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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1268/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
LUPI PIETRO, LA
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10657/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIM. DI PAGAM n. 55622500000400 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “1) in ogni caso, accogliere il presente ricorso, anche in accoglimento delle eccezioni di infondatezza dell'impugnata Intimazione di pagamento e di prescrizione e decadenza dei crediti e comunque in virtù di tutto quanto esposto in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o invalida e/o inefficacia dell'impugnata Intimazione di pagamento”, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Resistente_1 S.r.l.: “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi di cui in premessa;
nel merito dichiarare il ricorso infondato in fatto e diritto, confermando la legittimità dell'intimazione opposta, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Resistente Comune di Nola: “Rigettare il ricorso perché infondato confermando la legittimità dell'opposto atto, con vittoria di spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica da parte della Publiservizi S.r.l. in data 16 aprile 2025 di intimazione di pagamento ex art. 50, c. 2, del DPR 602/73 n. 55622500000400 dell'importo complessivo di € 11.086,69 riguardante due ingiunzioni fiscali e cinque avvisi di accertamento esecutivi per IMU e TARI, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla concessionaria Publiservizi S.
r.l. ed all'ente impositore Comune di Nola in data 7 maggio 2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e con il secondo motivo la decadenza e la prescrizione dei tributi.
Il contribuente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Si sono costituiti sia il Comune di Nola, in persona del funzionario responsabile, sia la Publiservizi S.r.l., con avvocato del libero foro, depositando documentazione e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ed in subordine chiedendone il rigetto.
Hanno depositato memorie illustrative sia il ricorrente, il 23 dicembre 2025, sia il Comune di Nola, il 30 dicembre 2025.
La causa è stata, infine, discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con il quale si sostiene l'omessa notifica degli atti prodromici, non può essere condiviso.
Dall'esame della documentazione prodotta dai due resistenti in ordine alla notifica degli atti prodromici emerge che: Indirizzo_1 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento n. 40402300000258 per IMU 2018 è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r per compiuta giacenza in data 16 gennaio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla Indirizzo_2;
Indirizzo_3 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento n. 19332400001689 per TARI 2017 è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r in data 4 maggio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla
Indirizzo_2;
Indirizzo_4 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento n. 19332400003316 per TARI 2018, è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r in data 30 maggio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla Indirizzo_2;
Indirizzo_5 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento n. 19332400004967 per TARI 2020, è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r in data 30 maggio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla Indirizzo_2;
Indirizzo_6 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento n. 19332400006616 per TARI 2021 è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r in data 30 maggio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla Indirizzo_2.
Quanto, invece, alle due ingiunzioni emerge che:
a) la n. 55542200000305 per IMU 2014 è stata notificata a mezzo posta raccomandata a/r il 3 febbraio 2023 sempre presso il medesimo domicilio del contribuente sopra indicato;
b) la n. 55912200000940 per TARI 2014 è stata notificata a mezzo posta raccomandata a/r il 30 gennaio
2023 sempre presso il medesimo domicilio del contribuente sopra indicato.
Il ricorrente sostiene nelle memorie illustrative che le notifiche non sarebbero rituali perché la sottoscrizione del ricevente è illeggibile e, comunque, sarebbe persona sconosciuta non addetta alla ricezione atti. Osserva, invece, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità indicata dal Comune di Nola nelle sue memorie, che le notifiche sono state effettuate tutte utilizzando direttamente, cioè senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, il servizio postale di raccomandata a/r (art. 14 Legge 890/1982) e che, quindi, va applicato il regolamento postale e non gli artt. 7 ed 8 della legge 890/1982 che regola, invece, la notifica postale eseguita dall'agente postale su incarico dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore). Pertanto, per quanto riguardo la compiuta giacenza dell'avviso sub 1), la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza;
inoltre, non deve essere redatta una relata di notificazione o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 5303/2023 e Cass. 29642/2019).
Si ricorda, inoltre, che, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, la notifica diretta a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Dalle date di notifica sopra indicate a quella di notifica dell'atto in questa sede impugnato non sono decorsi i cinque anni previsti per la prescrizione dei tributi comunali. Quanto, invece, alla decadenza, la stessa andava eccepita impugnando tempestivamente gli atti prodromici, ritualmente notificati, e non l'atto in questa sede impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Nola che si liquidano in euro 1.450,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi) ed accessori di legge se dovuti, ed in favore della Publiservizi S.r.l. delle spese di lite che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge.
