Ordinanza cautelare 16 settembre 2015
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 27/07/2023, n. 12766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12766 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 12766/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09935/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9935 del 2015, proposto da
RO CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Pentenè, con domicilio eletto presso lo studio Michela Pentenè in OM, via Cesare Pascoletti,25;
contro
OM PI, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda, dall'avvocato Tiziana Di Grezia e dall'avvocato Vincenzo Maiello, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio presso la sua sede, in OM, via Tempio di Giove, 21 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale numero repertorio CH/861/2015- numero protocollo CH/60100/2015 del 12/05/2015, e della Determinazione Dirigenziale numero repertorio CH/862/2015 –numero protocollo CH/60142/2015 del 12/05/2015 Municipio OM VI Unità Organizzativa Tecnica, emesse dal Dirigente dell’U.O.T., notificate il 28/05/2015 , con le quale nei confronti dell’ istante ricorrente veniva emessa nella prima determinazione “ l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di €.3.500,00 ”; nella seconda determinazione dirigenziale “ acquisizione di diritto delle aree site in Via Fontana Candida n.415 oggetto di un intervento edilizio illecito, nonché delle opere abusive sulle stesse realizzate. Immissione di OM PI nel possesso delle suddette aree e manufatti ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce contro OM PI per l’annullamento delle determinazioni in epigrafe che sono state emesse in conseguenza dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive - meglio precisate in atti - di cui alla DD n. 1564/2011.
Quest’ultima veniva impugnata di fronte a questo TAR con ricorso respinto con sentenza nr. 9656/2011.
Appellata la sentenza di rigetto, espone il ricorrente, il Consiglio di Stato ne disponeva la sospensione in via cautelare (ordinanza nr. 1220/2012); nelle more del giudizio, il ricorrente chiedeva l’accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001 (1 dicembre 2012, prot. QI/2012/78151) ed accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 commi 4 e 5 d.lgs n. 42/2004; quest’ultimo parere veniva reso dal MIBACT in data 5.12.2012 in senso favorevole all’accoglimento della richiesta.
Su tali basi, in ricorso lamenta la violazione e l’eccesso di potere, sotto diversi profili, per non avere atteso l’Ufficio l’esito del giudizio pendente e la definizione del procedimento di sanatoria pendente. La DD n. 862/2015 sarebbe autonomamente illegittima per aver incluso anche l’area di sedime per 700 mq. e sussisterebbe difetto di motivazione sotto vari profili, in particolare riguardo alla risalenza dell’opera (fabbricato rurale anteriore al 1934) ed alla tutela dell’affidamento.
La presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001, avrebbe comportato la perdita definitiva di efficacia dell’ordinanza di demolizione già impugnata nel giudizio pendente in appello.
La Sezione, con ordinanza nr. 3949/2015 accoglieva la domanda cautelare “ Considerato che con ordinanza n. 1220/2012 il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza n. 9656/11 con la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione presupposto “.
All’udienza del 10 maggio 2016 il giudizio veniva rinviato a data da destinarsi, in attesa dell’esito del giudizio al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo si pronunciava con sentenza 3816/2017 del 23.02.2017.
Nelle memorie conclusive, il ricorrente riepiloga lo svolgimento del procedimento di sanatoria, durato invero diversi anni, ma conclusosi con provvedimento di rigetto del 18.03.2020.
Afferma, a questo punto, di avere eliminato l’abuso edilizio, demolendolo come da documenti in atti (vedasi deposito dell’8 maggio 2023).
La demolizione risulta da documenti di parte (relazione, comunicazione tecnica e così via) regolarmente inviati a OM PI (che conferma di averli agli atti, vedi relazione del 3 maggio 2023), ma che non risulta averla riscontrata in loco.
Nella pubblica udienza del 5 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che la determina di accertamento di conformità sarebbe illegittima in quanto l’ordine di demolizione presupposto risultava sospeso in appello, è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, sia pure con le precisazioni esposte a seguire.
Osserva il Collegio che l’ordinanza di demolizione nr. 1564 del 19.07.2011 – sebbene non sia agli atti del presente giudizio –veniva notificata il 7.9.2011 (dato sul quale non v’è contestazione); ne deriva che il termine per la sua esecuzione – ex art. 15 della LR n. 15/2008 – veniva a scadenza non oltre il 7.12.2011.
Vero è che, intanto, veniva depositato (in data 17.11.11) il ricorso che sarebbe poi stato respinto con la sentenza breve nr. 9656/2011, pubblicata il 09.12.2011; ma, evidentemente, sia considerando il termine naturale di esecuzione (ossia il termine di efficacia proprio dell’ordinanza impugnata e non sospesa), sia considerando la decorrenza ex novo della riduzione in pristino dalla pubblicazione della sentenza di rigetto, al momento in cui sopravveniva il 26.3.12 la pubblicazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (che sospendeva l’esecutività della sentenza del TAR nr. 9656/2011), l’effetto acquisitivo dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio dell’Ente – conseguente all’inottemperanza – si era già verificato.
Ne deriva che la determina di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente ed è quindi, sotto questo profilo, legittima (avendo detto provvedimento natura solo ricognitiva di effetti prodottisi ex lege ): la circostanza che sia intervenuta nella pendenza della misura cautelare concessa in ordine agli atti presupposti e che, inoltre, questi ultimi versavano in uno stato di sospensione anche per effetto della istanza di accertamento di conformità proposto ex art. 36 del DPR 380/2001, ha comportato soltanto che gli effetti (già prodottisi) dell’acquisizione erano da intendersi sospesi in via conseguenziale alla sospensione (sopravvenuta) degli effetti dei provvedimenti presupposti.
Vero è che l’istanza ex art. 36 del DPR 380/2001 è soggetta ad un termine tacito di diniego; ma, nel caso di specie, tenuto anche conto della pendenza del giudizio di appello, il procedimento istruttorio è durato ben oltre tale scadenza, per concludersi con un diniego esplicito (sugli effetti del quale si tornerà oltre).
Deve anche rammentarsi che, secondo la giurisprudenza ormai pacifica, “ la presentazione di una istanza di accertamento di conformità exart. 36 d.P.R. n. 380/2001 produce una battuta di arresto del procedimento demolitorio, tale che la definizione del procedimento di sanatoria in senso sfavorevole, con provvedimento espresso o per silenzio, determinerà la riespansione dell'originario ordine di demolizione che riacquisterà efficacia senza necessità di adottarne di ulteriori ” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 20/01/2023, n.714; Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 27/12/2022 , n. 1313).
Pertanto, una volta intervenuta - (il 31.7.17) la pubblicazione della sentenza 3816/17 con cui il Consiglio di Stato respingeva integralmente il ricorso avverso l’ordinanza demolitoria, confermando la sentenza del Tar; - il diniego formale dell’istanza di accertamento di conformità con la determina del 19.2.20, notificata poi il 24.03.2020; tanto l’ordinanza demolitoria, quanto la sanzione pecuniaria (conseguente all’accertamento della mancata ottemperanza alla demolizione), come anche il provvedimento di trascrizione immobiliare recuperavano i relativi effetti.
Quindi, non essendo stata impugnata la determina di rigetto dell’istanza di conformità notificata il 24.3.2020, appare palese la sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione della censura in quanto, quale che fosse la sorte dell’accertamento di inottemperanza già impugnato, in ogni caso, nei 90 giorni successivi a quest’ultimo termine l’acquisto al patrimonio comunale si è comunque consolidato.
Deve adesso esaminarsi il rilievo di quanto dedotto dalla parte ricorrente circa la demolizione del manufatto abusivo.
Parte ricorrente allega di avere eseguito la riduzione in pristino (deposito dell’8 maggio 2023) dopo la reiezione dell’istanza di accertamento di conformità.
Quest’ultimo provvedimento veniva notificato il 24.03.2020; la comunicazione in cui si annunciava che si sarebbero svolti i lavori di ripristino dei luoghi, veniva recapitata a OM PI il 10 novembre 2020 (quindi oltre il termine di novanta giorni dalla reiezione dell’accertamento di conformità pure tenendo conto della sospensione dei termini amministrativi relativi alla pandemia COVID 19, fino al 15 maggio 2020 ex D.L. 23/2020, art. 37, c. 1) e la comunicazione di fine lavori interveniva solo il 24 febbraio 2021.
Se ne deve dedurre che anche in tal caso l’ottemperanza all’ordine di demolizione è intervenuta in una fase nella quale l’effetto acquisitivo dell’area di sedime al patrimonio comunale si era già verificato.
Ne deriva che il primo motivo di ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, salvo ed impregiudicato da parte dell’Amministrazione ogni provvedimento volto alla restituzione dell’area di sedime alla parte ricorrente, una volta accertata l’effettiva rimozione dell’abuso, considerato che l’effetto ablativo si verifica ex lege, ma allo scopo di demolire il manufatto senza titolo. Una volta che quest’ultimo adempimento è comunque intervenuto, sia pure fuori termine, l’Amministrazione può disporre (ove non ricorrano motivi di interesse generale volti alla conservazione dell’area in capo al patrimonio dell’Ente) la restituzione del suolo all’avente titolo (T.A.R. , Napoli , sez. VII , 10/01/2014 , n. 159).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l’istanza di accertamento ex 36 TUE comporta l’inefficacia del provvedimento di demolizione, (così che l’amministrazione avrebbe dovuto riadottare la determina demolitoria all’esito negativo del procedimento relativo all’accertamento di conformità), non può essere accolto, tenuto conto che l’orientamento di giurisprudenza in conformità al quale era stato proposto è stato ormai superato, come sopra già anticipato (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 20/01/2023, n.714; Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 27/12/2022 , n. 1313).
Gli altri profili di censura, con cui la parte ricorrente ripropone le medesime doglianze già dedotte avverso l’originaria determina demolitoria e respinte in sede di giudizio, sono del tutto inammissibili, come anche lo specifico motivo inerente l’asserita illegittimità della individuazione dell’area di sedime (in mq. 700, a fronte di un abuso di circa 70 mq), che era già stata fissata nella determina di demolizione 1564/2011 (nel testo risultante dalla documentazione dei fascicoli di causa del precedente giudizio tra le parti avverso quest’ultimo atto).
Conclusivamente, il ricorso va respinto in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato, secondo quanto sin qui esposto; tuttavia, le circostanze dedotte in ordine all’adempimento dell’ordinanza di demolizione, sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO