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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 2084/2023 e al n. 2089/2023 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
(Avv.ti SAVARINO Parte_1
FABRIZIO e TRIPI ORNELLA)
ricorrente
CONTRO
(Avv.te OLLA MARINA e FURCAS LAURA) CP_1
(Avv. LO VERSO Controparte_2
LORENZO)
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_3
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620229020880323000 nella parte relativa agli avvisi di addebito n.
59620140002196259000, per un importo di euro 10.815,90, e n.
59620140002219311000, per un importo di euro 935,99, i cui crediti dichiara prescritti;
rigetta, per il resto, il ricorso;
condanna l' a rimborsare al ricorrente metà Controparte_2
delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi euro 1.348,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e compensa le restanti spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 21/02/2023 ed iscritto al R.G. n. 2084/2023 il ricorrente oppose l'intimazione di pagamento n. 29620229020880323000,
notificatagli il 12/01/2023, dell'importo complessivo di € 91.629,17, conseguente
– fra gli altri - agli avvisi di addebito nn. 59620140002196259000,
59620140002219311000, 59620150000111527000 e 59620160005729316000,
eccependo sia l'omessa notifica degli avvisi in questione sia, in ogni caso,
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei relativi crediti, domandandone l'annullamento.
Con ulteriore ricorso depositato in data 21/02/2023 (iscritto al R.G. n.
2089/2023) il ricorrente oppose la medesima intimazione di pagamento n.
29620229020880323000, deducendo anche l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento n. 29620170028191636000 e l'estinzione comunque, per prescrizione, del relativo credito.
L' si costituì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro passiva rispetto ad eventuali attività od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione, evidenziando la ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito indicati dal ricorrente e rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione giusta i termini sospensivi dettati dalla normativa emanata nel periodo di emergenza epidemiologica COVID.
L' confermò la regolare notifica al ricorrente Controparte_2
degli originari avvisi di addebito nonché della cartella di pagamento n.
29620170028191636000 e degli atti successivi idonei ad interrompere ogni possibile prescrizione dei relativi crediti.
L' evidenziò la regolare notifica, nel pieno rispetto dei termini CP_3
prescrizionali, della cartella esattoriale formata dall'Agente e rilevò come comunque l'eventuale prescrizione successiva fosse ascrivibile unicamente a questo.
Istruite con produzione documentale, le cause riunite vengono decise all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 17/03/2025 con il deposito, in data odierna, della presente sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Le domande proposte dalla società ricorrente risultano parzialmente fondate e devono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni infra spiegate.
1. Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi, la quale deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi
(ex art. 617 c.p.c.). E poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così
Cass. n. 18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stata presentata ben al di là di detto termine.
2. Quanto alla dedotta prescrizione del credito oggetto dei vari titoli surricordati,
giova rilevare che il ha dedotto e documentato di Controparte_4
avere regolarmente notificato in data 22/09/2017, a mezzo pec, la cartella n.
29620170028191636000 (cfr. allegati costituzione del 27/12/2023). CP_5
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella
può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,
all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973”.
L'art. 60 ter, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, dispone che “Relativamente atti, agli
avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio
digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se
anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio
di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale
al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo (…) la notificazione
deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata
del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo
giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la
durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro proprio carico”.
Con riguardo alla notificazione della cartella n. 29620170028191636000, l'
[...]
ha fornito prova di avere regolarmente notificato l'atto a mezzo pec, nel CP_6
pieno rispetto dell'iter previsto dalla normativa di settore sopra richiamata (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l'art. 60 D.P.R.
600/1973). Invero, dopo avere tentato la notificazione dell'atto a mezzo pec all'indirizzo reperito nell'indice INI-PEC, risultante “indirizzo non valido” con avviso di mancata consegna, l'Agente ha proceduto al successivo deposito presso il sito internet della Camera di Commercio, dandone notizia alla ricorrente tramite raccomandata (cfr. allegati memoria di costituzione R.G. 2089/2023). CP_5
Risulta provato, inoltre, che gli avvisi di addebito n. 59620140002196259000, n.
59620140002219311000, n. 59620150000111527000 e n.
59620160005729316000 sono stati regolarmente notificati per il tramite di
[...]
ad opera dell'Ente impositore (cfr. all.ti 1-8 memoria di costituzione Controparte_7
. CP_1
Stante la regolare notifica di tutti gli atti prodromici all'impugnata intimazione e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare i vizi di tali atti, potendo, semmai, far valere in questa sede – come in effetti ha fatto – solo eventuali eventi estintivi successivi alla formazione dei titoli, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
3. La doglianza relativa alla prescrizione “successiva” risulta fondata, però, solo con riguardo agli avvisi di addebito n. 59620140002196259000 e n.
