Articolo 91 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 178Articolo 92
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 91. Principi di redazione 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, ((...)) che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 . Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell' articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile , va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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