Napoli, 12 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Pietro Lupi) (dott.ssa Antonietta Scrima)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
LUPI PIETRO, LA
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10657/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIM. DI PAGAM n. 55622500000400 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “1) in ogni caso, accogliere il presente ricorso, anche in accoglimento delle eccezioni di infondatezza dell'impugnata Intimazione di pagamento e di prescrizione e decadenza dei crediti e comunque in virtù di tutto quanto esposto in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o invalida e/o inefficacia dell'impugnata Intimazione di pagamento”, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Resistente_1 S.r.l.: “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi di cui in premessa;
nel merito dichiarare il ricorso infondato in fatto e diritto, confermando la legittimità dell'intimazione opposta, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Resistente Comune di Nola: “Rigettare il ricorso perché infondato confermando la legittimità dell'opposto atto, con vittoria di spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica da parte della Publiservizi S.r.l. in data 16 aprile 2025 di intimazione di pagamento ex art. 50, c. 2, del DPR 602/73 n. 55622500000400 dell'importo complessivo di € 11.086,69 riguardante due ingiunzioni fiscali e cinque avvisi di accertamento esecutivi per IMU e TARI, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla concessionaria Publiservizi S.
r.l. ed all'ente impositore Comune di Nola in data 7 maggio 2025.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e con il secondo motivo la decadenza e la prescrizione dei tributi.
Il contribuente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Si sono costituiti sia il Comune di Nola, in persona del funzionario responsabile, sia la Publiservizi S.r.l., con avvocato del libero foro, depositando documentazione e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ed in subordine chiedendone il rigetto.
Hanno depositato memorie illustrative sia il ricorrente, il 23 dicembre 2025, sia il Comune di Nola, il 30 dicembre 2025.
La causa è stata, infine, discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con il quale si sostiene l'omessa notifica degli atti prodromici, non può essere condiviso.
Dall'esame della documentazione prodotta dai due resistenti in ordine alla notifica degli atti prodromici emerge che: Indirizzo_1 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento n. 40402300000258 per IMU 2018 è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r per compiuta giacenza in data 16 gennaio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla Indirizzo_2;
Indirizzo_3 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento n. 19332400001689 per TARI 2017 è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r in data 4 maggio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla
Indirizzo_2;
Indirizzo_4 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento n. 19332400003316 per TARI 2018, è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r in data 30 maggio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla Indirizzo_2;
Indirizzo_5 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento n. 19332400004967 per TARI 2020, è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r in data 30 maggio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla Indirizzo_2;
Indirizzo_6 l'avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento n. 19332400006616 per TARI 2021 è stato notificato a mezzo posta raccomandata a/r in data 30 maggio 2024 presso il domicilio del ricorrente alla Indirizzo_2.
Quanto, invece, alle due ingiunzioni emerge che:
a) la n. 55542200000305 per IMU 2014 è stata notificata a mezzo posta raccomandata a/r il 3 febbraio 2023 sempre presso il medesimo domicilio del contribuente sopra indicato;
b) la n. 55912200000940 per TARI 2014 è stata notificata a mezzo posta raccomandata a/r il 30 gennaio
2023 sempre presso il medesimo domicilio del contribuente sopra indicato.
Il ricorrente sostiene nelle memorie illustrative che le notifiche non sarebbero rituali perché la sottoscrizione del ricevente è illeggibile e, comunque, sarebbe persona sconosciuta non addetta alla ricezione atti. Osserva, invece, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità indicata dal Comune di Nola nelle sue memorie, che le notifiche sono state effettuate tutte utilizzando direttamente, cioè senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, il servizio postale di raccomandata a/r (art. 14 Legge 890/1982) e che, quindi, va applicato il regolamento postale e non gli artt. 7 ed 8 della legge 890/1982 che regola, invece, la notifica postale eseguita dall'agente postale su incarico dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore). Pertanto, per quanto riguardo la compiuta giacenza dell'avviso sub 1), la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza;
inoltre, non deve essere redatta una relata di notificazione o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. 5303/2023 e Cass. 29642/2019).
Si ricorda, inoltre, che, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, la notifica diretta a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Dalle date di notifica sopra indicate a quella di notifica dell'atto in questa sede impugnato non sono decorsi i cinque anni previsti per la prescrizione dei tributi comunali. Quanto, invece, alla decadenza, la stessa andava eccepita impugnando tempestivamente gli atti prodromici, ritualmente notificati, e non l'atto in questa sede impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Nola che si liquidano in euro 1.450,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi) ed accessori di legge se dovuti, ed in favore della Publiservizi S.r.l. delle spese di lite che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge.
Napoli, 12 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Pietro Lupi) (dott.ssa Antonietta Scrima)