59620140002219311000. Ed invero, detti atti sono stati notificati in data
22/07/2014 e in data 14/08/2014 senza che nel quinquennio successivo sia stato
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro posto in essere alcun ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione.
Né può ritenersi tale l'intimazione di pagamento n. 29620189012269306000,
asseritamente notificata in data 14/01/2019 dal concessionario, poiché secondo quanto rappresentato dallo stesso Agente, dopo avere tentato la notificazione dell'avviso di addebito de quo a mezzo pec all'indirizzo recepito nell'indice INI-
PEC: risultato “indirizzo non valido” con avviso di Email_1
mancata consegna, aveva proceduto al successivo deposito presso il sito internet della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l'art. 60 D.P.R. 600/1973.
Orbene, non vi è prova in atti dell'esecuzione degli adempimenti prima indicati,
né appare sufficiente l'allegazione da parte di dell'avviso di mancata CP_5
consegna della pec, che non offre contezza di per sé anche dell'esecuzione del deposito telematico dell'avviso di addebito nell'area riservata e dell'invio della raccomandata.
Dunque, non essendo stata documentata alcuna valida attività di notifica, e,
pertanto, in difetto di prova di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dalle notifiche dei suindicati avvisi di addebito (avvenute il 22/07/2014 e il 14/08/2014), deve affermarsi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (12/01/2023) i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620140002196259000 e n. 59620140002219311000, risultavano già prescritti.
4. Passando alla disamina del sopra menzionato avviso di addebito n.
59620150000111527000, di cui è stata fornita la prova della rituale notifica da parte di in data 28/05/2015, ai fini del maturare del termine di CP_1
prescrizione incide la legislazione emergenziale promulgata nel periodo della
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pandemia da COVID-19.
Invero, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, sono state introdotte nell'ordinamento, a partire dal D.L. n.
18 del 17/03/2020 (“Decreto Cura Italia”), convertito in Legge n. 27 del
24/04/2020, diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da
COVID-19, hanno riguardato direttamente anche l'attività della riscossione,
stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione della notifica di nuove cartelle esattoriali, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare, trova applicazione l'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, secondo cui: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i
termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'art. 12 del D. lgs. n. 159/2015 quanto segue: “Le disposizioni in
materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, a favore di soggetti interessati da eventi
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di
prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento,
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e
assistenziale degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i
versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione”.
Tale normativa trova applicazione nella presente fattispecie, in quanto il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito n.
59620150000111527000 (28/05/2015) e che sarebbe spirato alla data del
28/05/2020, è rimasto sospeso per il periodo dall'08/03/2020 fino al
31/08/2021 (per un totale di 542 giorni). Sicché, essendo ricominciato a decorrere il termine residuo per il compimento del quinquennio, è intervenuta in data
12/01/2023 la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnata, la quale ha tempestivamente interrotto il decorso del termine prima del suo spirare.
5. Analogamente, in ordine all'avviso n. 59620160005729316000 va rilevato come lo stesso, regolarmente notificato in data 24/01/2017, avendo beneficiato della normativa emergenziale Covid sopra citata, non si sia prescritto.
6. Anche in relazione alla cartella ai fini del maturare del termine di CP_3
prescrizione posteriormente alla originaria notifica incide la sopra citata legislazione emergenziale promulgata nel periodo della pandemia da COVID-19.
Infatti, il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella n.
29620170028191636000 (22/09/2017) e che sarebbe spirato alla data del
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 22/09/2022, è rimasto sospeso per il periodo dall'08/03/2020 fino al
31/08/2021. Sicché, essendo ricominciato a decorrere il termine residuo per il compimento del quinquennio, è intervenuta in data 12/01/2023 la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnata, la quale ha tempestivamente interrotto il decorso del termine prima del suo spirare.
8. In termini conclusivi, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando:
- prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
59620140002196259000 e n. 59620140002219311000, non essendo stata fornita prova di validi atti interruttivi del relativo termine posteriore alla loro originaria notifica;
- dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 59620150000111527000,
n. 59620160005729316000 e alla cartella di pagamento n.
29620170028191636000.
9. Sussistono giusti motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso per compensare per metà le spese di lite, le quali sono poste in capo all'Agente della
Riscossione (cfr. Cass. n. 7716 del 09/03/2022) e vengono liquidate alla stregua dei minimi tabellari indicati dal DM 147/2022 nelle cause previdenziali di valore superiore ad euro 5.200,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 2084/2023 e al n. 2089/2023 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
(Avv.ti SAVARINO Parte_1
FABRIZIO e TRIPI ORNELLA)
ricorrente
CONTRO
(Avv.te OLLA MARINA e FURCAS LAURA) CP_1
(Avv. LO VERSO Controparte_2
LORENZO)
(Avv. CACIOPPO SALVATORE) CP_3
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620229020880323000 nella parte relativa agli avvisi di addebito n.
