Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 480/2022 del 15/02/2022 oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASTORE SALVATORE LUIGI
Appellante
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti FILOGRANA CARLA
Appellato
CP_2
Rappresentato e difeso dagli avv M. LUPOLI e S. GRAZIUSO
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 22.5.2019, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n 059 2018 90047708 54000 notificata il 20.6.2018 dell'importo complessivo di € 16.740,76 contenente cartelle di pagamento per debiti di natura tributaria
(asseritamente notificate tra il 2005 ed il 2010 e le ultime due nel 2015 e 2016) e sette avvisi di
1
contestata notifica dei detti provvedimenti. Contestava in ogni caso la notifica dei provvedimenti predetti per come emersa dall'esame delle fotocopie degli avvisi di ricezione, successivamente ricevuti da . Eccepiva pertanto la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle CP_3 di pagamento notificate tra l'anno 2005 e l'anno 2010, in assenza di idonei atti interruttivi, nonché la nullità della notifica delle altre due cartelle di pagamento. Quanto agli avvisi di addebito contestava di aver mai ricevuto la notifica degli stessi, conosciuti solo attraverso l'intimazione di CP_ pagamento. Nel merito evidenziava comunque l'insussistenza dei crediti ivi azionati da a titolo di contributi IVS (per il suo ruolo di socio e A.U. della Max srl) stante la documentata inattività della società (priva di unità locali dall'anno 2011 e senza autorizzazioni e con merce pignorata, quanto alla sede di Nardò) sino alla cancellazione dal Registro delle Imprese dal 9.9.2014 e la conseguente insussistenza di ogni suo apporto lavorativo in seno alla stessa. Concludeva per la declaratoria di prescrizione delle cartelle di pagamento relative agli anni 200/2010, nonché per la nullità degli avvisi di ricevimento relativi alle altre cartelle ed agli avvisi di addebito e nel merito
CP_ per l'insussistenza dei crediti azionati da con gli avvisi di addebiti ivi contenuti.
Si costituiva che dava atto dell'annullamento d'ufficio (giacchè Controparte_1 inferiori ad € 1000) delle sette cartelle di pagamento notificate tra l'anno 2005 e l'anno 2010; con riferimento alle altre eccepiva la tardività del ricorso stante la mancata impugnazione dei provvedimenti elencati nell'intimazione di pagamento regolarmente notificati e non opposti per decorso del termine di 40 giorni previsti dall'art 24 dlgs 46/99, contestando le doglianze relative alla relata di notifica degli stessi. Eccepiva poi la carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze relative al merito degli avvisi di addebito, concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione.
CP_ Si costituiva altresì l' eccependo la tardività dell'impugnazione degli avvisi di addebito ritualmente notificati e non opposti. Rilevava poi l'infondatezza nel merito delle pretese del ricorrente e concludeva per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e per il resto rigettava il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, il Tribunale evidenziava la tardività dell'opposizione agli avvisi di addebito non opposti nel termine di 40 giorni dalla regolare notifica, sicchè tardiva era l'eccezione di prescrizione sollevata nel presente giudizio;
2 per il resto rilevava il mancato decorso del termine quinquennale tra la notifica degli avvisi di addebito e l'impugnata intimazione di pagamento stante l'atto interruttivo del 10.12.2015.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) omesso esame dell'istanza di sospensione degli avvisi di addebito ex art 1 comma 537 L 228/12 presentata ad il 2.7.2018; CP_3
2) error in iudicando per avere il Tribunale considerato inefficace il disconoscimento, ex art. 2719 cod. civ., della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica degli avvisi di addebito prodotti in copia fotostatica ed affermato, ai fini dell'efficacia del medesimo disconoscimento, l'imprescindibile necessità della proposizione di querela di falso. Rilevava che alla luce del disconoscimento della sottoscrizione in calce alla fotocopia ex art 2719 cc, stante la mancata successiva produzione dell'originale degli avvisi di ricevimento (su cui poi, eventualmente proporre la querela di falso),
l'atto prodotto in copia non poteva valere come atto pubblico. Tanto comportava la nullità/inesistenza delle relata di notifica degli avvisi di addebito.
3) omessa pronuncia sulle eccezioni di merito relative alla insussistenza dell'obbligo contributivo stante l'inattività della società (di cui esso appellante era stato socio e A.U.) che aveva dismesso le unità locali nell'anno 2011 e che non poteva operare nei locali di Nardò perché privi di autorizzazioni.
Ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, e nel merito chiesto la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento della domanda proposta nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio e , opponendosi alla richiesta di sospensione dell'esecutività CP_2 CP_3
della gravata sentenza, reiterando per il resto le difese già svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
In via cautelare veniva accolta la richiesta di sospensiva della sentenza gravata.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente va definito l'oggetto del presente giudizio che attiene alla intimazione di pagamento notificata il 20.6.2018 limitatamente ai sette avvisi di addebito ivi elencati, non essendoci giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento con cui ha chiesto di pagamento di crediti CP_3
di natura tributaria, molti dei quali peraltro fatti oggetto di sgravio.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'asserita violazione dell'art 1 comma 537 (e seguenti)
228/12, dal momento che il primo giudice ha omesso di dichiarare la nullità degli avvisi di addebito
3 CP_ nonostante la documentata istanza ex art 1 comma 537 cit di sospensione della riscossione delle
CP_ somme iscritte a ruolo per contributi da lui tempestivamente inviata ad il 2.7.2018. CP_3
Sul punto giova preliminarmente riportare la normativa che qui interessa: precisamente i commi
537-540 dell'art. 1, della legge 24.12.2012, n. 228, che dispongono testualmente:
« 537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o
l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma
538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore
e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso 4 inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo
è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
Dal tenore letterale delle sopra riportate disposizioni normative, appare evidente che la finalità perseguita dal legislatore è quella di consentire ai soggetti che sono destinatari di procedure di riscossione in corso di ottenere rapidamente una definizione della loro posizione sollecitando l'agente della riscossione, che deve farsi parte diligente presso l'ente creditore affinché questo verifichi se le circostanze di fatto addotte dall'esecutato siano tali da giustificare una interruzione del procedimento di riscossione, ove rientrino nelle ipotesi tassative ivi elencate.
In particolare, affinché sorga l'obbligo dell'agente della riscossione di attivarsi, è innanzi tutto necessario che una procedura esecutiva sia in corso, poiché solo in questo caso sussiste l'interesse urgente di chi si assume sia debitore ad ottenere, in presenza di validi motivi, innanzi tutto la immediata sospensione della procedura e quindi il riesame della sua posizione da parte dell'ente creditore.
Si tratta di nuovo rimedio, ulteriore rispetto alle sospensione in via amministrativa, da attivarsi da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione presentando al
Concessionario dichiarazione corredata da apposita documentazione e tale da comportare la sospensione della riscossione (comma 538); la dichiarazione stessa è trasmessa dal Concessionario
CP_ CP_ all' se l' non risponde entro duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario le partite sono annullate di diritto e le somme
“discaricate” dal ruolo (comma 540).
Orbene dall'esame della documentazione prodotta non si ravvisa una idonea e documentata istanza CP_ del ricorrente per la sospensione della riscossione relativa ai ruoli nei termini e con le modalità richieste dall'art 1 comma 537 L 228/12.
Invero l'unica comunicazione inviata da ad , relativa agli avvisi di addebito , Pt_1 CP_3 CP_2
è quella del 27.6.2018 (notificata il 2.7.2018) avente ad oggetto la sospensione di un solo (e non
7) avviso di addebito (esattamente n 359 2015 0002761504 000) per motivi di merito, consistenti nella dedotta assenza dei presupposti della pretesa contributiva (stante l'assenza di attività commerciale svolta nell'anno 2013); motivi dunque ben diversi da quelli tassativamente elencati nel citato comma 538 (prescrizione, sgravio, pagamento, sospensione giudiziale, etc).
5 Pertanto non si ravvisa la violazione, da parte di , della procedura prevista dai commi 537 CP_3
e 538 dell'art 1 cit., non vertendosi nelle ipotesi ivi previste legittimanti la richiesta di sospensione del ruolo.
Altresì alcun vulnus della predetta procedura si ravvisa con riferimento agli altri sei avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento notificata il 20.6.2018, in assenza di prova che il ricorrente abbia richiesto anche per essi la sospensione dell'esecuzione del ruolo ex art 1 commi
537 e seg cit., difettando ogni documentazione sul punto.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato la parte decaduta dall'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione, per decorso del termine di 40 giorni ex art
24 dlgs 46/99, per impugnare gli avvisi di addebito, sul presupposto (erroneo) che il ricorrente non avrebbe tempestivamente e correttamente proposto querela di falso per contestare l'autenticità delle firme, apparentemente a suo nome, risultanti dalle copie degli avvisi di ricezione prodotti da
CP_
e CP_3
Sul punto l'appellante ha richiamato un precedente della Suprema Corte (ord Cass 2482/20) secondo cui “In tema di processo tributario, nel caso in cui l'Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell'avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell'atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l'autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l'Amministrazione produca l'originale dell'avviso di ricezione, la copia dello stesso non può avere l'efficacia dell'atto pubblico;
sicchè nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale”. CP_ Sulla base di tali principi, non avendo né nè prodotto gli originali delle cartoline di CP_3 ricevimento degli avvisi di addebito, l'appellante deduceva la nullità e/o inesistenza della notifica e la conseguente tempestività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il
20.6.2018 con conseguente richiesta di esame nel merito della pretesa contributiva azionata da
CP_
invece negata dal Tribunale sul presupposto della ritualità della notifica e dell'assenza della querela di falso avverso tali avvisi di ricezione con conseguente decadenza dall'impugnazione.
