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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2024, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
SEZIONE VIII CIVILE- II Collegio
Composta dai magistrati: dott.ssa Gisella Dedato Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8307/2019 RG vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(c.f. e cf. ) elettivamente domiciliati in Roma, C.F._1 C.F._2
p.zza Barberini n.12, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Trivelloni (c.f. C.F._3 che li rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione introduttiva.
APPELLANTI
E
Controparte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, v. Sardegna, n.38,presso lo C.F._4 studio Caporale e associati con l'Avv. Giuseppe De Carolis( c.f. ) che la C.F._5 rappresenta e difende,unitamente all'Avv. Lucio Nicastro (cf. , per procura C.F._6 in calce alla comparsa di costituzione.
APPELLATA
OGGETTO : Violazione delle distanze legali.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
e propongono appello nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 23309/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il
[...]
05/12/2019, che li ha condannati ad arretrare il corpo di fabbrica aggiunto al villino di loro proprietà sino alla distanza di mt. 5,00, partendo dalla parete posteriore di tale villino -porzione
Simoncelli- nonché dalla parete posteriore del medesimo- porzione e li ha condannati Parte_1
a pagare la somma di € 10.000,00 ciascuno, in favore della a titolo di risarcimento del CP_1 danno.
In primo grado la lamentando la realizzazione da parte dei convenuti, lungo il confine CP_1 tra le rispettive proprietà, di un corpo di fabbrica, in ampliamento del loro villino, posto a distanza di mt 1,5 da detto confine e dalla propria abitazione, in violazione delle distanze legali, aveva domandato la condanna dei medesimi convenuti all'abbattimento del nuovo manufatto ed al risarcimento danni;
e costituitisi in giudizio,avevano chiesto il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'avversa domanda, escludendo di aver realizzato un nuovo corpo di fabbrica ed eccependo che, semmai, era stata la controparte a realizzare illegittimamente la sua costruzione in violazione delle distanze legali, in aderenza al muro di confine, senza provvedere al pagamento della dovuta indennità ; i medesimi avevano,quindi, escluso che la potesse avvalersi del principio di CP_1 prevenzione e domandato, in riconvenzionale, l'accertamento della violazione delle distanze da parte dell'attrice
Il Tribunale, disposta ctu, all'esito della stessa, accertava l'effettiva esistenza della lamentata violazione delle distanze legali da parte dei convenuti, in considerazione della realizzazione, quanto meno dopo il 2007 ( anno in cui in una aerofotogrammetria depositata la nuova costruzione dei e appariva,per la prima volta, in sostituzione del Parte_2 Parte_1 vecchio fabbricato unifamiliare demolito ) di un corpo aggiunto al loro villino bifamiliare, che riduceva a mt 1,50 la distanza legale minima di mt 5,00 dal confine, prevista nei regolamenti locali e pronunciava la condanna dei medesimi convenuti all'arretramento, meglio indicato in sentenza,ed al risarcimento dei danni che, tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto e della difficoltà di quantificazione economica del pregiudizio subito,determinava in via equitativa, in € 20.000,00.
. 3
Avverso tali statuizioni e propongono appello, formulando plurime Parte_1 Parte_2 doglianze ed eccependo preliminarmente la nullità della notifica del gravame per mancanza dell'attestazione di conformità della sentenza e documenti allegati .
Tale eccezione è evidentemente superata dall'attestazione dei medesimi appellanti di avere interesse alla valutazione dei motivi di gravame formulati avverso la sentenza del primo giudice, il cui contenuto non è contestato.
Nel merito, e amentano, con una prima censura, l'omesso esame e l'assenza Parte_1 Parte_2 di motivazione in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione alla loro domanda riconvenzionale ed alle allegazioni dedotte a fondamento della stessa, secondo cui era stata la a costruire abusivamente alcuni corpi di fabbrica in aderenza al muro di confine, senza CP_1 rispettare le distanze legali ,attesa la preesistenza dei propri immobili.
