Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7745 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n.30;
-ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 Persona_1
(REP 37875/7313);
- resistente –
OGGETTO: pensione anticipata opzione donna legge di bilancio 2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- di aver presentato, in data 13.03.2023, domanda di pensione anticipata
(opzione donna legge di bilancio 2023).
- di aver visto respinta la domanda con provvedimento del 3.07.2023,per ”
Mancanza dei requisiti previsti per il diritto alla pensione anticipata opzione donna legge di bilancio 2023”;
- di aver presentato, in data 27.07.2023, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, esaurendo pertanto l'iter in via amministrativa.
In diritto ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato poiché lo stesso non consente al ricorrente di poter contestare in maniera specifica l'ipotesi di “Mancanza dei requisiti previsti per il diritto alla pensione anticipata opzione donna legge di bilancio 2023” avanzata dalla Sede di CP_1
Napoli Vomero”.
Ha poi evidenziato di essere in possesso sia del requisito anagrafico che di quello contributivo avendo superato il sessantesimo anno di età e versato oltre
35 anni di contribuzione nel FPLD dal 01.05.1987 al 15.12.2014 data in cui è stata licenziata dalla S.R.L. IP , società in Amministrazione CP_2
Straordinaria e di percepire tuttora l'indennità di “mobilita' e trattamenti similari”.
1
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che il licenziamento nel 2014 esclude CP_1 che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio del 2023 fosse attivo il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, requisito questo che va ad aggiungersi a quello anagrafico dei 60 anni d'età ed a quello assicurativo dei 35 anni di contribuzione, ai fini del riconoscimento del pensionamento anticipato con opzione donna.Ha argomentato della inapplicabilità della norma invocata per non essere attivo alla data del
1^.
1.2023alcun tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale concludendo per la reiezione della domanda col favore delle spese.
Dopo il deposito di note scritte la causa viene decisa come da separata sentenza
Il ricorso non merita accoglimento.
In limine deve ritenersi che per quanto il provvedimento di reiezione sia carente di motivazione non se ne può ricavare l'esistenza del diritto alla pensione anticipata poiché il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale e non già la valutazione del provvedimento amministrativo.
Quanto al merito è opportuno prendere le mosse della normativa di riferimento.
La pensione opzione donna è una pensione anticipata prevista in via sperimentale dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 292, L. n. 197/2022, che ha modificato l'art. 16 del D.l. n. 4/2019), che comporta una notevole riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'uscita dal lavoro, in cambio del ricalcolo dell'assegno pensionistico con sistema integralmente contributivo (cfr. D.lgs.
30.4.1997, n. 180).
Può essere ottenuta laddove siano raggiunti, entro il 31.12.2022, i seguenti requisiti:
• un'età minima di 60 anni;
il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni, per le lavoratrici con 2 o più figli, ed a 59 anni di età con un figlio solo;
il requisito anagrafico è sempre ridotto a 58 anni per le lavoratrici o licenziate da imprese in crisi;
• una contribuzione minima di 35 anni, al netto dei periodi di disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro;
quest'ultimo requisito deve essere verificato per le sole iscritte presso l'AGO ed CP_ i fondi sostitutivi (art. 22, co. 1 della L. n. 153/69; Circ. 23.12.2014, n.
180);
• appartenenza ad una delle seguenti tre categorie tutelate: caregivers, invalide dal 74%, lavoratrici o licenziate da imprese in crisi.
2 In base alle nuove previsioni della Legge di Bilancio 2023, opzione donna è aperta soltanto alle seguenti categorie:
• caregiver, ossia lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi (il requisito dell'assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza, in coerenza con l'orientamento espresso con la circolare del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010):
- il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità (art. 3, co. 3 della L. n. 104/92: lo status di persona con disabilità grave si considera acquisito alla data dell'accertamento riportata nel verbale di riconoscimento di cui all'art. 4, L. n. 104/1992, o dalla data dell'eventuale sentenza o del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore);
- oppure un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti (deve trattarsi delle patologie a carattere permanente indicate dall'art. 2, co. 1, lett. d), n. 1, n. 2 e n. 3, del D.l. n. 278/2000) o siano deceduti o CP_ mancanti (l' con la circolare n. 25/2023, ha chiarito che può farsi riferimento a ogni condizione giuridicamente assimilabile all'assenza, compresi divorzio e separazione legale, purché continuativa e debitamente certificata dall'Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità);
• invalide civili in misura pari o superiore al 74% (deve sussistere il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%);
• lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (art. 1, co. 852 della L. n. 296/2006). CP_ In base a quanto precisato nella Circ. n. 25/2023, in quest'ultima categoria rientrano le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, o attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 1, co. 852, L. n. 296/2006).
In particolare:
- in merito alle lavoratrici dipendenti, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
- per coloro il cui rapporto risulta cessato, il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e le lavoratrici non devono poi aver ripreso un'attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
Così ricostruito il quadro normativo, deve osservarsi come nella specie non sussistano tutti i requisiti per ottenere la pensione anticipata, opzione donna.
3 E' pacifico che la ricorrente sia stata dipendente della società S.R.L.
IP , dal 16.06.2009 al 15.12.2014, data in cui è stata licenziata, con CP_2 licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L.223/1991, con comunicazione del
03/12/2014.
Dunque va escluso che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo.
Inoltre, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente nelle note scritte depositate in data 4.03.2025, alla data della domanda di pensione anticipata del 13.3.2023 non risultano attivi tavoli di confronto per l' così Controparte_3 come non risulta attivo ad oggi alcun tavolo di confronto come da elenco redatto dalla Struttura per le crisi di impresa presso il Ministero delle Imprese e del
Made in Italy e consultabile al sito online.
Per completezza va segnalato che in atti non si rinviene alcun relazione commissariale dalla quale si evincerebbe che per la alla data di CP_3 presentazione della domanda (marzo 2023) era ancora attivo il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese si compensano per la novità della questione ed anche per la generica motivazione che non ha posto la ricorrente in grado di comprendere le ragioni della reiezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese processuali.
Si comunichi.
Napoli, 8.04.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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