Art. 24. (Soluzione delle controversie) 1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorita' consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.
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11 novembre 2003
11 novembre 2003
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 25/01/2024, n. 352Provvedimento: […] Rilevato, altresì, quanto alla contestazione concernente la mancata dichiarazione di decadenza di taluni componenti del Comitato, che parte ricorrente non ha ottemperato alla specifica formalità di soluzione delle controversie prevista dall'art. 24 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, ai sensi del quale “ Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato ”;Leggi di più...
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