59620140002196259000, per un importo di euro 10.815,90, e n.
59620140002219311000, per un importo di euro 935,99, i cui crediti dichiara prescritti;
rigetta, per il resto, il ricorso;
condanna l' a rimborsare al ricorrente metà Controparte_2
delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi euro 1.348,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e compensa le restanti spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 21/02/2023 ed iscritto al R.G. n. 2084/2023 il ricorrente oppose l'intimazione di pagamento n. 29620229020880323000,
notificatagli il 12/01/2023, dell'importo complessivo di € 91.629,17, conseguente
– fra gli altri - agli avvisi di addebito nn. 59620140002196259000,
59620140002219311000, 59620150000111527000 e 59620160005729316000,
eccependo sia l'omessa notifica degli avvisi in questione sia, in ogni caso,
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei relativi crediti, domandandone l'annullamento.
Con ulteriore ricorso depositato in data 21/02/2023 (iscritto al R.G. n.
2089/2023) il ricorrente oppose la medesima intimazione di pagamento n.
29620229020880323000, deducendo anche l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento n. 29620170028191636000 e l'estinzione comunque, per prescrizione, del relativo credito.
L' si costituì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro passiva rispetto ad eventuali attività od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione, evidenziando la ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito indicati dal ricorrente e rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione giusta i termini sospensivi dettati dalla normativa emanata nel periodo di emergenza epidemiologica COVID.
L' confermò la regolare notifica al ricorrente Controparte_2
degli originari avvisi di addebito nonché della cartella di pagamento n.
29620170028191636000 e degli atti successivi idonei ad interrompere ogni possibile prescrizione dei relativi crediti.
L' evidenziò la regolare notifica, nel pieno rispetto dei termini CP_3
prescrizionali, della cartella esattoriale formata dall'Agente e rilevò come comunque l'eventuale prescrizione successiva fosse ascrivibile unicamente a questo.
Istruite con produzione documentale, le cause riunite vengono decise all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 17/03/2025 con il deposito, in data odierna, della presente sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Le domande proposte dalla società ricorrente risultano parzialmente fondate e devono trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni infra spiegate.
1. Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi, la quale deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi
(ex art. 617 c.p.c.). E poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così
Cass. n. 18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stata presentata ben al di là di detto termine.
2. Quanto alla dedotta prescrizione del credito oggetto dei vari titoli surricordati,
giova rilevare che il ha dedotto e documentato di Controparte_4
avere regolarmente notificato in data 22/09/2017, a mezzo pec, la cartella n.
29620170028191636000 (cfr. allegati costituzione del 27/12/2023). CP_5
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella
può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata,
all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno
richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973”.
L'art. 60 ter, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, dispone che “Relativamente atti, agli
avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio
digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se
anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio
di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale
al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo (…) la notificazione
deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata
del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo
giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la
durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro proprio carico”.
Con riguardo alla notificazione della cartella n. 29620170028191636000, l'
[...]
ha fornito prova di avere regolarmente notificato l'atto a mezzo pec, nel CP_6
pieno rispetto dell'iter previsto dalla normativa di settore sopra richiamata (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l'art. 60 D.P.R.
600/1973). Invero, dopo avere tentato la notificazione dell'atto a mezzo pec all'indirizzo reperito nell'indice INI-PEC, risultante “indirizzo non valido” con avviso di mancata consegna, l'Agente ha proceduto al successivo deposito presso il sito internet della Camera di Commercio, dandone notizia alla ricorrente tramite raccomandata (cfr. allegati memoria di costituzione R.G. 2089/2023). CP_5
Risulta provato, inoltre, che gli avvisi di addebito n. 59620140002196259000, n.
59620140002219311000, n. 59620150000111527000 e n.
59620160005729316000 sono stati regolarmente notificati per il tramite di
[...]
ad opera dell'Ente impositore (cfr. all.ti 1-8 memoria di costituzione Controparte_7
. CP_1
Stante la regolare notifica di tutti gli atti prodromici all'impugnata intimazione e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare i vizi di tali atti, potendo, semmai, far valere in questa sede – come in effetti ha fatto – solo eventuali eventi estintivi successivi alla formazione dei titoli, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
3. La doglianza relativa alla prescrizione “successiva” risulta fondata, però, solo con riguardo agli avvisi di addebito n. 59620140002196259000 e n.
