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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7935/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7935/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaella Gargano, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
CF. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.2.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 [nata a [...] il [...] Parte_1
(CF: )] ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento del C.F._1 matrimonio contratto con [nato il [...] a [...]: CP_1
)] in data 24.8.2017 in Salerno e dal quale sono nati i figli C.F._2
(06.06.2012) e (20.02.2018). Per_1 Per_2
La ricorrente domandava la conferma delle condizioni della separazione. restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
All'udienza del 27.2.2025 il G.D., sentita la sola ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
2 Proc. R.G. n. 7935/2024
B) Dal matrimonio sono nati i figli (06.06.2012) e (20.02.2018). Per_1 Per_2
Il Tribunale evidenzia che non sono emerse carenze genitoriali o elementi di pregiudizio i minori, che possono dunque essere congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
Si ritiene, altresì, di dover confermare sia i tempi di frequentazione padre-figli che gli oneri di mantenimento a carico del padre come concordati dalle parti in sede di separazione (sent. n. 154/2024 emessa in data 11.1.2024 da questo
Tribunale, atteso che è decorso appena un anno dal raggiungimento di tali accordi e nel corso del presente procedimento non sono emersi elementi di novità.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 24.8.2017 in
Salerno tra [nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
)] e [nato il [...] a [...]: C.F._1 CP_1
)]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori (06.06.2012) e Per_1
(20.02.2018) con residenza privilegiata presso la madre;
Per_2
3 Proc. R.G. n. 7935/2024
- Salvo diverso accordo per esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e per quelle lavorative dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con se i figli per due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.30 nonché, a weekend alternati, dalle 10,00 del sabato fino alla domenica alle ore 20.30; i genitori provvederanno ad accompagnare i figli alle diverse attività (scolastiche, sportive, ricreative...) nei rispettivi giorni di permanenza;
durante il periodo natalizio, i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le diverse festività, e dunque, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, nonché il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro secondo il criterio dell'alternanza; la festa dell'Epifania sarà trascorsa un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; durante il periodo pasquale, i figli trascorreranno, negli anni pari, la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre e viceversa negli anni dispari;
durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i figli trascorreranno con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma e con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà;
- dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese per il mantenimento dei due figli l'importo complessivo di euro 400,00
(200,00 per figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli minori nella misura del 50%;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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