Orbene giova chiarire che tali doglianze, attinenti al disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente a firma dell'appellante, poste sulla copia delle relate di notifica riguarda esclusivamente gli avvisi di addebito notificati rispettivamente il 24.1.2013 ed il 17.4.2013, gli unici a firma, apparente, di;
mentre gli altri avvisi di addebito, notificati al Parte_1
medesimo indirizzo (via Giuseppe Zanardelli 6 Nardò) risultano ricevuti da tale Persona_1
6 (quattro avvisi di addebito) ad eccezione dell'avviso di addebito 359 2014 0002817927 000 che risulta notificato sempre nel medesimo indirizzo a persona la cui firma è illeggibile.
Ciò posto, nessuna censura solleva l'appellante riguardo a tali ultimi cinque avvisi di addebito CP_ notificati da presso il medesimo indirizzo di residenza ma a persona diversa dal destinatario, limitandosi l'appellante a disconoscere quella che appare essere la sua firma (come detto apparentemente presente solo sui primi due avvisi di addebito).
Ad ogni buon conto rispetto ai cinque avvisi di addebito notificati all'indirizzo dell'appellante tra il 9.1.2014 ed il 27.10.2015, e ricevuti da persona diversa dal destinatario, si richiamano i principi costantemente espressi dalla Suprema Corte (ex multis Cass 2549/18) secondo cui nelle ipotesi di notifica di cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito “opera il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c. (Cass. 11708 / 2011; conf. 14327/2009)”.
Pertanto sulla scorta di tali condivisibili principi va confermata la ritualità della notifica dei cinque avvisi di addebito, contenuti nell'intimazione di pagamento del 20.6.2018, notificati tra il 9.1.2014 ed il 27.10.2015, sicchè va confermata la pronuncia di tardività dell'impugnazione e la
CP_ conseguente cristallizzazione del credito ivi azionato da sì da precludere l'esame sul merito CP_ della fondatezza della pretesa dell'
Con riferimento invece agli avvisi di addebito n 359 2012 0004719714 000 e n 359 2013
0001508462 000, asseritamente notificati nelle mani del destinatario rispettivamente il 24.1.2013 ed il 17.4.2013, ma di cui l'appellante contesta l'autenticità della sottoscrizione, appare superfluo esaminare la questione giuridica relativa alla portata del disconoscimento della firma apposta sulla copia ex art 2719 cc ed alla necessità o meno di querela di falso per contestare la sottoscrizione ivi apposta.
A tale conclusione si giunge considerando che è documentato che in data 10.12.2015 CP_3 notificava all'indirizzo di residenza del ricorrente (Nardò via Zanardelli 6) l'intimazione di pagamento n 059 2015 9011599032 000 contenente, tra l'altro, i due avvisi di addebito n 359 2012
7 0004719714 000 e n 359 2013 0001508462 000; tale intimazione veniva consegnata ad
[...]
qualificatasi moglie del destinatario. Per_1
CP_ A fronte di tale rituale notifica l'appellante, pur a conoscenza di tali pretesa dell' non ha inteso proporre nei termini previsti dall'art 24 dlgs 46/99 l'opposizione (eventualmente recuperatoria) di tali provvedimenti al fine di contestare la sussistenza dei presupposti sul merito della pretesa CP_ creditoria dell' eventualmente documentando in quella sede l'assenza di qualsiasi attività commerciale nell'anno 2012 per chiusura delle unità locali ed assenza di merci.
Pertanto decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni dalla notifica della suddetta intimazione CP_ di pagamento i crediti ivi azionati da si sono ormai cristallizzati rendendo irretrattabile la pretesa creditoria.
Tanto assorbe il terzo motivo di appello relativo all'esame del merito della pretesa.
Pertanto, con motivazione parzialmente diversa, va dunque confermata la sentenza impugnata con conseguente rigetto della domanda proposta da proposta con ricorso del Parte_1
22.5.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 18/07/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 avverso la sentenza del 15/02/2022 n. 480/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ognuna delle parti appellate, delle spese di questo grado, liquidate, per ognuna, in € 962,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che NON sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/03/2025
Il consigliere relatore Il Presidente
dott Donatella De Giorgi Dott. Gennaro Lombardi
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