In tesi degli appellanti il Tribunale avrebbe omesso di valutare che il ctu aveva affermato che, da un'aerofotogrammetria del 1991, era emerso che sul terreno, sul quale attualmente insiste anche il loro villino, preesistevano due costruzioni e di non aver dati sufficienti per poter accertare l'esistenza/inesistenza di una richiesta del permesso di costruire in aderenza da parte della con versamento della relativa indennità agli ex proprietari nel periodo tra il CP_1 Parte_3
18.01.91 ed il 04.08.1994, epoca di realizzazione dell'immobile dell'appellata; infatti, il consulente aveva dato atto che nell' aerofotogrammetria del 1991, lungo il muro di confine tra i due lotti confinanti delle parti, esistevano alcuni corpi di fabbrica, posti lungo il muro di confine ,e precisamente, nel lotto di proprietà della gli attuali garage e lavanderia, e nel lotto degli CP_1 appellanti un manufatto adiacente al muro di confine, ma non costruito in aderenza, e di non poter stabilire la preesistenza del primo o del secondo manufatto.
Conseguentemente, a parere degli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il loro fabbricato, preesistente a quello dell'appellata, in quanto quest'ultimo era stato realizzato nel 1994.
Il motivo è infondato: è incontestato che la costruzione sul terreno di proprietà della CP_1 insisteva in loco dal 1991 , la stessa è risultata ricostruita nel 1994 con la medesima volumetria e consistenza precedenti, mentre il nuovo corpo di fabbrica degli appellanti in contestazione venne realizzato ,oltre 10 anni dopo, tra il 2004 ed il 2007( data in cui appare, per la prima volta, nell'aerofotogrammetria del maggio 2007) con demolizione delle costruzioni precedenti e con sagoma e volumetria totalmente nuove. 4
Ne consegue che la costruzione in ampliamento effettuata dagli appellanti va ritenuta nuova costruzione ,come tale certamente soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine, nella sua interezza, rientrando nella nozione di “nuova costruzione”, tutti gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Cass. n. 12751 del 11/05/2023 ; Cass. n. 20428 del 24/06/2022)
Per le medesime ragioni, non poteva invocarsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere i fabbricati di e a distanza inferiore a quella legale, non avendo Parte_1 Parte_2 dimostrato gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario di tale servitù, ed in primis, la permanente presenza del medesimo manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura.(cfr. Cass. Sentenza n. 15041 del 11/06/2018 ; Cass. n.144/2016;
Cass.n. 17043 del 2015; Cass. SU n. 21578 del 2011).
Con il secondo motivo di impugnazione e si dolgono della violazione degli Parte_1 Parte_2 artt. 115 e 116 cpc per aver il Tribunale erroneamente interpretato le risultanze probatorie e per l'omesso esame di prove decisive, avendo omesso di considerare l'assenza del permesso a costruire in aderenza per l'immobile della CP_1
Anche tale motivo è infondato: si è già evidenziato che l'immobile della è risultato CP_1 insistere in loco dal 1991,quando non era stato adottato alcuno strumento urbanistico in tema di distanze ,e poi ricostruito nel 1994 nella medesima volumetria e consistenza, e che correttamente, in difetto di diversa prova, il primo giudice ha ritenuto che l'appellata godesse del diritto di prevenzione.
L' intervenuta la regolarizzazione edilizio- urbanistica di tale costruzione o l'assenza della stessa, non potrebbero incidere sui diritti della confinante nei rapporti privatistici.
Anche la terza censura, con cui gli appellanti lamentano la violazione degli arti. 115 e 116 cpc per l' erronea interpretazione da parte del Tribunale della relazione del ctu, non merita accoglimento, riproponendo nella sostanza quanto dedotto con le precedenti censure in relazione alla prova della preesistenza delle costruzioni degli appellanti ed alla possibilità di invocare il diritto di prevenzione.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della statuizione relativa all'accoglimento della domanda risarcitoria sulla base dell'esistenza del danno, ritenuto in re ipsa, pur non essendo stato accertato, né provato. 5
Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che il proprietario confinante che lamenti una violazione delle distanze legali ha diritto sia alla tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia a quella risarcitoria del danno-conseguenza essendo effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo, la limitazione del godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, che non necessita di una specifica attività probatoria ed in considerazione della temporaneità della lesione del bene protetto , ha quantificato la limitazione della fruibilità e del valore del bene,pur destinata a cessare per effetto dell'esecuzione della condanna all'arretramento,in via equitativa in € 20.000,00, dando atto dell'assenza di prova di un'eventuale riduzione del valore di mercato dell'immobile e di diversa lesione di diritti patrimoniali della CP_1
Tale motivazione non è condivisibile: il danno evento risulta certamente reintegrato dalla condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mentre il danno conseguenza, subito medio tempore, richiede, invece, quanto meno l'allegazione di elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento di un'effettiva lesione patrimoniale ( ad es. per aver perso l'occasione di vendere o locare a prezzo conveniente l'immobile,ovvero per aver sofferto altre situazioni economicamente pregiudizievoli) che,nel caso in esame, non sono stati allegati.
Infatti, secondo l'orientamento espresso di recente dalla S. Corte (Cass. SU n.220116 del
28.12.2022 )la liquidazione del danno conseguenza può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, che impongono l'onere di allegare, e anche di provare in caso di specifica contestazione, ancorchè con l'ausilio dell'illazione presuntiva, la concreta deminutio patrimoni,in ordine alla quale, come già rilevato, la nulla ha dedotto e tanto meno provato. CP_1
La censura va conseguentemente accolta ed il capo relativo alla condanna risarcitoria pronunciata in prime cure va revocato.
In ragione del complessivo esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza si stima congruo compensare per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
-in accoglimento,per quanto di ragione, dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di ed in parziale riforma della sentenza n. Parte_2 Controparte_1 6
23309/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 05/12/2019, revoca integralmente la condanna risarcitoria pronunciata in prime cure;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore di parte appellata nella misura di 2/3 dell'importo che liquida per intero,per il primo grado in €
800,00 per esborsi ed in € 7.800,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario ed oltre le spese per la disposta ctu,come liquidate in separato decreto,e per il secondo grado in € 6.966,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario;
-dichiara interamente compensato il restante terzo.
Roma,08/04/2024
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Gisella Dedato
IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Gemma Carlomusto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
SEZIONE VIII CIVILE- II Collegio
Composta dai magistrati: dott.ssa Gisella Dedato Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8307/2019 RG vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(c.f. e cf. ) elettivamente domiciliati in Roma, C.F._1 C.F._2
p.zza Barberini n.12, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Trivelloni (c.f. C.F._3 che li rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione introduttiva.
APPELLANTI
E
Controparte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, v. Sardegna, n.38,presso lo C.F._4 studio Caporale e associati con l'Avv. Giuseppe De Carolis( c.f. ) che la C.F._5 rappresenta e difende,unitamente all'Avv. Lucio Nicastro (cf. , per procura C.F._6 in calce alla comparsa di costituzione.
APPELLATA
OGGETTO : Violazione delle distanze legali.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
e propongono appello nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 23309/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il
[...]
05/12/2019, che li ha condannati ad arretrare il corpo di fabbrica aggiunto al villino di loro proprietà sino alla distanza di mt. 5,00, partendo dalla parete posteriore di tale villino -porzione
Simoncelli- nonché dalla parete posteriore del medesimo- porzione e li ha condannati Parte_1
a pagare la somma di € 10.000,00 ciascuno, in favore della a titolo di risarcimento del CP_1 danno.
