Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 26969/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - a scioglimento della riserva, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso in data 27.12.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Mameli Erika, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 con l'Avv. Ceolin Fabiola, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 10.06.2025
* * * * *
- considerato che ha proposto ricorso nei confronti di per sentire Parte_1 Controparte_1 disporre da questo Tribunale, in conformità alle proprie conclusioni, la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del di loro figlio minore Persona_1
nato dall'unione non coniugale delle parti il 12.05.2023;
[...]
- considerato che la parte resistente, costituendosi in giudizio, contestando la ricostruzione avversaria dei fatti, ha proposto diverse conclusioni;
- considerato che all'udienza del 10.06.2025, a seguito di discussione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore;
le parti hanno quindi chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni nei termini di cui al verbale del 10.06.2025;
- considerato che alla medesima udienza del 10.06.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo delle parti, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione;
- ricordato che, ai sensi degli artt. 473-bis.47 ss. c.p.c. e dell'art. 337 ter c.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori nelle proprie conclusioni congiuntamente presentate, così come indicate al verbale d'udienza del 10.06.2025, non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore, la cui audizione è stata da questo Tribunale deliberatamente omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- Ratifica le conclusioni congiunte presentate dalle parti all'udienza del 10.06.2025, qui di seguito integralmente riprodotte:
“-Affidarsi il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre in Jesolo via Monticano n.20;
-Assegnarsi la casa familiare sita in Jesolo via Monticano n.20 così catastalmente censita: Foglio 52, sub.177, via Roma Destra, piano I, Categoria A2, Classe 3, consistenza 4, alla madre, signora , che ivi Parte_1 continuerà ad abitare con il figlio minore;
-Disporsi che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio con il seguente calendario: SETTIMANA A): due pomeriggi la settimana dalle 17.30 alle 20.00 (con cena compresa), senza trasferimenti in auto fuori Jesolo, oltre ad un sabato alternato dalle 12.00 alle 18.00, anche presso la casa dei nonni paterni a Mira. Precisando che il viaggio da Jesolo a Mira e viceversa, nei sabati in cui la madre non lavora, sarà a carico di entrambi i genitori in egual modo;
SETTIMANA B) due pomeriggi la settimana (martedì e giovedì) dalle 17.30 alle 20.00 (con cena compresa) oltre, a decorrere da dicembre 2025, ad un pernotto al mese tra sabato e domenica (di norma dalle ore 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica), ferma l'alternanza dei sabati fino a dicembre 2025; i genitori si impegnano a nel periodo dicembre 2025 a maggio 2026 a favorire il Per_ pernotto di nel fine settimana presso la residenza paterna al fine di giungere al regime di due pernotti al mese all'esito di tale fine finestra temporale con rispetto del principio di alternanza nel fine settimana;
trascorrerà con ciascun genitore in via alternata di anno in anno i giorni di Vigilia e Natale e Pasqua e Per_1 etta;
-Disporsi a carico del padre un assegno di contributo al mantenimento del minore pari ad € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Venezia.
-Il padre continuerà a corrispondere la propria quota parte del rateo mensile del mutuo casa;
-l'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito integralmente dalla madre . Parte_1
-Spese di lite compensate.”.
- Spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -