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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG 858 / 2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 858/2023
vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Ceccio, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti.
-OPPONENTE- contro
, (CF in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
LU ES presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma primo Parte_1
c.p.c. avverso l'esecuzione intimata con cartella di pagamento n.
29520210067443725000 notificata in data 1.2.2023 con cui Controparte_2
richiedeva il pagamento dell'importo pari ad € 32.303,18, a titolo di
[...]
canone di produzione, anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre oneri di riscossione e spese di notifica avente quale Ente impositore la Regione Sicilia.
Fra i motivi di opposizione, al punto 3) dell'atto di citazione, parte opponente eccepiva la mancata notifica del titolo esecutivo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento di tutti i motivi di opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio (di seguito Controparte_2 CP_3
eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e, in relazione alla dedotta omessa notifica del titolo esecutivo, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Sicilia;
indi, con ordinanza del 8 giugno 2023, il Giudice designato autorizzava la chiamata in causa e, stante la mancata costituzione in giudizio del terzo, concedeva i termini di cui all'art. 183
c.p.c.; in mancanza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, indi, trattenuta per la decisione e, con ordinanza del 8 settembre
2025, dichiarata la nullità della chiamata in causa del terzo per mancato rispetto dei termini di comparizione veniva autorizzata l'opposta ad una nuova notifica CP_3
dell'atto di chiamata in causa e, dopo la rimessione sul ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 5 dicembre 2025 ore 9 per la costituzione in giudizio del terzo e in caso di esito negativo, per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso della suddetta udienza, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di non depositava note scritte e dunque, neppure l'atto di CP_3
chiamata in causa in rinnovazione;
pertanto, è decaduto dal diritto alla chiamata in causa della Regione Sicilia. Preliminarmente va esaminato l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L'eccezione va disattesa tenuto conto che sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che £Appartiene alla giurisdizione ordinaria l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave, poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, senza che rilevi il nuovo quadro normativo conseguente all'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2011 (che ha modificato l'art. 22 della l. n. 689 del 1981 ed abrogato l'art. 22 bis della stessa legge) e del d.lgs. n. 104 del 2010 (che all'art. 133, comma 1, lett. f, ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le controversie in materia urbanistica ed edilizia concernenti "tutti gli aspetti del territorio"), non discutendosi in tali cause di modi di governo del territorio, ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati” (Cassazione
Unite n. 8187/2022).
Preme evidenziare che la presente sentenza viene emessa seguendo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale il
Giudice è tenuto a decidere la controversia secondo il principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., ossia a decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cassazione civile sez. trib., 03/02/2017, n.2909; Cassazione civile sez. VI,
02/02/2017, n.2853; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936, per quanto riguarda l'eventuale questione preliminare inerente la giurisdizione del Giudice adito).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda dell'opponente è di pronta soluzione nel merito.
L'opposizione è fondata e dunque, va accolta. Parte opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che il titolo esecutivo, posto a fondamento dell'intimata esecuzione, è stato notificato alla società attrice.
Dalla documentazione prodotta dall infatti, non risulta alcun documento da CP_3
cui poter desumere che le diffide indicate nella cartella impugnata siano state comunicate all'opponente.
Pertanto, l'intimazione è illegittima e dunque, va annullata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, definitivamente pronunciando, nel proc. n. 858/2023 così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata.
B) Condanna l'opposta alle spese processuali che liquida in € 200,00 per spese e € 3.809,00 per compensi, nei valori minimi, oltre spese generali e accessori, come per legge e se dovuti, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Così deciso in MESSINA il 9 dicembre 2025
Il Giudice onorario di pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio