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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6551/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
07.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 6551/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 6551/2017
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Di Nuzzo, in Nola (NA), alla Via Abate Minichini, I trav. n. 1, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, E , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Buonfantino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli, al Corso Umberto I n. 228, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
NONCHÉ
CP_4
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 1439/2017.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all' udienza del 20.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1
impugnava la sopra epigrafata sentenza, con la quale erano state accolte le domande proposte da
[...]
, e ed aventi ad oggetto il risarcimento Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dei danni dagli stessi patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 17.5.2013, alle ore 15:00 circa, allorchè il ciclomotore Piaggio 50, tg. X459K2, di proprietà di e sul quale Controparte_1
viaggiavano e , il primo come conducente e la seconda Controparte_3 Controparte_2
come trasportata, veniva tamponato nella parte posteriore sinistra dal motociclo ND RA, tg.
DZ43582, di proprietà di ed assicurato per la RCA con la CP_4 Controparte_5
[...]
Nonostante la sua rituale citazione, non si costituiva in giudizio di cui veniva, CP_4
pertanto, dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 16.01.2018), mentre si costituivano
, e , che contestavano i motivi di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
appello, chiedendone il rigetto per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 20.02.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018
(data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3 Deve, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data
08.6.2017 e che non risulta notificata, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 27.9.2017 ed iscrizione a ruolo in data 05.10.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Tanto premesso, passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie.
Nel caso de quo trova applicazione l'art. 2054, co. 1, c.c., in base al quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Tuttavia, la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054
c.c., non preclude l'indagine sulla sussistenza dell'evento, del danno e del nesso di causalità tra evento e danno.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene il Tribunale che sussistano forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non si rinviene in atti adeguata prova.
Ed infatti, analizzando la prova testimoniale espletata in primo grado, all'udienza del 15.02.2016,
emerge una evidente incongruenza nella dinamica descritta nel corso della sua deposizione dall'unico teste indotto dall'attrice, , dichiaratosi genero della , che ne mina l'attendibilità. Tes_1 CP_2
Si consideri, infatti, che il teste dichiarava che al momento dell'urto egli si trovava sul proprio “motorino” esattamente dietro il ciclomotore di parte attrice “ad una distanza di circa 15-20 metri”, dal momento che lo stava seguendo in quanto si stava recando presso dei fornitori insieme al ed alla , per CP_3 CP_2
poi affermare: “Giunto alla rotonda il conducente del si fermava per dare precedenza alle autovetture Controparte_6
che percorrevano la rotonda medesima, quando da tergo sopraggiungeva una motocicletta ND RA che mi sorpassava ed andava, poi, a tamponare il ciclomotore che mi precedeva”, precisando che “la motocicletta RA
4 urtava con la sua ruota anteriore la parte posteriore del ciclomotore Piaggio Liberty all'altezza della targa e della ruota posteriore”.
Ebbene, la dinamica così descritta risulta connotata da evidente inverosimiglianza, se si considera che la posizione del motociclo condotto dal teste - che egli dichiarava trovarsi dietro il motociclo di parte istante a soli 15-20 metri dal primo - rende poco credibile che il motoveicolo ND trovasse lo spazio sufficiente ad insinuarsi tra tali due motocicli e, senza urtare il veicolo del teste, riuscisse a tamponare quello attoreo.
Peraltro, la dinamica così descritta risulta altresì divergente da quella rappresentata nell'atto di citazione, ove si legge che il ciclomotore attoreo veniva colpito alla parte posteriore “sinistra” dal motociclo
ND RA (si cfr. pag. 1 dell'atto di citazione in primo grado), tant'è che l'urto ne determinava la caduta sul lato destro.
A tali considerazioni si aggiunge, altresì, la circostanza del mancato intervento, sul luogo del sinistro, delle forze dell'ordine, che avrebbero potuto offrire oggettivi riscontri alla verificazione del sinistro descritto in citazione, nonché circa la stessa presenza del testimone al momento del fatto, che allo stato permane dubbia. Ciò a maggior ragione se si considera che quest'ultimo si è dichiarato “genero” della
, pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, «In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, CP_2
per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247
c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse» (Cass., sez. VI,
04.01.2019, n. 98), pertanto la sua deposizione deve essere valutate con maggior rigore.
A ciò aggiungasi che ingenera, invero, sospetto la circostanza della mancata indicazione del nominativo del testimone nelle missive di costituzione in mora inviate alla compagnia assicuratrice e finanche nell'atto introduttivo di primo grado, pur essendone l'identità ben nota agli istanti sin dal momento del sinistro, appunto in considerazione del suo legame con la . Eppure è ragionevole ipotizzare che CP_2
5 una siffatta comunicazione del nominativo del teste, in un'ottica di collaborazione e buona fede, avrebbe potuto verosimilmente favorire una composizione stragiudiziale della lite, inducendo la compagnia assicuratrice ad assumere notizie in merito alla dinamica dell'incidente denunciato direttamente da quello che veniva individuato dagli stessi istanti come testimone oculare, anziché interpellare terzi estranei al fatto, come lamentato dagli appellati a fronte delle indagini espletate dalla compagnia, sia mediante assunzione di dichiarazioni dal presunto responsabile civile, ma anche da soggetti estranei alla lite (quali il figlio del convenuto ovvero tale cfr. CP_4 Controparte_7
all. nn. 4 e 5 della produzione di primo grado dell'appellante), sia mediante la consultazione della Banca dati Ivass (cfr. all. nn. 6, 7, 8 e 9 della medesima produzione).
Proprio sotto il profilo del difetto di collaborazione nella fase stragiudiziale alla luce dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), rileva altresì la mancata sottoposizione a perizia stragiudiziale del veicolo attoreo (cfr., in argomento, Cassazione civile sez. VI, 20.01.2022, n. 1756), confermata dalla stessa parte appellata nella comparsa di costituzione del presente giudizio (cfr. pag. 8 di tale comparsa), nonostante l'invito a perizia inviato dal fiduciario della compagnia (cfr. all. n. 1 e 2 della produzione di primo grado della compagnia), solo genericamente contestato da parte attrice (cfr. verbale di udienza del 23.3.2015 e del 20.7.2015).
Per tutte le esposte ragioni, ritiene il Tribunale che la complessiva istruttoria espletata in primo grado non consenta di affermare con sufficiente grado di certezza la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, conducendo pertanto ad una valutazione di mancato soddisfacimento, da parte degli attori, dell'onere probatorio su di essi gravante, con conseguente accoglimento dell'appello proposto dalla e rigetto della domanda proposta dagli Pt_1 Parte_1
appellati.
L'appellante ha, infine, invocato, la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata. La domanda va accolta, essendo stati riconosciuti dagli appellati i pagamenti effettuati dalla compagnia (cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta), che, in conseguenza della presente statuizione, costituiscono un indebito.
6 Ogni altra questione pur posta dalle parti deve ritenersi assorbita nella su esposta motivazione.
Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso e che, in considerazione degli esiti incerti della lite, si reputa equo compensare integralmente tra le parti.
Quanto alle spese di C.T.U., considerato il rigetto della domanda attorea, esse, come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico di , Controparte_1
e , in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da , Controparte_1 Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
2. Condanna , e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro, alla restituzione ad in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, delle somme da ciascuno riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4. Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero a carico di , e , in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Così deciso il 07.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
7
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
07.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 6551/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 6551/2017
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Di Nuzzo, in Nola (NA), alla Via Abate Minichini, I trav. n. 1, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, E , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Buonfantino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli, al Corso Umberto I n. 228, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
NONCHÉ
CP_4
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 1439/2017.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all' udienza del 20.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1
impugnava la sopra epigrafata sentenza, con la quale erano state accolte le domande proposte da
[...]
, e ed aventi ad oggetto il risarcimento Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dei danni dagli stessi patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 17.5.2013, alle ore 15:00 circa, allorchè il ciclomotore Piaggio 50, tg. X459K2, di proprietà di e sul quale Controparte_1
viaggiavano e , il primo come conducente e la seconda Controparte_3 Controparte_2
come trasportata, veniva tamponato nella parte posteriore sinistra dal motociclo ND RA, tg.
DZ43582, di proprietà di ed assicurato per la RCA con la CP_4 Controparte_5
[...]
Nonostante la sua rituale citazione, non si costituiva in giudizio di cui veniva, CP_4
pertanto, dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 16.01.2018), mentre si costituivano
, e , che contestavano i motivi di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
appello, chiedendone il rigetto per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 20.02.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018
(data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3 Deve, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data
08.6.2017 e che non risulta notificata, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 27.9.2017 ed iscrizione a ruolo in data 05.10.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Tanto premesso, passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre procedere alla qualificazione giuridica della fattispecie.
Nel caso de quo trova applicazione l'art. 2054, co. 1, c.c., in base al quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Tuttavia, la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054
c.c., non preclude l'indagine sulla sussistenza dell'evento, del danno e del nesso di causalità tra evento e danno.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ritiene il Tribunale che sussistano forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non si rinviene in atti adeguata prova.
Ed infatti, analizzando la prova testimoniale espletata in primo grado, all'udienza del 15.02.2016,
emerge una evidente incongruenza nella dinamica descritta nel corso della sua deposizione dall'unico teste indotto dall'attrice, , dichiaratosi genero della , che ne mina l'attendibilità. Tes_1 CP_2
Si consideri, infatti, che il teste dichiarava che al momento dell'urto egli si trovava sul proprio “motorino” esattamente dietro il ciclomotore di parte attrice “ad una distanza di circa 15-20 metri”, dal momento che lo stava seguendo in quanto si stava recando presso dei fornitori insieme al ed alla , per CP_3 CP_2
poi affermare: “Giunto alla rotonda il conducente del si fermava per dare precedenza alle autovetture Controparte_6
che percorrevano la rotonda medesima, quando da tergo sopraggiungeva una motocicletta ND RA che mi sorpassava ed andava, poi, a tamponare il ciclomotore che mi precedeva”, precisando che “la motocicletta RA
4 urtava con la sua ruota anteriore la parte posteriore del ciclomotore Piaggio Liberty all'altezza della targa e della ruota posteriore”.
Ebbene, la dinamica così descritta risulta connotata da evidente inverosimiglianza, se si considera che la posizione del motociclo condotto dal teste - che egli dichiarava trovarsi dietro il motociclo di parte istante a soli 15-20 metri dal primo - rende poco credibile che il motoveicolo ND trovasse lo spazio sufficiente ad insinuarsi tra tali due motocicli e, senza urtare il veicolo del teste, riuscisse a tamponare quello attoreo.
Peraltro, la dinamica così descritta risulta altresì divergente da quella rappresentata nell'atto di citazione, ove si legge che il ciclomotore attoreo veniva colpito alla parte posteriore “sinistra” dal motociclo
ND RA (si cfr. pag. 1 dell'atto di citazione in primo grado), tant'è che l'urto ne determinava la caduta sul lato destro.
A tali considerazioni si aggiunge, altresì, la circostanza del mancato intervento, sul luogo del sinistro, delle forze dell'ordine, che avrebbero potuto offrire oggettivi riscontri alla verificazione del sinistro descritto in citazione, nonché circa la stessa presenza del testimone al momento del fatto, che allo stato permane dubbia. Ciò a maggior ragione se si considera che quest'ultimo si è dichiarato “genero” della
, pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, «In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, CP_2
per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247
c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse» (Cass., sez. VI,
04.01.2019, n. 98), pertanto la sua deposizione deve essere valutate con maggior rigore.
A ciò aggiungasi che ingenera, invero, sospetto la circostanza della mancata indicazione del nominativo del testimone nelle missive di costituzione in mora inviate alla compagnia assicuratrice e finanche nell'atto introduttivo di primo grado, pur essendone l'identità ben nota agli istanti sin dal momento del sinistro, appunto in considerazione del suo legame con la . Eppure è ragionevole ipotizzare che CP_2
5 una siffatta comunicazione del nominativo del teste, in un'ottica di collaborazione e buona fede, avrebbe potuto verosimilmente favorire una composizione stragiudiziale della lite, inducendo la compagnia assicuratrice ad assumere notizie in merito alla dinamica dell'incidente denunciato direttamente da quello che veniva individuato dagli stessi istanti come testimone oculare, anziché interpellare terzi estranei al fatto, come lamentato dagli appellati a fronte delle indagini espletate dalla compagnia, sia mediante assunzione di dichiarazioni dal presunto responsabile civile, ma anche da soggetti estranei alla lite (quali il figlio del convenuto ovvero tale cfr. CP_4 Controparte_7
all. nn. 4 e 5 della produzione di primo grado dell'appellante), sia mediante la consultazione della Banca dati Ivass (cfr. all. nn. 6, 7, 8 e 9 della medesima produzione).
Proprio sotto il profilo del difetto di collaborazione nella fase stragiudiziale alla luce dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), rileva altresì la mancata sottoposizione a perizia stragiudiziale del veicolo attoreo (cfr., in argomento, Cassazione civile sez. VI, 20.01.2022, n. 1756), confermata dalla stessa parte appellata nella comparsa di costituzione del presente giudizio (cfr. pag. 8 di tale comparsa), nonostante l'invito a perizia inviato dal fiduciario della compagnia (cfr. all. n. 1 e 2 della produzione di primo grado della compagnia), solo genericamente contestato da parte attrice (cfr. verbale di udienza del 23.3.2015 e del 20.7.2015).
Per tutte le esposte ragioni, ritiene il Tribunale che la complessiva istruttoria espletata in primo grado non consenta di affermare con sufficiente grado di certezza la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, conducendo pertanto ad una valutazione di mancato soddisfacimento, da parte degli attori, dell'onere probatorio su di essi gravante, con conseguente accoglimento dell'appello proposto dalla e rigetto della domanda proposta dagli Pt_1 Parte_1
appellati.
L'appellante ha, infine, invocato, la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata. La domanda va accolta, essendo stati riconosciuti dagli appellati i pagamenti effettuati dalla compagnia (cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta), che, in conseguenza della presente statuizione, costituiscono un indebito.
6 Ogni altra questione pur posta dalle parti deve ritenersi assorbita nella su esposta motivazione.
Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso e che, in considerazione degli esiti incerti della lite, si reputa equo compensare integralmente tra le parti.
Quanto alle spese di C.T.U., considerato il rigetto della domanda attorea, esse, come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico di , Controparte_1
e , in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da , Controparte_1 Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
2. Condanna , e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro, alla restituzione ad in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, delle somme da ciascuno riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4. Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero a carico di , e , in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Così deciso il 07.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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