, punto 15 ricorso introduttivo del procedimento rg 4188 del
2022; pag. 6, punto 25 ricorso introduttivo del procedimento rg 1486 del 2023) – la società appellante ha fornito documentazione solo con riferimento ad alcuni dipendenti.
Nel procedimento rubricato sub. 4188 del 2022, infatti, la società appellante ha prodotto il documento 6/a (denominato “Dichiarazioni lavoratori tipologia autoveicoli”) che si riferisce a una sessantina di persone (ma non 65), il documento 6/b (denominato “Schede mensili rimborsi chilometrici”) che si riferisce solo a una ventina di persone (tra cui che non rientra tra i lavoratori oggetto di contestazione) e il documento 9 Persona_11
(denominato “Libretti di circolazione”) che – con i limiti di leggibilità su cui infra - si pagina 12 di 22 riferisce solo a una ventina di autoveicoli, risultando, peraltro, confermata dal documento “4” (denominato:” Elenco lavoratori privi di documenti auto”) del fascicolo di primo grado dell' l'assenza della documentazione per altri 36 dipendenti. CP_1
D'altra parte non sfugge al Collegio che la società appellante da un lato - e solo alle pagine “7” e “8” dell'atto di appello - ha allegato il legame tra i nominativi contenuti nel documento “6/a” con (per quanto leggibile) la proprietà delle auto indicata nei libretti di circolazione di cui al documento “9” risultando (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado dell' ) – dall'altro lato – che per cinque lavoratori l'auto era, invece, in uso (anche CP_1
qui si noti che nel predetto documento risulta il nominativo di un lavoratore, Tes_3
che non risulta oggetto di contestazione) anche se, invece, in sede di assunzione
[...]
le parti avevano espressamente pattuito” Le garantiremo il rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'auto di Sua proprietà….”(cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Per questi soli motivi ritiene questo Collegio che la rigorosa prova richiesta non sia stata fornita dalla società appellante, sia perché fornita a campione (cfr. Corte di Appello di
Milano, n. 126 del 2024 secondo cui la rigorosa prova richiesta:” non è stata assolta dalla società appellante. Tale rigorosa prova non può infatti ritenersi assolta dalla documentazione solo a campione prodotta dalla società…”) e sia perché, comunque, la documentazione versata in atti appare contraddittoria e non chiara.
Fermo quanto sopra ritiene, comunque, il Collegio che la documentazione versata in atti non abbia quella efficacia probatoria richiesta dalla giurisprudenza per vincere il principio di onnicomprensività e, quindi, provare l'esenzione applicata.
Nelle richieste di rimborso chilometrico (cfr. doc. 6/b), infatti, si legge “Io sottoscritto….dipendente della dichiara di aver effettuato, nel mese di….i Parte_1
seguenti viaggi (o spese) per esigenze di servizio….” senza alcun riferimento al mezzo utilizzato, mentre i rimborsi chilometrici devono essere documentati anche con riferimento al tipo di automezzo usato dal dipendente. pagina 13 di 22 La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che” i rimborsi chilometrici" versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati;
in proposito, questa Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto "documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci" (cfr. Corte di
Cassazione n. 16579 del 22 giugno 2018; n. 2419 del 2012).
Per quanto concerne i libretti di circolazione delle auto (cfr.doc. 9) il Collegio rileva che detto documento – costituito da una serie di fotocopie – è, come già ritenuto dal primo giudice, in gran parte illeggibile in quanto in gran parte formato da pagine “sfocate” o
“molto scure” e, come tale, inidoneo ai fini della prova dell'esenzione da contribuzione delle somme erogate a titolo di rimborso spese auto.
In ogni caso – e indipendentemente dall'eccezione sollevata dalla difesa dell' di CP_1
inammissibilità dell'allegazione contenuta alle pagine 7 e 8 dell'atto di appello, in quanto deduzione e/o produzione nuova – neppure il collegamento allegato dall'appellante tra i libretti di circolazione e i lavoratori può dirsi idoneo a provare efficacemente l'esenzione invocata sia perché le dichiarazioni di utilizzo dell'auto (doc.
6/a fascicolo di primo grado di parte appellante) non hanno data certa e si limitano a riferire di avere utilizzato un certo modello di auto, senza alcuna indicazione in merito alla targa del mezzo usato e al soggetto, persona fisica o società, che gliel'avesse concessa in uso a qualunque titolo.
A titolo esemplificativo – e facendo riferimento alle fotocopie sufficientemente leggibili
- il primo libretto di circolazione contenuto nel citato documento “9” si riferisce all'automezzo Mitsubishi (Veicolo multiuso) inizialmente di proprietà di tale Per_12
pagina 14 di 22 poi ceduto, in data 17 novembre 2017, a che, a sua Persona_13
volta, ha ceduto la proprietà il 16 luglio 2019 a Controparte_7
.
[...]
Orbene, in relazione a detto automezzo nel prospetto a pag. 7 del ricorso in appello l'appellante deduce che tale automezzo era in uso a il quale – Persona_14
tuttavia – nella dichiarazione cumulativamente versata in atti come documento “6a” ha dichiarato che:” per gli spostamenti tra i cantieri ai quali verrà adibito utilizzerà
l'autovettura Marca Fiat Modello Panda….25.02.2019” e ha dichiarato che:” per gli spostamenti tra i cantieri ai quali verrà adibito utilizzerà l'autovettura Marca
Mitsubishi Modello Granolis….19.07.2019” data alla quale, tuttavia, Persona_13
aveva già ceduto la proprietà dell'auto.
[...]
Ancora. Il libretto di circolazione riferito all'automezzo BMW (Autovettura per trasporto di persone - Uso di terzi da locare senza conducente) inizialmente di proprietà di ,poi ceduto, in data 02 aprile 2019 a nato a [...] Controparte_8 CP_9
RI viene associato alla dichiarazione di che non è Persona_15
rigorosamente rinvenibile in atti atteso che l'unica dichiarazione riferita all'automezzo
“BMW” è resa da “ ” nato in [...] Persona_16
Analoghe considerazioni devono essere fatte per tutti gli altri collegamenti indicati dall'appellante fatta eccezione per (che, tuttavia, non è tra i lavoratori Persona_17
oggetto di sanzione) e per il quale, tuttavia, non viene fornita – per lui Persona_2
come per tutti gli altri - alcuna prova sul tipo di attività lavorativa svolta e sull'effettiva necessità dell'uso dell'automezzo.
I medesimi principi sopra richiamati devono trovare applicazione anche con riferimento alle somme erogate a titolo di pocket money integrazione aziendale pacificamente ammesse dalla società appellante che non contesta l'avvenuta corresponsione ma contesta la ritenuta natura retributiva e ogni consequenziale richiesta.
pagina 15 di 22 A tale proposito, preliminarmente, il Collegio rileva la contraddittorietà – incompatibile con la rigorosa esigenza probatoria necessaria in tema di esenzione contributiva - delle dichiarazioni rese dalla società appellante sull'erogazione di dette somme.
E' vero, infatti, che - a fronte della richiesta di esibire la documentazione comprovante la natura esente di tali pagamenti - la società appellante ha, inizialmente, precisato che la voce e i relativi importi non erano benefit bensì un rimborso che viene riconosciuto al dipendente per altre spese non documentabili analiticamente, collegate agli spostamenti lavorativi quali telefono, parcheggi, varie, spese per il vitto sostenute durante la trasferta ma, successivamente, la società appellante ha comunicato che la voce corrispondeva alla diaria giornaliera prevista dagli articoli 14 e 21, lettera a) del Contratto Provinciale di
Milano (cfr. cfr. docc. 8, 9 e 10 fascicolo di primo grado ). CP_1
Sul punto l'appellante, in appello, ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'erogazione non è avvenuta sempre in misura fissa ma è avvenuta in somme giornaliere di euro 4,50 - 5,00 – 6,00 – 7,00 – 8,00 - 15,00 in relazione ai diversi livelli retributivi e alla distanza tra la sede legale e la collocazione dei cantieri ove è adempiuta la prestazione.
Tuttavia, anche sotto questo profilo – e indipendentemente dalla rilevanza dell'eccezione sollevata dalla difesa dell' di inammissibilità della richiamata CP_1
precisazione, in quanto deduzione e/o produzione nuova – non può non rilevarsi che detta deduzione appare in contrasto con quanto dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio RG 4188 del 2022.
Come correttamente eccepito dalla difesa dell' previdenziale, alla pagina 11 del CP_2
richiamato ricorso introduttivo del giudizio, ha dedotto quanto segue:” Da Parte_1
qui, la decisione di , condivisa dai lavoratori, di applicare una diaria Pt_1
giornaliera calcolata a forfait per tutti, come stima media degli importi come sopra determinati. Tale impostazione risulta del tutto in linea con quanto previsto dall'art.51 in tema di rimborsi delle spese ai dipendenti che non esclude affatto la natura pagina 16 di 22 risarcitoria anche agli emolumenti corrisposti con il sistema forfetario” con ciò contraddicendo l'assunto di avere erogato “somme giornaliere di euro 4,50 - 5,00 – 6,00
– 7,00 – 8,00 - 15,00”.
Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dai LUL, non emerge, peraltro,
l'erogazione ai dipendenti, nelle misure indicate.
Anche il richiamo alla Contrattazione Collettiva - e in particolare all'articolo 21 del
CCNL 18.6.2008 Imprese edili e affini che prevede il rimborso delle «eventuali maggiori spese di trasporto» in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte appellante) – risulta inconferente.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità:” L'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Pertanto, lo speciale emolumento previsto dalla contrattazione collettiva per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione anzianità ex art. 2120 e 2121 c.c. "
(Cassazione civile, sez. lav., 30 ottobre 2002 n. 15360).
