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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato ANAPOLI ANTONELLA
e
, c.f. nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato BALASSO DAVIDE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario in data 5.09.1998 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del
Comune di Valli del Pasubio dell'anno 1998, numero 8, parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nulla in ordine alla casa coniugale, sita in Comune di Valli del Pasubio, via Pozzacchi n. 2, di proprietà esclusiva del sig. che resta nella disponibilità dello stesso in quanto Controparte_2 proprietario;
La sig. ha già trasferito altrove la propria residenza, asportando i Controparte_1 propri effetti personali.
1 3) Nessun assegno reciproco per i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig. la somma di € Controparte_2 Controparte_1
19.000,00 quale rimborso spese sostenute per l'arredo della casa coniugale, che rimarrà nella disponibilità del sig. , che verrà pagata quanto ad € 10.000,00 alla sottoscrizione del _2 ricorso ed € 9.000,00 in quattro rate mensili a decorrere da febbraio 2025 e fino a maggio 2025; Il saldo del libretto postale cointestato tra i coniugi sarà attribuito alla sig. , mentre i Controparte_1 due buoni postali fruttiferi cartacei di lire 5.000.000 ciascuno con scadenza nel 2028, resteranno al sig. che li destinerà alle esigenze delle figlie, come pure la polizza vita personale. Controparte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AL DE BI (VI) in data 05/09/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo
2 matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _2
, uniti in matrimonio in AL DE BI (VI) in data 05/09/1998 con atto trascritto
[...] al n. 8, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL DE BI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato ANAPOLI ANTONELLA
e
, c.f. nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato BALASSO DAVIDE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: dichiarare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio concordatario in data 5.09.1998 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del
Comune di Valli del Pasubio dell'anno 1998, numero 8, parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nulla in ordine alla casa coniugale, sita in Comune di Valli del Pasubio, via Pozzacchi n. 2, di proprietà esclusiva del sig. che resta nella disponibilità dello stesso in quanto Controparte_2 proprietario;
La sig. ha già trasferito altrove la propria residenza, asportando i Controparte_1 propri effetti personali.
1 3) Nessun assegno reciproco per i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig. la somma di € Controparte_2 Controparte_1
19.000,00 quale rimborso spese sostenute per l'arredo della casa coniugale, che rimarrà nella disponibilità del sig. , che verrà pagata quanto ad € 10.000,00 alla sottoscrizione del _2 ricorso ed € 9.000,00 in quattro rate mensili a decorrere da febbraio 2025 e fino a maggio 2025; Il saldo del libretto postale cointestato tra i coniugi sarà attribuito alla sig. , mentre i Controparte_1 due buoni postali fruttiferi cartacei di lire 5.000.000 ciascuno con scadenza nel 2028, resteranno al sig. che li destinerà alle esigenze delle figlie, come pure la polizza vita personale. Controparte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AL DE BI (VI) in data 05/09/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo
2 matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _2
, uniti in matrimonio in AL DE BI (VI) in data 05/09/1998 con atto trascritto
[...] al n. 8, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL DE BI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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