Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2024, proposto da
Baiona Sun 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, Chiara Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Sassari, Regione Autonoma Sardegna, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura ai fini dell'adozione del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 2-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., rispetto all'istanza di valutazione di impatto ambientale (PNIEC-PNRR) presentata dalla società Baiona Sun 2 S.r.l. in data 24 novembre 2023, riferita all'impianto di produzione di energia da fonte solare, della potenza complessiva di 20 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico a batterie, con capacità pari a 100,5 MWh e potenza nominale di 18 MW, denominato “Unali” , da realizzarsi nel comune di Sassari;
nonché per la condanna
a provvedere su detta richiesta entro il termine di trenta giorni o entro il termine ritenuto congruo da codesto Ecc.mo TAR e, in caso di ulteriore protrarsi dell'inadempimento, per la nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla sua istanza di valutazione di impatto ambientale, presentata in data 24 novembre 2023 con riferimento all’impianto da energia solare denominato “Unali” da realizzare nel Comune di Sassari;
- le Amministrazioni resistenti si sono costituite in data 26 novembre 2024 e, con successiva memoria del 5 aprile 2025 hanno rappresentato di avere completato il procedimento con l’adozione del provvedimento finale, domandando la pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- la ricorrente, con memoria depositata il 15 aprile 2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso;
- all’udienza camerale del 16 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto:
-di dover applicare il consolidato principio di diritto in virtù del quale “[…] L'emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento iniziato con l'istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per il fatto dell'Amministrazione, dell'interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere. E, invero, nel giudizio avverso l'inerzia della P.A. ex art. 117 c.p.a., l'interesse che sorregge il ricorso, e il correlato bene della vita che ne costituisce l'indefettibile sostrato sostanziale - salva l'ipotesi contemplata all'art. 31, comma 3, c.p.a. - afferisce all'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all'obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento che deve sempre e comunque informare l'agere dei pubblici poteri ” (v. T.A.R. Napoli, sez. VI, 15/05/2023, n.2923)
- di dover dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’oggettiva complessità della vicenda trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO