Articolo 6 della Legge 16 gennaio 1992, n. 15
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 febbraio 1992
Art. 6. 1. L'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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