Articolo 24 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
Articolo 23Articolo 25
Versione
11 novembre 2003
Art. 24. (Soluzione delle controversie) 1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.
Entrata in vigore il 11 novembre 2003
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