E' proprio la società appellante che, nel proprio ricorso introduttivo, descrivendo le modalità organizzative della propria attività, conferma la richiamata modalità immanente al lavoro degli spostamenti (cfr. pag. 5 ricorso introduttivo:
6.I dipendenti
, operai del settore edile con specifiche e diversificate competenze in particolari Pt_1
settori e lavorazioni, vengono assunti per rendere la prestazione
7.I lavoratori in questione, in conformità a quanto pattuito al momento dell'assunzione, sono comandati a prestare la propria opera nei cantieri ove è richiesta la loro competenza specifica. Ultimata la lavorazione in un cantiere, i lavoratori sono impiegati presso altri cantieri ove lo stato di avanzamento dei lavori richieda la loro professionalità specifica o altra compatibile.
8.Gli spostamenti da un cantiere all'altro possono avvenire anche nel corso della stessa giornata, in particolare per le figure professionali con ruoli di responsabilità e per tutti
i tecnici specializzati”).
Nessuna idonea e rigorosa prova, dunque, è stata fornita dall'appellante a sostegno della esenzione da contribuzione delle somme erogate a titolo di rimborso uso dell'auto e di pocket money integrazione aziendale - né, peraltro, una simile prova avrebbe potuto essere fornita mediante prove testimoniali.
Le irregolarità come sopra delineate hanno indotto gli Ispettori sia a revocare, in applicazione dell'articolo 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006, i benefici contributivi di cui la società appellante aveva usufruito per il settore dell'edilizia per i dipendenti oggetto di addebito e per il periodo oggetto dell'accertamento ispettivo e sia a applicare la Sanzione dell'evasione contributiva.
Nel caso in esame, a fronte dell'accertato inadempimento contributivo va richiamato l'art. 1, comma 1175, L. 269/06 secondo cui:” i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi di contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriale o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” - unitamente alle previsioni del DM 24 ottobre 2007 – in base al quale, tra i requisiti di regolarità contributiva, deve sussistere anche quello della “inesistenza di inadempienze in atto” – e alle previsioni del pagina 18 di 22 successivo DM 30 gennaio 2015 che, all'articolo 3, individua la regola generale ai fini della regolarità contributiva, e, per quanto di interesse, la regolarità nei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati, individuando altresì delle ipotesi in cui, ciò nonostante, la regolarità possa comunque ritenersi sussistente (comma 2).
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione:” dal punto di vista giuridico, il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della legge n. 296 del 2006, art. 1 comma 1175 del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).Le modalità di rilascio del DURC (che, in questi casi, resta un c.d. DURC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal medesimo CP_1
art. 1 comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità,
l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso. Da ciò deriva che da quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità che perdono, quindi, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali…” (cfr. Corte di Cassazione, 25 ottobre 2018, n. 27107).
La Corte di Cassazione, inoltre, con la medesima sentenza ha precisato che:” ..la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007,art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta di agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 pagina 19 di 22 comma 1175 con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”.
In applicazione dei richiamati principi e sulla base dell'individuata ratio della normativa
– ovvero la “necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” – deve, dunque, trovare conferma la revoca dei benefici contributivi di cui la società appellante ha goduto.
Per quanto concerne la doglianza avente ad oggetto le sanzioni applicate si osserva che, con il Verbale di Accertamento del 2020 sono state addebitate le sanzioni civili pari a €.
24.635,85 in applicazione della norma di cui all'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 secondo cui:”I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) … omissis… b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.”
Come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis: Corte di Cassazione sezione
Lavoro 16.11.11 n. 28966) il termine “occultamento” non indica necessariamente pagina 20 di 22 l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (incompleta o non conforme al vero) denunzia obbligatoria viene celata all'ente (e quindi occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e, ciò proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo.
Né di contrario avviso - precisa la Corte nella cennata pronunzia 28966/11 - può condurre il rilievo che, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denunzia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denunzia obbligatoria e quelli ricavabili dal CUD consegnati ai lavoratori), e non farebbe venir meno, in relazione alla denunzia infedele,
l'occultamento dei rapporto o delle retribuzioni (che, a tutto concedere, sussisterebbe comunque fintanto che non fossero – eventualmente – attuati gli accertamenti ispettivi o i raffronti con i dati evincibili dai modelli CUD).
Alla luce di tali considerazioni deve respingersi anche il quinto motivo di appello risultando corretta sia la contestazione dell'evasione contributiva e sia la quantificazione delle sanzioni effettuato.
In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione, va respinto.
Non individuandosi, nella fattispecie in esame, alcuna delle ipotesi richiamate dalla norma di cui all'articolo 92 c.p.c, anche integrate dalla indicazioni provenienti dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, al rigetto dell'appello segue, per il principio di soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di appello in favore delle parti appellate costituite e liquidate, in CP_1 CP_2
favore di ciascuna, ai sensi del D.M. 10.3.2014, n. 55 e tenuto conto del valore della pagina 21 di 22 controversia, del grado di complessità e dell'assenza di istruttoria, in euro 5.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di non costituita. CP_10
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3540 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante al Pt_1 Parte_1
pagamento delle spese del grado liquidate, in favore di e in euro 5.000,00 CP_1 CP_2
oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di CP_10
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 08 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
DR NT RI IA MO
pagina 22 di 22