In primo grado la lamentando la realizzazione da parte dei convenuti, lungo il confine CP_1 tra le rispettive proprietà, di un corpo di fabbrica, in ampliamento del loro villino, posto a distanza di mt 1,5 da detto confine e dalla propria abitazione, in violazione delle distanze legali, aveva domandato la condanna dei medesimi convenuti all'abbattimento del nuovo manufatto ed al risarcimento danni;
e costituitisi in giudizio,avevano chiesto il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'avversa domanda, escludendo di aver realizzato un nuovo corpo di fabbrica ed eccependo che, semmai, era stata la controparte a realizzare illegittimamente la sua costruzione in violazione delle distanze legali, in aderenza al muro di confine, senza provvedere al pagamento della dovuta indennità ; i medesimi avevano,quindi, escluso che la potesse avvalersi del principio di CP_1 prevenzione e domandato, in riconvenzionale, l'accertamento della violazione delle distanze da parte dell'attrice
Il Tribunale, disposta ctu, all'esito della stessa, accertava l'effettiva esistenza della lamentata violazione delle distanze legali da parte dei convenuti, in considerazione della realizzazione, quanto meno dopo il 2007 ( anno in cui in una aerofotogrammetria depositata la nuova costruzione dei e appariva,per la prima volta, in sostituzione del Parte_2 Parte_1 vecchio fabbricato unifamiliare demolito ) di un corpo aggiunto al loro villino bifamiliare, che riduceva a mt 1,50 la distanza legale minima di mt 5,00 dal confine, prevista nei regolamenti locali e pronunciava la condanna dei medesimi convenuti all'arretramento, meglio indicato in sentenza,ed al risarcimento dei danni che, tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto e della difficoltà di quantificazione economica del pregiudizio subito,determinava in via equitativa, in € 20.000,00.
. 3
Avverso tali statuizioni e propongono appello, formulando plurime Parte_1 Parte_2 doglianze ed eccependo preliminarmente la nullità della notifica del gravame per mancanza dell'attestazione di conformità della sentenza e documenti allegati .
Tale eccezione è evidentemente superata dall'attestazione dei medesimi appellanti di avere interesse alla valutazione dei motivi di gravame formulati avverso la sentenza del primo giudice, il cui contenuto non è contestato.
Nel merito, e amentano, con una prima censura, l'omesso esame e l'assenza Parte_1 Parte_2 di motivazione in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione alla loro domanda riconvenzionale ed alle allegazioni dedotte a fondamento della stessa, secondo cui era stata la a costruire abusivamente alcuni corpi di fabbrica in aderenza al muro di confine, senza CP_1 rispettare le distanze legali ,attesa la preesistenza dei propri immobili.
In tesi degli appellanti il Tribunale avrebbe omesso di valutare che il ctu aveva affermato che, da un'aerofotogrammetria del 1991, era emerso che sul terreno, sul quale attualmente insiste anche il loro villino, preesistevano due costruzioni e di non aver dati sufficienti per poter accertare l'esistenza/inesistenza di una richiesta del permesso di costruire in aderenza da parte della con versamento della relativa indennità agli ex proprietari nel periodo tra il CP_1 Parte_3
18.01.91 ed il 04.08.1994, epoca di realizzazione dell'immobile dell'appellata; infatti, il consulente aveva dato atto che nell' aerofotogrammetria del 1991, lungo il muro di confine tra i due lotti confinanti delle parti, esistevano alcuni corpi di fabbrica, posti lungo il muro di confine ,e precisamente, nel lotto di proprietà della gli attuali garage e lavanderia, e nel lotto degli CP_1 appellanti un manufatto adiacente al muro di confine, ma non costruito in aderenza, e di non poter stabilire la preesistenza del primo o del secondo manufatto.
Conseguentemente, a parere degli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il loro fabbricato, preesistente a quello dell'appellata, in quanto quest'ultimo era stato realizzato nel 1994.
Il motivo è infondato: è incontestato che la costruzione sul terreno di proprietà della CP_1 insisteva in loco dal 1991 , la stessa è risultata ricostruita nel 1994 con la medesima volumetria e consistenza precedenti, mentre il nuovo corpo di fabbrica degli appellanti in contestazione venne realizzato ,oltre 10 anni dopo, tra il 2004 ed il 2007( data in cui appare, per la prima volta, nell'aerofotogrammetria del maggio 2007) con demolizione delle costruzioni precedenti e con sagoma e volumetria totalmente nuove. 4
Ne consegue che la costruzione in ampliamento effettuata dagli appellanti va ritenuta nuova costruzione ,come tale certamente soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze legali dal confine, nella sua interezza, rientrando nella nozione di “nuova costruzione”, tutti gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Cass. n. 12751 del 11/05/2023 ; Cass. n. 20428 del 24/06/2022)
Per le medesime ragioni, non poteva invocarsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere i fabbricati di e a distanza inferiore a quella legale, non avendo Parte_1 Parte_2 dimostrato gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario di tale servitù, ed in primis, la permanente presenza del medesimo manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura.(cfr. Cass. Sentenza n. 15041 del 11/06/2018 ; Cass. n.144/2016;
Cass.n. 17043 del 2015; Cass. SU n. 21578 del 2011).
Con il secondo motivo di impugnazione e si dolgono della violazione degli Parte_1 Parte_2 artt. 115 e 116 cpc per aver il Tribunale erroneamente interpretato le risultanze probatorie e per l'omesso esame di prove decisive, avendo omesso di considerare l'assenza del permesso a costruire in aderenza per l'immobile della CP_1
Anche tale motivo è infondato: si è già evidenziato che l'immobile della è risultato CP_1 insistere in loco dal 1991,quando non era stato adottato alcuno strumento urbanistico in tema di distanze ,e poi ricostruito nel 1994 nella medesima volumetria e consistenza, e che correttamente, in difetto di diversa prova, il primo giudice ha ritenuto che l'appellata godesse del diritto di prevenzione.
L' intervenuta la regolarizzazione edilizio- urbanistica di tale costruzione o l'assenza della stessa, non potrebbero incidere sui diritti della confinante nei rapporti privatistici.
Anche la terza censura, con cui gli appellanti lamentano la violazione degli arti. 115 e 116 cpc per l' erronea interpretazione da parte del Tribunale della relazione del ctu, non merita accoglimento, riproponendo nella sostanza quanto dedotto con le precedenti censure in relazione alla prova della preesistenza delle costruzioni degli appellanti ed alla possibilità di invocare il diritto di prevenzione.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della statuizione relativa all'accoglimento della domanda risarcitoria sulla base dell'esistenza del danno, ritenuto in re ipsa, pur non essendo stato accertato, né provato. 5
Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che il proprietario confinante che lamenti una violazione delle distanze legali ha diritto sia alla tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia a quella risarcitoria del danno-conseguenza essendo effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo, la limitazione del godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, che non necessita di una specifica attività probatoria ed in considerazione della temporaneità della lesione del bene protetto , ha quantificato la limitazione della fruibilità e del valore del bene,pur destinata a cessare per effetto dell'esecuzione della condanna all'arretramento,in via equitativa in € 20.000,00, dando atto dell'assenza di prova di un'eventuale riduzione del valore di mercato dell'immobile e di diversa lesione di diritti patrimoniali della CP_1
Tale motivazione non è condivisibile: il danno evento risulta certamente reintegrato dalla condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mentre il danno conseguenza, subito medio tempore, richiede, invece, quanto meno l'allegazione di elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento di un'effettiva lesione patrimoniale ( ad es. per aver perso l'occasione di vendere o locare a prezzo conveniente l'immobile,ovvero per aver sofferto altre situazioni economicamente pregiudizievoli) che,nel caso in esame, non sono stati allegati.
Infatti, secondo l'orientamento espresso di recente dalla S. Corte (Cass. SU n.220116 del
28.12.2022 )la liquidazione del danno conseguenza può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, che impongono l'onere di allegare, e anche di provare in caso di specifica contestazione, ancorchè con l'ausilio dell'illazione presuntiva, la concreta deminutio patrimoni,in ordine alla quale, come già rilevato, la nulla ha dedotto e tanto meno provato. CP_1
La censura va conseguentemente accolta ed il capo relativo alla condanna risarcitoria pronunciata in prime cure va revocato.
In ragione del complessivo esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza si stima congruo compensare per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
-in accoglimento,per quanto di ragione, dell'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di ed in parziale riforma della sentenza n. Parte_2 Controparte_1 6
23309/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 05/12/2019, revoca integralmente la condanna risarcitoria pronunciata in prime cure;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore di parte appellata nella misura di 2/3 dell'importo che liquida per intero,per il primo grado in €
800,00 per esborsi ed in € 7.800,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario ed oltre le spese per la disposta ctu,come liquidate in separato decreto,e per il secondo grado in € 6.966,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario;
-dichiara interamente compensato il restante terzo.
Roma,08/04/2024
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Gisella Dedato
IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Gemma Carlomusto