59620140002219311000. Ed invero, detti atti sono stati notificati in data
22/07/2014 e in data 14/08/2014 senza che nel quinquennio successivo sia stato
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro posto in essere alcun ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione.
Né può ritenersi tale l'intimazione di pagamento n. 29620189012269306000,
asseritamente notificata in data 14/01/2019 dal concessionario, poiché secondo quanto rappresentato dallo stesso Agente, dopo avere tentato la notificazione dell'avviso di addebito de quo a mezzo pec all'indirizzo recepito nell'indice INI-
PEC: risultato “indirizzo non valido” con avviso di Email_1
mancata consegna, aveva proceduto al successivo deposito presso il sito internet della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l'art. 60 D.P.R. 600/1973.
Orbene, non vi è prova in atti dell'esecuzione degli adempimenti prima indicati,
né appare sufficiente l'allegazione da parte di dell'avviso di mancata CP_5
consegna della pec, che non offre contezza di per sé anche dell'esecuzione del deposito telematico dell'avviso di addebito nell'area riservata e dell'invio della raccomandata.
Dunque, non essendo stata documentata alcuna valida attività di notifica, e,
pertanto, in difetto di prova di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dalle notifiche dei suindicati avvisi di addebito (avvenute il 22/07/2014 e il 14/08/2014), deve affermarsi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (12/01/2023) i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620140002196259000 e n. 59620140002219311000, risultavano già prescritti.
4. Passando alla disamina del sopra menzionato avviso di addebito n.
59620150000111527000, di cui è stata fornita la prova della rituale notifica da parte di in data 28/05/2015, ai fini del maturare del termine di CP_1
prescrizione incide la legislazione emergenziale promulgata nel periodo della
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pandemia da COVID-19.
Invero, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria che ha interessato tutto il territorio nazionale, sono state introdotte nell'ordinamento, a partire dal D.L. n.
18 del 17/03/2020 (“Decreto Cura Italia”), convertito in Legge n. 27 del
24/04/2020, diverse disposizioni normative che, con la finalità di fronteggiare le conseguenze economiche e sociali conseguenti alla diffusione della pandemia da
COVID-19, hanno riguardato direttamente anche l'attività della riscossione,
stabilendo, tra i vari interventi, la sospensione della notifica di nuove cartelle esattoriali, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
In particolare, trova applicazione l'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, secondo cui: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i
termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'art. 12 del D. lgs. n. 159/2015 quanto segue: “Le disposizioni in
materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, a favore di soggetti interessati da eventi
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di
prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento,
contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e
assistenziale degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i
versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione”.
Tale normativa trova applicazione nella presente fattispecie, in quanto il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito n.
59620150000111527000 (28/05/2015) e che sarebbe spirato alla data del
28/05/2020, è rimasto sospeso per il periodo dall'08/03/2020 fino al
31/08/2021 (per un totale di 542 giorni). Sicché, essendo ricominciato a decorrere il termine residuo per il compimento del quinquennio, è intervenuta in data
12/01/2023 la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnata, la quale ha tempestivamente interrotto il decorso del termine prima del suo spirare.
5. Analogamente, in ordine all'avviso n. 59620160005729316000 va rilevato come lo stesso, regolarmente notificato in data 24/01/2017, avendo beneficiato della normativa emergenziale Covid sopra citata, non si sia prescritto.
6. Anche in relazione alla cartella ai fini del maturare del termine di CP_3
prescrizione posteriormente alla originaria notifica incide la sopra citata legislazione emergenziale promulgata nel periodo della pandemia da COVID-19.
Infatti, il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella n.
29620170028191636000 (22/09/2017) e che sarebbe spirato alla data del
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 22/09/2022, è rimasto sospeso per il periodo dall'08/03/2020 fino al
31/08/2021. Sicché, essendo ricominciato a decorrere il termine residuo per il compimento del quinquennio, è intervenuta in data 12/01/2023 la notifica dell'atto di intimazione di pagamento impugnata, la quale ha tempestivamente interrotto il decorso del termine prima del suo spirare.
8. In termini conclusivi, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando:
- prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
59620140002196259000 e n. 59620140002219311000, non essendo stata fornita prova di validi atti interruttivi del relativo termine posteriore alla loro originaria notifica;
- dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 59620150000111527000,
n. 59620160005729316000 e alla cartella di pagamento n.
29620170028191636000.
9. Sussistono giusti motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso per compensare per metà le spese di lite, le quali sono poste in capo all'Agente della
Riscossione (cfr. Cass. n. 7716 del 09/03/2022) e vengono liquidate alla stregua dei minimi tabellari indicati dal DM 147/2022 nelle cause previdenziali di valore superiore ad euro 5.200,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro